RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE



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RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE Titolo del reato Norma violata Sanzione Competenza Procedura N o t e RIFIUTI. ABBANDONO DI RIFIUTI. Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo. Art. 192, comma 1, del 105 a 620 (Art. 255, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206,67 (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo. Art. 192, comma 2, del 25 a 155 (Art. 255, comma 1, ultimo capoverso, del D.L.vo Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 50 (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Art. 192, comma 2, del 105 a 620 (Art. 255, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206,67 (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Art. 226, comma 2, del 105 a 620 (Art. 255, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206,67 (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Mancata consegna di beni durevoli per uso domestico dismessi al rivenditore, alle imprese pubbliche o private di raccolta RSU o agli appositi centri di raccolta (frigoriferi, surgelatori, congelatori). Art. 44, comma 1, e comma 5, lettera a), del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389 Sanzione amministrativa da 103 a 619 (Art. 50, 1 comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97) Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206 Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.L.vo n. 22/1997, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni attuative - Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 a 154 (Art. 50, 1 comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti Mancata consegna di beni durevoli per uso domestico dismessi al rivenditore, alle imprese pubbliche o private di raccolta RSU o agli appositi centri di raccolta (televisori). Art. 44, comma 1, e comma 5, lettera b), del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389 Sanzione amministrativa da 103 a 619 (Art. 50, 1 comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97) Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206 Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.L.vo n. 22/1997, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni attuative - Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 a 154 (Art. 50, 1 comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti

Mancata consegna di beni durevoli per uso domestico dismessi al rivenditore, alle imprese pubbliche o private di raccolta RSU o agli appositi centri di raccolta (computer, stampanti). Art. 44, comma 1, e comma 5, lettera c), del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389 Sanzione amministrativa da 103 a 619 (Art. 50, 1 comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97) Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206 Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.L.vo n. 22/1997, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni attuative - Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 a 154 (Art. 50, 1 comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti Mancata consegna di beni durevoli per uso domestico dismessi al rivenditore, alle imprese pubbliche o private di raccolta RSU o agli appositi centri di raccolta (lavatrici e lavastoviglie). Art. 44, comma 1, e comma 5, lettera d), del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389 Sanzione amministrativa da 103 a 619 (Art. 50, 1 comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97) Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206 Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.L.vo n. 22/1997, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni attuative - Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 a 154 (Art. 50, 1 comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti Mancata consegna di beni durevoli per uso domestico dismessi al rivenditore, alle imprese pubbliche o private di raccolta RSU o agli appositi centri di raccolta (condizionatori d'aria). Art. 44, comma 1, e comma 5, lettera e), del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389 Sanzione amministrativa da 103 a 619 (Art. 50, 1 comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97) Giunta Provinciale. P.M.R. pari a 206 Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.L.vo n. 22/1997, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni attuative - Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 a 154 (Art. 50, 1 comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti non Art. 183, comma 1, lett. m), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 a), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti Art. 183, comma 1, lett. m), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 b), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato "G" e tra i medesimi ed i rifiuti non Art. 187, comma 1, del 26.000 (Art. 256, comma 5, e comma 1, lett. b), del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei rifiuti non Art. 188, comma 3, ed Art. 192, comma 1, del D.L.vo a), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei rifiuti Art. 188, comma 3, ed Art. 192, comma 1, del D.L.vo b), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti. Art. 192, comma 1, del a), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti. Art. 192, comma 1, del b), e comma 2, del D.L.vo (rifiuti) - bonifica della zona a spese del trasgressore Immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di impresa o responsabili di enti. Art. 192, comma 2, del a), e comma 2, del D.L.vo Immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti pericolosi da parte di titolari di impresa o responsabili di enti. Art. 192, comma 2, del b), e comma 2, del D.L.vo ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (RIFIUTI). Mancata iscrizione al'albo Nazionale dei Gestori Ambientali da parte di imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi. Art. 212, comma 5, del Mancata iscrizione al'albo Nazionale dei Gestori Ambientali da parte di imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Art. 212, comma 5, del Attività di bonifica di siti contaminati da rifiuti non pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Attività di bonifica di siti contaminati da rifiuti pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Attività di bonifica di beni contenenti amianto senza iscrizione al'albo. Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 5, del

Attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Art. 212, comma 5, del Attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Gestione di impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi per conto terzi senza l'iscrizione all'albo. Gestione di impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi per conto terzi senza l'iscrizione all'albo. Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti non pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 5, del Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti non pericolosi senza l'iscrizione all'albo. Esercizo delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti non pericolosi con iscrizione all'albo scaduta o non rinnovata. Art. 212, comma 5, del Art. 212, comma 6, del Esercizo delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti pericolosi con iscrizione all'albo scaduta o non rinnovata. Art. 212, comma 6, del Inosservanza dei requisiti e delle condizoni per l'iscrizione all'albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio, di intermediazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti non Art. 212, comma 10, del

