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Serie dei Trttti Europei - n 141 Convenzione sul riilggio, l rier, il sequestro e l onfis dei proventi di reto Strsurgo, 8 novemre 1990 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri Stti firmtri dell presente Convenzione, onsiderndo he lo sopo del Consiglio d Europ è quello di rggiungere un mggiore unità fr i suoi memri; onvinti dell neessità di perseguire un politi riminle omune tendente ll protezione dell soietà; onsiderndo he l lott ontro l grnde riminlità, he ostituise sempre più un prolem di rttere internzionle, rihiede l impiego di metodi moderni ed effii su sl internzionle; ritenuto he uno di tli metodi onsiste nel privre i riminli dei proventi dei reti; onsiderndo he per il rggiungimento di tle fine deve essere nhe reto un effiiente sistem di ooperzione internzionle; hnno onordto qunto segue: Cpitolo I Definizioni Artiolo 1 Definizioni Ai fini dell presente Convenzione: «provento» signifi ogni vntggio eonomio derivto d reti. Esso può onsistere in qulsisi vlore ptrimonile, ome definito nel sottoprgrfo del presente rtiolo; «vlori ptrimonili» omprende vlori ptrimonili in qulsisi modo desritti, mterili o immterili, moili o immoili, nonhé doumenti legli o strumenti omprovnti il diritto di proprietà o ltri diritti sui predetti vlori; «strumenti» signifi qulsisi oggetto usto o destinto essere usto, in qulsisi modo, in tutto o in prte, per ommettere uno o più reti;

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 d e «onfis» signifi un snzione o misur, ordint d un utorità giudiziri seguito di un proedur per uno o più reti, he onsiste nel privre definitivmente di un vlore ptrimonile; «reto priniple» signifi qulsisi reto in onseguenz del qule si formno proventi he possono diventre oggetto di uno dei reti definiti ll rtiolo 6 dell presente Convenzione. Cpitolo II Misure in mito nzionle Artiolo 2 Confis 1 Cisun Prte prende le misure legisltive o di ltr ntur eventulmente neessrie per onsentirle di proedere ll onfis di strumenti e di proventi, o di vlori ptrimonili il ui vlore orrisponde tli proventi. 2 Cisun Prte, l momento dell firm o ll tto del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, può, on dihirzione dirett l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, dihirre he il prgrfo 1 del presente rtiolo si ppli soltnto i reti o lle tegorie di tli reti speifiti nell predett dihirzione. Artiolo 3 Indgini e misure provvisorie Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur eventulmente neessrie per onsentirle di identifire e rintrire vlori ptrimonili he possno formre oggetto di onfis norm dell rtiolo 2 prgrfo 1, nonhé di prevenire qulsisi ommerio, trsferimento o lienzione di tli eni. Artiolo 4 Poteri e tenihe d investigzione speili 1 Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur neessrie per onferire lle proprie utorità giudizirie o lle ltre ompetenti utorità l foltà di ordinre he doumenti nri, finnziri o ommerili sino messi disposizione o sino sottoposti sequestro l fine di tture i provvedimenti di ui gli rtioli 2 e 3. Cisun Prte non potrà rifiutrsi di gire norm delle disposizioni del presente rtiolo opponendo il segreto nrio. 2 Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur neessrie per onsentirle di impiegre tenihe investigtive he filitino l identifizione e l umento di proventi, nonhé l rolt delle reltive prove. Le predette tenihe possono omprendere provvedimenti intesi ll sorveglinz di onti nri, osservzioni, interettzioni di teleomunizioni, esso sistemi omputerizzti e ordini di produrre determinti doumenti. Artiolo 5 Mezzi giuridii di tutel Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur eventulmente neessrie d ssiurre he le persone interesste dlle misure di ui gli rtioli 2 e 3 dispongono di effettivi rimedi giuridii tutel dei propri diritti. Artiolo 6 Reti di riilggio 1 Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur eventulmente neessrie per prevedere ome reto seondo l propri legge intern, qundo il ftto è ommesso intenzionlmente: 2

