PROTOCOLLO DI INTESA TERRITORIALE

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PROTOCOLLO DI INTESA TERRITORIALE La Prefettura di TRA E La Questura di ( Ufficio Immigrazione) Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di. Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Tribunale per i Minorenni di. Garante per l Infanzia e l Adolescenza della regione. Il Comune di ( Ufficio ) ASP/ASL di. Ufficio scolastico Regionale di. PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE MODALITA DI PRESA IN CARICO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DURANTE LA LORO PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA PREMESSO CHE a seguito dell incremento degli arrivi via mare e del conseguente aumento del numero di minori non accompagnati (MSNA), il Ministero dell Interno ha predisposto un intervento per il Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati, accedendo al finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 per l Assistenza Emergenziale; DATO ATTO CHE nell ambito di tale azione sono state individuate strutture ad alta specializzazione dedicate alla prima accoglienza di MSNA che ricadono in questo territorio; TENUTO CONTO CHE il superiore interesse del minore deve essere considerato quale preminente in ogni decisione che abbia conseguenze dirette o indirette nei suoi confronti secondo quanto previsto dall art.3 della Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza; PRESO ATTO CHE nella fase di prima accoglienza molteplici sono i soggetti istituzionali tenuti ad adempimenti amministrativi funzionali ad un fisiologico passaggio alla fase di seconda accoglienza e che il rispetto di tempi e procedure è alla base di un positivo processo di integrazione del minore nel contesto socio ambientale; 1

CONSIDERATO CHE le parti concordano sulla necessità di definire rapporti di collaborazione finalizzati ad una rapida e adeguata definizione delle procedure amministrative indispensabili per garantire la più ampia tutela a favore dei MSNA in conformità alle disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall art.3 della Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza; VISTA la Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall Italia con la Legge n.176/1991; VISTA la Carta Europea dei Diritti del fanciullo n. 172 dell 8 luglio 1992; VISTO il Regolamento (UE) n. 604/2013 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO; VISTA la Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio nello specifico punto 27 dei consideranda e art. 6; VISTA la Decisione (UE) 2015/1501 del Consiglio nello specifico punto 33 dei consideranda e art. 6; VISTA la Legge n. 328/2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali; VISTA la Legge n. 112/2011 Istituzione dell Autorità Garante per l Infanzia e l Adolescenza; VISTA la Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea del 26/6/1997 sui minori non accompagnati; VISTO il D. Lgs 142/2015 Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; VISTO il D. Lgs 24/2014 recante disposizioni sui minori non accompagnati vittime di tratta; VISTO il D. Lgs 25/2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; VISTO il DPR 448/1998 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; VISTI gli artt. 343 e ss del Codice Civile in materia di tutela; VISTA la Legge n.184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"; VISTO il DPR 21/2015 Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale; VISTA la Direttiva 11/4/2007 del Ministero dell Interno Direttiva a favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo ; 2

