Delle fonti del diritto

Documenti analoghi
Il Codice Civile Italiano

Il Codice Civile Italiano

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

L interpretazione del diritto. Giordano Ferri

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

CORSO DI DIRITTO PRIVATO

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

I. PRELEGGI. R. D , n. 262: Disposizioni sulla legge in generale

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - L' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

Leggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost.

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.

L n Disciplina dei licenziamenti individuali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.

L n. 151 (1) Riforma del diritto di famiglia 1... (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10).

(2) Sostituisce l' articolo 45 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

IL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

Interpretazione della legge

NOZIONI PRELIMINARI. Le fonti del diritto Interpretazione e applicazione della legge Posizioni soggettive

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

CODICE CIVILE. PKT_391_QuattroCodici_2017_2.indb 45 21/09/17 08:56

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Istituzioni di diritto privato

Osservatorio sull uso dei sistemi ADR

2) Quando l'ordinamento riconosce a un soggetto istituzionale la capacità di produrre norme giuridiche, si parla di:

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

Il Contratto Collettivo

Deliberazione n. 5/pareri/2005

Cap.1 Norme giuridiche e loro classificazione

Quadro sinottico delle modifiche apportate al Testo unico della Scuola D.lvo 297/94 e norme che le hanno prodotte articolo comma norma

Le Leggi ordinarie dello Stato

OGGETTO: Irap Insinuazione passivo fallimentare.

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Si ritiene di riferire allora quanto segue.

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA. Lezione corso avvocatura Febbraio 2017

OZIO I FO DAME TALI DIRITTO, ORMA E ORDI AME TO GIURIDICO. Ripartizione fondamentale basata sulla natura degli interessi coinvolti:

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:

Istituzioni di diritto pubblico

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

La legge sul processo lungo

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

quindici lezioni di diritto costituzionale

MINISTERO DELL INTERNO

Che cos è il diritto. Concetti giuridici di base. Alcuni termini. Norma e sentenza. Fonti comunitarie. Il sistema delle fonti del diritto

Art. 2 Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori» Art. 3 Modalità di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»

Diritto del Lavoro. Fonti del diritto del lavoro

CAPO I Principi generali. CAPO II Obblighi per il titolare del trattamento

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO

Legge 27 marzo 2001, n. 97

INDICE DELLE FONTI. Regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692: 601.

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

Modulo di Elementi di Diritto

Deliberazione n. 9/pareri/2008

COMUNE DI LACCHIARELLA (CITTA METROPOLITANA DI MILANO) Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e pieno Comandante

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIORDANO, STRAMBI, CANGEMI, VALPIANA. Disciplina della figura del socio-lavoratore nelle cooperative

5-7. (Omissis) ( 1 ).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI QUESTIONARIO 3

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

Città di Giugliano in Campania

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

ALLEGATO 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Norme di coordinamento e abrogazioni

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N.

Codice civile. STRUM_567_CodiceCivile_Illustrato_2014_1.indb :24:47

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Banche dati italiane per Diritto. di Stefania Fraschetta

Corso di Diritto della Navigazione A.a

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI SEZIONE II LE NORME SULLE FONTI

REGOLAMENTO Per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

CODICE CIVILE. VIG_722_CodiceCivile_2015_2.indb 91 10/09/15 09:08

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Consiglio regionale della Toscana

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi

Registro infortuni: facciamo il punto sulle sanzioni e sugli obblighi

QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Sindacato e Cos-tuzione

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

CPCPOCKET.indb :45:20

l.n. 847/29 sul matrimonio concordatario

RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO

II MODULO LE FONTI DEL DIRITTO LE FONTI PRIMARIE 4 ATTI CON FORZA DI LEGGE POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO 30/09/14

LA TARSU NON È APPLICABILE PER IL 2010 E PER IL 2011

Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 11

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.318/2015 del In data 9 novembre 2015 nella Residenza Municipale

Transcript:

Archivio selezionato: Codici Autorità: Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - In genere Epigrafe Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.). CAPO I Delle fonti del diritto ARTICOLO N.1 Indicazione delle fonti. [I]. Sono fonti del diritto [1 c. nav.]: 1) le leggi [2, 10 ss.; 70 s., 87 4 s., 117, 138 Cost.]; 2) i regolamenti [3, 4; 87 5 Cost.]; 3) le norme corporative [5-7] (1); 4) gli usi [8, 9]. ARTICOLO N.2 Leggi. [I]. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge [76, 77 Cost.] sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale [70 ss., 87 4 ss., 138 Cost.]. ARTICOLO N.3 (1) Regolamenti. [I]. Il potere regolamentare del Governo [87 5 Cost.] è disciplinato da leggi di carattere

costituzionale [4]. [II]. Il potere regolamentare di altre autorità [64, 121, 123, 128 Cost.; 30, 62, 81 c. nav.] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4]. (1) V. art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400. ARTICOLO N.4 Limiti della disciplina regolamentare. [I]. I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. [II]. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo [3]. ARTICOLO N.5 Norme corporative (1). [I]. Sono norme corporative [1, 6, 7, 10 2, 11 2, 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Con d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, sono state soppresse le organizzazioni sindacali fasciste. ARTICOLO N.6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (1). [I]. La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [2063-2081 c.c.] e in leggi particolari. ARTICOLO N.7 Limiti della disciplina corporativa (1). [I]. Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei

regolamenti. ARTICOLO N.8 Usi. [I]. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti [2, 3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; 230-bis 6, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245 c.c.]. [II]. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto (1). ARTICOLO N.9 Raccolte di usi (1). [I]. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. (1) V. per gli usi generali d.lgs.c.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152, modif. dalla l. 13 marzo 1950, n. 115. CAPO II ARTICOLO N.10 Dell'applicazione della legge in generale Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. [I]. Le leggi e i regolamenti [2, 3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [73 3 Cost.], salvo che sia altrimenti disposto (1). [II]. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della

pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (2). (1) V. art. 7 d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092. (2) Disposizione divenuta inoperante a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo ARTICOLO N.11 Efficacia della legge nel tempo. [I]. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [252 Cost.]. [II]. I contratti collettivi di lavoro [39 3 Cost.] possono stabilire per la loro efficacia, una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. ARTICOLO N.12 Interpretazione della legge. [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.]. [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.]. ARTICOLO N.13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (1). [I]. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati. ARTICOLO N.14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

[I]. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; 1, 201 c.p.]. ARTICOLO N.15 Abrogazione delle leggi. [I]. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [75 Cost.]. ARTICOLO N.16 Trattamento dello straniero (1). [I]. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [10 2 Cost.]. [II]. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [2505 ss. c.c.]. (1) V. l. 5 febbraio 1992, n. 91. Utente: univd2841 UNIV.DI VERONA FACOLTA ECON.COMM. www.iusexplorer.it - 03.01.2017 Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156