Roma 25/11/ Congresso Nazionale SOI Roma Simposio ASMOOI La responsabilità medica per cure non convenzionali e linee guida

Documenti analoghi
ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione

La responsabilità medico sanitario Profili penali

UTILIZZO DEI MEDICINALI FUORI INDICAZIONE (OFF-LABEL)

PROCEDURA AZIENDALE PER LA RICHIESTA DI MEDICINALI UTILIZZATI AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE

Allegato A Prescrizione, impiego ed erogazione di farmaci off-label

Componente e Responsabile Qualità Comitato di Etica ASL Salerno Segretario Scientifico Commissione Terapeutica Aziendale ASL Salerno

I. R. C. C.S. Rev. 0 Pag. 1/12

Nuove ricette: cosa devono fare medici e farmacisti

Legge 8 aprile 1998, n. 94

1- R E L A Z I O N E SULLA SCELTA DEI FARMACI PRESCRITTI: Il sottoscritto dott. Enrico Barbato direttore responsabile dell U.O. di Oncologia Medica

Terapie senza AIC e non in CTs LEGGE 648. Maggio

I RISCHI DELLA PROFESSIONE MEDICA IN CARDIOLOGIA VALUTATI DAL MEDICO LEGALE. Francesco De Stefano Genova, 13 Novembre 2015

I SESSIONE: FOCUS SULLE MALATTIE RARE

XVI Congresso SOC 7-8 ottobre 2016 Catanzaro.

Rispetto delle indicazioni registrate Malattie Rare. Alessandra Ferretti Dip. Assistenza Farmaceutica AUSL Reggio Emilia

La responsabilità medica a 360 Torino 7 aprile 2014 CIMO ASMD

GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE ED INTERAZIENDALE

La responsabilità per la prescrizione, la somministrazione. Luca Benci


È sempre un esperienza soggettiva

FARMACI Diritto di parola Il punto di vista della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Azienda Usl3 di Pistoia protocollo uso farmaci off label (agg 2010)

AUDIZIONE Camera dei Deputati. Malattie rare. Pierluigi Russo. Roma, 29 Aprile 2015

Ministero della Salute

Quale responsabilità per l infermiere e il coordinatore nel ricondizionamento dei dispositivi monouso

Modalità di presentazione e tipologia dei dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genica e cellulare somatica

Regolamento Commissione Terapeutica Aziendale dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

FARMACI e DINTORNI FARMACI OFF-LABEL. Dott.ssa Stella Sferra Dipartimento Farmaceutico Interaziendale Ferrara, 16 Febbraio 2008

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità

Stato dell assistenza alle persone con malattia rara in Italia: il contributo delle Regioni

Il Registro Nazionale per il Metilfenidato

Allegato A al Decreto n. 15 del 01 marzo 2016 pag. 1/3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del

ED E U D C U A C Z A I Z ON O E N E CO C N O T N I T NU N A U A IN N ME M D E I D CI C NA N Avv. Marco Rodolfi

Farmaci Off-Label. Bruno Bembi. Malattie Rare. Malattie Rare e Disabilità Costruire un Respiro Unico

Gestione dei Farmaci Off-Label

PLACEBO Aspetti etici e scientifici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI C(nn) DA PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO (CRF)

Regione Molise L INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

PRESCRIVIBILITA DEI FARMACI: NORME ED UNIFORMITA D APPLICAZIONE Prescrivibilità dei farmaci: patologie rare e off-label

Dott.ssa Elena Tuvinelli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Ricerca, Innovazione e Competitività

Il Farmaco Veterinario: l utilizzo off-label e i generici

NOTE LEGALI DI COMPARAZIONE TRA L ART. 43 DEL DPR 309/90 ED IL DM

DECRETO N Del 30/03/2015

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA

IL FENOMENO DELLA MEDICINA DIFENSIVA: COSTI, RAGIONI, STRATEGIE DI CONTRASTO

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

probabilmente o certamente insanabile Malattia cronica

Il consenso informato in odontoiatria

GU n. 45 del AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 11 febbraio 2008

CORSO DI CORPORATE GOVERNANCE A.A

Regolamento per la somministrazione di farmaci a scuola

Tribunale per i diritti del malato Coordinamento nazionale associazioni malati cronici 1. Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 67 DEL 19 DICEMBRE 2005

Regolamento dei diritti e dei doveri dell utente malato

Efficacia ed accuratezza negli strumenti di aggiornamento ed orientamento del Medico del Lavoro

DIRITTI. e DOVERI. del MALATO GUIDA PER L UTENTE.

