Corso di preparazione all'esame di Stato 2016 Consulenti del Lavoro Modulo Diritto del Lavoro Avanzato Lezione del 21 giugno 2016 CONTRATTAZIONE NAZIONALE, TERRITORIALE, AZIENDALE E DI PROSSIMITA' a cura di Dott.ssa Caterina Rulfin Consulente del Lavoro
DI COSA PARLEREMO OGGI
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI libertà dell'organizzazione sindacale pluralismo sindacale e proporzionalità della rappresentanza registrazione dei sindacati presso appositi uffici locali, condizionata all'adozione di statuti ad ordinamento democratico riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati registrati capacità normativa contrattuale nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie interessate
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA MAI ATTUATO!!
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA SE FOSSE STATO ATTUATO CONTRATTI CON EFFICACIA «ERGA OMNES» Di fatto non è mai stata data attuazione alle disposizioni di questo articolo, quindi i contratti che applichiamo oggi NON hanno questo tipo di efficacia!!
ART 1322 CODICE CIVILE AUTONOMIA CONTRATTUALE Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
ART 1322 CODICE CIVILE La regolamentazione dei Contratti Collettivi oggi è data da norme di diritto comune Di conseguenza EFFICACIA SOLO NEI CONFRONTI DELLE PARTI COLLETTIVE STIPULANTI E DEI DATORI DI LAVORO ADERENTI ALLE OO.SS.
EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO ADESIONE ESPLICITA Nel contratto individuale indico il CCNL applicato ADESIONE IMPLICITA Nel contratto non indico nulla, ma applico in modo costante al rapporto di lavoro un determinato CCNL o alcune delle sue clausole più rilevanti
DATORE DI LAVORO PUO TROVARSI IN QUESTE SITUAZIONI 1. DATORE DI LAVORO ISCRITTO ALL ASSOCIAZIONE STIPULANTE 2. DATORE DI LAVORO NON ISCRITTO ALL ASSOCIAZIONE STIPULANTE Scelta di applicare un CCNL (esplicita o implicita) Mancata adesione rispetto garanzie di base (raro!)
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CRITERI GENERALI DEL CODICE CIVILE PREVALGONO LE NORME DI INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA, CIOE QUELLE CHE DANNO RILIEVO ALLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI
I LIVELLI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE 1 LIVELLO - Accordi Interconfederali - Contratto Collettivo Nazionale di Categoria - Regionale - Provinciale - Aziendale 2 LIVELLO
ACCORDI INTERCONFEDERALI CONTRATTAZIONE TRILATERALE confederazioni sindacali lavoratori confederazioni sindacali datori di lavoro stato (come mediatore e garante) FUNZIONE fissano regole comuni per settore (es. commercio, industria..) es. adeguamento automatico salari industria
DEFINIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO Accordo diretto a stabilire il trattamento retributivo minimo e le altre condizioni di lavoro cui devono conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale, nell'ambito di determinati settori di attività economica o professionale.
CARATTERISTICHE CONTRATTO COLLETTIVO 1. nasce dall'esigenza di garantire al lavoratore condizioni minime di lavoro 2. ha funzione normativa 3. è un negozio giuridico di natura contrattuale 4. è un contratto atipico
FONDAMENTO GIURIDICO CONTRATTO COLLETTIVO RAPPRESENTATIVITA DEI SINDACATI
FINALITA CONTRATTO COLLETTIVO Regolamentare in maniera unitaria il rapporto intercorrente tra lavoratori e datori di lavoro che operano in un determinato settore economico produttivo. Nello specifico: Definire le condizioni economiche e normative del rapporto Disciplinare le relazioni sindacali fra i soggetti firmatari
OGGETTO RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO
COSA CONTIENE
SUDDIVISIONE
CHI LO STIPULA Contrapposte organizzazioni sindacali lavorative e datoriali
2 TIPI di Contratti Collettivi in base a chi sono i soggetti stipulanti unilateralmente sindacali stipulati da 1 datore di lavoro con una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori bilateralmente sindacali organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
FASI DELLA STIPULA 1. PROPOSTA 2. TRATTATIVA 3. IPOTESI DI ACCORDO 4. STIPULA
FASI DELLA STIPULA 1. PROPOSTA Alla scadenza del contratto dalle organizzazioni sindacali ai fini del rinnovo del contratto (piattaforma rivendicativa) e con la quale di solito si prevede l'aggiornamento degli elementi retributivi e la definizione di altre parti conflittuali.
