Imprese Ferroviarie ed i. Gestori Infrastruttura

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Il Sistema Ferroviario Europeo Le Imprese Ferroviarie ed i Gestori Infrastruttura Mauro Finocchi - Dicembre 2016

I princìpi di base Il legislatore europeo, fino dall inizio degli anni 90 ha stabilito che, per rilanciare e rendere più competitivo il sistema ferroviario, era necessario favorire l ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali nel settore che, fino ad allora, era stato sostanzialmente in mano alle Ferrovie Nazionali di ciascuno Stato Membro, con limitati scambi a livello internazionale. Per questo motivo ha sostenuto con appositi provvedimenti (detti Pacchetti Ferroviari) la separazione fra infrastruttura ed operatori, in modo simile ai modelli del trasporto stradale, marittimo ed aereo, ove infrastrutture ed imprese di trasporto sono generalmente gestiti da imprese differenti, con regole fissate dalla legge o dal mercato. 2

Soggetti coinvolti e loro attribuzioni L utilizzo del sistema ferroviario secondo le regole e le normative europee ha richiesto pertanto la separazione organizzativa e contabile (o societaria) fra tre principali categorie di soggetti. - Le Imprese Ferroviarie (I.F. o R.U.), ovvero i soggetti che esercitano il trasporto - I Gestori Infrastruttura (G.I. o I.M.), ovvero i soggetti che garantiscono le condizioni di accesso alla infrastruttura, regolano la circolazione, mantengono l infrastruttura in condizioni di sicurezza - Le Autorità pubbliche di vigilanza, autorizzazione e regolazione, sia per gli aspetti di sicurezza che per quelli di concorrenza. In particolare l ERA e le Agenzie Nazionali per la Sicurezza Ferroviaria (o NSA) 3

Lo schema generale applicato in Italia 4

Soggetti coinvolti e loro attribuzioni Le Imprese Ferroviarie sono i soggetti autorizzati a svolgere, con proprie risorse e personale, servizi di trasporto di merci e/o passeggeri sulla Infrastruttura Ferroviaria. Le Imprese Ferroviarie di norma dispongono pertanto di: Organizzazione Personale Materiale Rotabile (dotato di sistemi di sicurezza di bordo) riconosciuti dalle Autorità preposte come conformi ai requisiti stabiliti dalle regole di accesso alla infrastruttura e di conseguenza delle necessarie Certificazioni. In Italia le principali Autorità preposte sono il MIT, l ANSF e l ART. Le Certificazioni necessarie alle I.F. sono contenute nella Licenza (MIT) e nel Certificato di Sicurezza (ANSF) 5

Soggetti coinvolti e loro attribuzioni I Gestori della Infrastruttura sono i soggetti autorizzati a gestire, con proprie risorse e personale, l accesso, i servizi di circolazione, la costruzione e manutenzione dei sottosistemi che compongono l infrastruttura ferroviaria. I Gestori Infrastruttura (GI) di norma dispongono pertanto di: Organizzazione Personale Sottosistemi Strutturali dell Infrastruttura riconosciuti dalle Autorità preposte come conformi ai requisiti stabiliti dalle regole per la gestione dell infrastruttura e di conseguenza delle necessarie Autorizzazioni. In Italia le principali Autorità preposte sono il MIT, l ANSF e l ART. Le Autorizzazioni necessarie ai G.I. sono contenute nella Autorizzazione di Sicurezza 6

Soggetti coinvolti e loro attribuzioni Per poter svolgere le proprie funzioni secondo quanto richiesto dalle regole europee, i G.I. devono essere autonomi e indipendenti sul piano giuridico, organizzativo o decisionale e contabile dalle imprese operanti nel settore dei trasporti. Infatti i G.I. devono garantire alle I.F. richiedenti regole certe, trasparenti, eque e non discriminatorie per l accesso alla infrastruttura da loro gestita e per questo sono tenuti a rendere noti e pubblicare una serie di informazioni e documenti, come richiesto dalla legge ed oggetto di vigilanza da parte delle Autorità preposte 7

Soggetti coinvolti e loro attribuzioni Le informazioni ed i documenti pubblicati dal G.I. riguardano in particolare : - le modalità di gestione della infrastruttura e delle attività di trasporto che su di essa si svolgono - Il diritto di accesso all'infrastruttura - Le modalità di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura - Le caratteristiche tecniche dell infrastruttura - I pedaggi applicati ed i relativi criteri - I servizi forniti La vigilanza sulla pubblicazione e l applicazione delle regole dei G.I. è attribuita in Italia alla Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART), che dispone allo scopo di poteri regolatori e sanzionatori. 8

Il D. Lgs 112/2015 Il D. Lgs 112/2015 estende l applicazione dello schema europeo alle Ferrovie ex-concesse ed elenca e descrive nei propri Allegati: Allegato I - Elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria Allegato II - Principi e parametri fondamentali del contratto di programma Allegato III - Schema della procedura di assegnazione Allegato IV - Informazioni contabili da fornire, su richiesta, all'organismo di regolazione Allegato V - Contenuto del prospetto informativo della rete Quest ultimo, noto come P.I.R., costituisce uno dei documenti più rilevanti che il GI è tenuto a pubblicare e mantenere aggiornato nel tempo. 9