PEGASO 03 S.r.l. Pagin a 1 d i 6

Dott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. VI Commissione legislativa. RISOLUZIONE n. 46

REGIONE MOLISE. DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE (L. R. 23 marzo 2010, n 10)

Il documento condiviso

CASO ELUANA ENGLARO. Cassazione Civile - sezione I 4-16/10/2007 n

GLOSSARIO e ABBREVIAZONI

LA NORMATIVA EUROPEA SULLA FARMACOVIGILANZA

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA. in IGIENE DENTALE

Politica del Farmaco e la Rete

I piani terapeutici informatizzati in Regione Liguria. Dott.ssa Maria Susanna Rivetti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

La promozione della Sperimentazione Clinica in età pediatrica

Linee Guida per la prevenzione della Legionellosi ASPETTI LEGALI

Delibera della Giunta Regionale n. 665 del 08/10/2010

Audizione. della SOI-Società Oftalmologica Italiana in Commissione Igiene e Sanità. del 9 Marzo 2016 ore 15:30

IL ricorso al giudizio di idoneità dal punto di vista di un medico competente

INDICE SOMMARIO LA RESPONSABILITA` DEL MEDICO LA GIURISPRUDENZA

L aggiornamento pubblicato nel marzo del 2007 è stato integrato con la pubblicazione della prima lista di farmaci essenziali ad uso pediatrico

Prescrivibilità e Rimborsabilità dei Farmaci

Titolo: SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE CARONNO PERTUSELLA METANO srl Unipersonale

USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI

VALUTAZIONE DELL DELL IMPATTO IMPATTO DELLA IMPATTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 9. Disposizioni a sostegno dei pazienti anticoagulati

Commissione Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale -PTOTR

Malattie Rare: Il ruolo del MMG

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico

Cenni all interpretazione di un Test d ipotesi

Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell ANVUR del 22 giugno 2011 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A.N.V.U.R.

Dipartimento Farmaceutico Interaziendale. PRESCRIZIONE DI FARMACI PER INDICAZIONI NON AUTORIZZATE DALL AIFA ( Off Label )

Comunicazione medica Cura Terapia Guarigione. Prendersi cura Avere cura Attenzione Premura Riguardo

Informazione per pazienti e familiari. La Ricerca e gli Studi Clinici

Good Clinical Practice (ICH- GCP): principi generali. Alessandra Foietta GMO Training & Compliance Manager Negrar 21 Ottobre 2016

LA REVISIONE DELL ELENCO DELLE MALATTIE RARE

ISS 11 luglio 2013 IL PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE

LA RICETTA DEMATERIALIZZATA

Guida per i parenti e le persone di supporto. Possiamo sciogliere l'amiloidosi AL?

Transcript:

95 Congresso Nazionale SOI Roma 2015. Simposio ASMOOI La responsabilità medica per cure non convenzionali e linee guida Roma 25/11/2015 www.studiolaplaca.it 1

Introduzione La presente relazione avrà necessariamente dei punti grigi ed in divenire, in quanto non è definibile con chiarezza il concetto di cura non convenzionale, di linee guida ed è in corso di approvazione una nuova legge sulla responsabilità medica con rilevantissime novità. www.studiolaplaca.it 2

Cosa è il «Balduzzi» Nuova disciplina della responsabilità medica (Art. 3 DL n. 158/2012 conv. L. n. 189/2012): L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

Linee guida La Balduzzi afferma che l osservanza delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica serve per la quantificazione del danno. Ma non pare essere una gran novità.

Cass. n. 16237/2013 La S.C. evidenzia: «la varietà ed il diverso grado di qualificazione delle linee guida; soprattutto, la loro natura di strumenti di indirizzo ed orientamento, privi della prescrittività propria di una regola cautelare»; la definizione delle linee guida «non rende conto del multiforme, eterogeneo universo che da corpo alla categoria: diverse fonti, diverso grado di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico» www.studiolaplaca.it 5

Valore oggettivo per il terapeuta come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità. anche nell'ambito delle linee guida non è per nulla privo di interesse valutare le caratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti. www.studiolaplaca.it 6

Come applicarle un terapeuta che rispetta le linee guida può al contempo essere in colpa. La contraddizione è in realtà solo apparente. Per risolverla occorre considerare che le linee guida, a differenza dei protocolli e delle cheek list, non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. www.studiolaplaca.it 7

Figure limitrofe Protocolli, Procedure Percorsi diagnostici e terapeutici Consensus conference www.studiolaplaca.it 8

Che cosa sono per il medico? Raccomandazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere il medico e il paziente nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriata in specifiche circostanze cliniche (Institute of Medicine di Washington). www.studiolaplaca.it 9

Elementi caratterizzanti Processo sistematico di elaborazione, Periodica revisione, Tendono alla best practice medica, Funzione di aggiornamento, Funzione di educazione e formazione, Valutazione delle fonti, Esplicitazione dei livelli di prova. www.studiolaplaca.it 10

Scopo Sostituire il parametro dello standard medio di diligenza (l uomo medio, ragionevole, buon padre di famiglia) con parametro più specifico e analitico: POSITIVIZZAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA www.studiolaplaca.it 11

Principi della Cassazione Il medico deve perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non sono pertinenti ai compiti affidategli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità (tra le tante 2/3/2011, n. 8254) www.studiolaplaca.it 12

Responsabilità del medico Va giudicata ex ante, Va giudicata sul caso concreto, Va giudicata sulle valutazione autonome assunte in scienza e coscienza, www.studiolaplaca.it 13

