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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI FIUME VENETO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N. 55 3. MODIFICA PUNTUALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMPRENSIVE DELL ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI Adottato con deliberazione di C.C. n. 30 del 15.07.2013 Approvato con deliberazione di C.C. n. del..2013 In Vigore dal 00/00/20 N.B.: in colore blu si riferiscono le integrazioni proposte In colore rosso si intendono le parti eliminate Comprensiva delle Modifiche e Integrazioni a seguito del Parere dell ASS. n.6 Friuli Occidentale, ai sensi dell art. 230 TULLSS, del Parere Geologico Regionale, N.68/2012, Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 27/1988 e L.R. 16/2009 art.20, comma 2, della richiesta integrativa di Vincolo da parte della Soprintendenza Archeologica del F.V.G., delle proposte dell Ufficio Tecnico Comunale. Responsabile del procedimento: arch. P i e r o P i l l o n i COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Provincia di Pordenone COMUNE DI FIUME VENETO VARIANTE AL PRGC N 55 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Adottate con Delibera del CC. N. del Approvata con Delibera del CC.. N. del. Dott. Giuseppe Vespo Urbanista Geom. Valter Mezzelani Collaboratore Responsabile Unico del Procedimento: Arch. P i e r o P i l l o n i COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 2

ART. 7 STRUMENTI DI ATTUAZIONE TITOLO II ATTUAZIONE DEL PRGC CRITERIO GENERALE Tutti gli edifici o parti di essi, con le relative aree di pertinenza, schedati, catalogati e vincolati (tipologicamente/architettonicamente/ambientalmente) con la Variante generale n. 16 rimangono allo stesso modo vincolati e tutelati con le modalità di recupero già definite nella Variante generale n. 16, anche se con la presente Variante n. 24 26 rientrano in zone territoriali omogenee diverse da quelle previste dalla stessa Variante n. 16. A) ATTUAZIONE DIRETTA E/O INDIRETTA Gli strumenti di attuazione delle previsioni di Piano sono i seguenti: - Denuncia inizio attività - Autorizzazione - Permesso di costruire - Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. Per gli interventi a carattere commerciale si farà inoltre riferimento al: - Piano del settore del Commercio. B) ATTUAZIONE CONVENZIONATA Oltre a quanto stabilito per le zone A2 e B0 : per le aree assoggettate a PA, con n (ex art. 13 punto 4 lettera h della var. n. 16); per gli ambiti a destinazione impropria entro zone residenziali (ex perimetri di PA della var. n. 16); nonché per alcuni ambiti individuati nelle diverse zone omogenee A, B, D ed Rn (indicati nella cartografia di piano o nelle presenti Norme) le indicazioni di Piano si attuano attraverso: Permesso di Costruire Convenzionato (come di seguito formulato): 1. Sono soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato: a) Gli edifici con caratteristiche di particolare interesse tipologico o documentale e/o ambientale; b) Le aree libere, o parzialmente edificate, che possano essere oggetto di opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico o privato. 2. Gli edifici e le aree di cui al punto precedente, sono graficamente individuati nella cartografia di Piano con appositi simboli e con una perimetrazione d'ambito. Gli edifici possono essere inseriti in ogni tipo di zona omogenea, mentre gli ambiti perimetrati possono interessare tutte le zone omogenee, ad esclusione di quelle la cui attuazione è soggetta a PA. 3. La documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato prevede: 1) il Progetto 2) la Convenzione, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. Il Progetto 3.1.a il progetto che riguarda "gli edifici con caratteristiche di particolare interesse tipologico o documentale e/o ambientale dovrà prevedere, oltre agli elaborati "tradizionali", anche una serie di elaborati che consentano di evidenziare le relazioni tra l'edificio (con le sue pertinenze) ed un suo significativo contesto. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 3

3.1.b il progetto che riguarda "edifici ed aree per le quali si prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse privato e/o pubblico", dovranno evidenziare, con gli elaborati di progetto: - il contesto dell'area in cui si collocano; - la relazione con la rete delle opere pubbliche esistenti; - le caratteristiche delle opere di urbanizzazione previste. La Convenzione 3.2.a la convenzione che riguarda gli edifici di cui al precedente punto 3.1.a, dovrà disciplinare, con la tipologia d'intervento e le caratteristiche dei materiali previste dal progetto, le eventuali modalità attraverso le quali si evidenzia l'interesse pubblico 3.2.b la convenzione che riguarda la realizzazione degli interventi previsti al precedente punto 3.1.b, dovrà disciplinare i criteri, le caratteristiche ed i tempi per la realizzazione delle opere, nonché le modalità per eventuali cessioni al Comune di aree e/o opere. Tali opere potranno configurarsi anche come un riconoscimento in cubatura, proporzionato al valore delle stesse opere, che comunque potrà al massimo corrispondere al 20% della cubatura massima ammissibile. La Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. Dovrà essere richiesta solo se esistono elementi di particolare interesse pubblico, come sopra descritti, o di interesse storico architettonico-ambientale. Quando i progetti vengono ritenuti esaustivi per l attuazione delle previsioni del PRGC da non richiedere un accordo tra Comune e ditta richiedente, la Giunta Comunale può ritenere superato l obbligo dell atto di Convenzione. DESTINAZIONI D USO: Negli edifici e negli ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato sono consentite tutte le destinazioni d'uso ammesse per la zona alla quale i singoli edifici ed ambiti appartengono. CATEGORIE D INTERVENTO: Per ogni singolo edificio ed in ogni singolo ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato sono consentite le categorie d intervento previste per la zona entro la quale edificio ed ambito è inserito. ATTUAZIONE: Gli interventi in edifici ed ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato sono subordinati alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 3). Per i singoli edifici (punto 3.1.a), con l approvazione del Progetto e della Convenzione, da parte del Consiglio comunale, viene rilasciato il Permesso di Costruire. Nel caso di ambiti che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di un insieme di più e/o diversi edifici, il progetto edilizio riguardante i fabbricati potrà essere sostituito con un "planivolumetrico". In questo caso (punto 3.2.a), dopo l'approvazione di Progetto e Convenzione, da parte del Consiglio comunale, il Permesso di Costruire sarà successivamente rilasciato per ogni singolo progetto. PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI: Per i casi di cui al precedente punto 1.a) e 1.b) indici e parametri edilizi e urbanistici sono quelli della zona entro la quale è individuato l edificio e/o l ambito. Per ogni singolo edificio inserito nell'ambito è possibile recuperare tutta la volumetria esistente, anche se superiore a quella stabilita dagli indici di piano relativi alla zona di appartenenza. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 4