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 l onversione o il trsferimento di vlori ptrimonili, spendo he essi sono proventi, llo sopo di oultre o dissimulre l illeit provenienz dei vlori ptrimonili stessi o iutre persone oinvolte nell ommissione del reto priniple sottrrsi lle onseguenze giuridihe dei loro tti; l oultmento o l dissimulzione dell ntur, dell origine, dell uizione, di tti di disposizione o del movimento di vlori ptrimonili, nonhé dei diritti di proprietà e degli ltri diritti d essi reltivi, spendo he detti vlori ptrimonili sono proventi; e, ftti slvi i suoi prinipi ostituzionli e i onetti fondmentli del suo ordinmento giuridio: d l quisizione, il possesso o l uso di vlori ptrimonili spendo, nel momento in ui sono rievuti, he essi sono proventi; l prteipzione nell ommissione di reti he sono stti previsti norm del presente rtiolo, l ssoizione o il omplotto, llo sopo di ommettere tli reti, il tenttivo di ommetterli, nonhé l ssistenz, l istigzione, il fvoreggimento e l prestzione di onsigli per l loro ommissione. 2 Al fine di dre ttuzione o pplizione l prgrfo 1 del presente rtiolo: è irrilevnte il ftto he l Prte i o non i giurisdizione penle in relzione l reto priniple; può prevedersi he i reti di ui l predetto prgrfo non si pplino lle persone he hnno ommesso il reto priniple; l onspevolezz, l intenzione e il fine, rihiesti ome elementi di uno dei reti di ui l predetto prgrfo, possono essere dedotti d irostnze oiettive e di ftto. 3 Cisun Prte può prendere le misure he ritiene neessrie per onferire rttere di reto, seondo l propri legge intern, ll totlità o un prte degli tti di ui l prgrfo 1 del presente rtiolo, in uno o in tutti dei seguenti si: qundo l utore vree dovuto ritenere he i vlori ptrimonili ostituivno proventi; qundo l utore h gito fine di luro; qundo l utore h gito per filitre l ontinuzione di ulteriori ttività riminli. 4 Cisun Prte, l momento dell firm o ll tto del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, può, on dihirzione dirett l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, dihirre he il prgrfo 1 del presente rtiolo si ppli soltnto i reti prinipli o lle tegorie di tli reti speifiti nell predett dihirzione. Cpitolo III Cooperzione internzionle Sezione 1 Prinipi di ooperzione internzionle Artiolo 7 Prinipi generli e misure di ooperzione internzionle 1 Le Prti ooperno fr di loro nell misur più mpi possiile i fini delle indgini e delle proedure per l onfis di strumenti e di proventi. 3

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 2 Cisun Prte prende le misure legisltive e di ltr ntur eventulmente neessrie per onsentirle di eseguire, lle ondizioni previste dl presente pitolo, le rihieste: di onfis di vlori ptrimonili speifii onsistenti in proventi o strumenti nonhé di onfis di proventi onsistente nell imposizione dell oligo di pgre un somm di denro pri l vlore dei proventi; di ssistenz nelle indgini e di misure provvisorie i fini dell un o dell ltr form di onfis di ui ll letter he preede. Sezione 2 Assistenz nelle indgini Artiolo 8 Oligo di prestre ssistenz Le Prti, rihiest, si prestno l più mpi ssistenz possiile per identifire e rintrire gli strumenti, i proventi e gli ltri vlori ptrimonili susettiili di onfis. Rientrno nell ssistenz tutte le misure per quisire e ssiurre l prov dell esistenz, dell uizione, del movimento, dell ntur, dello sttuto giuridio e dell mmontre dei vlori ptrimonili sopr inditi. Artiolo 9 Eseuzione dell ssistenz L ssistenz norm dell rtiolo 8 viene prestt nei modi onsentiti dll legge intern dell Prte rihiest e in onformità on tle legge e, nell misur non inomptiile on ess, seondo le proedure speifite nell rihiest. Artiolo 10 Informzioni spontnee Senz pregiudire le proprie indgini o le proprie proedure, isun Prte, senz esserne stt preventivmente rihiest, può trsmettere un ltr Prte informzioni su strumenti o su proventi se ritiene he l omunizione di tli informzioni potree iutre l Prte rievente d inizire o svolgere indgini o proedure, ovvero potree portre un rihiest di quest ultim Prte i sensi delle disposizioni del presente pitolo. Sezione 3 Misure provvisorie Artiolo 11 Oligo d ordinre misure provvisorie 1 A rihiest di un ltr Prte he i vvito un proedur penle o un zione per fini di onfis, isun Prte prende le neessrie misure provvisorie, ome il ongelmento o il sequestro, llo sopo di prevenire qulsisi ommerio, trsferimento o lienzione di vlori ptrimonili he, in un momento suessivo, potreero formre oggetto di rihiest di onfis o potreero servire soddisfre tle rihiest. 2 L Prte he h rievuto un rihiest di onfis norm dell rtiolo 13, se rihiest, dott le misure indite nel prgrfo 1 del presente rtiolo reltivmente i vlori ptrimonili he formino oggetto dell rihiest o he potreero servire soddisfre l stess. Artiolo 12 Eseuzione delle misure provvisorie 1 Le misure provvisorie di ui ll rtiolo 11 sono eseguite nei modi onsentiti dll legge intern dell Prte rihiest e in onformità on tle legge e, nell misur non inomptiile on ess, seondo le proedure speifite nell rihiest. 4