Arbitrio medico? Ciò non vuol dire che l autonomia del medico possa trasformarsi in arbitrio, la scelta non può fondarsi su semplici esperienze personali o congetture, dovendosi attenere al complesso di esperienze che vanno sotto il nome di dottrina, leges artis che il medico applicherà dopo aver disaminato tutte le circostanze dal caso specifico scegliendo la soluzione che l esperienza indica come la più indicata (Cass. 29/9/2002, n. 31452) www.studiolaplaca.it 14

Considerazioni 1) Non sono consigli, ma nemmeno direttive rigide, 2) Sono raccomandazioni di portata generale, 3) Non hanno valore assoluto ma vanno rapportate al caso concreto, 4) Può esistere gap tra stato dell arte e L.G., 5) Problema internet e sperimentazione, www.studiolaplaca.it 15

Sperimentazione In questo caso il medico è tenuto a comparare rigorosamente le probabilità di successo con i rischi connessi all effettuazione di tali trattamenti, informandone in maniera adeguata il diretto interessato ( da Saggi di Responsabilità sanitaria, Le linee guida e la responsabilità sanitaria). www.studiolaplaca.it 16

Consenso informato Utilizzare moduli approvati e testati, non accettare acriticamente quelli dell azienda; Informare il paziente e non limitarsi a far firmare il modulo.

Si può usare un farmaco off label? In generale l uso off-label di un farmaco è non solo lecito, ma grandemente praticato in tutto il mondo. Si stima che per modalità e vie di somministrazione circa il 70% dei pazienti venga curato off-label. Ad esempio, tutti i farmaci pediatrici sono off-label, poiché le Case farmaceutiche non chiedono l AIC per la somministrazione ai bambini.

QUANDO uso off label ( art. 3 comma 2 Di Bella): In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale

Ma grazie a SOI: 4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medicoscientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'aifa attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni

COME uso off label L art. 5, commi 3 della Di Bella: 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.

Dunque: 1. l uso può essere disposto per singoli casi, 2. l uso è sotto la diretta responsabilità del medico, 3. il paziente deve essere informato, 4. il medico ne deve acquisire il consenso, 5. il medico deve reputarne opportuno l uso, in forza di dati documentali, 6. l uso deve comunque essere conforme a lavori apparsi su riviste scientifiche di rilevanza internazionale secondo parametri di economicità e appropriatezza

Stamina Nell'ottica dell'art. 443 c.p., si intende come medicinale qualunque sostanza o preparato caratterizzato da proprietà curative o profilattiche delle malattie umane e che sia quindi destinato ad essere somministrato all'uomo. Il c.d. 'metodo Stamina' non riveste i requisiti necessari ad essere scientificamente riconosciuto (Cass. n. 24242/2015) www.studiolaplaca.it 23

Stamina 2 (T. Latina 2013) In tema di somministrazione di cellule staminali, il diritto di cui all art. 32 cost. compendia anche il diritto del cittadino malato di ricevere terapie che prolunghino la propria aspettativa di vita o migliorino la qualità dell esistenza in caso di malattia senza speranza, ciò non consente di ricomprendervi il diritto di sottoporsi a trattamenti non assistiti da una provata scientificità o di cui non sono determinati l efficacia, gli eventuali effetti collaterali ed il margine di sicurezza per il paziente. www.studiolaplaca.it 24

Di Bella Vanno riconosciute le stesse opportunità di cura ai cittadini affetti da gravi patologie tumorali, i quali non abbiano ottenuto alcun miglioramento dalla cura tradizionale chemioterapica o radioattiva, e reagiscano invece positivamente, quand'anche non sotto il profilo della guarigione, ma sotto quello limitato, ma sempre di rilievo, della qualità della vita, non potendo disconoscersi il loro diritto di farsi curare dal proprio medico di fiducia con una terapia o pratica medica innovativa, purché regolarmente prescritta in quanto ritenuta utile ed indispensabile (T. Bari, 14/2/012) www.studiolaplaca.it 25

Ma. In ragione del generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e degli operatori sanitari, circa l'assoluta inefficacia della cd. terapia Di Bella, non sussiste il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali richiesto dal congiunto di un paziente affetto da tumore polmonare al vettore incaricato del trasporto dei farmaci per ritardata consegna al destinatario (Cass. n. 13589/2008). www.studiolaplaca.it 26

Però Sussiste un principio generale, secondo cui deve riconoscersi il diritto dei cittadino all erogazione dei farmaci del MDB (Multitrattamento Di Bella) laddove ricorrano i seguenti requisiti: siano state già sperimentate con esito negativo le così dette terapie tradizionali; il MDB abbia dato risultati positivi riscontrabili scientificamente; la terapia sia troppo costosa rispetto alle condizioni economiche complessive dell istante. Sussistendo detti presupposti non può non farsi applicazione dell art. 32 cost., (T. Civitavecchia 2007). www.studiolaplaca.it 27

Grazie Queste e altre slides sulla responsabilità medica possono essere scaricate dal sito dello studio: www.studiolaplaca.it www.studiolaplaca.it