Inosservanza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio, di intermediazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti non Art. 212, comma 10, del b), e comma 4, del D.L.vo Omessa comunicazione di inizio attività all'albo o mancato rinnovo della comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Art. 212, comma 18, del Omessa comunicazione di inizio attività all'albo o mancato rinnovo della comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Art. 212, comma 18, del BONIFICA DEI SITI (RIFIUTI). Inottemperanza all'ordinanza Sindacale di recupero, smaltimento o bonifica. Art. 192, comma 3, del Arresto fina ad un anno (Art. 255, comma 3, del D.L.vo Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti non Art. 242, comma 1, del Arresto da 6 mesi ad un anno o 26.000 (Art. 257, comma 1, del ) Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti Art. 242, comma 1, del Arresto da un anno a 2 anni e Ammenda da 5.200 a 52.000 (Art. 257, comma 2, del )

Mancata comunicazione entro le 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità (anche accidentale) o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti non Art. 242, comma 1, del Arresto da 6 mesi ad un anno o 26.000 (Art. 257, comma 1, del ). Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. Obbligo di comunicazione entro le 24 ore, ex Art. 304 Mancata comunicazione entro le 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità (anche accidentale) o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti Art. 242, comma 1, del Arresto da un anno a 2 anni e Ammenda da 5.200 a 52.000 (Art. 257, comma 2, del ). Oblazione non ammessa Obbligo di comunicazione entro le 24 ore, ex Art. 304 Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui sopra, al Comune, alla Provincia, alla Regione, sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti non Art. 242, comma 2, del Arresto da 6 mesi ad un anno o 26.000 (Art. 257, comma 1, del ) Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui sopra, al Comune, alla Provincia, alla Regione, sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti Art. 242, comma 2, del Arresto da un anno a 2 anni e Ammenda da 5.200 a 52.000 (Art. 257, comma 2, del ) Mancata presentazione al Comune ed alla regione, entro 30 gg. Successivi all'indagine preliminare ex Art. 242, comma 3, del progetto di bonifica (c.d. "piano di caratterizzazione"), per rifiuti non Art. 242, comma 3, del Arresto da 6 mesi ad un anno o 26.000 (Art. 257, comma 1, del ) Mancata presentazione al Comune ed alla regione, entro 30 gg. Successivi all'indagine preliminare ex Art. 242, comma 3, del progetto di bonifica (c.d. "piano di caratterizzazione"), per rifiuti Art. 242, comma 3, del Arresto da un anno a 2 anni e Ammenda da 5.200 a 52.000 (Art. 257, comma 2, del )

CERTIFICAZIONI DI ANALISI DI RIFIUTI (RIFIUTI). Fornire falsa certificazione di analisi. Art. 258, comma 4, secondo capoverso, del Reclusione sino a 2 anni (Art. 483 del Codice Penale) Uso di certificato di analisi falso, o con false indicazioni per il trasporto. Art. 258, comma 4, terzo capoverso, del D.L.vo Reclusione sino a 2 anni (Art. 483 del Codice Penale) DISCARICHE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI (RIFIUTI). Realizzazione e gestione di discarica di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione regionale. Art. 208, comma 1, del 26.000 (Art. 256, comma 3, del ). Oblazione non ammessa Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti, previo nullaosta della Repubblica competente Realizzazione e gestione di discarica di rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale. Art. 208, comma 1, del Arresto da un anno a 3 anni e Ammenda da 5.200 a 52.000 (Art. 256, comma 3, 2 capoverso, del D.L.vo. Oblazione non ammessa Informare il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti, previo nullaosta della Repubblica competente Realizzazione di modifiche sostanziali al progetto di impianto di smaltimento e recupero autorizzati per rifiuti non Art. 208, comma 20, del Realizzazione di modifiche sostanziali al progetto di impianto di smaltimento e recupero autorizzati per rifiuti Art. 208, comma 20, del

Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti NON PERICOLOSI senza autorizzazione. del Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti PERICOLOSI senza autorizzazione. del Inosservanza delle prescrizoni contenute nell'autorizzazione all'esercizo delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare (Rifiuti non pericolosi). lett. a), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizoni contenute nell'autorizzazione all'esercizo delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare (Rifiuti pericolosi). lett. a), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire, per rifiuti non lett. b), del D.L.vo

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire, per rifiuti lett. b), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale nello smaltire rifiuti non lett. c), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire, per rifiuti lett. c), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per rifiuti non lett. d), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per rifiuti lett. d), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per rifiuti non lett. e), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per rifiuti lett. e), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino del sito per rifiuti non lett. f), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, ovvero inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino del sito per rifiuti lett. f), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizoni sulle garanzie finanziarie per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non lett. g), del D.L.vo Inosservanza delle prescrizoni sulle garanzie finanziarie per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti lett. g), del D.L.vo b), e comma 4, del D.L.vo

Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con autorizzazione scaduta. lett. h), del D.L.vo Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi con autorizzazione scaduta. lett. h), del D.L.vo Gestione di impianto mobile di smaltimento o di recupero di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione regionale. Art. 208, comma 15, primo capoverso, del D.L.vo Gestione di impianto mobile di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale. Art. 208, comma 15, primo capoverso, del D.L.vo Inosservanza dele prescrizoni integrative effettuate dalla Regone ospitante l'impianto mobile per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non Art. 208, comma 15, terzo capoverso, del D.L.vo Inosservanza dele prescrizoni integrative effettuate dalla Regone ospitante l'impianto mobile per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti Art. 208, comma 15, terzo capoverso, del D.L.vo

Mancata comunicazione alla Regione interessata entro 60 giorni dall'inizio dell'attività di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile. Art. 208, comma 15, secondo capoverso, del Mancata comunicazione alla Regione interessata entro 60 giorni dall'inizio dell'attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con impianto mobile. Art. 208, comma 15, secondo capoverso, del Attivazone di impianto di ricerca e sperimentazione per rifiuti non pericolosi senza l'autorizzazone regionale. Art. 211, comma 1, del Attivazone di impianto di ricerca e sperimentazione per rifiuti pericolosi senza l'autorizzazone regionale. Art. 211, comma 1, del Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il recupero e smaltimento di rifiuti non Art. 211, comma 1, del Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il recupero e smaltimento di rifiuti Art. 211, comma 1, del b), e comma 4, del D.L.vo Gestione di impianto di ricerca e sperimentazione di rifiuti non pericolosi con autorizzazione scaduta. Art. 211, comma 2, del

Gestione di impianto di ricerca e sperimentazione di rifiuti pericolosi con autorizzazione scaduta. Art. 211, comma 2, del Gestione di impianto di ricerca e sperimentazione di rifiuti che comporti rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute senza l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Art. 211, comma 4, del IMBALLAGGI (RIFIUTI). Immissione sul mercato di imballaggi privi delle caratteristiche previste. Violazione all'obbligo di riciclaggio e recupero del produttore degli imballaggi. Art. 219, comma 5, del Art. 221, comma 3, del 5.200 a 40.000 (Art. 261, comma 3, del D.L.vo 15.500 a 46.500 (Art. 261, comma 2, del D.L.vo P.M.R. pari a 10.400 P.M.R. pari a 15.500 Mancata adozione di un sistema di restituzione dei propri imballaggi. Art. 221, comma 3, lett. a) e c), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 15.500 a 46.500 (Art. 261, comma 2, del D.L.vo P.M.R. pari a 15.500 Mancata adesione al Consorzio per il Recupero degli Imballaggi usati. Art. 223, comma 1, del 15.500 a 46.500 (Art. 261, comma 2, del D.L.vo P.M.R. pari a 15.500 Smaltimento in discarica di imballaggi e di contenitori recuperati. Art. 226, comma 3, del 5.200 a 40.000 (Art. 261, comma 3, del D.L.vo P.M.R. pari a 10.400 Messa in commercio di imballaggi non conformi. Commercio di imballaggi con concentrazione di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, superiore ai limiti. Art. 226, comma 4, del Art. 226, comma 4, del 2.600 a 15.500 (Art. 261, comma 4, del D.L.vo 5.200 a 40.000 (Art. 261, comma 3, del D.L.vo P.M.R. pari a 5.166,67 P.M.R. pari a 10.400

M.U.D. - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (RIFIUTI). Omessa o incompleta comunicazione del M.U.D., di cui alla Legge nr. 70/1994. Art. 189, comma 3, del 2.600 a 15.500 (Art. 258, comma 1, del D.L.vo P.M.R. pari a 5.166,67 Incompleta i inesatta comunicazione del M.U.D. per errori formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture. Art. 189, comma 3, del 260 a 1.550 (Art. 258, comma 5, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 516,67 Tardato invio della comunicazione del M.U.D. entro il 29/06 di ogni anno. Art. 189, comma 3, del 26 a 160 (Art. 258, comma 1, ultimo capoverso, del D.L.vo P.M.R. pari a 52 PROCEDURE SEMPLIFICATE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (RIFIUTI). Mancanza dei requisiti e delle condizioni per la procedura semplificata per i rifiuti non Art. 214, comma 2, del Mancanza dei requisiti e delle condizioni per la procedura semplificata per i rifiuti Art. 214, comma 2, del b), e comma 4, del D.L.vo Mancanza dei requisiti per il trattamento termico dei rifiuti non Art. 214, comma 4, del Mancanza dei requisiti per il trattamento termico dei rifiuti Art. 214, comma 4, del Attività di autosmaltimento senza la comunicazione di inizio attività alla competente Sezione Regionale dell'albo o prima che siano decorsi 90 giorni dalla comunicazione medesima. Art. 215, comma 1, del