ART. 12 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B0" Sono così definite le aree del territorio comunale situate in contesti di pregio documentale e/o ambientale, ove insistono edifici o complessi di edifici meritevoli di ri-valorizzazione. DESTINAZIONI D'USO Residenziale Artigianale di servizio Alberghiera e ricettivo - complementare Direzionale Commerciale al minuto Opera pubblica Opera di interesse pubblico - sociale - culturale CATEGORIE DI INTERVENTO Manutenzione Restauro Conservazione tipologica Risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ampliamento Nuova realizzazione Demolizione con ricostruzione ATTUAZIONE: DIRETTA, ma CONVENZIONATA (art. 7 lettera B) PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI Indice fondiario massimo: 2 mc/mq o pari all'esistente Altezza massima: 12,50 m o pari all'esistente Distanza dai confini minima: 5 m o pari all'esistente o a confine Distanza dalle strade minima: in allineamento all'esistente Distanza fra pareti finestrate minima: 10 m (o pari all'esistente in caso di Manutenzione, Restauro, Conservazione, Risanamento, Ristrutturazione). Distanza tra edifici minima: 10 m (o pari all'esistente in caso di Manutenzione, Restauro, Conservazione, Risanamento, Ristrutturazione). In caso di attività commerciali (al di sotto dei 1.500 mq di superficie di vendita) dovrà esserci un'adeguata dotazione di parcheggi, così come previsto all'art. 21 del DPReg n. 069/Pres del 23/3/2007, attuativo della LR 29/2005, e s.m.i. In caso di interventi che complessivamente superino i 1.500 mq di superficie di vendita, gli stessi devono essere preceduti da un piano comunale di settore commerciale ovvero, in presenza di quest'ultimo, debbono rispettarne i limiti quantitativi imposti. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, le aree da riservare a parcheggio secondo gli standard, possono essere ridotte fino ad un massimo del 70%. Tale percentuale in riduzione va stabilita di volta in volta in accordo con gli Uffici comunali competenti, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 5

corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.(art. 18 sesto comma LR 29/2005). PRESCRIZIONI PARTICOLARI - In caso di completa saturazione dell'indice di Piano è comunque consentito realizzare un ampliamento massimo di 150 mc per adeguamento igienico - sanitario, da concedere una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante, che non concorre al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento e comunque fatti salvi diritti di terzi. - L'una tantum è concessa anche ai lotti non saturi con una volumetria residua inferiore all'una tantum stessa. - Nel caso di interventi con realizzazione di oltre quattro alloggi, gli standard di verde e di parcheggi devono essere quelli stabiliti per le zone C1 (art. 19 delle presenti NTA). - In caso di presenza di attività non residenziali, sia esistenti che di nuovo insediamento, prioritariamente devono essere garantiti gli spazi pubblici per il parcheggio ( DPGR n 0126/Pres del 20/4/1995 e s.m.i. ), e solo per comprovata impossibilità fisica possono essere realizzati in aree non fisicamente contigue (entro un raggio massimo di 500 m) o, infine, possono essere monetizzati. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMMOBILI SPECIFICATI: - B.0.1. in località Cimpello (prato di Villa Civran): PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI Indice fondiario massimo: 1 mc/mq Altezza massima: 3,50 m Distanza dai confini minima: 5 m Distanza dalle strade minima: 5 m Distanza fra pareti finestrate minima: 10 m E consigliato fatto obbligo di ricavare l accesso carraio attraverso la via Don Bosco, o, in alternativa, dall attuale ingresso di via Ugo Foscolo. Lungo il confine con il prato (lati Sud e Ovest) dovrà essere formata una siepe densa in modo da isolare la nuova costruzione rispetto all ambiente circostante. (OSSERVAZIONE N. 19 PROT. 0015471 28/10/2013) (OSSERVAZIONE N. 20 PROT. 0016187 28/10/2013) - B.0.2. in località Pescincanna (casa Bertoia): Nel corpo edilizio principale fronte strada, sono consentite le opere necessarie al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso le categorie di intervento che riguardano il Risanamento conservativo, e/o la Ristrutturazione edilizia senza demolizione totale del volume, inoltre sono consentite: la ricomposizione architettonica delle facciate, il recupero degli archi e cornici esistenti, l adeguamento igienico-sanitario delle altezze secondo le norme vigenti in materia, l adeguamento strutturale antisismico, la realizzazione delle opere necessarie e finalizzate al risparmio energetico. L ampliamento è consentito solo per addossare eventuale vano scala e/o ascensore solo e se viene ritenuto indispensabile al fine di recuperare e salvaguardare gli spazi interni. Nel caso in cui, attraverso uno studio storico accurato dell immobile, venisse ritenuto indispensabile svuotare il piano terra per lasciarlo in parte o tutto ad uso porticato, questo potrà essere consentito. Nel corpo edilizio esistente, sempre fronte strada con l accesso carraio, e nell edificio posto nel cortile interno, che sono privi di valore architettonico o storico, sono consentiti interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione o demolizione e nuova costruzione secondo i parametri urbanistici esistenti nella Zona B.0. favorendo un inserimento architettonico armonico con il fabbricato principale. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 6