FASI DELLA STIPULA 2. TRATTATIVA Condotta dalle delegazioni delle contrapposte organizzazioni sindacali, spesso contraddistinta da azioni di lotta (scioperi), tendenti a manifestare rapporti di forza per lo sblocco di situazioni di contrasto.
FASI DELLA STIPULA 3. IPOTESI DI ACCORDO Viene formalizzato il contenuto del nuovo contratto collettivo, al fine di sottoporlo all'assemblea dei lavoratori per la ratifica.
FASI DELLA STIPULA 4. STIPULA I soggetti delegati sottoscrivono il contratto nella sua stesura definitiva, articolato in clausole organizzate per materia ed argomento, le quali costituiscono le norme cui devono poi conformarsi i rapporti individuali di lavoro.
CONTRATTO PER ADESIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MINORI non partecipando alla stipulazione, aderiscono successivamente, sottoscrivendo un nuovo contratto di identico contenuto.
DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO A TERMINE: HA UNA DURATA LIMITATA NEL TEMPO (IN GENERE 3 ANNI) RINNOVABILE PREVIA NUOVA TRATTATIVA SINDACALE NO ULTRATTIVITA : ALLO SCADERE, CESSA DI PRODURRE I SUOI EFFETTI
RECESSO DAL CONTRATTO COLLETTIVO
RELAZIONE FRA LE FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO FONTI DI NATURA DIVERSA Es. Legge e CCNL Di solito quella gerarchicamente inferiore può derogare all altra solo se più favorevole FONTI DI NATURA COLLETTIVA Es. CCNL e CCRL Principio effettiva volontà delle parti («salvi diritti quesiti»)
RAPPORTO FRA CONTRATTI COLLETTIVI E CONTRATTO INDIVIDUALE Principio dell INDEROGABILITA IN PEIUS del contratto collettivo da parte di quello individuale Sostituzione automatica della clausola del contratto individuale peggiorativa, con quella più favorevole del CCNL
RAPPORTO FRA CONTRATTO DI CATEGORIA E CONTRATTO AZIENDALE E possibile che il contratto aziendale sia peggiorativo rispetto al contratto di categoria? La giurisprudenza dice: DIPENDE! Orientamenti contrapposti, ma in linea di massima il principio di base è risolvere il contrasto in base all effettiva volontà delle parti.
RAPPORTO FRA CONTRATTO DI CATEGORIA E LEGGE Il Contratto Collettivo può derogare alla legge solo in meglio e, qualora contenga al suo interno clausole in contrasto con norme di legge, dette clausole sono automaticamente sostituite dalla previsione legale più favorevole
Quando un contratto collettivo modifica alcune clausole del contratto collettivo precedente, deve per forza essere migliorativo? NON NECESSARIAMENTE! Può modificarle ANCHE IN PEIUS Unico limite: c.d. «diritti quesiti»
RAPPORTO FRA CONTRATTO COLLETTIVO ED USI AZIENDALI USI AZIENDALI = ripetizione continua di comportamenti da parte del datore di lavoro, all interno della sua azienda, nei confronti di tutti o di parte dei suoi lavoratori, che possono assumere valore negoziale Obbliga datore di lavoro solo nei confronti dei lavoratori già occupati (vs. cui è stato tenuto) e non anche nuovi assunti. Es. concessione gratifiche, premi, indennità Uso aziendale può derogare al contratto collettivo solo se introduce un trattamento più favorevole.
