QUESITI SU DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 6-TER D.L , N. 193, CONV. CON MODIF. DALLA L , N.

Documenti analoghi
Le novità sulla riscossione: il D.Lgs. n. 159/2015. a cura del Dott. Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Nuovo Modello F24: ulteriori istruzioni e nuovi codici tributo per il pagamento di somme dovute per i vari istituti conciliativi

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

REGOLAMENTO MOROSITA

Servizio di documentazione tributaria

Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

La nuova disciplina del

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

IVA 2012: fusione di societa`

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI

Rivalutazione 2005 aree edificabili: gli effetti della proroga a 10 anni dell utilizzo edificatorio

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

News per i Clienti dello studio

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

La decorrenza delle nuove disposizioni in tema di interessi attivi e passivi di natura fiscale è differenziata a seconda:

Il blocco alla compensazione dei crediti erariali

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

CIRCOLARE N. 19/01. OGGETTO: Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario.

Ravvedimento della mini - IMU 2013

C O M U N E D I E M P O L I

RISOLUZIONE N. 17/E QUESITO

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

DATI ICI 2006 RICHIESTI NEL MODELLO 730/2007

COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO - LEGGE DI STABILITÀ 2015

Informativa n. 43 del INDICE

RISOLUZIONE N. 132/E

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

ESECUZIONI CIVILI E LA RISCOSSIONE (cenni)

RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Circolare N.23 del 16 febbraio INPS: partono i controlli sui versamenti fittizi del TFR

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Provincia Regionale di Caltanissetta

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo

Modello 770: il ravvedimento

D.L. 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/2011 ART. 7 COMMA 2

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI)

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Fiscal News N Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, Messaggio n

d intesa con il Ministro della Giustizia

FATTURE ELETTRONICHE E COMUNICAZIONE DEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

SOCIETÀ DI CAPITALI: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONE

Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA TOSAP ICP DPA ICIAP E SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CIRCOLARE. Numero 2 del 09/03/2016 DILAZIONI INPS SANZIONI LETTERE DI INTENTO

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

ATTO DI TRANSAZIONE. Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA , con sede

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

STUDI DI SETTORE : GLI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

Regolamento Comunale in materia di tributi locali

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

Dentro la Notizia. 27 Febbraio 2013

Transcript:

QUESITI SU DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 6-TER D.L. 22.10.2016, N. 193, CONV. CON MODIF. DALLA L. 1.12.2016, N. 225 La definizione agevolata di cui all articolo 6 del D.L. n. 193/2016 ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Tenuto conto che il D.M. 3.9.1999, n. 321 all articolo 4 stabilisce che i ruoli trasmessi al CNC tra il giorno 16 e l ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, si chiede se i ruoli trasmessi tra il 16 ed il 31 dicembre 2016 potranno essere oggetto di definizione agevolata. L effetto giuridico di affidamento del ruolo all agente della riscossione si produce con la consegna dello stesso ruolo. Pertanto, in considerazione del combinato disposto dell art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 e dell art. 4 del DM n. 321/1999, non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017. Per superare il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all articolo 48- bis del D.P.R. n. 602/1973, il debitore: a) è sufficiente che presenti la domanda di definizione agevolata entro il 31.3.2017 ovvero, b) è necessario attendere la comunicazione dell agente della riscossione da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, ovvero, c) è necessario provvedere al pagamento dell unica o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata? Con riferimento ai pignoramenti di somme oggetto di verifica ai sensi dell art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguire le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a meno che la procedura esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione, ossia: che si sia tenuto l incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo abbia reso dichiarazione positiva o sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ne deriva che una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione - Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione. Ciò premesso, nella procedura di cui all art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ove l azione esecutiva sia già stata iniziata con la notifica dell ordine di versamento di cui all art. 72-bis dello stesso DPR n. 602/1973, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l espropriazione. 1

Pertanto, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione l agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta di verifica di cui all art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi assegnati ex lege per effetto del pignoramento saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione. L agente della riscossione non potrà invece effettuare nuovi pignoramenti dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche in relazione a richieste di verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l azione esecutiva non è ancora stata avviata. Il comma 5 dell articolo 6 del D.L. n. 193/2016 prevede espressamente che l agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Ciò significa che fino al 31.3.2017 gli agenti della riscossione si devono astenere dal porre in essere nuove azioni conservative ed esecutive relative ai carichi definibili, a prescindere dall avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ovvero, tale preclusione opera solo per quei carichi che sono stati oggetto di domande di definizione agevolata? Il legislatore non ha introdotto una sospensione generalizzata dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata e, quindi, la preclusione prevista dalla legge all avvio di nuove azioni esecutive e cautelari alla prosecuzione di quelle già iniziate in precedenza opera limitatamente ai carichi definibili ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione. Il comma 5 dell art. 6 del DL n. 193/2016, che prevede tali effetti, si apre infatti con l espressione a seguito della presentazione della dichiarazione. Il legislatore non ha invece previsto che la presentazione della dichiarazione di adesione inibisca all agente della riscossione la proposizione di azioni conservative. Le somme risultanti dagli accertamenti esecutivi, come è noto, sono affidate in carico agli agenti della riscossione decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento. Alla luce di tale disciplina, si chiedono chiarimenti sul contenuto del comma 4-bis dell articolo 6 quando stabilisce che in caso di mancato perfezionamento della definizione per omesso/ritardato/insufficiente versamento dell unica rata o di una delle rate, la preclusione della rateizzazione del debito originario non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica dell avviso di accertamento. Il dubbio deriva dalla circostanza che, nel caso in cui alla data di presentazione della domanda non erano trascorsi 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, non era neppure decorso il termine per la proposizione del ricorso e quindi la maggiore imposta accertata non era ancora stata affidata all agente della riscossione e, pertanto, non poteva essere oggetto di richiesta di definizione agevolata. Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, può ritenersi che la previsione del nuovo comma 4-bis dell art. 6 del DL n. 193/2016 sia destinata ad operare per gli avvisi 2