- B.0.3. in località Bannia (via Madonna della Neve, ex Ospizio per l Agricoltura): Sono consentite le opere necessarie al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso le categorie di intervento che riguardano il Risanamento conservativo, e/o la Ristrutturazione edilizia senza demolizione totale del volume, inoltre sono consentite: la ricomposizione architettonica delle facciate, il recupero degli archi e cornici esistenti, dei fori ad ovulo, l adeguamento igienico-sanitario delle altezze secondo le norme vigenti in materia, l adeguamento strutturale antisismico, la realizzazione delle opere necessarie e finalizzate al risparmio energetico. - B.0.4. in località Capoluogo, via San Francesco: Nell intervento di recupero urbanistico della zona, gli edifici interessati dalla presente categoria, possono essere assoggettati a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del volume demolito in quanto: si trattano di immobili privi di valore storico architettonico, non presentano elementi architettonici e/o artistici di pregio, e non rappresentano una tipologia urbanistica di antico impianto da salvaguardare. Inoltre, al fine di consentire la realizzazione di un accesso pedonale-ciclabile e carraio in sicurezza, deve essere garantita la visibilità che oggi, per la presenza del volume posto fronte strada, viene completamente a mancare. A tale proposito si fa obbligo di eseguire, contestualmente al progetto di sistemazione dell area edificabile, un progetto di fattibilità e di messa in sicurezza della strada attraverso una soluzione tecnica la più idonea e compatibile con le caratteristiche della strada stessa al fine di conseguire i pareri di competenza provinciale e comunale. - B.0.5. in località Cimpello, via Giacomo Leopardi: Nell intervento di recupero urbanistico dell Ambito si propone la demolizione con possibilità di ricostruzione del fabbricato fronte strada, al fine di eseguire gli interventi necessari alla messa in sicurezza e la realizzazione dell incrocio con rotonda con via Giuseppe Mazzini. Inoltre si propone la ristrutturazione degli edifici esistenti e/o la nuova costruzione secondo i parametri urbanistici della Zona B.0, secondo un progetto che prevede la ricomposizione urbanistica e architettonica del luogo. Deve essere tenuto in debita considerazione l obiettivo di questo ambito che rappresenta la porta di ingresso verso il piccolo centro di Cimpello e pertanto deve essere previsto un intervento con valore di riqualificazione. ART. 13 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B1" (si omette, articolo invariato) PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I COMPARTI PERIMETRATI SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO: COMPARTO N.12 di Via della Repubblica (Capoluogo) Il comparto dovrà prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico sul fronte strada e sua cessione gratuita al Comune (con una dimensione minima di m²400). L accesso carraio dovrà avvenire, secondo quanto stabilito in sede di convenzione con il Comune in modo da verificare la fattibilità di utilizzare lo stesso accesso carraio indicato per la zona di espansione C.3. (in modo da evitare di aumentare il numero di accessi carrai su Via della Repubblica e di evitare difficoltà al traffico esistente). E fatto obbligo di demolire il fabbricato esistente prima di eseguire gli interventi consentiti nell area. (OSSERVAZIONE N.14 PROT. 13202 13/09/2013) ART. 14 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B2" COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 7

Sono così definite le aree del territorio comunale parzialmente edificate, di completamento o anche di prima espansione dei centri. DESTINAZIONI D'USO Residenziale Artigianale di servizio Alberghiera e ricettivo - complementare Direzionale Commerciale al minuto Opera pubblica Opera di interesse pubblico - sociale - culturale CATEGORIE DI INTERVENTO Manutenzione ordinaria e straordinaria Ristrutturazione edilizia Ampliamento Nuova realizzazione Demolizione con ricostruzione ATTUAZIONE : DIRETTA o CONVENZIONATA (ove prescritto, art 8 lettera B) PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI Indice fondiario massimo : 1 mc/mq o pari all'esistente Rapporto di copertura massimo : 40% Altezza massima : 9,50 m Distanza dai confini minima : 5 m o a confine Distanza dalle strade minima : 8 m Distanza fra pareti finestrate : minima 10 m Distanza tra edifici minima : Volume commerciale massimo : 40% Volume residenziale minimo : 30% 10 m o pari all esistente in caso di Manutenzione, Risanamento, Ristrutturazione, Demolizione con ricostruzione In caso di attività commerciali, al di sotto dei 1.500 mq di superficie di vendita, dovrà esserci un'adeguata dotazione di parcheggi, così come previsto all'art. 21 del DPReg n. 069/Pres del 23/3/2007, attuativo della LR 29/2005, e s.m.i. In caso di interventi che complessivamente superino i 1.500 mq di superficie di vendita, gli stessi devono essere preceduti da un piano comunale di settore commerciale ovvero, in presenza di quest'ultimo, debbono rispettarne i limiti quantitativi imposti. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, le aree da riservare a parcheggio secondo gli standard, possono essere ridotte fino ad un massimo del 70%. Tale percentuale in riduzione va stabilita di volta in volta in accordo con gli Uffici comunali competenti, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.(art. 18 sesto comma LR 29/2005). PRESCRIZIONI PARTICOLARI COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 8

- In caso di completa saturazione dell'indice di Piano è comunque consentito realizzare un ampliamento massimo di 150 mc per adeguamento igienico - sanitario, da concedere una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante che non concorre al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento e comunque fatti salvi diritti di terzi. - E' concessa l'edificazione di nuovi accessori funzionali o per il tempo libero (uno per alloggio) con altezza massima di 3 m e superficie coperta massima pari a 30 mq, e comunque nel rispetto delle distanze e dei distacchi stabiliti dal Codice Civile. - Tali accessori, in deroga agli indici, sono sempre concessi in quanto, in tutto il territorio comunale, vige il divieto di costruzione di vani interrati. - In caso di interventi su edifici esistenti valgono gli allineamenti, le altezze, le distanze dalla strada e dai confini esistenti e consolidati, anche se difformi da quelli stabiliti dalle norme di Piano. - In caso di interventi su manufatti e aree ad uso produttivo - artigianale, ma ricadenti in zona B2, vale quanto stabilito al successivo articolo "Edifici Produttivi all'interno delle zone B". AMBITI PERIMETRATI (ex zone "C") Negli ambiti perimetrati (ex zone "C") individuati all'interno delle Zone Territoriali Omogenee "B", valgono le modalità di attuazione ed i parametri già previsti dal Piano Attuativo originario, fino a quando non vengano dichiarati decaduti i PA originari. All'interno di ogni singolo ambito, nel rispetto comunque degli indici e parametri già previsti, è sempre possibile (attraverso il Permesso di Costruire) trasformare in destinazione residenziale le diverse altra destinazioni eventualmente previste dal Piano Attuativo. AMBITI PERIMETRATI (zone "H" o ambiti con usi propri delle zone D ) Negli ambiti perimetrati (zone commerciali inserite in isolati residenziali, o attività artigianali/produttive esistenti in zone a destinazione residenziale), sono consentiti gli interventi di manutenzione e di adeguamento igienico sanitario. Attuazione possibile attraverso Dichiarazione di inizio attività. Al momento della dismissione delle attività esistenti (e compatibili alla data di adozione delle presenti Norme) gli interventi consentiti sono quelli di trasformazione d'uso in funzioni residenziali. Attuazione possibile attraverso il Permesso di Costruire Convenzionato. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I COMPARTI PERIMETRATI SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO: COMPARTO N.8.b via C. Zol (Capoluogo) Il comparto dovrà realizzare la viabilità prevista dal Piano (della dimensione minima di m.1,50 di marciapiede, m.7,00 di strada e m.2,50 di pista ciclo-pedonale) e dovrà individuare una quota di area a verde pubblico per una superficie minima di m² 3.500 con l obbligo della cessione gratuita al Comune di tali opere. Dovrà essere garantito il raccordo viabilistico con l Isola di Fiume attraverso il ponte. COMPARTO N.9.a Borgo Venezia (Capoluogo) Il comparto dovrà realizzare il parcheggio sul fronte strada e la parte di viabilità prevista dal Piano con l obbligo della cessione gratuita al Comune. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 9