Il P.I.R. Il Legale Rappresentante del G.I. pubblica ogni anno il P.I.R. In esso, oltre alle informazioni relative alle caratteristiche tecniche delle linee e degli impianti, comunica: regole e procedure che disciplinano i requisiti per la richiesta di capacità e quelle relative al processo di allocazione della stessa, con riferimento all orario di servizio in vigore dalla fine dell anno in corso a tutto l anno successivo regole ed informazioni che trovano applicazione a valere sul tale orario di servizio, quali le regole che disciplinano obblighi e responsabilità del GI e delle IF Richiedenti con riferimento alla sottoscrizione e all esecuzione degli atti negoziali relativi all utilizzo dell infrastruttura (Accordo Quadro e Contratto di utilizzo) 10

Il Certificato di Sicurezza Un'impresa ferroviaria deve essere titolare, oltre che di una Licenza, di un Certificato di Sicurezza. La Licenza viene rilasciata dal Ministero dello Stato Membro. In Italia la Licenza viene rilasciata dal M.I.T. secondo quanto stabilito dalla Legge. Il Certificato di Sicurezza viene rilasciato dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. In Italia da ANSF, secondo quanto stabilito dai relativi Decreti e Linee Guida. Il Certificato di Sicurezza può valere per l'intera rete ferroviaria di uno Stato membro o soltanto per una parte di essa. 11

Il Certificato di Sicurezza Il rilascio del Certificato di Sicurezza da parte dell'agenzia è regolamentato dal D. Lgs 162/2007, che recepisce la Direttiva 2004/49/CE sulla Sicurezza Ferroviaria, peraltro recentemente sostituita dalla Direttiva 798/2016/UE che abroga la 2004/49/CE a partire dal 16-06-2020. Il Certificato di Sicurezza è rilasciato dall'agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e si compone di una parte A e di una parte B. Recentemente ANSF ha pubblicato la Bozza di aggiornamento delle «Linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza» cui formulare commenti entro il 12 dicembre 2016 12

Il Certificato di Sicurezza La parte A del Certificato è relativa a requisiti generali del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) dell'impresa ferroviaria ed è valida in tutto il territorio dell'unione Europea. Essa attesta l'accettazione del SGS dell'impresa Ferroviaria, ma non è sufficiente per attivare un servizio ferroviario. La parte B del Certificato attesta, su base nazionale, l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della circolazione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN) derivanti da Norme di esercizio, Standard tecnici e Standard di sicurezza a valenza nazionale ed in vigore all'atto del rilascio del Certificato di Sicurezza. 13

Il Certificato di Sicurezza La parte B del Certificato viene rilasciata per l Italia da ANSF, vale solo in Italia ed autorizza l'impresa ad attivare il servizio ferroviario sulla sola IFN. Il certificato di sicurezza ha validità di cinque anni ed è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria. Esso è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta cambia il tipo o la natura o la portata delle attività ferroviarie svolte. Un'impresa ferroviaria che intende richiedere un Certificato di Sicurezza parte A e/o parte B deve predisporre una domanda utilizzando i modelli indicati dal Regolamento (CE) n. 653/2007. 14

Il Certificato di Sicurezza Le procedure, i requisiti necessari ed i documenti da produrre per ottenere il Certificato di Sicurezza parte A e/o parte B sono descritti nel documento attualmente vigente «Linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza» pubblicato nel sito www.ansf.it Sostanzialmente gli elementi di base che occorrono per ottenere il CdS sono: - Organizzazione della Sicurezza (SGS) relativa alle attività della IF approvato da ANSF - Struttura della IF ed in particolare disponibilità adeguata di personale addetto a mansioni di sicurezza dell esercizio dotato di patenti ANSF - Materiale rotabile dotato di Autorizzazione di Messa in Servizio (AMIS) per servizio commerciale sulla IFN 15

L Autorizzazione di Sicurezza Per poter gestire e mantenere in esercizio una infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura deve ottenere una Autorizzazione di Sicurezza. La richiesta relativa deve essere formulata ad ANSF da parte del legale rappresentante del G.I. Il rilascio dell'autorizzazione di Sicurezza da parte di ANSF è regolamentato dal Decreto Legislativo 162/2007 che recepisce la Direttiva 2004/49/CE. L Autorizzazione di Sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. 16

L Autorizzazione di Sicurezza L Autorizzazione di Sicurezza comprende: a) Il provvedimento che attesta l'accettazione del Sistema di Gestione della Sicurezza del gestore dell'infrastruttura b) Il provvedimento che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la manutenzione ed il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento 17

L Autorizzazione di Sicurezza L Autorizzazione di Sicurezza ha validità di cinque anni ed è rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. Essa è aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che disciplinano il funzionamento e la manutenzione dell Infrastruttura gestita. Mentre i Certificati di Sicurezza rilasciati da ANSF sono oltre 30 (ad I.F. che operano servizi passeggeri, merci o entrambi), l unica Autorizzazione di Sicurezza ad oggi rilasciata è quella di RFI. 18

Le Reti Regionali Per le Reti Regionali o Ferrovie cosiddette ex-concesse il D.Lgs 112/2015 ed il successivo D.M. 05/08/2016 stabiliscono le modalità ed i tempi affinchè i diversi soggetti interessati (I.F. e G.I.) si mettano in condizione di ottenere da ANSF il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle Autorizzazioni di Sicurezza necessarie per poter svolgere i propri servizi nel nuovo Quadro Regolatorio A questo scopo sarà necessario mettere in campo impegni e competenze adeguate, in parte nuove per queste Aziende. Sarà peraltro ben difficile conseguire gli scopi prefissi nei tempi attesi senza un notevole sforzo organizzativo e tecnico, che dovrà necessariamente essere sostenuto dalla disponibilità di idonee risorse finanziarie. 19

Grazie per l attenzione 20