VISTO il Decreto del 1 settembre 2016 del Ministero dell Interno Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati ; CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la collaborazione tra la Prefettura di e gli enti sottoscrittori per la realizzazione di un sistema di massima tutela e protezione dei MSNA tale da garantire ad essi un effettivo godimento dei diritti di cui sono portatori alla luce del loro superiore interesse. L obiettivo del presente Protocollo è la rimozione degli ostacoli amministrativi e procedurali che inficiano la realizzazione di un sistema di prima accoglienza la cui durata sia conforme alle previsioni di legge, che consenta un programmato passaggio nel sistema di seconda accoglienza in condizioni di continuità. Tutte le parti si impegnano a nominare un proprio rappresentante al Tavolo di cui all art.3 e a individuare azioni unitarie e congiunte per la compiuta realizzazione delle finalità del presente protocollo. Art. 2 Obiettivi Attraverso la sottoscrizione del Protocollo, le parti intendono raggiungere più traguardi fra i quali: L istituzione, presso la Prefettura, del Tavolo MSNA quale luogo di dialogo, soluzione di criticità e coordinamento orizzontale tra le parti; Il potenziamento della rete territoriale integrata nel settore dell accoglienza attraverso un efficace esercizio delle competenze proprie di ogni attore territoriale, in considerazione della tutela del superiore interesse del minore; Il miglioramento delle procedure di identificazione del minore, anche al fine di accelerare il rilascio del titolo di soggiorno; L ottimizzazione delle procedure connesse alla nomina dei tutori, prevedendo a tal fine l istituzione di un elenco di tutori volontari che possano esercitare un azione di accompagnamento formale e sostanziale; L attivazione di una commissione inter-istituzionale per la ricognizione, selezione e formazione di tutori volontari; La predisposizione di un percorso celere e sensibile, laddove si sia in presenza di fondato dubbio, atto a pervenire all accertamento della minore età; La realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sullo stato dell accoglienza dei MSNA attraverso l azione di un gruppo di lavoro integrato; La facilitazione dell accesso ai servizi socio-sanitari; 3

La promozione e l incentivazione dell istituto dell affido familiare, sostenendone le diverse forme di realizzazione, nonché il miglioramento delle procedure relative al ricongiungimento famigliare ai sensi del Regolamento Dublino III ed all inserimento nel percorso di ricollocamento. Art. 3 Impegni delle parti PREFETTURA DI La Prefettura di istituisce il Tavolo MSNA, con il compito di semplificare e snellire le procedure connesse alla gestione dei minori presenti nelle strutture di prima accoglienza, e si impegna a convocarlo periodicamente e comunque a richiesta delle parti. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti di enti, associazioni, o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione; Effettua, in collaborazione con il Comune, una mappatura dettagliata e aggiornata dei Centri di prima accoglienza, dei CAS per MSNA e delle comunità per minori presenti sul territorio e la condivide con i sottoscrittori del presente Protocollo; Organizza, in raccordo con l Amministrazione centrale, attività di monitoraggio dei Centri di prima accoglienza per i MSNA, anche attraverso l azione del gruppo di lavoro integrato di cui all art. 2, e cura un efficace raccordo tra gli enti partners che supportano i Centri di prima accoglienza per MSNA; Condivide con il Tavolo di coordinamento Regionale e il Consiglio Territoriale per l Immigrazione gli esiti delle attività regolate dal presente Protocollo; Assicura un costante rapporto tra territorio e Amministrazione Centrale al fine di rappresentare le peculiarità della provincia anche in relazione alla situazione dei MSNA. QUESTURA DI Ufficio Al fine di ottimizzare i tempi per le procedure di identificazione da compiersi nella fase di prima accoglienza e al fine di assicurare un pronto rilascio di un titolo di soggiorno anche in assenza di documentazione attestante l identità del minore: Istituisce percorsi dedicati ad accesso facilitato per la richiesta del permesso di soggiorno; Istituisce percorsi dedicati ad accesso facilitato per la richiesta di protezione internazionale; Assicura un costante raccordo con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per migliorare le procedure finalizzate all accertamento dell età in caso siano emersi fondati dubbi sulla minore età dichiarata. COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI. A seguito di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, provvede a istruire la pratica con la procedura in via prioritaria così come previsto per legge, attuando ogni misura che abbia come considerazione preminente la tutela del superiore interesse del minore; 4

