L impegno dell Italia per combattere e prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori. Le misure adottate dalla Convenzione di Lanzarote

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L impegno dell Italia per combattere e prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori. Le misure adottate dalla Convenzione di Lanzarote Relatore: Dott.ssa Cinzia Grassi Medico Capo della Polizia di Stato Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell Osservatorio per il contrasto della pedofilia e 1

La legge 38/2006 In Italia la normativa relativa allo sfruttamento e all abuso sessuale a danno dei minori è stata perfezionata dalla legge n. 38/2006, che ha consentito un sostanziale allineamento alle disposizioni europee e internazionali su tale tematica. 2

L Osservatorio La legge 38 contiene alcune importanti disposizioni per la costituzione di nuovi organismi istituzionali dedicati alla lotta all abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori. All articolo 20 è prevista l istituzione - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell Osservatorio per il contrasto della pedofilia e. 3

L Osservatorio L Osservatorio: Acquisisce e monitora i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Promuove studi e ricerche sul fenomeno; Predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 4

L Osservatorio L attività dell Osservatorio si sostanzia dunque principalmente nello studio del fenomeno, al fine di costruire un patrimonio informativo affidabile sull entit entità dello stesso e sulle sue diverse declinazioni. 5

L Osservatorio Un altra importante attività dell Osservatorio riguarda lo studio delle azioni necessarie all allineamento della normativa italiana agli standard internazionali e l individuazione dei gap che separano il Paese dalla piena adesione ai principali testi in vigore sulle tematiche dello sfruttamento e dell abuso sessuale sui minori. 6

L Osservatorio Allo stato attuale, l Italia ha a disposizione una delle normative più avanzate fra i Paesi Europei. Ciò è evidente anche dal sostanziale allineamento ai principali strumenti internazionali di riferimento: Il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo alla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia; La Decisione Quadro 2004/68/GAI (Giustizia ed Affari Interni) del Consiglio dell Unione Europea, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. 7

La Convenzione di Lanzarote Oggi, una delle sfide che l Italia si impegna a raccogliere è quella dell allineamento alla nuova Convenzione del Consiglio d Europa per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dall abuso sessuale, firmata a Lanzarote nell ottobre del 2007 e in attesa delle ratifiche necessarie per l entrata in vigore. 8

La Convenzione di Lanzarote L obiettivo del Consiglio d Europa è stato sin da subito quello di creare una Convenzione veramente innovativa che potesse rappresentare un reale valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti. La Convenzione rappresenta dunque uno strumento molto avanzato di contrasto al fenomeno, che richiede notevoli impegni agli Stati aderenti sul piano: Della prevenzione del fenomeno Della repressione dei reati Della protezione delle vittime 9

La Convenzione di Lanzarote La delegazione italiana, composta anche da rappresentanti dell Osservatorio, ha ricoperto un ruolo molto attivo, promuovendo l introduzione di numerose disposizioni innovative. In particolare, grazie a un intenso lavoro di negoziazione, è stato possibile introdurre nel testo convenzionale alcune buone pratiche italiane. 10

La Convenzione di Lanzarote In particolare, la delegazione italiana ha focalizzato il suo impegno nell introduzione delle seguenti disposizioni: Il reato di corruzione di minore, cioè l obbligare un minore che non abbia raggiunto l età del consenso ad assistere ad abusi sessuali o ad attività sessuali che coinvolgano uno o più adulti, anche senza partecipare; La creazione di Unità investigative specializzate per effettuare indagini sotto copertura sulla pedopornografia on-line; 11

La Convenzione di Lanzarote Il rafforzamento della cooperazione internazionale; La creazione di un Fondo trattamento dei rei; per le vittime e il L allontanamento del reo dal nucleo familiare. 12

La Convenzione di Lanzarote L Osservatorio, in collaborazione con l Associazione Save the Children, ha inoltre promosso l introduzione di un articolo che impegna gli Stati aderenti all identificazione dei minori raffigurati nelle immagini pedopornografiche. 13

La Convenzione di Lanzarote Inoltre, la delegazione italiana ha promosso la costituzione anche negli altri Stati Parte del Consiglio d Europa di organismi di studio sul fenomeno, come l Osservatorio. Anche grazie a tale proposta italiana, è stata inserita nel testo della Convenzione la disposizione relativa alla necessità di istituire meccanismi per la raccolta dati a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile allo scopo di osservare e valutare il fenomeno dello sfruttamento e dell abuso sessuale. 14

La ratifica della Convenzione di Lanzarote L Osservatorio ha effettuato un accurato studio relativo alle modifiche da apportare alla normativa italiana per allinearsi pienamente alla Convenzione. 15

La ratifica della Convenzione di Lanzarote Dovranno essere predisposte misure di diritto sostanziale e processuale. In particolare, sarà necessario intervenire: Sulla normativa relativa alla prescrizione dei reati sessuali a danno dei minori Sulle procedure che regolano il coinvolgimento dei minori vittima di crimini sessuali nei procedimenti giudiziari Sulla possibilità per i rei di accedere a specifici programmi riabilitativi che minimizzino la possibilità di recidive. 16

La ratifica della Convenzione di Lanzarote Sarà inoltre necessario introdurre nuove fattispecie di reato che ad oggi non sono presenti nell ordinamento italiano quali: Trarre profitto in qualunque modo da spettacoli in cui siano coinvolti minori di anni diciotto; Assistere consapevolmente a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto; (in questo contesto dovrebbe essere aggiunto il termine spettacoli, poiché nell ordinamento italiano sono citate le esibizioni ) 17

La ratifica della Convenzione di Lanzarote Adescare un minore che non abbia raggiunto l età del consenso sessuale, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet; Pubblicizzare o fare apologia pubblica dei reati sessuali a danno dei minori; 18

La ratifica della Convenzione di Lanzarote La Convenzione richiede inoltre agli Stati di impegnarsi nell organizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico per informare adeguatamente sui crimini di sfruttamento e abuso sessuale dei minori. Nell ambito di queste attività, l Osservatorio potrà svolgere un ruolo centrale, poiché possiede specifici fondi da destinare al finanziamento di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori. 19

La cooperazione internazionale L Osservatorio collabora ad un importante progetto di cooperazione promosso dal MAE e dall UNICEF in Centro America. Tale progetto prevede corsi di formazione in favore delle realtà giudiziarie ed investigative dei Paesi del Centro America, che sono fra i Paesi maggiormente colpiti dal turismo sessuale. 20

La cooperazione internazionale Si tratta di un intenso lavoro di rafforzamento delle Istituzioni per combattere lo sfruttamento sessuale commerciale di bambini, bambine ed adolescenti e di miglioramento della capacità del sistema giudiziario di applicare le leggi che lo proibiscono. 21

La cooperazione internazionale In occasione della negoziazione della Convenzione di Lanzarote è emerso come l Italia sia un Paese pilota nell attività di cooperazione per i Paesi Terzi. Si auspica che, grazie all introduzione nel testo della Convenzione di uno specifico articolo sulla cooperazione, questa attività possa rafforzarsi e produrre progetti di eccellenza fra i Paesi del Consiglio d Europa. 22

L'irresponsabile distruzione della vita e dell'avvenire di tanti bambini e adolescenti non deve essere tollerato un solo altro anno, un solo altro giorno, una sola altra ora; ciascuno di noi ha una responsabilità per lavorare per porre fine allo sfruttamento dei bambini" (Carol Bellamy)