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 2 Prim di revore qulsisi misur provvisori norm del presente rtiolo, in tutti i si in ui è possiile, l Prte rihiest dà ll Prte rihiedente l possiilità di esporre i motivi fvore del mntenimento dell misur. Sezione 4 Confis Artiolo 13 Oligo di onfis 1 L Prte he h rievuto d un ltr Prte un rihiest di onfis di strumenti o di proventi situti sul proprio territorio: esegue l ordine di onfis emesso dll utorità giudiziri dell Prte rihiedente on riferimento tli strumenti o proventi; oppure sottopone l rihiest lle proprie ompetenti utorità llo sopo di ottenere un ordine di onfis e, se questo è ottenuto, lo esegue. 2 Ai fini dell pplizione del prgrfo 1 del presente rtiolo, isun Prte è, qundo si neessrio, ompetente per vvire proedure di onfis in se ll propri legge. 3 Le disposizioni del prgrfo 1 del presente rtiolo si pplino nhe in so di onfis onsistente nell oligo di pgre un somm di denro orrispondente l vlore dei proventi, se i vlori ptrimonili he possono essere oggetto dell eseuzione dell onfis si trovno sul territorio dell Prte rihiest. In tli si, qundo l eseuzione dell onfis vviene norm del prgrfo 1, l Prte rihiest, qulor non si ottenuto il pgmento, soddisf i propri diritti su qulsisi vlore ptrimonile disponiile tle sopo. 4 Se l rihiest di onfis rigurd un vlore ptrimonile speifio, le Prti possono deidere he l Prte rihiest esegu l onfis sotto form d oligo di pgmento di un somm di denro orrispondente ll mmontre del vlore ptrimonile. Artiolo 14 Eseuzione dell onfis 1 Le proedure per ottenere ed eseguire l onfis previst dll rtiolo 13 sono disiplinte dll legge dell Prte rihiest. 2 L Prte rihiest è vinolt dgli ertmenti reltivi i ftti nei limiti in ui essi sino stiliti in un sentenz di ondnn o in un deisione giudiziri dell Prte rihiedente, o nei limiti in ui quest sentenz o deisione giudiziri si fondt su tli ftti. 3 Cisun Prte, l momento dell firm o del deposito del proprio strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, può, medinte dihirzione dirett l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, dihirre he il prgrfo 2 del presente rtiolo si ppli soltnto suordintmente i prinipi ostituzionli e i onetti fondmentli del proprio sistem giuridio. 4 Se l onfis onsiste nell oligo di pgre un somm di denro, l ompetente utorità dell Prte rihiest onverte il reltivo importo nell propri vlut l tsso di mio in vigore nel momento in ui è pres l deisione di eseguire l onfis. 5 Nel so dell rtiolo 13 prgrfo 1, soltnto l Prte rihiedente h diritto di deidere su eventuli rihieste di revisione dell deisione di onfis. 5

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 Artiolo 15 Vlori ptrimonili onfisti Slvo ontrrio ordo delle Prti interesste, l Prte rihiest dispone seondo l propri legge intern dei vlori ptrimonili d ess onfisti. Artiolo 16 Diritto di eseuzione e importo mssimo dell onfis 1 L rihiest di onfis norm dell rtiolo 13 non pregiudi il diritto dell Prte rihiedente d eseguire ess stess l ordine di onfis. 2 Null dell presente Convenzione può essere interpretto in modo d onsentire he il vlore totle dell onfis superi l importo dell somm di denro speifito nell ordine di onfis. Qulor un delle Prti riteng he qunto sopr poss verifirsi, le Prti interesste si onsultno llo sopo di evitrlo. Artiolo 17 Pene detentive in so di indempienz Se l Prte rihiedente lo h espliitmente indito nell rihiest, l Prte rihiest non può imporre pene detentive in so d indempienz, né ltre misure restrittive dell liertà personle, ome risultto di un rihiest ftt i sensi dell rtiolo 13. Sezione 5 Rifiuto e rinvio dell ooperzione Artiolo 18 Motivi di rifiuto 1 L ooperzione i sensi del presente pitolo può essere rifiutt se: d e f l misur rihiest fosse ontrri i prinipi fondmentli del sistem giuridio dell Prte rihiest; o l eseuzione dell rihiest rishi di pregiudire l sovrnità, l siurezz, l ordine pulio o ltri interessi essenzili dell Prte rihiest; o l Prte rihiest ritiene he l importnz del so l qule l rihiest si riferise non giustifi il ompimento dell misur rihiest; o il reto l qule si riferise l rihiest è di ntur politi o fisle; o l Prte rihiest ritiene he il ompimento dell misur rihiest sree ontrrio l prinipio «ne is in idem»; o il reto l qule l rihiest si riferise non ostituiree reto seondo l legge dell Prte rihiest se esso fosse stto ommesso nell mito dell su giurisdizione. Tuttvi, tle motivo di rifiuto è ppliile ll ooperzione previst dll sezione 2 soltnto nei limiti in ui l ssistenz rihiest omporti misure oeritive. 2 L ooperzione i sensi dell sezione 2, nell misur in ui l ssistenz rihiest omporti misure oeritive, e i sensi dell sezione 3 del presente pitolo può inoltre essere rifiutt se, qulor si trttsse di un so interno nlogo, l legge intern dell Prte rihiest non onsentiree l dozione delle misure rihieste i fini di indgini o di proedure. 6