Mancanza dei requisiti e delle condizioni per la procedura di autosmaltimento. Art. 215, comma 1, del Attività di autosmaltimento con provvedimento motivato della Provincia di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività. Art. 215, comma 4, del Attività di autosmaltimento con comunicazione non rinnovata. Art. 215, comma 5 e 1, del Attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale. Art. 215, comma 6, ed Art. 208, coma 1, del D.L.vo RECUPERO DEI RIFIUTI (RIFIUTI). Mancanza dei requisiti e delle condizioni per la procedura relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non Art. 216, comma 2, lett. a), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 Mancanza dei requisiti e delle condizioni per la procedura relativa alle operazioni di recupero di rifiuti Art. 216, comma 2, lett. b), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 b), e comma 4, del D.L.vo Attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza aver allegato la documentazione prevista alla comunicazione. Art. 216, comma 3, del Attività di recupero di rifiuti pericolosi senza aver allegato la documentazione prevista alla comunicazione. Art. 216, comma 3, del b), e comma 4, del D.L.vo

Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell'albo o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per rifiuti non Art. 216, comma 1, del Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell'albo o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per rifiuti Art. 216, comma 1, del Mancata rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione di attività di recupero di rifiuti non Art. 216, comma 4, del Mancata rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione di attività di recupero di rifiuti Art. 216, comma 4, del Attività di recupero di rifiuti non pericolosi con comunicazione scaduta o non rinnovata. Attività di recupero di rifiuti pericolosi con comunicazione scaduta o non rinnovata. Art. 216, comma 5 e 1, del Art. 216, comma 5 e 1, del REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI (RIFIUTI). Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 (Art. 258, 2 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 5.166,67 Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 (Art. 258, 2 comma, ultimo capoverso, del ) P.M.R. pari a 31.000

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti non pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 (Art. 258, 3 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 2.066,67 Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 2.070 a 12.400 (Art. 258, 3 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 4.133,33 Incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per errori solo formali che consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute. Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 (Art. 258, 5 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 516,67 Mancata conservazione dei registri di carico e scarico. Art. 190, comma 1 e 3, del Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 (Art. 258, 5 comma, ultimo capoverso, del ) P.M.R. pari a 516,67 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI (RIFIUTI). Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto, ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti (tutti i rifiuti). Art. 193, comma 1 e 2, del 260 a 1.550 (Art. 258, comma 5, del D.L.vo 03.04.2006 nr. (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) P.M.R. pari a 516,67 Trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto o inesatto o senza il formulario. Art. 193, comma 1 e 2, del 1.600 a 9.300 (Art. 258, comma 4, del D.L.vo (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) P.M.R. pari a 3.100 Mancata conservazione del formulario. Art. 193, comma 1 e 2, del 260 a 1.550 (Art. 258, comma 5, ultimo capoverso, del D.L.vo P.M.R. pari a 516,67 Trasporto di rifiuti con formulario non vidimato dall'agenzia delle Entrate o dalle camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per i rifiuti non pericolosi). Art. 193, comma 6, lett. b), del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 260 a 1.550 (Art. 258, comma 5, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 516,67

Trasporto di rifiuti pericolosi effettuato da enti o imprese senza formulario o con formulario inesatto o incompleto. Art. 193, comma 1, ed Art. 258, comma 4, del D.L.vo Reclusione fino a 2 anni (Art. 483 del Codice Penale) (rifiuti e mezzo)(art. 354 C.P.P.) Spedizioni transfrontaliere o traffico illecito di rifiuti non Art. 26 del regolamento CEE nr. 259/1993 Arresto fino a 2 anni e Ammenda da 1.550 a 26.000 (Art. 259, comma 1, del ) Spedizioni transfrontaliere o traffico illecito di rifiuti Art. 26 del regolamento CEE nr. 259/1993 Sanzioni aumentate rispetto all'art. 259, comma 1, del GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. INQUINAMENTO DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto nell'effettuazione di uno scarico. Art. 133, comma 1, del 3.000 a 30.000 (Art. 133, comma 1, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Superamento dei valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'art. 101, comma 2, nell'effettuazione di uno scarico. Art. 133, comma 1, del 3.000 a 30.000 (Art. 133, comma 1, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Superamento dei valori limite fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1, nell'effettuazione di uno scarico. Art. 133, comma 1, del 3.000 a 30.000 (Art. 133, comma 1, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Superamento dei limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto, o dei valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o Art. 108, comma 1, nel caso in cui l'inosservanza riguardi scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano.. Art. 133, comma 1, secondo capoverso, del Sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 (Art. 133, comma 1, 2 capoverso, del ) Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R.

