Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali e attrezzature di proprietà comunale

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COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO Città Metropolitana di Bologna Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali e attrezzature di proprietà comunale APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/05/2006 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 28/07/2015 FASCICOLO 192

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE TITOLO I Norme Generali Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso temporaneo di locali ed attrezzature di proprietà comunale individuati con atto della Giunta comunale. Art. 2 Determinazione dei corrispettivi 1. I corrispettivi per l utilizzo di locali ed attrezzature di proprietà comunale sono stabiliti con atto della Giunta comunale. 2. Il corrispettivo per la concessione in uso di locali è determinato in base ai seguenti criteri: a. copertura dei costi di gestione e della valutazione dell immobile secondo un criterio reddituale-patrimoniale; b. diversificazione del corrispettivo in base alla finalità dell utilizzo. 3. Quando l utilizzo di un locale e di attrezzature viene richiesto da parte di gruppi, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altre realtà che siano riconducibili all area del Terzo Settore (o settore No profit) al corrispettivo vigente si applica una riduzione del 50%. 4. Il corrispettivo per la concessione in uso delle attrezzature è determinato in via forfetaria a titolo di rimborso spese per l impiego del personale amministrativo e tecnico, di spese varie e di una quota di ammortamento. Art. 3 Utilizzo dei locali e delle attrezzature 1. L utilizzo di locali ed attrezzature di proprietà comunale è riservato in via prioritaria ad iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall Amministrazione comunale. 2. Qualora ve ne sia la disponibilità e fermo restando che la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza, i locali e le attrezzature di proprietà comunale possono essere concessi a pagamento ad enti, associazioni o altri soggetti, nonché a gruppi di cittadini che ne facciano richiesta per iniziative di carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e ricreativo di particolare rilevanza, o per altri fini legali, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli. 3. I locali di proprietà comunale non vengono concessi per utilizzi a scopo commerciale o di lucro fatta eccezione per alcune sale che, per le loro caratteristiche, risultano compatibili a tali utilizzi. I locali concedibili a scopo commerciale o di lucro vengono individuati con l atto di Giunta di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 Modalità di concessione 1. L interessato deve presentare una richiesta scritta all Amministrazione comunale almeno 2 settimane prima dell utilizzo. Per richiesta scritta si intende anche quella inoltrata via posta elettronica. 2. Nel caso in cui la richiesta riguardi un locale, devono essere indicati l oggetto dell iniziativa, la data e l orario di svolgimento; quando invece si tratti di una richiesta di attrezzature, devono essere specificati il tipo e la quantità dei beni richiesti, il periodo di utilizzo e l uso al quale sono destinati. 3. L utilizzo del locale o dell attrezzatura da parte del richiedente, ad eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 6, è subordinato al pagamento del corrispettivo dovuto da effettuarsi almeno 1 settimana prima della data di utilizzo. 4. L eventuale rinuncia all uso della sala o dell attrezzatura deve essere comunicato almeno 48 ore prima dell evento indicato nella richiesta. In questo caso è prevista la restituzione del 90% dell importo precedentemente versato. Art. 5 Utilizzo dei locali in campagna elettorale 1. In campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Art. 6 Concessioni gratuite 1. I locali e le attrezzature possono essere concessi gratuitamente, previa apposita richiesta dell interessato, con atto del dirigente competente della gestione degli stessi nei seguenti casi: a. per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale; b. per lo svolgimento di manifestazioni o attività patrocinate dall Amministrazione comunale. 2. La concessione gratuita di locali ed attrezzature è prevista anche in occasione di eventi di particolare importanza ed interesse per la collettività o con finalità di beneficenza, con atto dalla Giunta comunale. Art. 7 Modalità di utilizzo e responsabilità 1. Le modalità di utilizzo di locali e quelle di ritiro, utilizzo e riconsegna di attrezzature saranno concordate di volta in volta con gli uffici competenti. Nessun onere relativo potrà essere comunque a carico del Comune. 2. Il concessionario è responsabile della buona conservazione dei beni di proprietà comunale ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Non è consentito al concessionario del bene concederlo ad altri. 3. In caso di inadempimento si procede alla stima dei danni e al recupero delle somme dovute, fatta salva la facoltà dell Amministrazione di sporgere denuncia all Autorità competente.