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 3 Qundo l legge dell Prte rihiest lo prevede, l ooperzione i sensi dell sezione 2, nell misur in ui l ssistenz rihiest omporti misure oeritive, e i sensi dell sezione 3 del presente pitolo può essere rifiutt, inoltre, se le misure rihieste, o qulsisi ltr misur vente nloghi effetti, non fossero onsentite dll legge dell Prte rihiedente, oppure, per qunto rigurd le ompetenti utorità dell Prte rihiedente, se l rihiest non è utorizzt né d un giudie, né d ltr utorità giudiziri, omprese le proure pulihe, he gisno in relzione un reto. 4 L ooperzione i sensi dell sezione 4 del presente pitolo può inoltre essere rifiutt se: l legge dell Prte rihiest non prevede l onfis per il tipo di reto l qule l rihiest stess si riferise; o senz pregiudizio per l oligo fissto dll rtiolo 13 prgrfo 3, ess fosse ontrri i prinipi dell ordinmento interno dell Prte rihiest reltivi i limiti dell onfis determinti on rigurdo l rpporto fr il reto e: i ii il vntggio eonomio he potree essere onsiderto ome suo provento; oppure i vlori ptrimonili he potreero essere onsiderti ome strumenti; o d e f seondo l legge dell Prte rihiest, l onfis non può essere ordint o eseguit us dell presrizione; o l rihiest non si riferise un preedente ondnn né un deisione di ntur giudiziri, né un dihirzione, ontenut in un tle deisione, seondo l qule sono stti ommessi uno o più reti, sull se dell qule l onfis è stt ordint o rihiest; o l onfis non è eseguiile nell Prte rihiedente, o è nor soggett rimedi ordinri di diritto; o l rihiest si riferise un ordine di onfis vente origine d un deisione pres in ssenz dell person ontro l qule il provvedimento stesso è stto emesso e, giudizio dell Prte rihiest, l proedur vvit dll Prte rihiedente e he h portto tle deisione non h rispettto i diritti minimi di difes grntiti fvore di tutte le persone uste di un reto. 5 Ai fini del prgrfo 4f del presente rtiolo, l deisione non è ritenut pres in ssenz se: è stt onfermt o pres dopo opposizione dell person interesst; o è stt pres in sede di ppello e l ppello è stto interposto dll person interesst. 6 Nel vlutre, i fini del prgrfo 4f del presente rtiolo, se i diritti minimi di difes sono stti rispettti, l Prte rihiest tiene onto del ftto he l person interesst i deliertmente erto di sottrrsi ll giustizi ovvero he tle person, vendo vuto l possiilità di riorrere ontro l deisione pres in su ssenz, h selto di non frlo. Lo stesso vle qundo l person interesst, ui l itzione omprire è stt deitmente notifit, i deiso di non omprire o di non hiedere un rinvio. 7 Un Prte non può invore il segreto nrio ome motivo per rifiutrsi di ooperre norm del presente pitolo. Se l propri legge intern osì dispone, isun Prte può rihiedere he le rihieste di ooperzione le quli omportino l rivelzione di segreti nri veng utorizzt o d un giudie o d ltr utorità giudiziri, omprese le proure pulihe, he gisno in relzione d un reto. 7

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 8 Senz pregiudire il motivo di rifiuto previsto dl prgrfo 1 del presente rtiolo: il ftto he l person nei onfronti dell qule s indg o è stto emesso un ordine di onfis, d prte delle utorità dell Prte rihiedente, si un person giuridi non può essere invoto dll Prte rihiest ome impedimento prestre qulsisi ooperzione norm del presente pitolo; il ftto he un person fisi ontro l qule si stto emesso un ordine di onfis di proventi si deedut in seguito, o il ftto he un person giuridi ontro l qule si stto emesso un ordine di onfis di proventi si stt siolt in seguito, non può essere invoto ome impedimento ll ssistenz norm dell rtiolo 13 prgrfo 1. Artiolo 19 Rinvio L Prte rihiest può rinvire l eseuzione dell rihiest qulor i reltivi tti pre-giudissero indgini o proedimenti in orso d prte delle proprie utorità. Artiolo 20 Aoglimento przile o ondizionto dell rihiest Prim di rifiutre o di rinvire l ooperzione i sensi del presente pitolo, l Prte rihiest vlut, se del so dopo essersi onsultt on l Prte rihiedente, se l rihiest poss essere olt przilmente o determinte ondizioni d ess ritenute neessrie. Sezione 6 Notifizione e tutel dei diritti dei terzi Artiolo 21 Notifizione di doumenti 1 Le Prti si prestno ssistenz nell misur più mpi possiile per qunto rigurd l notifizione di doumenti giudiziri lle persone interesste d misure provvisorie e d onfis. 