COMPARTO N.9.b Borgo Venezia (Capoluogo) Il comparto dovrà realizzare la parte di viabilità prevista dal Piano, le opere di urbanizzazione e i sotto-servizi necessari alla nuova edificazione, con gli allacciamenti per il comparto 9.a, con l obbligo di cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate. COMPARTO N.9.c Borgo Venezia (Capoluogo) Il comparto dovrà realizzare la parte di viabilità prevista dal Piano, le opere di urbanizzazione e i sotto-servizi necessari alla nuova edificazione con l obbligo di cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate. Deve essere realizzato il percorso pedonale-ciclabile in collegamento con quello esistente nella zona a nord che connette con via Giovanni XXIII. (OSSERVAZIONE N.2 PROT. 12267 22/08/2013) COMPARTO N.11 di Via Alessandro Volta Via Tomat (Pescincanna) Il comparto dovrà realizzare una viabilità interna con funzione di collegamento tra le due vie del centro di Pescincanna. Su Via A. Volta dovrà essere realizzato un incrocio con rotonda che si connette con il comparto di Zona C denominato C.9. COMPARTO N.12 di Via della Repubblica (Capoluogo) Il comparto dovrà prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico sul fronte strada e sua cessione gratuita al Comune (con una dimensione minima di m²400). L accesso carraio dovrà avvenire, secondo quanto stabilito in sede di convenzione con il Comune in modo da verificare la fattibilità di utilizzare lo stesso accesso carraio indicato per la zona di espansione C.3. (in modo da evitare di aumentare il numero di accessi carrai su Via della Repubblica). E fatto obbligo di demolire il fabbricato esistente prima di eseguire gli interventi consentiti nell area. (OSSERVAZIONE N.14 PROT. 13202 13/09/2013) COMPARTO N.13 di Via Strada dei Conti (Località Bannia) Il comparto dovrà prevedere la prosecuzione della viabilità esistente in modo da non precludere un futuro collegamento con via Concordia. Inoltre, al posto di uno dei marciapiedi, dovrà essere realizzato un percorso di collegamento ciclo-pedonale per il collegamento con Via Manzoni, della dimensione minima di m.2,00. (OSSERVAZIONE N.13 PROT. 13185 13/09/2013) COMPARTO N.14 di Via Cadore (Località Piandipan) Il lotto si trova in prossimità della linea ferroviaria Venezia-Udine. Al fine di consentire l edificazione residenziale viene prescritto, in fase di progettazione e prima del certificato di agibilità, di prevedere l esecuzione di tutti gli accorgimenti necessari e le misure di mitigazione per l abbattimento dell inquinamento acustico. Dovranno essere rispettati i valori previsti per le Zone Residenziali dalla L. 26.10.1995 n.447 attraverso l uso di barriere fonoisolanti esterni all edificio per ridurre la propagazione dei rumori all interno del lotto, e la scelta di materiali edili nella costruzione con caratteristiche strutturali con elevato potere fonoisolante. COMPARTO N.15 del Rio Rui (Località Cimpello) Il lotto dovrà realizzare la pista ciclopedonale a fianco del Rio Rui, delle dimensioni minime di m.2,00, con le caratteristiche costruttive che saranno concordate con l Amministrazione Comunale. (OSSERVAZIONE N.5 PROT. 12789 05/09/2013) COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 10

ART. 19 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C1" Sono così definiti gli ambiti del territorio comunale inedificati e individuati come nuove aree di espansione e di nuovo impianto. La numerazione, nelle tavole di Piano, ha carattere di semplice individuazione, e non ha scopo di distinzione normativa fra le aree. DESTINAZIONI D'USO - Residenziale - Artigianale di servizio - Alberghiera e ricettivo - complementare - Commerciale al minuto - Opera di interesse pubblico - sociale - culturale NOTA Per le attività commerciali al minuto valgono comunque sempre le percentuali e il dimensionamento stabiliti e previsti dallo specifico Piano di Settore Comunale vigente. CATEGORIE D INTERVENTO Nuova realizzazione Ampliamento ATTUAZIONE : INDIRETTA Nella zona "C1" gli interventi si attuano tramite PA, di iniziativa pubblica e/o privata. PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI Indice territoriale massimo: 0,8 mc/mq Altezza massima: 9,20 m Distanza dai confini minima: 5 m Distanza dalle strade minima: 5 m per strade larghe meno di 7 m 7,50 m per strade larghe fra 7 e 15 m 10 m per strade larghe più di 15 m Distanza fra pareti finestrate minima: 10 m Parcheggi per la residenza: 3 mq ogni 100 mq della superficie territoriale Aree verdi: 7 mq ogni 100 mc realizzati Parcheggi per funzioni non residenziali: nella misura prevista dal DPGR n 0126/Pres del 20/4/1995 e s.m.i.) In caso di attività commerciali (al di sotto dei 1.500 mq di superficie di vendita) dovrà esserci un'adeguata dotazione di parcheggi, così come previsto all'art. 21 del DPReg n. 069/Pres del 23/3/2007, attuativo della LR 29/2005, e s.m.i. In caso di interventi che complessivamente superino i 1.500 mq di superficie di vendita, gli stessi devono essere preceduti da un piano comunale di settore commerciale ovvero, in presenza di quest'ultimo, debbono rispettarne i limiti quantitativi imposti. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, le aree da riservare a parcheggio secondo gli standard, possono essere ridotte fino ad un massimo del 70%. Tale percentuale in riduzione va stabilita di volta in volta in accordo con gli Uffici comunali competenti, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 11

corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.(art. 18 sesto comma LR 29/2005). SUDDIVISIONE IN COMPARTI Alcune zone C, individuate in cartografia di Piano, sono suddivise in comparti (sub-ambiti), che possono essere attuati singolarmente. Gli operatori che intendano attuare il comparto di proprietà, sono tenuti a verificare la disponibilità dei proprietari dei comparti limitrofi, per una attuazione, o quanto meno la progettazione, unitaria di tutta la zona. C. Gli stessi, altri proprietari, devono rispondere ai proponenti entro 30 (trenta) giorni. La corrispondenza fra operatori deve essere resa nota all'amministrazione comunale. In caso di mancato accordo fra i proprietari dei diversi comparti, la priorità di attuazione è riconosciuta al comparto che può collegarsi alla viabilità pubblica. PRESCRIZIONI PARTICOLARI In sede di redazione di Piano Attuativo si dovranno mantenere gli accesi principali di interconnessione tra l ambito di intervento (zona di espansione) e l intorno edificato. Tali elementi di interconnessione sono prescrittivi qualora siano già indicati nella cartografia di Piano, e sono da ricercare e garantire ogni volta che l ambito di espansione sia adiacente ad altri ambiti già esistenti. La viabilità nelle zone C1 (se non indicato altrimenti in cartografia di Piano) dovrà collegarsi a quella esistente nelle zone limitrofe. Le condizioni di accessibilità e di successione temporale delle fasi di attuazione dei sub ambiti devono essere precipuamente indicati nel Piano Attuativo generale e devono rispondere a criteri di razionalizzazione delle connessioni tra le parti, tenendo in principale conto la relazionabilità con il contesto. Qualora la cartografia di Piano riporti solamente delle indicazioni schematiche riguardanti le interconnessioni da realizzare, significa che tali elementi, pur obbligatori, possono essere motivatamente ri-posizionati. Norme di carattere particolare, quali, ad esempio, la sistemazione delle aree verdi, la scelta delle essenze da piantumare, il tipo di materiali e di recinzioni da utilizzare, le finiture delle parti pubbliche etc., sono tutte demandate alle specificazioni che debbono essere contenute nei Piani Attuativi. All interno di ciascun Piano Attuativo le costruzioni accessorie alla residenza, dovranno essere previste e disciplinate dallo stesso progetto di Piano Attuativo. E sempre consentito apportare modifiche al perimetro dei Piani Attuativi individuati nella cartografia di Piano, con il solo limite del 20% della superficie perimetrata dal PA in caso di riduzione. Nel perimetro del PA possono essere incluse aree esterne che assumono gli indici ed i parametri urbanistici dello stesso PA. Tali aree non possono afferire un incremento volumetrico superiore al 10% del volume massimo consentito. Per l ambito C17a/b individuato a Cimpello, in prossimità del fiume Fiume (entro il bacino del PAI del fiume Lemene), si precisa che l attuazione dell ambito stesso potrà avvenire solo in conformità a quanto prescritto dalla competente Direzione generale dell ambiente e dei lavori pubblici di Trieste con nota del 19/3/2007 (Parere n. 25/07), cioè dopo l'ottenimento del nuovo COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 12

parere da parte degli Uffici Regionali, conseguente alla messa in sicurezza idrogeologica dell area, e previa apposita valutazione da parte del Servizio Geologico Regionale. PRESCRIZIONI PARTICOLARI COMPARTO C.14.a di Praturlone In sede di redazione di Piano deve essere realizzata la viabilità di connessione con l ambito territoriale denominato C.14.b. almeno di tipo ciclopedonale (della dimensione minima di m.4,00). Per ragioni di incolumità e sicurezza, in deroga a quanto previsto dal presente Piano e dal Regolamento Edilizio Comunale, è consentita la realizzazione di recinzione a chiusura del fondo, esclusivamente in legno o con paletti in legno e rete metallica, per l altezza massima di m.1,50 e ad una distanza dal bordo superiore della scarpata del corso d acqua non inferiore a m.1,00. Resta salva la facoltà da parte del Comune di intervenire all interno della fascia di rispetto per eseguire lavori di ricalibratura dell alveo e/o opere di manutenzione, regimentazione e protezione idraulica delle aree che si rendessero necessarie, il proprietario dovrà liberare le aree a proprie spese, per facilitare le operazioni previste, entro i termini che saranno fissati dalla Pubblica Amministrazione, salvo richieste di lavori urgenti dove la Pubblica Amministrazione potrà intervenire direttamente liberando le aree e richiedendo il rimborso delle spese ai proprietari. Si rimarca la prescrizione della Direzione Regionale D.C. Ambiente ed Energia, Servizio Difesa del Suolo: - Preso atto che per garantire la manutenzione della roggia vige una servitù di transito di larghezza pari a 4m (richiesti dal RD 523/1904) e che il taglio e pulizia della vegetazione spontanea per la funzionalità idraulica del corso d'acqua viene comunque garantita, in questo particolare caso, si ritiene che la fascia di rispetto può essere ridotta a m.1,00; fermo restando che la tipologia di recinzione deve essere di tipo amovibile (ad es. innesti a baionetta,...), e che deve essere sempre mantenuta libera, sgombra e pulita da parte del privato proprietario, che non può chiedere eventuali compensazioni/danni per la rimozione/rimessa in ripristino della recinzione a causa degli interventi di manutenzione/emergenze che si possono presentare. Si suggerisce infine che, a tutela della pubblica incolumità, siano apposti dei cartelli che indichino il restringimento della fascia di rispetto dal ciglio di sponda della roggia, infatti, nel caso di ispezioni/sopralluoghi soprattutto in presenza di vegetazione rigogliosa oppure in caso di terreno umido, esiste il rischio concreto di scivolare dentro la roggia stessa. (OSSERVAZIONE N.11 PROT. 12873 06/09/2013) (PARERE della Direzione Regionale D.C. Ambiente ed Energia, Servizio Difesa del Suolo, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) ART. 21 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D3" Sono così definite le parti del territorio comunale costituite da lotti, anche non edificati, singoli esistenti, per attività produttive industriali e/o artigianali. DESTINAZIONI D'USO Attività artigianali ed industriali Depositi e magazzini delle attività artigianali ed industriali Servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali ed industriali Attività professionali e di assistenza a servizio ed a supporto delle attività insediate Attività di autotrasporto Attività terziaria a supporto di attività di trasporto Agenzie di viaggi Attrezzature di interesse collettivo Attività ludiche e ricettive per visitatori ed addetti Attività di commercializzazione dei prodotti delle attività COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 13

