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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA" Barumini Collinas Furtei Genuri Gesturi Las Plassas - Lunamatrona Pauli Arbarei Sanluri Segariu Setzu - Siddi Tuili - Turri - Ussaramanna Villanovafranca - Villanovaforru Villamar Provincia del Medio Campidano - Viale Rinascita,19-09020 Villamar (Vs) tel. 070.9306024 - fax. 070.9306234 www.unionecomunimarmilla.it unionecomunimarmilla@legalmail.it ucmarmilla@gmail.com CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL ATTIVITA DIRETTA GARANTIRE, INFORMARE E CERTIFICARE GLI AVVISI INVIATI ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI ALLERTE METEO E CALAMITÀ NATURALI L anno duemiladiasette, il giorno del mese di, in Villamar presso la sede dell Unione dei Comuni Marmilla sono presenti, per la stipula della presente convenzione, i rappresentanti dei sotto elencati Comuni: Comune di Barumini, rappresentato dal sig. Emanuele Lilliu, il quale interviene al presente atto Comune di Collinas, rappresentato dal sig. Cannas Francesco, il quale interviene al presente atto Comune di Furtei, rappresentato dal sig. Cau Nicola, il quale interviene al presente atto in Comune di Genuri, rappresentato dal sig. Piras Danilo, il quale interviene al presente atto in Comune di Gesturi, rappresentato dalla signora Molia Marisa la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaca del Comune suddetto; Comune di Las Plassas, rappresentato dal sig. Nocco Ernesto, il quale interviene al presente atto

Comune di Lunamatrona, rappresentato dal sig. Merici Alessandro, il quale interviene al presente atto Comune di Pauli Arbarei, rappresentato dalla signora Cadeddu Emanuela, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaca pro-tempore del Comune suddetto; Comune di Sanluri, rappresentato dal sig. Urpi Alberto, il quale interviene al presente atto in Comune di Segariu, rappresentato dal sig. Fenu Andrea, il quale interviene al presente atto in Comune di Setzu, rappresentato dal sig. Cotza Francesco, il quale interviene al presente atto in Comune di Siddi, rappresentato dal sig. Puddu Stefano, il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto; Comune di Tuili, rappresentato dal sig. Pitzalis Celestino, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune suddetto; Comune di Turri, rappresentato dal sig. Picchedda Martino, il quale interviene al presente atto Comune di Ussaramanna, rappresentato dal sig. Sideri Marco, il quale interviene al presente atto Comune di Villamar rappresentato dal sig. Cuccu Fernando, il quale interviene al presente atto Comune di Villanovaforru, rappresentato dal sig. Onnis Maurizio, il quale interviene al presente atto Comune di Villanovafranca, rappresentato dal sig. Castangia Matteo, il quale interviene al presente atto E L Unione dei Comuni Marmilla, rappresentata dal sig. Pitzalis Celestino, il quale

interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'unione suddetta SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Premesso che: a) che i Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca si sono costituiti in Unione, ai sensi dell art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell art. 3 della L.R. n. 12/2005; b) che l Unione è stata denominata MARMILLA con sede in Villamar; Visti: 1. Decreto Legislativo 11 giugno 1998 n 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania (convertito in Legge con modifiche n 267 del 3/8/1998); 2. Legge 11 dicembre 2000 n 365 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/10/2000 n 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre/ottobre 2000 ; 3. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituzione del servizio nazionale della protezione civile (testo coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito nella legge 401/2001); 4. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n 59); 5. La Legge 11 dicembre 2000 n 365 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/10/2000 n 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di

settembre/ottobre 2000 ; 6. La Circolare 30 settembre 2002 n 5114 Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile ; 7. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile ; 8. La Legge Regionale n 3 del 1 gennaio 1989 Interventi regionali in materia di protezione civile ; 9. Il D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, in particolare l art. 19; Tutto ciò premesso ART. 1 OGGETTO La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata di un servizio diretto a diffondere lo stato d allerta in caso di calamità naturali od altri eventi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità. ART. 2 FINALITÀ La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni firmatari allo scopo di raggiungere l obiettivo di una diffusione capillare delle notizie relative ad allerta meteo, eventi particolari e/o calamitosi in modo che la popolazione è le organizzazioni di protezione civile, possano prontamente, e tempestivamente, porre in essere tutti i comportamenti necessari per impedire, o ridurre, gli effetti conseguenti. ART 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Ferme restando le competenze dei Sindaci in ambito comunale per quanto riguarda i compiti di Protezione Civile, per le finalità di cui all art. 2, viene attivato il servizio

associato e, attraverso gara d appalto, verrà individuato un soggetto specializzato che dovrà provvedere a gestire concretamente tutte le operazioni di diffusione dello stato d allerta. L informazione dello stato d allerta verrà attraverso comunicazione con sms e/o telefonata a tutti i cittadini. Verranno, inoltre, utilizzati sistemi sonori, con installazione di sirene industriali in grado di essere sentite anche a molta distanza. L informazione è diretta a porre a conoscenza dei rischi presenti, eventuali interruzioni della viabilità, chiusura scuole, sospensione dei servizi, eventuali punti di raccolta dove riunire la popolazione coinvolta ed ogni altra notizia ritenuta importante per la popolazione. ART. 4 COMPITI DEI SINGOLI COMUNI 1. Garantire all unione tutto il supporto tecnico e amministrativo necessario affinché gli interventi possano essere espletati con la necessaria celerità, individuare il personale che svolgerà le funzioni di RUP per gli interventi del relativo comune; 2. I singoli comuni collaboreranno col soggetto attuatore del servizio comunicando ogni elemento utile a fare in modo che le comunicazioni possano raggiungere tutta la popolazione e, quindi, tutti siano in grado di reagire prontamente all evento, consentendo l installazione dei diffusori sonori nelle zone che verranno individuate idonee. ART. 5 RAPPORTI ECONOMICI Le spese per l acquisto e installazione delle apparecchiature necessarie all attivazione del servizio sono poste interamente a carico del bilancio dell Unione, con le risorse assegnate dalla Regione Sardegna. Le spese relative alle utenze previste (telefoniche, elettriche, etc) saranno a carico dei singoli comuni. ART. 6

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a quella dell'unione dei Comuni, fatte salve sue modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie. ART. 7 RECESSO DALLA CONVENZIONE I singoli Comuni possono recedere dando comunicazione a tutti gli altri Comuni con apposito avviso scritto. Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo e non farà venir meno i vincoli contrattuali ancora in essere, ai quali il Comune recedente resta vincolato. ART 8 NORME FINALI E DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto dell Unione Marmilla, in quanto applicabili. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Letto, approvato e sottoscritto