3. E inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione. Art. 8 Deposito cauzionale 1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione di locali e attrezzature, potrà essere richiesto al concessionario il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo non potrà comunque eccedere l ammontare del corrispettivo dovuto.

TITOLO II Disciplina specifica per la concessione di spazi espositivi per la promozione delle attività artistiche Art. 9 Finalità 1.Il Comune: Riconoscendo la validità culturale, educativa e sociale dell attività degli artisti, promuove incoraggia ed agevola tale attività attraverso lo sviluppo delle potenzialità degli artisti del territorio Vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di venire a contatto di varie espressioni artistiche e creare un ambiente che favorisca rapporti diretti con gli artisti Intende soddisfare la crescente domanda di spazi attrezzati per esposizioni temporanee, e offrire agli artisti la possibilità di visibilità cittadina. Art. 10 Sedi espositive 1. Al fine di assolvere ai punti precedenti, il Comune, mette a disposizione gli spazi espositivi di proprietà comunale individuati dalla delibera di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 1. Tali spazi vengono destinati ad ospitare esposizioni temporanee di pittura, scultura, fotografia, grafica, ed altre forme artistiche, compatibilmente con le caratteristiche degli spazi stessi. 2. Nelle sale è vietata la vendita, e di conseguenza l esposizione di cartellini/prezzo o cataloghi/listini. 3. La gestione artistica organizzativa è affidata all Ufficio Cultura del comune. Art. 11 Soggetti utilizzatori 1. Gli spazi espositivi possono essere concessi in uso temporaneo esclusivamente per mostre personali a: Artisti nati, residenti o operanti stabilmente sul territorio dell Unione Terred acqua Giovani artisti provenienti da altri territori di età inferiore ai 35 anni. Art. 12 Modalità d utilizzo 1. Con delibera di Giunta Comunale, saranno definiti i periodi nei quali le sale non potranno essere concesse. 2. Ogni singola mostra non potrà avere durata superiore ai 15 giorni comprensivi dei giorni necessari per l allestimento, inaugurazione, esposizione e smontaggio. L apertura al pubblico nei giorni feriali è consentita, di norma, esclusivamente tra le ore 9,00 e le ore 20,00 in relazione alla tipologia della sala concessa; per i giorni festivi al momento della concessione verranno concordate tali aperture 3. La realizzazione di eventuale materiale a stampa dovrà rispettare le linee guida relative all immagine coordinata del Comune. 4. Sono a carico di chi espone: la stampa di eventuale materiale promozionale (manifesto, cartolina, cartoncino invito per l inaugurazione, catalogo, pieghevole, ecc.) dovrà inoltre rispettare l immagine coordinata del Comune, e l affissione di manifesti e locandine; il trasporto delle opere, allestimento, smontaggio della mostra;

l eventuale assicurazione contro il furto o il danneggiamento delle opere e/o per danni subiti da persone o cose durante il periodo di esposizione delle opere. Art. 13 Modalità e criteri della concessione 1. Per ottenere la concessione in uso temporaneo della sala, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta al Comune entro il 30 gennaio di ciascun anno, a seguito di pubblicazione di specifico bando, utilizzando la modulistica a ciò dedicata pubblicata sul sito istituzionale. 2. Nei successivi 15 giorni un apposito comitato di valutazione, nominato e presieduto dal Dirigente del Servizio Cultura, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette persone residenti a San Giovanni in Persiceto, ed espressione complessivamente di una pluralità di forme artistiche, esprime un parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull accoglimento delle richieste pervenute e formula un programma espositivo. Delle richieste pervenute verranno selezionate, di norma, un massimo di n 4 proposte all anno. 3. I membri del comitato di valutazione prestano la loro opera a titolo gratuito, e le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente del comune. 4. La concessione all uso degli spazi è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Servizio Cultura e previa la sottoscrizione da parte dell artista di un foglio patti/condizioni. 5. Ogni artista potrà utilizzare lo spazio una volta sola nell arco di due anni solari. 6. Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare l accoglimento di richieste di utilizzo provenienti da artisti che siano incorsi a violazioni delle condizioni accettate con il foglio/patti condizioni e delle norme stabilite dal presente regolamento. Art. 14 Tariffario d uso degli spazi espositivi 1. L'importo da versare per ciascuna delle sedi espositive, calcolato in modo forfetario, è stabilito dalla Giunta. Tale versamento dovrà essere effettuato trenta giorni prima dell inizio della mostra e il Comune rilascerà fattura intestata all Artista a cui è stato concesso l uso degli spazi. 2. A fronte della verifica del versamento il Comune si impegna a promuovere tale evento attraverso i propri canali di comunicazione (sito del comune, social network, invio comunicati stampa sui giornali locali, ecc.). Art. 15 Concessione gratuita degli spazi espositivi 1. E previsto l uso completamente gratuito degli spazi espositivi oltre che per iniziative promosse direttamente da questo Comune, nei casi di cui al precedente articolo 6. Art. 16 Obblighi e responsabilità degli artisti 1. L Artista dovrà utilizzare lo spazio affidato secondo le regole dell ordinaria diligenza e dalle prescrizioni del presente disciplinare, impegnandosi a riconsegnare lo spazio espositivo così come ottenuto e risultante dal verbale di consegna. A tal fine dovrà essere sottoscritto un verbale di restituzione dei locali tra il Dirigente dell Ufficio Cultura e l Artista. 2. Il Comune si riserva la possibilità di accesso allo spazio nel periodo d uso, tramite proprio incaricato, ai fini di vigilare sul corretto utilizzo dell immobile. 3. L Artista sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti di legge di ogni danno che dovessero subire beni di proprietà comunale o comunque presenti nel locale, per effetto ed in conseguenza dell uso degli stessi. Sarà pertanto tenuto a risarcire gli eventuali danni all Amministrazione comunale arrecati alla sala durante l utilizzo.