* Attività di commercio all ingrosso (LR 29 del 5/12/2005 e s.m.i.) * Attività di commercio non alimentare a basso impatto (LR 29 del 5/12/2005 e s.m.i.) Impianti tecnologici Residenza per il custode o il titolare dell'azienda (limitatamente ad una unità per ogni attività) * In caso di attività commerciali (al di sotto dei 1.500 mq di superficie di vendita) dovrà esserci un'adeguata dotazione di parcheggi, così come previsto all'art. 21 del DPReg n. 069/Pres del 23/3/2007, attuativo della LR 29/2005, e s.m.i. In caso di interventi che complessivamente superino i 1.500 mq di superficie di vendita, gli stessi devono essere preceduti da un piano comunale di settore commerciale ovvero, in presenza di quest'ultimo, debbono rispettarne i limiti quantitativi imposti. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, le aree da riservare a parcheggio secondo gli standard, possono essere ridotte fino ad un massimo del 70%. Tale percentuale in riduzione va stabilita di volta in volta in accordo con gli Uffici comunali competenti, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.(art. 18 sesto comma LR 29/2005). CATEGORIE D'INTERVENTO Manutenzione Ampliamento Nuova edificazione Ristrutturazione Demolizione con ricostruzione ATTUAZIONE : DIRETTA La variazione di destinazione d uso, intesa come modifica dell attività produttiva svolta, potrà venire consentita unicamente su preventivo parere favorevole della ASS la quale accerterà che il richiesto cambio d uso comporti in termini di inquinamento atmosferico, rumori, scarichi, rifiuti, vibrazioni traffico pesante etc. un miglioramento della compatibilità delle lavorazioni con il contesto residenziale e/o agricolo. PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI Rapporto di copertura massimo per superfici produttive (Sup coperta/sup fondiaria): 50% Inoltre: per superfici funzionali complementari (uffici, servizi, etc): 10% Altezza massima degli edifici produttivi (esclusi vani tecnici): 9,50 m Unità residenziale con Superficie coperta massima abitabile: 130 mq Sup. max per esposizione e commercializzazione prodotti propri: 20% della sup utile produttiva. Standard minimi: in caso di: 1) Manutenzione non è richiesto l'adeguamento agli standard di cui al DPGR 0126 del 20/4/1995 e s.m.i., ma è comunque prescritta la realizzazione, se inesistente, di una siepe di specie arbustive autoctone alta almeno 2 metri lungo i confini con altre zone territoriali omogenee; 2) Ampliamento, Ristrutturazione, Demolizione con ricostruzione, Nuova edificazione, sono demandati al progetto soggetto a Permesso di costruire la quantità' ed il rispetto degli standard di cui al succitato decreto 0126 del 20/4/95, nonché la realizzazione del verde lungo i confini con altre zone ed inoltre la messa a dimora di un albero ogni due posti macchina (avente, all'impianto,circonferenza almeno di 18/20 cm). Dotazione minima parcheggi: COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 14

All interno dell ambito delle superfici asservite, debbono essere ricavati: parcheggi stanziali 1 posto auto ogni 2 addetti parcheggi di relazione minimo 10% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell immobile industriale. È comunque prescritta la realizzazione, se inesistente, di una siepe di specie arbustive autoctone alta almeno 2 metri lungo i confini con altre zone territoriali omogenee. Distanza dai confini minima : 5 m o a confine se con altra zona D Distanza dalle strade : in caso di Manutenzione: pari all'esistente in caso di Ampliamento: al massimo pari all'esistente in caso di Nuova edificazione, di Ristrutturazione, di Demolizione con ricostruzione: 6 m dalla viabilità interna, 15 m dalla viabilità comunale, 20 m dalla viabilità provinciale e statale, 30 m dalla viabilità autostradale. In ogni caso gli interventi, nelle zone sparse già denominate D3E nella Variante n. 16 non possono configurarsi tramite aumento del numero delle attività insediate, esistenti e censite, alla data di adozione della presente Variante. PRESCRIZIONI PARTICOLARI COMPARTO D.3.1. di Via Cristoforo Colombo-Via Maestri del Lavoro Fermi restando i parametri urbanistici ed edilizi di zona, sopra descritti, si consente di derogare alla superficie coperta massima fino a raggiungere il 60% per superfici produttive. Su questo comparto il Piano prevede di non utilizzare (come principale) l accesso carraio su via Cristoforo Colombo e prevede l obbligo della realizzazione della viabilità di progetto per favorire l accesso carraio all area, e sua cessione gratuita al Comune, da Via Maestri del Lavoro. Dovrà essere realizzata una fascia di verde alberato di m.20,00 nelle parti a nord del lotto e di m.10,00 negli altri lati, per costituire lungo i confini una zona filtro per ridurre l impatto fra zone a destinazione d uso eterogeneo. E consentito il mantenimento e la ristrutturazione dell impianto di depurazione degli scarti dell attività, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Il progetto dovrà prevedere gli interventi necessari contro l inquinamento dell aria e da rumore previsti dalle leggi vigenti in riferimento soprattutto alle adiacenti zone residenziali. E fatto obbligo di realizzare, tutto o in parte, l area a Parcheggio previsto dal Piano sul fronte della nuova strada che si immette in Via Maestri del Lavoro al servizio dell attività secondo quanto verrà definito in sede di convenzione. L ambito è stato diviso in a e Verde Privato. Tale divisione corrisponde al limite posto in sede di PAIL (PIANO STRALCIO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA) fra le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica di tipo P2 e di tipo P1. Nella Zona Urbanistica individuata come Verde Privato e ricadente all interno della P2 non è consentita l edificazione e si applica quanto stabilito nella Normativa di attuazione del PAIL art.11. Considerato che il precedente PAIL del Livenza prevedeva tutta l area a pericolosità idraulica e geologica moderata P1, in attesa che si dimostri che è ancora possibile riportare il vincolo ai livelli di pericolosità moderata precedente, fino a nuova determinazione si deve applicare il PAIL vigente. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 15

