Normative di riferimento

Documenti analoghi
DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Anno 2013 N.RF002. La Nuova Redazione Fiscale

pagamento Fisse Proporzionali

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Articolo 1. (Fonti normative) 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Polizze Assicurative Estere: attualità dello strumento e novità normative. Gli aspetti fiscali. Massimo Caldara Studio Tavecchio & Associati

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Anno 2014 N.RF317. La Nuova Redazione Fiscale BOLLO VIRTUALE - NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Alle ditte Clienti Loro sedi. Oggetto: Informativa n. 3 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

FOGLIO INFORMATIVO relativo al SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti. finanziari

Articolo 2, commi del Dl 225/2010 (Dl milleproroghe)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Le novità in materia di imposta di bollo e gli orientamenti dell Agenzia delle entrate

Oggetto: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL ESTERO E DELLE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla

Le attività finanziarie

POPOLARE VITA PREVIDENZA

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

PROVVEDIMENTO N DEL 10 NOVEMBRE 2006

Circolare N.82 del 1 Giugno Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli

Foglio informativo relativo al CONTRATTO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA

Deposito Titoli Custodia e Amministrazione di Strumenti Finanziari

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli Premessa

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53

Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Economia del Mercato Mobiliare

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

UBI Previdenza DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Gruppo Aviva. Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato. Aviva Vita S.p.A.

730, Unico 2016 e Studi di settore

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

Segnalata con comunicazione L.STABILITA_COM_2014_121 e commentata con comunicazione L.STABILITA_COM_2015_010.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I)

Atto modificativo al contratto di assicurazione Postafuturo Certo 2011

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Audizione ASSOFONDIPENSIONE. VI Commissione (Finanze e Tesoro) Senato della Repubblica. Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento sul regime fiscale

DEL CONTRATTO DI MUTUO RESIDENZIALE A TASSO VARIABILE

CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Informativa per la clientela

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA

Il Ministro dell economia e delle finanze

Circolare N. 10 del 24 Gennaio 2017

INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

I REDDITI DI CAPITALE: AMBITO DELL IMPONIBILE E REGIME DELLA DICHIARAZIONE

I fondi istituzionali e la tassazione dei partecipanti

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

IMPOSTE PATRIMONIALI SU ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

L ATTIVITA DI TUTORAGGIO DEI GRANDI CONTRIBUENTI

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Cambiali finanziarie

CIRCOLARE N. 19/E INDICE

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

RELAZIONE E RENDICONTO

Lezione Le caratteristiche tecniche e giuridiche degli strumenti finanziari

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43 Disciplina delle cambiali finanziarie.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013

FOGLIO INFORMATIVO. relativo alla CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CHE COS E LA CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

ASSOSIM. OGGETTO: Sintesi preliminare delle principali novità fiscali apportate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505

Prot. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014

FOGLIO INFORMATIVO CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

La nuova tassazione dei fondi comuni di investimento. Dott. Giuseppe A. Galeano

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Prot. n. 10 LC/lc Torino, 16 febbraio 2015

PROGETTO PENSIONE SICURA

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax e novità in materia di imposta di bollo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 29 settembre 2015

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

II.3 LA BANCA D ITALIA

Direzione Centrale Entrate. Roma, 31/01/2017

Legge di stabilità 2017 Lavoro, Pensioni e Welfare aziendale Tutte le novità di inizio anno. Relatore: Potito di Nunzio

CIRCOLARE N. 15/E. Roma, 10 maggio Direzione Centrale Normativa

CHE COS'E' IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

CERTIFICATO DI DEPOSITO NOMINATIVO A TASSO FISSO

Transcript:

Normative di riferimento Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012 2. MODIFICHE ALL IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI 2.1. Ambito di applicazione L art. 19, comma 1, del decreto prevede che: Il comma 2-ter dell articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, come sostituto dal decreto, prevede l applicazione dell imposta proporzionale nella misura dell 1 per mille annuo, per il 2012, e dell 1,5 per mille annuo, negli anni successivi, per le Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. (La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha innanzato al 2 per mille l imposta da applicare, eliminando il minimo di 34,20 Euro). La nota 3-ter del predetto all articolo 13 precisa, inoltre, che ai fini dell imposta La comunicazione relativa a prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L imposta è dovuta, dunque, in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono, in ogni caso inviate anche nel caso in cui l ente gestore non sia tenuto in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela alla redazione e all invio di comunicazioni. In tal caso, l imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. Per espressa previsione normativa, l imposta di bollo in commento non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Tale regime di esclusione dall imposta di bollo sostitutiva di cui all articolo 13, comma 2-ter, trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria. I prodotti finanziari che rilevano, ai fini dell applicazione dell imposta di bollo in commento, come chiarito dall articolo 1, lettera c), del DM 24 maggio 2012, sono

individuati dall articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. In particolare, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera u), rientrano nell ambito dei prodotti finanziari: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da certificati. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, assoggettate all imposta di bollo in commento le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, ecc. Rilevano, ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, di cui all articolo 13, comma 2-ter della Tariffa anche i prodotti finanziari detenuti all estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. In relazione a tali prodotti, non trova dunque applicazione l imposta sulle attività finanziarie detenute all estero in quanto tali attività non si considerano detenute all estero. Con riferimento ai prodotti assicurativi, si precisa che rilevano, ai fini dell applicazione dell imposta i contratti individuati dall articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF. Si tratta delle polizze unit e index linked e delle operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V dell articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In relazione a tali prodotti, precisa, l articolo 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012, l imposta di bollo deve essere applicata al momento del rimborso o del riscatto della polizza. Per quanto concerne le gestioni patrimoniali, che in base a quanto previsto dall articolo 1, comma 5, del TUF, costituiscono servizi ed attività di investimento quando hanno per oggetto strumenti finanziari, rileva, ai fini dell applicazione dell imposta di bollo di cui all articolo 13 comma 2-ter, l intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie. Per effetto delle modifiche introdotte con l articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2012 vengono, inoltre, esplicitamente ricondotti nell ambito di applicazione dell articolo 13, comma 2-ter, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L imposta trova, inoltre, applicazione, per esplicita previsione normativa, per i buoni fruttiferi postali se il loro valore supera complessivamente euro 5.000.

legge n. 214 del 22 dicembre 2011 3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato"; b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000". Articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 commi 2.bis Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso: 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013 Aggiornamento: La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1 comma 581) che "All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».".

Decreto MEF 24/05/2012 Art. 1 Imposta di bollo disciplinata dall articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. c) prodotti finanziari: i prodotti elencati nell articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se da certificati. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Parte I (Disposizioni Comuni) Art. 1 Definizioni 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

Decreto MEF 24/05/2012 Art. 3 Imposta di bollo disciplinata dall articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 1. Il comma 2-ter dell articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua, nella misura proporzionale dell 1 per mille per l anno 2012 e dell 1,5 per mille per gli anni successivi, l imposta di bollo su base annua applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell intermediario. 2. Il periodo di riferimento per il calcolo dell imposta dovuta è l anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d anno, l imposta è rapportata al periodo rendicontato. 3. Ai fini della determinazione dell imposta da parte dell ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno. Se, in costanza di rapporto, sia all inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari nè sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l imposta non è dovuta. 4. L importo minimo dell imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20. Limitatamente all anno 2012 l importo massimo dell imposta da corrispondere su base annua non può eccedere la misura di euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore. 5. Ai fini dell esenzione da imposta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000,00 sono unitariamente considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1 gennaio 2009.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1 comma) "All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».".