2 Null del presente rtiolo può essere interpretto nel senso di ostolre: l possiilità di trsmettere doumenti giudiziri per post direttmente persone ll estero; l possiilità per gli uffiili giudiziri, i funzionri e le ltre ompetenti utorità dell Prte d origine di proedere ll notifizione di doumenti giudiziri direttmente ttrverso le utorità onsolri dell predett Prte o ttrverso gli uffiili giudiziri, i funzionri e le ltre ompetenti utorità dell Prte di destinzione, meno he l Prte di destinzione non fi un dihirzione ontrri l Segretrio Generle del Consiglio d Europ l momento dell firm o ll tto del deposito del proprio strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione. 3 In so di notifizione di doumenti giudiziri persone ll estero, interesste d misure provvisorie o d ordini di onfis deisi nell Prte d origine, quest ultim deve indire i rimedi giuridii di ui, seondo l propri legge, le persone interesste possono vvlersi. Artiolo 22 Rionosimento delle deisioni strniere 1 Nell esminre le rihieste di ooperzione i sensi delle sezioni 3 e 4, l Prte rihiest rionose qulsisi deisione giudiziri pres nell Prte rihiedente per qunto rigurd i diritti rivenditi di terzi. 2 Il rionosimento può essere rifiutto se: 8

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 d i terzi non hnno vuto suffiiente possiilità di fr vlere i propri diritti; o l deisione è inomptiile on ltr deisione già pres nell Prte rihiest sull stess questione; o esso è ontrrio ll ordine pulio dell Prte rihiest; o l deisione è stt pres in violzione delle disposizioni dell legge dell Prte rihiest in mteri di ompetenz eslusiv. Sezione 7 Norme proedurli e ltre norme generli Artiolo 23 Autorità entrle 1 Le Prti designno un utorità entrle o, se neessrio, più utorità entrli ompetenti trsmettere le rihieste formulte i sensi del presente pitolo, rispondervi e eseguirle o trsmetterle lle utorità ompetenti per l eseuzione. 2 Cisun Prte, ll tto dell firm o del deposito del proprio strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, omuni l Segretrio Generle del Consiglio d Europ il nome e l indirizzo delle utorità designte norm del prgrfo 1 del presente rtiolo. Artiolo 24 Comunizione dirett 1 Le utorità entrli omunino direttmente tr di loro. 2 In so di urgenz, le rihieste e le omunizioni di ui l presente pitolo possono essere trsmesse direttmente dlle utorità giudizirie, omprese le proure pulihe, dell Prte rihiedente tli utorità giudizirie dell Prte rihiest. In questi si opi dell tto deve essere ontempornemente trsmess ll utorità entrle dell Prte rihiest per il trmite dell utorità entrle dell Prte rihiedente. 3 Le rihieste e le omunizioni di ui i prgrfi 1 e 2 del presente rtiolo possono essere trsmesse per il trmite dell Orgnizzzione Internzionle dell Polizi Criminle (Interpol). 4 Se l rihiest è ftt norm del prgrfo 2 del presente rtiolo e l utorità non è ompetente per drvi seguito, dett utorità l trsmette ll ompetente utorità nzionle informndone direttmente l Prte rihiedente. 5 Le rihieste o le omunizioni di ui ll sezione 2 del presente pitolo, he non omportno misure oeritive, possono essere trsmesse dlle utorità ompetenti dell Prte rihiedente direttmente lle utorità ompetenti dell Prte rihiest. Artiolo 25 Form delle rihieste e lingu 1 Tutte le rihieste di ui l presente pitolo devono essere ftte per sritto. Possono essere impiegti i moderni mezzi di teleomunizione ome il telefx. 2 Ftte slve le disposizioni del prgrfo 3 del presente rtiolo, non è presritt l trduzione delle rihieste e degli llegti. 9

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 3 All tto dell firm o del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, isun Prte può trsmettere l Segretrio Generle del Consiglio d Europ un dihirzione dll qule risulti he si riserv il diritto di domndre he le rihieste ess trsmesse e gli llegti sino ompgnti d un trduzione nell propri lingu, in un delle lingue uffiili del Consiglio d Europ o in quell di tli lingue he indiherà. L Prte in questione può, nell stess osione, dihirrsi pront d ettre trduzioni in qulsisi ltr lingu he indiherà. Le ltre Prti possono pplire l regol dell reiproità. Artiolo 26 Leglizzzione I doumenti trsmessi norm del presente pitolo sono esenti d ogni formlità di leglizzzione. Artiolo 27 Contenuto dell rihiest 1 Ogni rihiest di ooperzione norm del presente pitolo deve indire speifitmente: d l utorità he f l rihiest e quell he ondue le indgini o il proedimento; l oggetto e i motivi dell rihiest; l prti, ompresi i ftti rilevnti (ome dt, luoghi e irostnze del reto) delle indgini o dell proedur, ftt eezione per il so di rihiest di notifizione; nell misur in ui l ooperzione omport misure oeritive: i ii il testo delle disposizioni di legge oppure, se iò non è possiile, il testo di un dihirzione in merito lle disposizioni di legge ppliili; e l indizione he le misure rihieste, o qulsisi ltr misur vente nloghi effetti, potreero essere dottte nel territorio dell Prte rihiedente, seondo l legge di tle Prte; e se neessrio, e per qunto possiile, i ii prtiolri reltivi ll person o lle persone interesste, ompresi nomi, dte e luoghi di nsit, nzionlità, luoghi in ui si trovno e, nel so di persone giuridihe, le sedi; e i vlori ptrimonili on riferimento i quli viene rihiest l ooperzione, l uizione, il rpporto on l person o on le persone interesste, le eventuli relzioni on il reto, nonhé tutte le informzioni disponiili in merito d ltre persone interesste i vlori ptrimonili stessi; e f tutte le prtiolri proedure he l Prte rihiedente desider sino seguite. 