ART. 26 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E4.b" AGRICOLA PAESAGGISTICA Sono così definite le zone del territorio comunale che per le caratteristiche del suolo e della loro ubicazione sono destinate ad un uso agricolo di basso impatto produttivo. (si omette, continua l articolo invariato) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Ad esclusione dei lotti pertinenziali di edifici oggetto di ampliamento una tantum, le potenzialità edificatorie dei lotti ricadenti in zona "E4.b" possono essere trasferite nell'ambito di terreni dell'azienda compresi in altra zona agricola edificabile "E6". Nelle zone "E4.b" è vietato precludere l'accesso pubblico ad eventuali corsi d'acqua eventualmente presenti. E' consentito recintare i fondi solo tramite siepi arbustive autoctone o rete metallica e paletti di altezza massima pari a 200 cm. In caso di attività commerciali, consentite, si dovrà attendere quanto stabilito dalla LR 29/2005, dall'art 21 del D.P.Reg n.069/pres del 23/3/2007 e dall'art. 18 della stessa LR 29/2005 (come esplicitato per le zone commerciali H). All'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti industriali esistenti ed individuati in cartografia di Piano, sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nella presente Zona Omogenea. Per quanto attiene l edificabilità residenziale all interno delle fasce di rispetto prodotte dagli allevamenti industriali esistenti, tale edificazione dovrà essere ad uso esclusivo dell imprenditore agricolo o dei sui stretti familiari e quindi inalienabile. In ogni intervento deve essere allegata una dichiarazione (o asseverazione a norma di legge) riguardante la consapevolezza e l accettazione di insediamento all interno della fascia di rispetto degli allevamenti industriali esistenti. (come da PARERE ASS n.6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Area Ambienti di Vita, di Pordenone). ART. 27 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E6" AGRICOLA PRODUTTIVA Sono così definite le zone del territorio comunale che per la natura del suolo e per la loro collocazione periferica sono precipuamente vocate alla coltivazione agricola. In queste zone pertanto saranno di preferenza collocate le attrezzature e gli edifici pertinenti alle aziende agricole e agro-industriali. (si omette, continua l articolo invariato) CATEGORIE D INTERVENTO 1) Sono consentite opere d adeguamento igienico sanitario e tecnologico, con la possibilità di aumentare la superficie coperta fino ad massimo del 20% in più dell esistente alla data di Adozione della presente Variante, purché non ci sia aumento di peso vivo allevato. In tale caso è obbligatorio realizzare una siepe lungo il perimetro del lotto con essenze autoctone. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 16

2) Sono consentite modifiche nel tipo di allevamento solo se comportano una diminuzione del peso vivo allevato ed un minore impatto ambientale. Viceversa non sono ammesse diversificazioni del tipo di allevamento. 3) A cessazione dell attività di allevamento, fabbricati e strutture possono essere utilizzati per usi agricoli secondo quanto stabilito dalle presenti Norme per le rispettive zone E di appartenenza. 4) Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi interventi di manutenzione e risanamento, con la possibilità di un ampliamento da concedere una tantum a partire dalla data di Adozione della presente Variante, pari a 150 mc per adeguamento igienico sanitario. 5) All'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti industriali esistenti ed individuati in cartografia di Piano, nelle zone territoriali omogenee eventualmente ricadenti entro tali limiti, non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad esclusione delle zone omogenee E. (si omette, continua l articolo invariato) Per quanto attiene l edificabilità residenziale all interno delle fasce di rispetto prodotte dagli allevamenti industriali esistenti, tale edificazione dovrà essere ad uso esclusivo dell imprenditore agricolo o dei sui stretti familiari e quindi inalienabile. In ogni intervento deve essere allegata una dichiarazione (o asseverazione a norma di legge) riguardante la consapevolezza e l accettazione di insediamento all interno della fascia di rispetto degli allevamenti industriali esistenti. (come da PARERE ASS n.6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Area Ambienti di Vita, di Pordenone). ART. 35 ZONA "R3" - COMPLESSO "MARZINIS " L ambito di intervento comprende il complesso di "Marzinis", così composto: - chiesetta di S. Girolamo, del secolo XV - case rurali e le loro pertinenze, del secolo XIX - complesso rurale a corte lungo il viale che conduce alle Rivatte, del secolo XVIII - edificio isolato, del secolo XVIII, con le sue pertinenze e l'area di risorgiva - mulino e segheria, del secolo XIX, con le pertinenze e l'area di risorgiva - complesso edilizio aziendale a corte, del secolo XVII, con le sue pertinenze. DESTINAZIONI D'USO Nell'intero complesso "R3" sono possibili le seguenti destinazioni d'uso: - residenza, limitatamente ai volumi già destinati ad uso residenziale prima dell'adozione della presente Variante - attività commerciali - attività ricettive e alberghiere - agriturismo, entro i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia - attività direzionali - attività di culto - impianti per lo sport, il gioco, il tempo libero - viabilità pedonale e ciclabile, e parcheggi di servizio alle attività - attività pubbliche e/o di interesse pubblico - attività didattiche. CATEGORIE D'INTERVENTO - manutenzione - conservazione tipologica COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 17