QUALE CONTRATTO COLLETTIVO APPLICO? In base all attività svolta IN CONCRETO dal datore di lavoro (N.B. non quella esercitata dal singolo lavoratore!)
ACCORDO QUADRO 22 GENNAIO 2009 LA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI Va a sostituire il regime previgente, occupandosi delle regole e delle procedure della negoziazione e gestione della contrattazione collettiva, stabilendo che l assetto della stessa è il seguente: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
ACCORDO QUADRO 22 GENNAIO 2009
ACCORDO INTERCONFEDERALE 28 GIUGNO 2011 CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL Sulla rappresentanza sindacale e sul nuovo sistema di contrattazione OBIETTIVO = favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello CRITERIO OGGETTIVO DI MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI = sono ammesse ai tavoli negoziali le OO.SS. che rappresentino almeno il 5% dei lavoratori della categoria
CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA (o Contrattazione di secondo livello o Contrattazione decentrata) D.L. 138/2011 ART 8 «Sostegno alla contrattazione di prossimità» FUNZIONE integrare CCNL avvicinandosi ai bisogni della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, avvio di nuove attività.
D.L. 138/2011 ART 8 CRITERIO MAGGIORITARIO RAPPRESENTANZE SINDACALI NELLA CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA livello aziendale: devono partecipare alla sottoscrizione uno o più sindacati che rappresentino la maggioranza dei lavoratori dell'azienda livello territoriale: perché il contratto abbia efficacia nella singola azienda occorre che la maggioranza dei lavoratori sia iscritta all'organizzazione sindacale stipulante e/o vi abbia conferito specifico mandato per la sottoscrizione del contratto di prossimità. DURATA DEL CONTRATTO DI PROSSIMITA normalmente 3 anni (o la diversa durata indicata in sede di stipulazione)
D.L. 138/2011 ART 8 MATERIE impianti audiovisivi e introduzione nuove tecnologie mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile regime della solidarietà negli appalti casi di ricorso alla somministrazione di lavoro disciplina dell'orario di lavoro modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro (anche co.co.co, co.co.pro e partite IVA) trasformazione e conversione dei contratti di lavoro conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro
CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO ED AGEVOLAZIONI PRINCIPIO: si eroga una AGEVOLAZIONE contributiva all azienda che adotta Contratti Collettivi di prossimità, con lo scopo di incentivare il miglioramento della produttività generale.
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA 2016 Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Decreto interministeriale 25 marzo 2016 Circolare Agenzia Entrate n.28 del 15/06/2016 Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10% SU PREMI DI RISULTATO Somme ad importo variabile in funzione dell'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione dell'impresa SOMME EROGATE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA novità 2016
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA 2016 Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Limite di importo agevolabile: 2.000,00 lordi (estendibili a 2.500,00 se c'è coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro) Destinatari: lavoratori del settore PRIVATO, salvo espressa rinuncia scritta, con redditi da lavoro dipendente < 50.000,00
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA 2016 Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Condizione per fruire dell'agevolazione fiscale: DEPOSITO CONTRATTI INTEGRATIVI PRESSO DTL Procedura telematica su sito Clic Lavoro fino al 15/07/2016 Si riportano: - dati datore di lavoro - n lavoratori coinvolti - misure introdotte - indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati + si allega pdf del contratto integrativo + si invia dichiarazione di conformità del contratto ai principi di cui alla L. 208/2015 e alle disposizioni del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (disciplina i criteri di misurazione).
DETASSAZIONE TOTALE WELFARE 2016 Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Detassazione 100% Limite 2.000,00/2.500,00 Welfare alternativo ai premi di produttività Sostegno istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio Cessione di prodotti dell'azienda al valore normale Contributi ad enti o casse a fini assistenziali Contributi fondi di previdenza complementare
GRAZIE PER L ATTENZIONE E BUON ESAME! Dott.ssa Caterina Rulfin Consulente del Lavoro