Superamento dei limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto, o dei valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o Art. 108, comma 1, nel caso in cui l'inosservanza riguardi scarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle aree protette di cui ala vigente normativa. Art. 133, comma 1, secondo capoverso, del Sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 (Art. 133, comma 1, 2 capoverso, del ) Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Aprire o comunque effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124. Art. 133, comma 2, del 6.000 a 60.000 (Art. 133, comma 2, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Art. 133, comma 2, del 6.000 a 60.000 (Art. 133, comma 2, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Aprire o effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie da edifici isolati adibiti ad uso abitativo senza l'autorizzazione. Art. 133, comma 2, secondo capoverso, del 600 a 3.000 (Art. 133, comma 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Effettuare o mantenere uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizazione o fissate ai sensi dell'art. 107, comma 1. Art. 133, comma 3, del 1.500 a 15.000 (Art. 133, comma 3, del D.L.vo Regione (rifiuti e mezzo)(art. 13 Legge 689/81) Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Effettuare immersione in mare dei materiali indicati all'art. 109, comma 1, lett. a) e b) o svolgere attività di posa in mare di cui al comma 5 dello stesso articolo. Art. 133, comma 4, del 1.500 a 15.000 (Art. 133, comma 4, del D.L.vo Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R.

Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superando i limiti o non osservando le prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'art. 114, comma 2. Art. 133, comma 7, del 3.000 a 30.000 (Art. 133, comma 7, del D.L.vo Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe prima dell'approvazione del progetto di gestione. Art. 133, comma 7, del 3.000 a 30.000 (Art. 133, comma 7, del D.L.vo Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle ortate e dei volumi o l'obbligo di trasmisisone dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95, comma 3. Art. 133, comma 8, del 1.500 a 6.000 (Art. 133, comma 8, del D.L.vo Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. - In caso di particolare tenuità, la sanzione prescritta è ridotta ad un quinto Inottemperanza alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. b). Inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia, di cui all'art. 94. Art. 133, comma 9, del Art. 134, comma 1, del 1.500 a 15.000 (Art. 133, comma 9, del D.L.vo 600 a 6.000 (Art. 134, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. Aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione. Art. 137, comma 1, del Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 1.500 a 10.000 (Art. 137, comma 1, del ) (scarico) (Art. 358 del C.P.P.) Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Art. 137, comma 1, del Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 1.500 a 10.000 (Art. 137, comma 1, del ) (scarico) (Art. 358 del C.P.P.)

Effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, e 108, comma 4. Art. 137, comma 3, del Arresto sino a 2 anni (Art. 137, comma 3, del D.L.vo (scarico) (Art. 358 del C.P.P.) Violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui all'art. 131. Art. 137, comma 4, del Arresto sino a 2 anni e Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 4, del ) Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, o superando i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5. Art. 137, comma 5, del Arresto sino a 2 anni e Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 5, del ) Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5. Art. 137, comma 5, del Arresto da 6 mesi a 3 anni e Ammenda da 6.000 a 120.000 (Art. 137, comma 5, del ) Superamento dei valori limite previsti dall'art. 137, comma 5, da parte del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nell'effettuazione dello scarico. Art. 137, comma 6, del Arresto sino a 2 anni e Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 6, del ) Inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, da parte del gestore del servizio idrico integrato per rifiuti non Art. 137, comma 7, del Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 7, del )

Inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, da parte del gestore del servizio idrico integrato per rifiuti Art. 137, comma 7, del Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 7, del ) Inosservanza delle prescrizioni o dei divieti di cui all'art. 110, comma 5, da parte del gestore del servizio idrico integrato per rifiuti non Art. 137, comma 7, del Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 7, del ) Inosservanza delle prescrizioni o dei divieti di cui all'art. 110, comma 5, da parte del gestore del servizio idrico integrato per rifiuti Art. 137, comma 7, del Ammenda da 3.000 a 30.000 (Art. 137, comma 7, del ) Titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, comma 3 e 4. Art. 137, comma 8, del Arresto sino a 2 anni (Art. 137, comma 8, del D.L.vo Inottemperanza alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3. Art. 137, comma 9, del Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 1.500 a 10.000 (Art. 137, comma 9, del ) Inottemperanza al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84, comma 4. Art. 137, comma 10, del Ammenda da 1.500 a 15.000 (Art. 137, comma 10, del ) Oblazione ammessa ex art. 162 del C.P. Inottemperanza al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 85, comma 2. Art. 137, comma 10, del Ammenda da 1.500 a 15.000 (Art. 137, comma 10, del ) Oblazione ammessa ex art. 162 del C.P. Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli Artt. 103 3 104. Art. 137, comma 11, del Arresto fino a 3 anni (Art. 137, comma 11, del D.L.vo Inosservanza delle prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, comma 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87. Art. 137, comma 12, del Arresto fino a 2 anni o Ammenda da 4.000 a 40.000 (Art. 137, comma 12, del )

Inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, comma 3. Art. 137, comma 12, del Arresto fino a 2 anni o Ammenda da 4.000 a 40.000 (Art. 137, comma 12, del ) Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali. Art. 137, comma 13, del Arresto da 2 mesi a 2 anni (Art. 137, comma 13, del D.L.vo. Oblazione non ammessa Salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui da processi fisici, chimici o biologici che si verificano naturalmente in mare e puerchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente Effettuare utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, al di fuori dei casi e delle procedure previste dal decreto. Art. 137, comma 14, del Arresto fino ad un anno o Ammenda da 1.500 a 10.000 (Art. 137, comma 14, del ) Inottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito ai sensi dell'art. 112. Art. 137, comma 14, del Arresto fino ad un anno o Ammenda da 1.500 a 10.000 (Art. 137, comma 14, del ) AMBIENTE IN GENERALE. INQUINAMENTO MARINO. Divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Art. 4 del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202 Arresto da sei mesi a due anni e Ammenda da 10.000 a 50.000 (Art. 8, 1 comma, del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) E' possibile porre sotto Sequestro la nave che ha causato l'inquinamento Scarichi o perdita in mare territoriale e nelle acque interne da parte di qualsiasi nave di idrocarburi o loro miscele o altre sostanze nocive di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 979/82. Art. 4 del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202 Arresto da sei mesi a due anni e Ammenda da 10.000 a 50.000 (Art. 8, 1 comma, del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) E' possibile porre sotto Sequestro la nave che ha causato l'inquinamento

Inquinamento nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, causato da idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè altre sostanze nocive per l'ambiente marino, commesso da parte del naviglio mercantile di qualsiasi nave. Art. 4 del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202 Arresto da sei mesi a due anni e Ammenda da 10.000 a 50.000 (Art. 8, 1 comma, del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) E' possibile porre sotto Sequestro la nave che ha causato l'inquinamento Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4. Art. 4 del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202 Arresto da sei mesi a due anni e Ammenda da 10.000 a 50.000 (Art. 8, 1 comma, del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (Art. 8, comma 2) - Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorità marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4. Art. 4 del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202 Ammenda da 10.000 a 30.000 (Art. 9, 1 comma, del D.Lgs. 06.11.2007 nr. 202). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (Art. 9, comma 2) Trasferimento di morchie e/o acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate a norma di legge. Navigazione senza avere a bordo il registro degli idrocarburi, per petroliere di stazza uguale o superiore a 150 tonnellate o navi diverse dalle petroliere di stazza uguale o superiore a 400 tonnellate. Art. 3, 1 comma, della Legge 28.02.1992 nr. 220 norma 20 della MARPOL, ratif. con Legge 29.09.1980 nr. 662 - Art. 19 della Legge 979/1982 - Artt. 169 e ss., 299 del C.D.N. Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 258 a 5.164 (Art. 20 della Legge 31.12.1982 nr. 979) Arresto sino a 6 mesi o Ammenda sino a 5.164 (Art. 17, 2 comma, della Legge 979/1982). Oblazione ammessa ex art. 162 C.P.. Oblazione ammessa ex art. 162 C.P. Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) E' possibile porre sotto Sequestro la nave in caso di inquinamento. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano sostanze nocive è effettuato nei porti di Trieste e Livorno ed in impianti autorizzati, anch Si tratta di un reato permanente. MARPOL: Convenzione Internazionale per la Prevenzione della Polluzione dalle Navi, di Londra del 02.11.1973. Vedi anche il D.M. 29.11.1980 che autorizza il R.I.Na. a rilasciare il certificato internazionale di prevenzione

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati (Art. 3 del D.L.gs 06.11.2007 nr. 202): a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare OLII ESAUSTI MINERALI. Immissione di oli esausti o residui nelle acque interne superficiali, sotterranee e costiere, nelle canalizzazioni, sul suolo e sottosuolo, ovvero, scarico incontrollato di residui del trattamento degli oli esausti. Artt. 2 e 10 del D.P.R. 23.08.1982 nr. 691 - Artt. 3, 2 comma, e 14 del D.L.vo 27.01.1992 nr. 95 Arresto sino a 2 anni o Ammenda da 2.582 a 10.329 (Art. 14, 3 comma, del D.L.vo 95/92) Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) Oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del C.P. di 5.164 Deposito e/o scarico di oli esausti che abbia effetto nocivo per il suolo. Artt. 2 e 10 del D.P.R. 23.08.1982 nr. 691 - Artt. 3, 2 comma, e 14 del D.L.vo 27.01.1992 nr. 95 Arresto sino a 2 anni o Ammenda da 2.582 a 10.329 (Art. 14, 3 comma, del D.L.vo 95/92) Prelievi, rilievi fotografici ed altri accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) Dimostrare l'effettivo effetto nocivo per il suolo, tramite fotografie, accertamenti e analisi chimiche - Oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del C.P. di 5.164 OLII E GRASSI ESAUSTI ANIMALI O VEGETALI. Inosservanza dell'obbligo di conferimento degli oli e grassi vegetali o animali esausti, detenuti in ragione della propria attività professionale, direttamente ai consorzi o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi. Art. 233, comma 12, del Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 (Art. 256, 7 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 5.16,67 Inosservanza dell'obbligo di stoccaggio in apposito contenitore, conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento, di oli e grassi vegetali o animali esausti detenuti in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi. Art. 233, comma 13, del Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 (Art. 256, 7 comma, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 5.16,67 PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE.

Derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori e di sifoni, posti sulle sponde o a cavaliere degli argini senza licenza. Inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal Genio Civile o Magistrato per il Po (quantità, tempi di attingimento, ecc.). Artt. 1, 7 e 17 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775 - Artt. 90 e 91 del D.P.R. 616/77 Artt. 1, 7, 15 e 56 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775 - Artt. 90 e 91 del D.P.R. 616/77 Artt. 1, 7, 15 e 56 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775 - Artt. 90 e 91 del D.P.R. 616/77 Sanzione amministrativa da da 2.582 a 25.822 (Art. 17, 1 comma, del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, mod. Art. 23 del D.L.vo 11.05.1999 nr. Sanzione amministrativa da da 2.582 a 25.822 (Art. 17, 1 comma, del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, mod. Art. 23 del D.L.vo 11.05.1999 nr. Sanzione amministrativa da da 2.582 a 25.822 (Art. 17, 1 comma, del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, mod. Art. 23 del D.L.vo 11.05.1999 nr. Regione competente (Art. 56, 1 comma, del D.L.vo 11.05.1999 nr. (*) Regione competente (Art. 56, 1 comma, del D.L.vo 11.05.1999 nr. (*) Regione competente (Art. 56, 1 comma, del D.L.vo 11.05.1999 nr. (*) (tubatura mobile o fissa); accertamenti e rilievi fotografici della zona (Art. 13 della L. 689/81) (tubatura mobile o fissa); accertamenti e rilievi fotografici della zona (Art. 13 della L. 689/81) (tubatura mobile o fissa); accertamenti e rilievi fotografici della zona (Art. 13 della L. 689/81) Nei casi di particolare tenuità si apllica la Sanzione amministrativa da 258 a 1.549. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti: per cui informare anche l'ufficio del Genio Civile competente. Eventuale applicazione del R.D. 25.07 Nei casi di particolare tenuità si apllica la Sanzione amministrativa da 258 a 1.549. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti: per cui informare anche l'ufficio del Genio Civile competente. Eventuale applicazione del R.D. 25.07 Nei casi di particolare tenuità si apllica la Sanzione amministrativa da 258 a 1.549. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti: per cui informare anche l'ufficio del Genio Civile competente. Eventuale applicazione del R.D. 25.07 Mancata notificazione da parte dell'utente delle variazioni da questi apportate nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice. Art. 49 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775 Sanzione amministrativa da 20 a 516 (Art. 219 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775) Regione competente (Art. 56, 1 comma, del D.L.vo 11.05.1999 nr.. P.M.R. pari a 40 In caso di esecuzione di opere o di modifiche, valutare eventuali violazioni al R.D. 25.07.1904 n. 325 (T.U. sulle opere idrauliche); trasmettere in ogni caso il rapporto all'ufficio del Genio Civile competente per eventuali sanzioni accessorie Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi. Art. 133, comma 8, del 1.500 a 6.000 (Art. 133, comma 8, del D.L.vo Regione Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche non si applica il P.M.R. - In caso di particolare tenuità, la sanzione prescritta è ridotta ad un quinto (*) Alle violazioni degli Artt. 1, 7 e 17 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775, non si applica il P.M.R. (Art. 17, 1 comma, del R.D. nr. 1775/33). RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI.

Gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 6 (comunicazione annuale e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti). Art. 4, comma 6, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182 - Vedi norme sui registri di carico e scarico dei rifiuti Sanzione amministrativa a seconda della tipologia dei rifiuti, ex Art. 258, 2 o 3 comma, del D.L.vo n. 152/2006, secondo l'art. 13, 1 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182 Provincia competente. P.M.R. pari a 5.164 Vedi anche Art. 132 del Comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1 (notifica). Art. 6, comma 1, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182 Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 (Art. 13, 2 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182) Concessionario Riscossione Tributi. P.M.R. pari a 6.000 Il comandante della nave adempie agli obblighi di notifica di cui all'art. 11, comma 3 (comunicazione annuale), 12 (registri) e 15 (formulario), comma 1, del D.L.vo 22/1997 con la compilazione di un modulo di cui all'allegato III del decreto (comma 1) - Vedi anche Art. 132 del D.L.vo Comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da una imbarcazione da diporto, che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1. Artt. 7, 1 comma, e 10, 1 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182 Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 (Art. 13, 3 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182) Concessionario Riscossione Tributi. P.M.R. pari a 6.000 Può non conferire i soli rifiuti prodotti dalla nave, se autorizzata dall'autorità Marittima, previo informazione dell'autorità Sanitaria Marittima e del chimico di bordo (Art. 7, comma 2) - Vedi anche Art. 132 del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 Comandante di un peschereccio o di una imbarcazione da diporto, che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta. Artt. 7, 1 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182 Sanzione amministrativa da 103 a 5000 (Art. 13, 4 comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 182) Concessionario Riscossione Tributi. P.M.R. pari a 206 Vedi anche Art. 132 del TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'. Installare o esercitare un impianto ed esercitare un'attività in assenza della prescritta autorizzazone ai sensi dell'art. 269, comma 1. Art. 279, comma 1, del Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 258 a 1.032 (Art. 279, comma 1, del D.L.vo Esercitare un'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'imianto o di cessazione dell'ttività. Art. 279, comma 1, del Arresto da 2 mesi a 2 anni o Ammenda da 258 a 1.032 (Art. 279, comma 1, del D.L.vo Sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8. Art. 279, comma 1, del Arresto fino a 6 mesi o Ammenda fino a 1.032 (Art. 279, comma 1, del D.L.vo

Sottoporre un impianto a modifica non sostanziale senza la comunicazione prevista dall'art. 269, comma 8. Art. 279, comma 1, del Ammenda fino a 1.000 (Art. 279, comma 1, del D.L.vo Oblazione ammessa ex art. 162 del C.P. Superamento, nell'esercizio di un imianto o di un'attività, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271, o delle prescrizioni imposte dall'autorità competente. Art. 279, comma 2, del Arresto fino ad un anno o Ammenda fino a 1.032 (Art. 279, comma 2, del D.L.vo Mettere in esercizio un impianto o iniziare ad esercitare una attività senza averne dato la preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 269, comma 5, o comma 15, o ai sensi dell'art. 271, comma 1. Art. 279, comma 3, del Arresto fino ad un anno o Ammenda fino a 1.032 (Art. 279, comma 3, del D.L.vo Inottemperanza all'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, comma 5. Art. 279, comma 4, del Arresto fino a 6 mesi o Ammenda fino a 1.032 (Art. 279, comma 4, del D.L.vo Inottemperanza all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni nei casi previsti dall'art. 281. Art. 279, comma 6, del Arresto fino ad un anno o Ammenda fino a 1.032 (Art. 279, comma 6, del D.L.vo Violazione delle prescrizioni dell'art. 276, ad eccezione delle violazioni soggette alle sanzioni di cui all'art. 279, comma 1 e 6, e violazioni delle prescrizioni dell'art. 277. Art. 279, comma 7, del 15.493 a 154.937 (Art. 279, comma 7, del D.L.vo Regione o Autorità indicata nella Legge Regionale VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI DEI COMPONENTI. Mancata consegna del veicolo o del rimorchio destinati alla demolizione ad un demolitore autorizzato ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1 (autovetture, trasporti leggeri inf. A 35 q.). Art. 231, comma 1, del 105 a 620 (Art. 255, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67

Mancata consegna del veicolo o del rimorchio destinati alla demolizione ad un concessionario o ad una succursale di casa costruttrice autorizzato ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1. Art. 231, comma 2, del 105 a 620 (Art. 255, comma 1, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67 Mancata cancellazione al P.R.A. dei veicoli (ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1) da parte del gestore del centro di raccolta o del concessionario. Art. 231, comma 5, del 105 a 620 (Art. 255, comma 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67 Alienazione, smontaggio o distruzione e successiva rottamazione dei veicoli a motore o dei rimorchi da parte del titolare del centro di raccolta o concessionaria o succursale senza aver prima trasmesso le targhe e i documenti al PRA. Art. 231, comma 7, del 105 a 620 (Art. 255, comma 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67 Mancata annotazione dei veicoli e dei rimorchi dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti sull'apposito registro di cui al D.L.vo nr. 285/1992. Art. 231, comma 8, del 105 a 620 (Art. 255, comma 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67 Alienazione, smontaggio, distruzione o demolizione di veicoli o rimorchi senza aver prima riconsegnato le targhe ed i documenti al PRA o mancata registrazione della riconsegna sull'apposito registro di cui al D.L.vo nr. 285/1992 da parte dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 D.L.vo n. 285/92, nei casi di loro demolizione ai sensi dell'art. 215 dello stesso decreto. Art. 231, comma 9, del 105 a 620 (Art. 255, comma 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. P.M.R. pari a 206,67