- restauro - ristrutturazione - nuova edificazione, limitatamente ai volumi concedibili una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante. ATTUAZIONE Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria (di edifici, di parti di edifici, di elementi di arredo o anche di elementi naturali) e di ripristino (di elementi architettonici ed edilizi) è ammessa l'attuazione diretta tramite richiesta di Permesso di Costruire. Nei casi di interventi sui siti di interesse archeologico e su edifici vincolati è sempre necessario il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. Negli altri casi è sempre necessario presentare un Piano Attuativo Comunale. All interno dell ambito di intervento possono essere perimetrati i comparti e/o i sottocomparti di attuazione riguardante in particolare: 1) la chiesa S. Girolamo e le case rurali in via Conte Panciera che dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni: - gli interventi di manutenzione e restauro sugli edifici devono essere volti a conservare i caratteri esistenti, sia dei materiali, che delle forme architettoniche, con un aumento massimo di 150 mc concedibili una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante, per adeguamento igienico - funzionale (da realizzare in riferimento ad ogni singola unità edilizia esistente, in adiacenza ai volumi esistenti) - il viale che conduce alla chiesetta deve essere mantenuto, con i fossati e le alberature che lo caratterizzano - l'olla che alimentava il corso del Sinic deve essere ripristinata o almeno identificata in modo leggibile - il verde circostante la chiesetta deve essere mantenuto a prato stabile - la roggia Sinic deve riacquistare una sezione adeguata ad accogliere, lungo le sue rive, la vegetazione spontanea tipica della zona - lungo il corso del Sinic deve essere realizzata una fascia boscata composta da specie autoctone della profondità di almeno 25 m. o una piantumazione lineare, anche con eventuali alberature ad alto fusto lungo, caratteristiche del luogo, ivi compresi i lati Nord-Ovest dell area coltivata a Nord della Chiesetta di San Girolamo. Tale indicazione ha la finalità di creare una quinta verde rispetto agli insediamenti il località Orcenico di Zoppola; (OSSERVAZIONE N.18 PROT.13482 19/09/2013) 2) il complesso edilizio a corte che dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni: - gli interventi di manutenzione, conservazione e ristrutturazione sugli edifici devono essere comunque volti alla conservazione dei caratteri tipologici principali esistenti, con un aumento massimo di 150 mc concedibili una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante, per adeguamento igienico - funzionale (da realizzare in riferimento ad ogni singola unità edilizia esistente, in adiacenza ai volumi esistenti - il parcheggio di uso pubblico da realizzare deve prevedere almeno 30 posti auto e deve essere in terra consolidata e alberato - la rimanente area esterna ai fabbricati deve essere sistemata a giardino-parco e pavimentata solo con materiali permeabili e prossimo-naturali - le olle e lo scolo pubblico "la Fratta" devono essere ripristinate - il bosco umido (riscontrabile nelle mappe storiche) deve essere riproposto per una superficie minima di 10.000 mq, con specie arboree ed arbustive autoctone - il bosco esistente deve essere mantenuto - lungo il Sile e lo scolo "la Fratta" devono essere ricostituite le zone a prato e le siepi. COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 18

3) il mulino e la segheria che dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni: - gli interventi di manutenzione, conservazione e ristrutturazione sugli edifici devono essere comunque volti alla conservazione dei caratteri tipologici principali esistenti, con un aumento massimo di 150 mc concedibili una tantum a partire dalla data di adozione della presente Variante, per adeguamento igienico - funzionale (da realizzare in riferimento ad ogni singola unità edilizia esistente, in adiacenza ai volumi esistenti) - le aree libere esterne ai fabbricati possono essere sistemate a giardino, parco, prato da sfalcio, o utilizzate per colture tradizionali - il bosco umido esistente lungo il Sile deve essere ampliato fino ad una superficie minima di 20.000 mq - lungo il Sile deve essere ricostituita una siepe di arbusti e alberi autoctoni - la olla originaria deve essere mantenuta e ripristinata, con un margine di rispetto pari ad almeno 20 m di raggio - il ramo ora interrato del fiume deve essere ripristinato o almeno identificato in modo leggibile - le aree circostanti il complesso edilizio e la olla devono essere trattate a prato da sfalcio. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Per gli edifici esistenti avente destinazione d uso di residenza agricola, posti a distanza superiore ai m.150 dall allevamento zootecnico esistente, è consentito il recupero dei volumi, compresi quelli degli accessori (depositi, stalle, ecc.), per destinarli agli usi consentiti dal PRGC e senza limite delle unità abitative ricavabili. I volumi dovranno risultare accorpati al fabbricato residenziale principale esistente. Tali interventi devono essere comunque volti alla conservazione dei caratteri tipologici architettonici principali esistenti salvando, dove presenti, gli elementi più significativi (archi, cornici, decori, ecc.). - Le aree interne all ambito territoriale che sono, allo stato di fatto, impegnate da contratti agrari d uso, possono mantenere le coltivazioni contrattuali fino alla scadenza. Il Piano Attuativo potrà comunque prevedere la destinazione urbanistica nel rispetto del PRGC vigente e indicare i tempi della sua attuazione. - nelle immediate vicinanze dell allevamento industriale, devono essere previste congrue opere di mitigazione ambientale per la Zona R3 Marzinis (barriere a verde, viabilità alternativa mezzi pesanti, argini etc.). (come da PARERE ASS n.6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Area Ambienti di Vita, di Pordenone). ART. 38 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "S" - ATTREZZATURE E SERVIZI Sono così definiti gli ambiti del territorio comunale destinati a servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. Gli ambiti a servizi ed attrezzature possono essere sia di proprietà pubblica che privata. DESTINAZIONI D'USO Nella cartografia di Piano le suddette aree sono individuate con propria sigla per tipo di servizi (così come rilevati in data 31 dicembre 2005) e corrispondono alle categorie che soddisfano i rapporti standard fra le medesime e la capacità insediativa teorica residenziale massima. Le aree già di proprietà pubblica o individuate per essere assoggettate ad esproprio, oggetto di interventi straordinari e/o sovracomunali, e pertanto non facenti parte degli standard minimi COMUNE DI FIUME VENETO - P.R.G.C. VARIANTE n.55 19