2 L rihiest di misur provvisori i sensi dell sezione 3, in relzione l sequestro di vlori ptrimonili he potreero formre oggetto di ordine di onfis on-sistente nell oligo di pgre un somm di denro, deve inoltre indire l importo mssimo he si intende relizzre ttrverso i vlori ptrimonili in questione. 3 Oltre lle indizioni di ui l prgrfo 1, le rihieste i sensi dell sezione 4 devono ontenere: nel so dell rtiolo 13 prgrfo 1: 10

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 i ii iii iv un opi utenti dell ordine di onfis emesso dll utorità giudiziri dell Prte rihiedente e un dihirzione dei motivi sull se dei quli il provvedimento è stto emesso, se tli motivi non sono inditi nell ordine stesso; un dihirzione delle ompetenti utorità dell Prte rihiedente dll qule risulti he l ordine di onfis è eseguiile e non soggetto rimedi giuridii ordinri; l indizione dell misur nell qule l eseuzione del provvedimento è rihiest; e informzioni sull neessità di dottre misure provvisorie; nel so dell rtiolo 13 prgrfo 1, un esposizione dei ftti sui quli si s l Prte rihiedente, tle d onsentire ll Prte rihiest di domndre il provvedimento seondo l propri legge intern; se i terzi hnno vuto l possiilità di rivendire i propri diritti, doumenti he omprovino tle irostnz. Artiolo 28 Rihieste insuffiienti 1 Se l rihiest non è onforme lle disposizioni del presente pitolo, ovvero le informzioni fornite non sono suffiienti onsentire ll Prte rihiest di trttre l rihiest medesim, dett Prte può domndre ll Prte rihiedente di modifire l domnd o di ompletrl on ulteriori informzioni. 2 L Prte rihiest può fissre un termine per l riezione di tli modifihe o informzioni. 3 In ttes delle modifihe o informzioni reltive un rihiest presentt i sensi dell sezione 4 del presente pitolo, l Prte rihiest può dottre le misure di ui lle sezioni 2 e 3 del presente pitolo. Artiolo 29 Plurlità di rihieste 1 Se l Prte rihiest rieve più di un rihiest i sensi dell sezione 3 o 4 del presente pitolo on riferimento ll stess person o gli stessi vlori ptrimonili, l plurlità di domnde non impedise dett Prte di trttre le domnde he omportino l dozione di misure provvisorie. 2 In so di plurlità di domnde norm dell sezione 4 del presente pitolo, l Prte rihiest onsider l opportunità di onsultrsi on le Prti rihiedenti. Artiolo 30 Oligo di motivre L Prte rihiest deve fornire i motivi per ui deide di negre, rinvire o sottoporre ondizioni qulsisi ooperzione previst dl presente pitolo. Artiolo 31 Informzioni 1 L Prte rihiest inform immeditmente l Prte rihiedente: dell ttività vvit seguito di un rihiest presentt i sensi del presente pitolo; del risultto finle degli tti ompiuti sull se dell rihiest; dell deisione di negre, rinvire o sottoporre ondizioni, in tutto o in prte, qulsisi ooperzione i sensi del presente pitolo; 11

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 d e di qulsisi irostnz he rend impossiile il ompimento degli tti rihiesti o he verosimilmente li ritrderà in modo sostnzile; e nel so di misure provvisorie dottte seguito di rihiest presentt i sensi dell sezione 2 o 3 del presente pitolo, delle disposizioni dell propri legge intern he portereero utomtimente ll revo dell misur provvisori. 2 L Prte rihiedente inform immeditmente l Prte rihiest: di qulsisi revisione, deisione o qulsisi ltro ftto in forz del qule l ordine di onfis ess di essere in tutto o in prte eseguiile; e di qulsisi mimento di ftto o di diritto, seguito del qule gli tti norm del presente pitolo non risultino più giustifiti. 3 Se un Prte, sull se di uno stesso ordine di onfis, rihiede l onfis più di un Prte, ess deve dre omunizione dell rihiest tutte le Prti interesste ll eseuzione. Artiolo 32 Limitzione dell uso 1 L Prte rihiest può suordinre l eseuzione di un rihiest ll ondizione he le informzioni o le prove ottenute non sino, senz il suo preventivo onsenso, uste o trsmesse dlle utorità dell Prte rihiedente per indgini o proedimenti diversi d quelli speifiti nell rihiest. 