ALCUNE CONSIDERAZIONE PRATICHE ED OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE PALESTRE E NELLE PISCINE



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ALCUNE CONSIDERAZIONE PRATICHE ED OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE PALESTRE E NELLE PISCINE Pag. 1 di 15

D.Lgs. 81/08 aggiornato con il D.Lgs. 106/09 TIT II LUOGHI DI LAVORO PALESTRE E PISCINE SONO ANCHE LUOGHI DI LAVORO LA SPECIFICITÀ DI CHI OPERA E/O PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVE IN QUESTI LUOGHI PORTA A CONSIDERARE IL RUOLO DEL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA DEL GESTORE DELL UTILIZZATORE Pag. 2 di 15

PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA (pubblico o privato) deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 Nel caso delle piscine i riferimenti sono l accordo Ministero della Salute- Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse Pag. 3 di 15

GESTORE (associazione sportiva / ente / privato / ente pubblico) deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio della palestra, della piscina, dell impianto sportivo che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui Si devono utilizzare le indicazioni di cui all art. 26 (come minimo comma 1 e 2) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: INFORMATIVA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO Pag. 4 di 15

UTILIZZATORE (associazione sportiva) L Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici luoghi di lavoro (sede dell Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività) N.B.: si tratta dei rischi complementari all evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento Pag. 5 di 15

COME PREDISPORRE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ART. 29 comma 1 Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [Documento di Valutazione dei Rischi - DVR] ART. 29 comma 5 I Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori [ ] possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi [ ] [ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTA A DIMOSTRARE QUANTO DICHIARATO] ART. 4 [computo dei lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 s.m.i. fa discendere particolari obblighi come ad esempio quello relativo all art. 29 comma 5] ART. 28 comma 2 lettera a La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione [art. aggiornato dal D.Lgs. 106/09] Pag. 6 di 15

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio consente al Datore di Lavoro di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell attività lavorativa. Pag. 7 di 15

FASE I: FASE II: INDIVIDUAZIONE DELL ATTIVITÀ nei luoghi di lavoro relativi alla mansione IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI Osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi. esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, incidente stradale) considerando: caratteristiche generali dei luoghi di lavoro (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.) rapporto uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.) rapporto uomo / ambiente (sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.) analisi dei posti di lavoro e delle mansioni normativa di riferimento FASE III: VALUTAZIONE DELL ENTITÀ DEL RISCHIO Pag. 8 di 15

PALESTRE Alcuni rischi tipo: MICROCLIMA: impianti di climatizzazione e ricambio d aria non idonei o non opportunamente manutenuti BIOLOGICO: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce] MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.] GESTIONALE: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra Pag. 9 di 15

Alcuni rischi tipo: PISCINE MICROCLIMA: temperatura, umidità e velocità dell aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme CHIMICO: cloro e prodotti per la disinfezione dell acqua BIOLOGICO: microrganismi trasmessi attraverso l acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi] MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: allestimento o spostamento attrezzature varie GESTIONALE: assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina Pag. 10 di 15

NOVITÀ PER GESTORE DI PISCINE Norma tecnica UNI EN 15288-2:2009 PISCINE-PARTE 2: Requisiti di sicurezza per la gestione Norma che elenca i quattro passi fondamentali per gestire una piscina: 1. elaborare una policy in merito alla gestione della salute e sicurezza; 2. eseguire un analisi del rischio specifica; 3. definire un organigramma che identifichi ruoli e responsabilità; 4. monitorare le performance del sistema. Contestualmente vengono definite le procedure da formalizzare per garantire che il sistema di gestione di una piscina, costruito secondo le linee guida della norma, non solo risulterà efficace nel garantire la sicurezza dei frequentatori ma potrà anche divenire elemento importante nel circoscrivere la responsabilità del gestore: questi potrà infatti dimostrare di aver analizzato in dettaglio ogni rischio ed aver messo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione possibili. Pag. 11 di 15

PISCINE / PALESTRE Art. 69 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro PER ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI (es. elettroutensili, scale, sistemi elevatori, impianti di clorazione, ecc.) PER ATTIVITÀ SPORTIVE (es. attrezzature da ginnastica, porte da calcio, pallamano, pallacanestro e pallavolo, ecc.) Pag. 12 di 15

PISCINE / PALESTRE Art. 71 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Comma 1 Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi [ ] idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere [ ] che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE ) Comma 3 il Datore di Lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quella dell Allegato VI (PROCEDURA PER L USO DI ATTREZZATURE ) Pag. 13 di 15

PISCINE / PALESTRE PER LE ATTREZZATURE CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE VERTICALI Direttive di prodotto che richiedono la marcatura CE (es. Direttiva Macchine, Direttiva Bassa Tensione, ecc.) ORIZZONTALE Dir. 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti) recepita con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI Dir. 1999/34/CE recepita con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 Pag. 14 di 15

CONCLUSIONI PROVIAMO A PROTEGGERE I NOSTRI ATLETI-LAVORATORI CON LA STESSA CURA CON LA QUALE PROTEGGIAMO LE APPARECCHIATURE Pag. 15 di 15