(GU n.64 del )

Documenti analoghi
D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (2) (3).

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica». (G.U. 5 marzo 1982, n.

La CERTIFICAZIONE MEDICA ai fini della PRATICA SPORTIVA - Aspetti legislativi -

REGOLAMENTO SANITARIO

L organizzazione dello sport per i disabili

REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CERTIFICAZIONI PER l ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA Ai sensi del decreto DECRETO 24 aprile 2013

IL DECRETO E STATO RIORGANIZZATO E INTEGRATO PER POTER ESSERE DI PIU FACILE IINTERPRETAZIONE

L organizzazione della visita di idoneità allo sport agonistico nel territorio regionale

TABELLA A. Automobilismo - Karting 1. Gruppo Sanguigno ** 1. Automobilismo - Regolarità Nazionale 1. Gruppo Sanguigno ** 1. Biliardo Nessuno 2

Dipartimento di Prevenzione IGIENE E SANITÀ PUBBLICA MEDICINA DELLO SPORT. Carta dei Servizi

Relatore: Michelangelo mirabello

LA CERTIFICAZIONE NELL ATTIVITÀ SPORTIVA DEL BAMBINO E DELL ADOLESCENTE. Prof. Sandro Angeloni Chieti

Tutela sanitaria dell attività sportiva in Italia: quadro normativo vigente

Circolare Certificazione Medica '16

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 63 del 30 dicembre 2000

Igiene degli impianti sportivi. Bruno Federico

NORME SULLA TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

X LEGISLATURA 22/\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

Controlli sanitari nelle attività sportiva

Decreto ministeriale 18 febbraio Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Dipartimento SanitàPubblica M.O.D. MEDICINA DELLO SPORT TERRITORIALE Responsabile Dr. Marco Cristofori

Tutela sanitaria per le discipline dell atletica e Trail UISP

ATTIVITA' SPORTIVA Quali sono le norme che regolamentano l'attività sportiva?

REGOLAMENTO SANITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

LA TUTELA DELL'ATTIVITA'AGONISTICA

Accertamenti di base e integrativi per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche (DM )

IDONEITÀ SPORT SCARICA MODULO RICHIESTA VISITA

In particolare la visita medica preventiva d'idoneità agonistica è:

Dott. Carlo Giammattei

Regolamento Sanitario

FNOMCe0 COMUNICAZIONE N. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Istituto di Medicina dello Sport e dell'attività Motoria di Vittorio Veneto

Circolare Certificazione Medica

(ultima modifica luglio 2016)

IL PUNTO SUI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE

Certificati medici non agonistici

IDONEITÀ SPORT PER ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA. IDONEITÀ SPORT Documenti Utili

SONO A TOTALE CARICO DELL'UTENTE le visite e tutte le prestazioni ad accesso diretto e quelle obbligatorie

ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI IN RAPPORTO ALLO SPORT PRATICATO E LORO PERIODICITA

REGOLAMENTO SANITARIO

CERTIFICAZIONI di IDONEITA per ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA e NON AGONISTICA: DOVREBBERO SAPERE

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE UMBRIA "Tutela sanitaria delle attività sportive".

D.L.158/12, convertito con L. 189/12

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE CAMPANIA << Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >>

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri Regione Veneto

Regolamento Sanitario. Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI Delibera n. 122 del 25 maggio 2009

Igiene degli ambienti sportivi (3) Bruno Federico

TABELLA A Accertamenti richiesti per tutti gli sport sotto elencati: VISITA MEDICA ESAME COMPLETO DELLE URINE ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO

federazione medico sportiva italiana IL PUNTO SUI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1981, N. 52: Promozione della educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive. ART.

Regolamento Sanitario

Regolamento Sanitario FIP

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA IN ASD AFFILIATA AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

attività sportiva per disabili

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE VENETO. Promozione dell' educazione e tutela sanitaria delle attività sportive.