2 Cisun Prte può, ll tto dell firm o del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, medinte dihirzione dirett l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, dihirre he, senz previo onsenso, le informzioni o le prove d ess fornite norm del presente pitolo non possono essere uste o trsmesse dlle utorità dell Prte rihiedente per fini d indgini o proedure diverse d quelle speifite nell rihiest. Artiolo 33 Riservtezz 1 L Prte rihiedente può esigere he l Prte rihiest mnteng riservti i ftti e l sostnz dell rihiest, trnne he nell misur neessri ll eseuzione dell domnd stess. Se l Prte rihiest non può soddisfre l ondizione dell riservtezz, ess lo omuni immeditmente ll Prte rihiedente. 2 L Prte rihiedente, se iò non è ontrrio i prinipi fondmentli dell legge nzionle e se ne viene ftt rihiest, mntiene riservte tutte le prove e le informzioni fornite dll Prte rihiest, trnne he e nell misur in ui l rivelzione si neessri i fini delle indgini o delle proedure indite nell rihiest. 3 Ftte slve le disposizioni dell legge intern, l Prte he h rievuto inform-zioni spontnee i sensi dell rtiolo 10 deve uniformrsi tutte le ondizioni di riservtezz hieste dll Prte he h fornito le informzioni. Se l Prte non può soddisfre tli requisiti, lo omuni immeditmente ll Prte trsmittente. Artiolo 34 Spese Le spese ordinrie d eseuzione dell rihiest sono rio dell Prte rihiest. Qulor sino neessrie spese notevoli o di ntur strordinri i fini dell eseuzione dell rihiest, le Prti si onsultno llo sopo di onordre le ondizioni dell eseuzione dell rihiest e i riteri di riprtizione dei osti. 12

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 Artiolo 35 Dnni e interessi 1 Qulor veng promoss zione legle per il rionosimento dell responsilità per dnni derivnti d zioni od omissioni reltive ll ooperzione i sensi del presente pitolo, le Prti interesste prevedono di onsultrsi, nei si in ui iò si opportuno, per fissre il riterio di riprtizione delle somme d versre titolo di risrimento. 2 L Prte he si stt himt in us per dnni provvede informre l ltr Prte se dett ltr Prte poss vere interesse nell us stess. Cpitolo IV Disposizioni finli Artiolo 36 Firm ed entrt in vigore 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ e degli Stti non memri he ino prteipto ll su elorzione. Gli Stti possono esprimere il proprio onsenso d essere vinolti medinte: firm senz riserv di rtifizione, d ettzione o d pprovzione; firm on riserv di rtifizione, d ettzione o d pprovzione, seguit d rtifizione, d ettzione o d pprovzione. 2 Gli strumenti di rtifizione, d ettzione o d pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 3 L presente Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt ll qule tre Stti, dei quli lmeno due devono essere memri del Consiglio d Europ, ino espresso il onsenso essere vinolti ll Convenzione seondo le disposizioni del prgrfo 1. 4 Nei rigurdi degli Stti firmtri he esprimono suessivmente il onsenso essere vinolti dll Convenzione, quest entr in vigore il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt ll qule essi hnno espresso il onsenso essere vinolti dll Convenzione seondo le disposizioni del prgrfo 1. Artiolo 37 Adesione ll Convenzione 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ, dopo ver onsultto gli Stti ontrenti dell Convenzione, può invitre qulsisi Stto non memro del Consiglio, he non i prteipto ll su elorzione, d edere ll Convenzione, in virtù di deisione pres on mggiornz previst dll rtiolo 20d dello Sttuto del Consiglio d Europ e on il voto unnime dei rppresentnti degli Stti ontrenti venti diritto di fr prte del Comitto. 2 Rigurdo gli Stti he hnno derito, l Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt di deposito dello strumento di desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Artiolo 38 Applizione territorile dell Convenzione 1 Ogni Stto può designre, l momento dell firm o del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, il territorio o i territori ui si ppli l presente Convenzione. 13

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 2 Ogni Stto può in qulunque ltro momento, medinte dihirzione dirett l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, estendere l pplizione dell presente Convenzione ogni ltro territorio indito nell dihirzione. Rigurdo tle territorio l Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt di riezione dell predett dihirzione d prte del Segretrio Generle. 3 Ogni dihirzione ftt in virtù dei preedenti due prgrfi può, per qunto onerne i territori inditi nell medesim, essere ritirt invindo omunizione dirett l Segretrio Generle. Il ritiro h effetto il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt di riezione dell omunizione d prte del Segretrio Generle. Artiolo 39 Relzione on ltre onvenzioni e ordi 1 L presente Convenzione non pregiudi i diritti e gli olighi derivnti d onvenzioni internzionli multilterli su mterie speifihe. 