4. Il Comune non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle attrezzature e alle opere esposte di proprietà dei concessionari. Al Servizio Cultura andranno segnalati i danni o le anomalie riscontrati prima dell attività espositiva e quelli verificatesi durante la stessa. 5. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle mostre e provocati dagli espositori. Gli espositori sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all utilizzo della sala durante il periodo di concessione a loro assegnato. 6. È fatto divieto agli espositori di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente gli spazi per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato concesso l utilizzo da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto. La sala potrà essere utilizzata solo dagli espositori a cui è stata assegnata. È pertanto vietata, da parte degli espositori, la cessione o il consenso all utilizzo a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (gratuito, subaffitto, ecc.) della sala loro assegnata. 7. Non è consentito, se non a seguito di esplicita autorizzazione del Comune, apportare modifiche alla disposizione delle attrezzature in dotazione alla sala. Gli espositori che utilizzano attrezzature proprie dovranno provvedere alla rimozione al termine dell utilizzo della sala. L attività di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili in dotazione alla sala o di proprietà dell espositore, di qualsiasi opera esposta, nonchè l esecuzione verifica del loro corretto uso è effettuata sotto l esclusiva responsabilità dell utente utilizzatore. 8. È assolutamente vietato metter chiodi o staffe nei muri, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo sen non attraverso appositi cavalletti o materiale diverso approvato dall ufficio Cultura 9. L uso della sala comporta l ammissione della conoscenza, e quindi dell accettazione incondizionata da parte dell affidatario. di tutte le norme e disposizione del presente regolamento. 10. L Artista è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza e le norme d igiene nonchè le norme generali e particolari attinenti all attività espositiva. 11. Coloro che non si atterrano ai criteri di cui al presente regolamento potranno essere allontanati e, a secondo della gravità delle infrazioni, sospesi a tempo determinato o indeterminato dall utilizzo di questo spazio 12. Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte dell espositore potrà essere presentata al Comune per quanto sopra esposto e nel caso di revoca della concessione per cause di forza maggiore. Art. 17 Attività coperta da diritto d autore 1. Il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l attività svolta dall artista comprenda materiale coperto da diritto d autore o soggetto ad altri adempimenti prevista dalla legge (ad es. ENPALS). 2. Sarà cura del soggetto concessionario della sala provvedere agli obblighi previsti dalla normativa, pena l applicazione delle sanzioni degli organi preposti al controllo. Art. 18 Revoca concessione 1. Il Dirigente del Servizio Cultura può sospendere o revocare l autorizzazione concessa per l utilizzo della sala di cui agli articoli precedenti nel caso in cui: il beneficiario non provveda al rispetto delle norme del presente regolamento o in esso richiamate; i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi; particolare ragione d interesse pubblico lo richiedano.