DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2015/2016 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2015/2016 Lezione del 20 aprile 2016 Il principio di colpevolezza Prof. Filippo Bottalico, Ph.D. filippo.bottalico@uniba.it
La nozione di colpevolezza Nozione di colpevolezza Nozione processuale Nozione sostanziale! Art. 27, co. 2 Cost.: presunzione di non colpevolezza! Genericamente (senso comune) responsabilità! Art. 27, co. 1 Cost: personalità responsabilità penale! Necessità (oltre realizzazione oggettiva fatto), insussistenza scusa! Non è colpa mia ; non l ho fatto apposta : fatto sussiste, ma non è ascrivibile dal punto di vista personale (=soggettivo/psicologico)
Colpevolezza e sanzione Fatto incolpevole! Assenza fondamento reazione punitiva: perché punire se non è colpa mia?! Insussistenza fondamento c.d. retributivo della sanzione (tipicità e antigiuridicità non riescono ex se a legittimare reazione punitiva in chiave meramente retributiva)! Insussistenza fondamento c.d. deterrente della sanzione (funzione deterrente sanzione persino nella sua più cruda declinazione in ottica di costi-benefici non opera in relazione fatto incolpevole)! Dubbio fondamento c.d. generalpreventivo della sanzione ( monito a tutti i consociati ben può derivare dall applicazione di una sanzione ad un fatto incolpevole)
Colpevolezza=diritto di protezione Colpevolezza! Piena realizzazione del principio di legalità nel suo più ampio significato politico di protezione del cittadino! Principio di colpevolezza=diritto di protezione (Schutzrecht) nei confronti dello Stato, perché compressione della libertà personale (=eccezione alla regola della indefinita espansione della libertà personale: cfr. art. 13 Cost.) si aggancia all imprescindibilità del collegamento psicologico tra fatto e autore! Fatto colpevole=fatto RIMPROVERABILE, quindi ascrivibile all autore (principio di autoresponsabilità / libero arbitrio ) 1) NESSUNA PUNIZIONE PER FATTI MERAMENTE ACCIDENTALI 2) DIRITTO PENALE=SISTEMA ASSIOLOGICO (unico ordinamento!)
Fondamento normativo-empirico! Substrato empirico: attribuibilità fatto al soggetto agente tramite opzione binaria presenza/assenza di volontà (dolo) +! Fondamento normativo: complesso di ulteriori elementi che consentono di ritenere rimproverabile il fatto all agente, e quindi esigibile il comportamento doveroso imposto dalla norma incriminatrice (assenza scusanti; conoscenza/conoscibilità del precetto; imputabilità)! Concezione c.d. funzionale: colpevolezza è fondamento della reazione punitiva (=laddove c è colpevolezza, bisogna punire) +! Concezione c.d. garantista: colpevolezza è diritto di protezione dalla reazione punitiva (=laddove non c è colpevolezza, non bisogna punire)
Elementi strutturali! Assenza definizione normativa espressa nel codice penale! Ricostruzione sistematica (=dottrinale)! Suitas condotta (art. 42 c.p. artt. 45, 46 c.p.)! Elemento psicologico (artt. 42, 43 c.p.) - Dolo=concetto naturalistico (quindi, substrato empirico) - Colpa=concetto normativo (quindi, fondamento normativo (regola cautelare) ) - Tertium non datur: responsabilità oggettiva (incostituzionale! Es., preterintenzione; concorso anomalo)! Assenza scusanti (cfr. stato di necessità ex art. 54 c.p.)! Conoscenza/conoscibilità del precetto (es., art. 5 c.p. (errore di diritto)-art. 47 c.p. (errore di fatto)! Imputabilità (artt. 85 e ss. c.p.)
Fondamento costituzionale/1! Art. 27, co. 1 Cost: la responsabilità penale è personale! Personalità della responsabilità penale: divieto responsabilità per fatto altrui (ammessa in altri rami dell ordinamento: es., illeciti extracontrattuale)! Personalità della responsabilità penale: fatto illecito deve essere proprio del soggetto agente (quindi, fatto imprevedibile o non esigibile non è proprio del soggetto agente)! Personalità della responsabilità penale: sanzione non può rieducare il soggetto al quale non sia rimproverabile l illecito (cfr. art. 27, co. 3 Cost.: la pena deve tendere alla rieducazione)
Fondamento costituzionale/2! Corte Costituzionale, 23-24 marzo 1988, n. 364! Superamento pregressa giurisprudenza costituzionale che riduceva il principio di colpevolezza al mero divieto di responsabilità del fatto altrui! Fondamento pre-giuridico e pre-politico dell ordinamento penale: contratto sociale / divieto di farsi giustizia da sé! Contratto sociale: accettazione della potestà punitiva dello Stato (quindi, accettazione e condivisione valori veicolati sistema punitivo penale)! Limite contratto sociale: conoscenza precetto / conoscibilità del precetto! Assolutezza formulazione art. 5 c.p. (non certezza del diritto!)! Necessità che Stato assicuri conoscibilità precetto (precisione)! Ipotesi contrarie: inesigibilità condotta imposta norma incriminatrice=difetto di colpevolezza per inevitabilità ignoranza legge penale