2 Le Prti ontrenti dell Convenzione possono onludere fr di loro ordi ilterli o multilterli sulle mterie oggetto dell presente Convenzione, llo sopo d integrre o rfforzre le sue disposizioni o di filitre l pplizione dei prinipi in ess ontenuti. 3 Se due o più Prti ontrenti hnno già onluso un ordo o un trttto su un mteri oggetto dell Convenzione, o hnno ltrimenti stilito i loro rpporti per qunto rigurd tle mteri, dette Prti hnno foltà di pplire l ordo o il trttto, ovvero di regolre i predetti rpporti seondo qunto onordto invee he seondo l presente Convenzione, se iò filit l ooperzione internzionle. Artiolo 40 Riserve 1 Cisuno Stto può, l momento dell firm o del deposito dello strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione, dihirre di fre uso di un o più riserve previste dll rtiolo 2 prgrfo 2, dll rtiolo 6 prgrfo 4, dll rtiolo 14 prgrfo 3, dll rtiolo 21 prgrfo 2, dll rtiolo 25 prgrfo 3 e dll rtiolo 32 prgrfo 2. Nessun ltr riserv è mmess. 2 Lo Stto he i formulto un riserv norm del prgrfo preedente può ritirrl del tutto o in prte invindo omunizione l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Il ritiro h effetto ll dt di riezione dell omunizione d prte del Segretrio Generle. 3 L Prte ontrente he i formulto un riserv proposito di un disposizione dell presente Convenzione non può rihiedere l pplizione di tle disposizione un ltr Prte; ess può tuttvi, se l riserv è przile o ondiziont, hiedere l pplizione dell disposizione nei limiti in ui ess stess l i ettt. Artiolo 41 Modifizioni 1 Modifizioni dell presente Convenzione possono essere proposte d qulsisi Prte ontrente e devono essere omunite dl Segretrio Generle del Consiglio d Europ gli Stti memri del Consiglio stesso e ogni Stto non memro he i derito, o si stto invito d derire, ll presente Convenzione norm dell rtiolo 37. 2 Ogni modifizione propost d un Prte ontrente è omunit l Comitto Europeo per i Prolemi Criminli, he sottopone il prere sull modifizione propost l Comitto dei Ministri. 3 Il Comitto dei Ministri esmin l modifizione propost e il prere fornito dl Comitto Europeo per i Prolemi Criminli e può dottre l modifizione. 14

STE 141 Riilggio dei proventi di reto, 8.XI.1990 4 Il testo di ogni modifizione dottto dl Comitto dei Ministri norm del prgrfo 3 del presente rtiolo è trsmesso lle Prti ontrenti per ettzione. 5 Ogni modifizione dottt norm del prgrfo 3 del presente rtiolo entr in vigore il trentesimo giorno suessivo ll dt nell qule tutte le Prti ino omunito l Segretrio Generle l propri ettzione dell stess. Artiolo 42 Componimento delle vertenze 1 Il Comitto Europeo per i Prolemi Criminli del Consiglio d Europ dev essere tenuto informto sull interpretzione e l pplizione dell presente Convenzione. 2 In so di vertenz sull interpretzione o l pplizione dell presente Convenzione, le Prti ontrenti devono erre di omporre l vertenz on negoziti o qulsisi ltro mezzo pifio di loro selt, ompreso il deferimento dell vertenz l Comitto Europeo per i Prolemi Criminli, un triunle ritrle l ui deisione srà vinolnte per le Prti, o ll Corte Internzionle di Giustizi, seond di qunto le Prti interesste deidono di omune ordo. Artiolo 43 Denuni 1 Cisun Prte ontrente può in qulsisi momento denunire l presente Convenzione medinte tto diretto l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 2 L denuni h effetto il primo giorno del mese suessivo l termine del periodo di tre mesi dopo l dt di riezione dell omunizione d prte del Segretrio Generle. 3 L presente Convenzione, in ogni so, permne in vigore per qunto rigurd l eseuzione, i sensi dell rtiolo 14, delle onfishe delle quli si stt ftt rihiest in onformità lle disposizioni dell presente Convenzione, prim dell dt ll qule l denuni h effetto. Artiolo 44 Comunizioni Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ provvede omunire gli Stti memri del Consiglio e tutti gli Stti he ino derito ll presente Convenzione: ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtifizione, d ettzione, d pprovzione o d desione; ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione norm degli rti-oli 36 e 37; d ogni riserv formult in se ll rtiolo 40 prgrfo 1; e ogni ltro tto, notifizione o omunizione reltivo ll presente Convenzione. In fede di he, i sottosritti, deitmente utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo, l 8 novemre 1990, nelle lingue inglese e frnese, entrmi i testi fendo egulmente fede, in un solo esemplre he srà depositto negli rhivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ ne trsmetterà opi ertifit onforme ogni Stto memro del Consiglio d Europ, ogni Stto non memro he i prteipto ll elorzione dell presente Convenzione e ogni Stto invitto d derirvi. 15