Sostiene la collaborazione con le strutture di accoglienza e con altri attori pubblici istituendo percorsi dedicati al fine di assicurare un adeguata definizione della domanda di protezione internazionale. TRIBUNALE DI Ufficio del Giudice Tutelare Assicura una tempestiva apertura delle tutele; Mantiene costanti rapporti con i tutori nominati anche al fine di esercitare un azione di controllo sulle loro attività nei confronti dei MSNA; Collabora con il Garante per l Infanzia e gli altri enti firmatari alla definizione dei criteri di selezione degli aspiranti tutori; Collabora con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per quanto attiene alle procedure per la determinazione dell età esercitando azioni di tutela ove ritenuto opportuno; Approva i progetti di accoglienza individualizzati predisposti nell interesse superiore del minore straniero non accompagnato; Individua, in collaborazione con le altre istituzioni, azioni unitarie e congiunte per la ricognizione degli aspiranti Tutori, partecipando alla loro selezione e formazione; Cura e aggiorna l elenco dei tutori in collaborazione con il Garante per l Infanzia. PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI Assicura una celere apertura del procedimento ex art. 19 c.5 D.lgs 142/2015 al TM, per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte; Individua, in collaborazione con le altre istituzioni, azioni unitarie e congiunte per la ricognizione degli aspiranti Tutori, partecipando alla loro selezione e formazione; Collabora con le altre Istituzioni per l individuazione di azioni unitarie e congiunte per la realizzazione delle finalità del Protocollo. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI Ratifica le misure di accoglienza e, ove ne ricorrano i presupposti, adotta i provvedimenti ex artt.2, 33, commi 5 e 37 bis della legge n.184 del 1983 ed ex artt.25 segg. RDL 20 luglio 1934 n. 1404; Individua, in collaborazione con le altre Istituzioni, azioni unitarie e congiunte per la ricognizione degli aspiranti Tutori, partecipando alla loro selezione e formazione. GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA DELLA REGIONE. Promuove, in collaborazione con le altre istituzioni, azioni unitarie e congiunte per la ricognizione degli aspiranti Tutori volontari, per la loro selezione e per la formazione iniziale e permanente; 5

Individua una sede per le attività di formazione e necessità operative dei tutori; Cura, in collaborazione con il Giudice Tutelare, l elenco dei tutori; Coinvolge gli ordini professionali e le associazioni nell individuazione di criticità e soluzioni presenti a livello regionale relativamente ai MSNA. COMUNE/I DI (ufficio ) Sostiene e promuove la rete territoriale delle strutture che ospitano i MSNA; Collabora con la Prefettura al costante aggiornamento della mappatura dei Centri per MSNA; Promuove la cultura della tutela, dell affido e dell adozione e ne gestisce gli eventuali progetti predisposti nelle forme più rispondenti ai bisogni specifici di ogni minore nel rispetto del suo superiore interesse; Attiva, in collaborazione con enti e associazioni titolate, le misure di protezione sociale nei confronti di minori che accedono a programmi di emersione da situazioni di tratta e sfruttamento; Supporta e facilita, in collaborazione con la rete Sprar, una corretta individuazione delle strutture di seconda accoglienza per i MSNA alla luce del loro superiore interesse. AZIENDA SANITARIA DI. Istituisce percorsi dedicati ad accesso facilitato per le richieste di STP e di iscrizione al SSN, le coperture vaccinali e garantisce regolari controlli sanitari nelle strutture di accoglienza; Interviene attraverso i servizi aziendali nelle situazioni di fragilità, esposizione a rischio, esiti post traumatici, fornendo supporto specialistico nel trattamento e nell elaborazione del Piano di Accoglienza Individualizzato. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI. Garantisce l iscrizione scolastica per i MSNA in qualsiasi periodo dell anno da parte degli uffici competenti a livello territoriale; Facilita l inserimento scolastico e l interazione tra coetanei; Sostiene i percorsi di apprendimento della lingua italiana; Accompagna ai percorsi di istruzione secondaria di II grado anche nei percorsi di II livello e orientamento ai percorsi di formazione professionale; Collabora nelle azioni di contrasto alla dispersione scolastica; Valorizza i titoli conseguiti precedentemente all arrivo in Italia, attraverso il riconoscimento secondo le normative vigenti. 6

Art. 5 Modifiche Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti. Art.6 Efficacia e durata Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per, e con espressa intenzione delle parti è suscettibile di rinnovo. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi Luogo e data,. Firme 7