REGOLAMENTO D AMBITO



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Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, all interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni dell Ambito di Lecce, l attivazione di borse lavoro destinate a Tirocini di riabilitazione al lavoro per disabili psichici, in attuazione a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2005-2007. 2. L entità del fondo annuale viene determinata sulla base delle priorità complessive individuate dal Piano di Zona. Art. 2 Leggi DPR 7/04/94: Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1994-96 : DPR 10/11/99: Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000 ; Legge 12/03/99 n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; L.R. 10 luglio 2006, n. 19: Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia ; Regolamento Regionale 18/01/2007, n. 4: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia ; DPR 7/04/2006: Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 (art. 5.4) Art. 3 Caratteristiche e finalità 1. Il Tirocinio di riabilitazione al lavoro, propedeutico all inserimento lavorativo, è uno strumento di integrazione sociale a favore dei soggetti definiti all art. 4, nell ambito di un percorso orientativo e professionalizzante, che non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione, né rappresenta una forma di integrazione del reddito. 2. Si attua attraverso iniziative di preinserimento lavorativo presso Aziende private, Cooperative sociali, Enti e Associazioni pubblici o privati operanti sul territorio, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Lecce e con l Ufficio per il diritto al lavoro dei disabili del Centro per l Impiego (CPI) della Provincia di Lecce. 2

3. L attivazione del Tirocinio di riabilitazione al lavoro si svolge nell ambito di un progetto individualizzato d intervento ed è finalizzato a: - acquisizione e sviluppo di capacità adattive e di competenze specifiche in un contesto ambientale produttivo - promozione di una sensibilità sociale nelle aziende pubbliche e private del territorio nei confronti della disabilità psichica. 4. L esperienza di Tirocinio di riabilitazione al lavoro non costituisce vincolo di assunzione 5. Al riscontrarsi di condizioni attitudinali e di mercato adeguate, il soggetto potrebbe accedere a tirocinio e/o a contratto lavorativo finalizzato all assunzione, come da norme vigenti (L. 68/99), presso il contesto di inserimento o in altro contesto. Art. 4 Destinatari 1. Destinatari di borsa lavoro per il Tirocinio di riabilitazione al lavoro sono i soggetti in carico al Centro di Salute Mentale di Lecce e da esso segnalati, tramite apposita scheda compilata dall equipe curante sulla base di un progetto individuale, residenti nei comuni dell Ambito di Lecce da almeno un anno. Art. 5 Organizzazione 1. L Ufficio di Piano istituisce una Gruppo di Lavoro Integrato di ambito, composto da: Assistente Sociale dell Ufficio di Piano referente per l Area della Salute Mentale Assistente Sociale coordinatore e i infermieri del Gruppo Referente Lavoro (G.R.L.) del C.S.M. di Lecce un rappresentante del Centro per l Impiego (C.P.I.) della Provincia di Lecce. 2. Il Gruppo di Lavoro Integrato ha il compito di: - valutare le proposte di inserimento in Tirocinio di riabilitazione al lavoro dei soggetti segnalati dal G.R.L. del CSM di Lecce - ricercare e censire le aziende/enti disponibili e idonei ad ospitare i destinatari di borsa lavoro - procedere all abbinamento utente/azienda - avviare le procedure previste dal Protocollo operativo del Tirocinio di riabilitazione al lavoro (All. A). 3

- sostenere iniziative di promozione, informazione e coinvolgimento della società civile, al fine di sviluppare e potenziare la diffusione di una cultura improntata all integrazione istituzionale e operativa degli interventi sociali. Art. 6 Attivazione e rescissione 1. L attivazione del Tirocinio di riabilitazione al lavoro avviene attraverso la sottoscrizione di: a) Convenzione tra Ufficio di Piano, Centro di Salute Mentale, titolare dell Azienda ospitante e borsista, secondo le modalità e i contenuti di cui all allegato. D. b) Progetto Individuale, concordato tra i referenti dell Ufficio di Servizio Sociale professionale di Ambito e del Centro di Salute Mentale di Lecce, il titolare dell Azienda e il borsista, secondo le modalità e i contenuti di cui all allegato E. 2. La durata massima del Tirocinio di riabilitazione al lavoro è di 12 mesi 3. La competenza ad autorizzare l attivazione del Tirocinio di riabilitazione al lavoro e a rescindere lo stesso è attribuita al Responsabile dell Ufficio di Piano che la esercita sulla base di una valutazione motivata redatta e presentata dal Gruppo di Lavoro Integrato. Art. 7 Condizioni economiche ed impegni 1. La borsa lavoro comporta l inserimento dell utente nel contesto individuato, per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto individualizzato d intervento e concordate tra operatori e titolare dell azienda, per un impegno non superiore alle 20 ore settimanali. 2. L ammontare della borsa lavoro è un contributo economico determinato dal Piano di Zona. Esso è attribuito in relazione alla presenza, documentata tramite foglio di presenza e di riepilogo mensile (all. G), del soggetto nel contesto di inserimento. 3. Sono consentite assenze per motivi di salute. Le assenze non giustificate comportano la rivalutazione dell inserimento ed eventualmente la rescissione dello stesso. 4. Al borsista spetta un periodo di ferie concordate con il tutor aziendale e autorizzate dal Gruppo di Lavoro Integrato. 5. Il contributo viene erogato dall Ufficio di Piano entro il 20 del mese successivo, previa presentazione del foglio di presenza e del riepilogo mensile compilato dagli operatori referenti (All. G), che devono pervenire entro il giorno 10, con l indicazione di eventuali assenze, secondo le modalità di riscossione concordate. 6. Le aziende non possono erogare contributi aggiuntivi. 4

7. L attivazione del progetto di Tirocinio di riabilitazione al lavoro prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL e l assicurazione infortuni e responsabilità civile RC a carico dell Ufficio di Piano, quale promotore dell iniziativa. 8. L Ufficio di Piano garantisce, ai sensi della normativa vigente sulla privacy, l utilizzo dei dati personali contenuti nella pratica istruttoria e finalizzato al raggiungimento degli obietti del progetto e sottrae la stessa all accesso al pubblico. Art. 8 Risoluzione di controversie 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise e risolte da un collegio arbitrale composto da quattro arbitri nominati uno da ciascuna delle parti (Ufficio di Piano, Centro di Salute Mentale, destinatario, impresa ospitante) e da un quinto nominato di comune accordo. Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata a.r. alle altre parti, contenente la nomina dell arbitro con la firma di accettazione di quest ultimo. La controparte e gli altri soggetti, entro 20 giorni, devono comunicare alla parte che ha promosso l arbitrato la nomina dei propri arbitri, con firma di accettazione di questi. In difetto, la nomina viene deferita al Presidente del Tribunale di Lecce. Nei 15 giorni successivi le parti provvedono alla nomina del quinto arbitro; in caso di disaccordo tra le parti, tale nomina sarà demandata al presidente del Tribunale di Lecce, su richiesta della parte più diligente. Il quinto arbitro è presidente del collegio, con posizione prevalente, in caso di parità. Il collegio arbitrale, che dovrà decidere irritualmente secondo equità, potrà regolare lo svolgimento del processo nel modo più opportuno, fermo restando che il lodo dovrà essere comunicato alle parti entro e non oltre 45 giorni dalla data di accettazione dell incarico da parte del quinto arbitro. Art. 9 Applicazione 1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza 5