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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore CONTE GIUSEPPE Nella seduta del 14/04/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 3 ottobre 2014, la ricorrente ha lamentato il mancato integrale rimborso degli oneri accessori non maturati al momento dell estinzione anticipata di un finanziamento con mandato di pagamento, come da conteggio estintivo della banca datato 12 giugno 2014. In particolare, la ricorrente ha lamentato che nulla è stato detratto dalla somma originariamente addebitata a titolo di commissioni di attivazione, convenute per coprire i rischi di passaggio ad altre amministrazioni e di rifiuto o di ritardo del datore di lavoro nell effettuare le trattenute. Quanto al costo per le commissioni di gestione pratica, la ricorrente ha riferito che è stata detratta esclusivamente la somma di euro 747,52, mentre la somma che doveva essere correttamente conteggiata è pari a euro 1.106,14. Quanto agli oneri di intermediazione, tale voce deve essere ridotta in quanto onere collegato al contratto non palesato alla cliente, che non ha mai conferito alcun incarico o pattuito alcuna mediazione con il presunto intermediario e neppure si è mai recata presso la sede dell intermediario; in ogni caso, l importo di euro 4.590,00 risulta manifestamente eccessivo e sproporzionato per l attività di intermediazione; pertanto, tale importo deve essere ragionevolmente ridotto e deve essere sottratta dal conteggio estintivo la somma di Pag. 2/6

euro 2.754,00. Anche la voce di cui alla lettera F del contratto, che comprende spese varie è di natura recurring e, per conseguenza, deve essere sottratta la somma di euro 71,53. Anche gli oneri assicurativi di cui alle lettere G e H giustificano rimborsi nella misura di euro 311,54 (voce G) e di euro 312,01 (voce H). Tanto sopra premesso, la ricorrente ha chiesto all Arbitro di ordinare alla controparte la retrocessione della complessiva somma di euro 4.616,82, alla quale andrà aggiunta anche l ulteriore somma di euro 900,00, in ragione dell addebito di due rate giudicate insolute. La ricorrente ha chiesto anche la condanna di controparte al pagamento delle spese legali. L intermediario si è difeso precisando che la ricorrente ha estinto il contratto di finanziamento in via anticipata e che in tale occasione sono stati portati in deduzione euro 747,52, pari alla totalità delle commissioni di gestione di cui alla lettera C del prospetto economico, in base al criterio del tasso di interesse effettivo, che risponde ai principi contabili internazionali IFRS-IAS. L intermediario ha inoltre osservato che le altre spese corrisposte dal cliente di cui alla lettera A, B, O ed F del prospetto economico non sono rimborsabili, considerato che le stesse maturano al momento della sottoscrizione del contratto e non presentano una componente soggetta a maturazione nel corso del tempo. In particolare, le spese di commissioni di intermediazione di cui alla lettera O, la banca rileva che sono state versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività dallo stesso svolte in attuazione dell incarico conferito dalla cliente prima della conclusione del contratto di finanziamento e comunque anche se riguardante la gestione del prestito l attività del mediatore termina una volta che la banca abbia deciso di procedere alla concessione e alla erogazione del fido. Quanto agli oneri assicurativi, l intermediario ha precisato che le relative somme sono state trattenute dalla banca e da quest ultima versate alla compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza assicurativa. La polizza assicurativa a copertura dei rischi diversi di impiego, di cui alla lettera H del prospetto economico, è stata stipulata dalla banca che ha assunto la qualifica di contraente e beneficiario e, pertanto, nessun rimborso risulta dovuto alla cliente; ad ogni buon conto, la banca è disponibile a rimborsare, per la copertura per rischio vita, l importo di euro 188,44. L intermediario ha contestato, infine la richiesta di refusione delle spese legali, perché non documentate e non necessarie in relazione alla non complessità del caso in esame. L intermediario ha inoltre dichiarato di voler eseguire il rimborso delle due rate eccedenti, pari alla somma complessiva di euro 900,00. Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all Arbitro di accertare e dichiarare la congruità della somma di euro 747,52, già riconosciuta in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso delle commissioni di gestione corrisposte dalla cliente all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento e non ancora maturate al momento dell estinzione anticipata e, conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere. L intermediario ha chiesto, inoltre, di rigettare l avversa richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione e di accertare e dichiarare la congruità della somma di euro 188,44, che la banca è disponibile a restituire alla ricorrente a titolo di rimborso del premio vita non goduto e, per l effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere. L intermediario ha inoltre chiesto di rigettare l avversa domanda di corresponsione delle spese di consulenza legale. Pag. 3/6