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 26 settembre 2005

LA VISITA DI IDONEITÀ: " Indicazioni e modalità d uso " Sergio Lupo

IL CERTIFICATO NELLE ATTIVITÀ FISICO-SPORTIVE IN AMBITO NON AGONISTICO, LINEE GUIDA DELLA F.I.M.M.G. AD USO DEL MEDICO MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO

Oggetto: trasmissione proposta relativa alle visite medico sportive anno 2012/2013 riservata agli iscritti ai tornei CAAM - ASC Cagliari

Certificazioni in corso di

REGOLAMENTO SANITARIO

DELIBERA N.224 D E L I B E R A

Certificazioni in corso di

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON REGOLAMENTO SANITARIO

Progetto di Ricerca Osservatorio epidemiologico dell attività sportiva agonistica in Sardegna 2008/2009

Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189

OGGETTO : offerta commerciale per l esecuzione di visite medico-sportive-agonistiche per i nati dopo il 31/12/1990 presso la nostra struttura.

CERTIFICATO MEDICO PER LA PALESTRA

Arbitro Hockey ghiaccio Arbitro Hockey pista Arbitro Pallacanestro Arbitro Pallavolo. Arrampicata Sportiva

Il sottoscritto..nato a. il nella sua qualità di legale rappresentante di. la cui natura giuridica è. codice fiscale del legale rappresentante...

CERTIFICATI PER ATTIVITÀ SPORTIVA: LA RISPOSTA DEL MINISTERO ALL INTERROGAZIONE DELLA FIMMG

ADEMPIMENTI DEI MEDICI DELLO SPORT DEL SETTORE PRIVATO DOTT. ALBERTO ALBERTETTI

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE

IL PUGILATO FEMMINILE. Aspetti generali, normativi e regolamentari

Quasi tutti questi accertamenti sono eseguibili presso le sedi del nostro Centro in tempi molto brevi e a tariffe ridotte.

SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT. Attività fisica: una pillola per la prevenzione di tutte le patologie a tutte le età

Medicina dello Sport

F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri Regione Veneto

REGOLAMENTO SANITARIO

Dott. Valdo Flori, Pediatra di Famiglia

Legge Regione Toscana 68/2015 regolamento 38/R del 22/6/2016

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO SANITARIO

RICHIESTA di IDONEITA alla PRATICA SPORTIVA PER ALUNNI. Via n C.a.p. Chiede per il proprio alunno

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 14/04/2014

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZ. DEL SISTEMA REGIONALE DETERMINAZIONE. Estensore BASSO ANNA MARIA. Responsabile del procedimento FANCELLO GIULIO

DELIBERA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA n.775 del 26/04/ B.U.R. n. 122 del 01/09/04

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2014, n. 7

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 21/07/2011 FIJLKAM REGOLAMENTO SANITARIO

TUTTI I MEDAGLIERI ITALIANI SPORT PER SPORT

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA SPORTIVA

Transcript:

MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 4 marzo 1993 Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. (GU n.64 del 18-3-1993) IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria delle attivita' sportive"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate"; Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica: Decreta: Art. 1. Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attivita' sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicita' annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attivita' sportiva e' demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 2. L'accertamento di idoneita', per l'accesso alle singole attivita' sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80. Art. 3. Ai fini del riconoscimento della idoneita' specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1. Il medico visitatore, tuttavia, ha facolta' di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico. Nel caso che l'attivita' sportiva prescelta dall'interessato non

sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinita'. Nel caso in cui l'atleta pratichi piu' sport, questi deve sottoporsi ad una sola visita d'idoneita'. La visita sara', nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. Art. 4. In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, l'atleta dovra' presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap. Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneita' secondo il modello di cui all'allegato 2, la validita' del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il possesso di tale certificato e' condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 6. Per quanto concerne l'idoneita' agonistica per i sordomuti, si applica integralmente la normativa del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, escludendo la votazione dell'udito. Art. 7. Gli atleti "guida", che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi. Art. 8. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneita', temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 3) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Alla societa' sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato puo', nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneita', proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da: un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga

anche le funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La Commissione puo', in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico. Art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 1993 Il Ministro: COSTA ALLEGATO 1 CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITA' Le attivita' sportive per persone handicappate vengono suddivise in due grandi gruppi in base all'impegno muscolare e cardiorespiratorio: lieve-moderato; elevato. Attivita' ad impegno lieve-moderato (tabella A): automobilismo, karting; bocce, bowling; scherma; tennis tavolo; tiro a segno, tiro con l'arco; vela. Attivita' ad impegno elevato (tabella B): atletica leggera; attivita' subacquee; basket in carrozzina; calcio, goalball, torball; canoa, canottaggio; ciclismo; equitazione; judo, lotta; nuoto, pallanuoto; pallamano, pallavolo; pentathlon moderno; sci alpino; sci di fondo; slittino; sollevamento pesi; tennis. Per gli sport elencati nella tabella A (ad impegno lieve-moderato) sono obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi con periodicita' annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte

dei sanitari): 1) visita medica, eseguita secondo le note esplicative gia' contenute nel decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuita' visiva e del campo visivo; 2) elettrocardiogramma (ECG) a riposo; 3) esame delle urine (*). Oltre agli esami sopraelencati, sono obbligatori: per il tiro a segno: visita otorinolaringoiatrica; per automobilismo e karting: visita neurologica periodica e, solo alla prima visita, elettroencefalogramma, gruppo sanguigno e fattore RH. Per gli sport elencati nella tabella B (ad impegno elevato) sono obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi con periodicita' annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari): 1) visita medica eseguita secondo le note esplicative gia' contenute nel decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti la visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuita' visiva e del campo visivo; (*) Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici, con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica), l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dell'effettuazione di azotemia e creatininemia. 2) ECG a riposo e da sforzo (*); 3) spirografia; 4) esame delle urine completo (**); 5) RX dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicita' biennale e solo se i segmenti sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo. Oltre agli esami elencati sono obligatori: per i praticanti attivita' subacquee: visita otorinolaringoiatrica ed elettroencefalogramma; per tutti i praticanti equitazione, sci alpino, slittino, ciclismo, nuoto, pallanuoto e comunque per tutti i cerebrolesi: visita neurologica periodica e, alla prima visita, l'elettroencefalogramma. (*) L'ECG da sforzo deve essere effettuato con monitorizzazione in continua, durante e dopo la prova, di almeno una derivazione elettrocardiografica, utilizzando: A) nei soggetti con l'uso degli arti inferiori, lo STEP TEST (con durata della prova di tre minuti ed altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'eta'); B) nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l'ergometro a manovella o l'ergometro a rullo. In questo caso la prova dovra' essere effettuata a carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'eta'.

Nei soggetti di eta' superiore a 35 anni, la prova deve essere di tipo massimale e per tale motivo utilizzare necessariamente il cicloergometro o l'ergometro a manovella/a rullo. Nei casi in cui, per difficolta' reali legate all'handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi menomazioni degli arti, etc.), si renda oggettivamente impossibile effettuare un ECG da sforzo con le modalita' sopraindicate, potra' essere utilizzato qualsiasi altro test provocativo fisiologico: l'eventuale mancato raggiungimento della frequenza cardiaca limite non dovra' essere considerato influente ai fini del giudizio d'idoneita'. (**) Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici e con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica) l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dall'effettuazione di azotemia e creatininemia. ALLEGATO 2 REGIONE Servizio di medicina dello sport...... CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA (Art.... D.M....) Cognome e nome..... nato a..... il... residenza e/o domicilio..... documento di identita'..... sport per cui e' stata richiesta la visita..... L'atleta di cui sopra, sulle base della visita medica e dei relativi accertamenti, non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport..... adattato ad atleti disabili. Il presente certificato ha validita' di: ( ) un anno ( ) sei mesi ( )..... e scadra' il... Data,... Il medico sportivo... ALLEGATO 3 REGIONE Servizio di medicina dello sport...... CERTIFICATO DI NON IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA (Art. 8 D.M....) Cognome e nome.....

nato a..... il... residenza e/o domicilio..... documento di identita'..... sport per cui e' stata richiesta la visita..... L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo allo sport adattato ad atleti disabili per... Data,... Il medico sportivo...