DIRITTO La ricorrente ha rivendicato la restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo corrisposti all atto della stipulazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, connesso al primo contratto, non maturate per effetto dell estinzione anticipata dei relativi rapporti obbligatorii. Anche l intermediario, a sua volta, ha formulato richieste che assumono la veste di altrettante domande riconvenzionali, sollecitando il Collegio ad accertare e dichiarare la congruità di alcune somme di denaro che l intermediario stesso ha già restituito alla ricorrente in sede di conteggio estintivo o si è dichiarato disponibile a restituire al ricorrente, in sede di controdeduzioni. Con riguardo alle richieste formulate dall intermediario resistente, occorre tuttavia rilevare che il procedimento dinanzi all ABF è rimesso all iniziativa dei clienti, i quali, sulla base delle previsioni legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento, sono i soli legittimati a sollecitare pronunciamenti dell Arbitro, senza che gli intermediari possano, neppure in via riconvenzionale, avanzare, a loro volta, richieste pur collegate alle domande fatte valere con i ricorsi. Di conseguenza, il Collegio non può apprezzare, nel merito, le richieste formulate dall intermediario resistente, salva la possibilità di tenerne conto come pure auspicato da parte resistente ai fini dell accertamento della cessazione della materia del contendere. A quest ultimo riguardo, va però precisato che la generica disponibilità attestata dall intermediario resistente di effettuare ulteriori pagamenti a favore del ricorrente, peraltro di importi inferiori a quelli pretesi dal ricorrente stesso, non fa venir meno le ragioni del contendere. Venendo al merito delle richieste di parte ricorrente, quanto alla domanda di rimborso delle commissioni di attivazione, va rilevato che la relativa declaratoria contrattuale descrive attività eterogenee, che non si lasciano iscrivere esclusivamente nella fase istruttoria del rapporto o, comunque, prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento. La declaratoria contrattuale fa riferimento anche ai rischi per le ipotesi di rifiuto e di ritardo dell amministrazione competente a effettuare le trattenute. Per questa ragione, va affermato il carattere recurring della relativa voce di spesa e, quindi, va riconosciuto alla ricorrente il diritto alla restituzione della quota parte di tale commissione, non interamente maturata al momento dell estinzione del rapporto di finanziamento. Quanto al criterio di calcolo da utilizzare per determinare le somme di denaro da retrocedere al ricorrente, questo Collegio non può accogliere il criterio invocato dall intermediario resistente, che si basa sul c.d. tasso di interesse effettivo e che, nella valutazione di parte, risulterebbe pienamente in linea con i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Questo Arbitro, ormai da tempo, ha riconosciuto che il criterio proporzionale c.d. pro rata temporis si impone quale base di calcolo più rispondente al principio di equità, considerato che differenti modalità di calcolo, per quanto non irrazionali ove mirate a ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, in connessione con finanziamenti assistiti da piani di ammortamento normalmente decrescenti, non appaiono accettabili se non anticipate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Ed è proprio questo il punto. Il criterio di calcolo ora invocato dall intermediario resistente non risulta sia stato anticipato a tempo debito alla controparte, con la conseguenza che nel caso di specie andrà applicato il criterio proporzionale, che opera una ripartizione degli oneri in ragione della durata del periodo di finanziamento. Pag. 4/6

Tornando alla domanda di rimborso della quota parte delle commissioni di attivazione, tenuto conto delle rate residue di finanziamento e applicando il criterio proporzionale, c.d. pro rata temporis, si ottiene la somma di euro 809,12, che l intermediario dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di rimborso, appunto, della quota parte di commissioni di attivazione non maturate al momento dell estinzione del relativo rapporto contrattuale. Quanto alle commissioni di gestione pratica, va preso atto che la relativa declaratoria contrattuale contempla, specificamente, attività di gestione e di registrazione degli incassi e altre attività parimenti destinate a essere espletate nel corso di attuazione del rapporto obbligatorio. La natura recurring della relativa previsione è indiscutibile. Per conseguenza, alla ricorrente andrà riconosciuto il diritto a percepire l ulteriore importo di euro 358,62, a titolo di rimborso della quota parte di commissioni di gestione, ottenuto in applicazione del criterio proporzionale c.d. pro rata temporis e tenuto conto dell importo già restituito al ricorrente (euro 747,52). Quanto alla domanda di rimborso degli oneri di intermediazione, va rilevato che la relativa clausola ha chiara natura recurring, considerato che contiene evidenti riferimenti anche ad attività di gestione del prestito, destinate, evidentemente, ad essere espletate in corso di attuazione del rapporto obbligatorio. Per conseguenza, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento e applicando anche qui il criterio c.d. proporzionale, alla ricorrente andrà riconosciuto l importo di euro 2.754,00, a titolo di restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione non ancora maturata al momento dell estinzione anticipata del relativo rapporto contrattuale. Quanto alla domanda di retrocessione degli oneri assicurativi, la banca si è resa disponibile a retrocedere la somma di euro 188,44, ma, in realtà, in applicazione del criterio proporzionale c.d. pro rata temporis e tenendo conto della frazione temporale residua, la somma da retrocedere alla ricorrente è pari a euro 311,54, quale quota parte del premio assicurativo versato a copertura del rischio vita. Diversamente, dalla documentazione contrattuale non è risultato che la ricorrente abbia versato alcun premio assicurativo a titolo di copertura del rischio impiego, con la conseguenza che nessun rimborso le è dovuto. Infine, alla ricorrente andrà retrocessa la somma di euro 71,54, pari alla restituzione della quota parte degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali. Per medesima ammissione dell intermediario resistente, alla ricorrente andrà riconosciuto anche l ulteriore importo di euro 900,00, corrispondente a due rate di mutuo erroneamente addebitate alla cliente. In conclusione, alla ricorrente andrà riconosciuta la complessiva somma di euro 5.204,82 (euro 809,12 + 358,62 + 2.754,00 + 311,54 + 71,54 + 900 = euro 5.204,82). A questo importo andrà aggiunta l ulteriore somma di euro 200,00, equitativamente determinata, a titolo di rimborso delle spese affrontate dalla ricorrente per giovarsi dell assistenza legale, utile a far valere le proprie ragioni. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di 5.204,82; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 5/6

della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6