prematuramente ricompresi in una dichiarazione di adesione entro 60 gg. dalla data di notifica, sempre che, naturalmente, l affidamento del carico all agente della riscossione sia poi avvenuto entro il 31 dicembre 2016. Tale eventualità potrebbe verificarsi per avvisi affidati in carico a Equitalia subito dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell art. 29, comma 1, lettera c), del DL n. 78/2010, in presenza di fondato pericolo per l esito positivo della riscossione. Se gli importi che l agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato domanda fossero errati, ovvero se l agente della riscossione dovesse respingere la domanda di definizione agevolata, che rimedi avrebbe il debitore? La comunicazione dell agente della riscossione è un atto impugnabile? Qualora il debitore impugnasse la comunicazione e risultasse vincitore all esito del giudizio, avrebbe il diritto di vedersi ripetere le somme eventualmente versate nelle more del giudizio, a titolo di sanzioni ed interessi di mora? L ipotesi di un errore dell agente della riscossione nella quantificazione dell importo dovuto a seguito della definizione appare alquanto improbabile, poiché il calcolo delle somme dovute sarà effettuato in modo automatizzato dal sistema informativo. In ogni caso, Equitalia provvederà prontamente a rettificare eventuali errori di sistema su richiesta dell interessato. Per quanto riguarda l impugnabilità degli atti dell agente della riscossione, non può che rinviarsi ai principi generali in materia di atti impugnabili. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente il loro debito, fermo restando, tuttavia, l obbligo, rispetto ai piani rateali in essere, di effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Si chiede innanzitutto se tale condizione sia applicabile soltanto ai piani rateali non già decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193/2016). È inoltre corretto ritenere soddisfatta detta condizione con il versamento delle sole tre rate in scadenza nell ultimo trimestre 2016, a prescindere che restino non pagate eventuali rate già scadute in precedenza? Se un debitore ha omesso il pagamento di rate scadute ante ottobre 2016, il pagamento delle rate scadenti nell ultimo trimestre 2016 è comunque imputato alle precedenti rate scadute in conformità all art. 31 del D.P.R. n. 602/1973? Infine, si chiede se, in caso di ritardo nel versamento delle predette tre rate, la definizione è comunque ammessa qualora il pagamento sia comunque effettuato entro la data di presentazione della istanza di definizione? Considerato quanto testualmente disposto dal comma 8 dell art. 6, la condizione dell assolvimento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisce alle sole rateizzazioni in essere e, quindi, non già decadute. Relativamente, poi, ai piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016, il legislatore ha previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale condizione di adesione alla definizione agevolata sull evidente presupposto che, con riguardo a tali piani, il debitore fosse in regola con i pagamenti già scaduti. 3

In ogni caso, nell imputazione dei pagamenti ricevuti, Equitalia non può che applicare le disposizioni di legge in materia e, quindi, procedere in conformità all art. 31 del DPR n. 602/1973 ed alle regole civilistiche, provvedendo ad imputare le somme versate al debito più risalente. Comunque, la condizione dell avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobredicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purchè comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute. Con la domanda di definizione agevolata il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. È corretto ritenere che detta rinuncia opera non per effetto della semplice presentazione di tale dichiarazione, ma soltanto con il versamento della prima o unica rata, dovendo il debitore attendere per conoscere l esatto ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata l apposita comunicazione da parte dell agente della riscossione da effettuarsi entro il 31 maggio 2017? La valutazione del momento dal quale si producono gli effetti dell impegno alla rinuncia al contenzioso non potrà che essere effettuata dall Autorità Giudiziaria presso la quale è incardinato lo stesso contenzioso. Nel caso di accertamenti esecutivi impugnati, se le somme affidate all agente della riscossione, per effetto della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, siano soltanto una parte del totale, che sorte riceverà la quota ancora non affidata (si pensi al terzo non ancora affidato nel caso di sentenza di CTP sfavorevole al contribuente): per le stesse continuerà il contenzioso in corso ovvero, prevedendo la definizione agevolata la rinuncia al giudizio, si dovrà procedere al pagamento degli importi non ancora affidati (comprensivi, quindi, di sanzioni e interessi moratori)? La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata unicamente per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. E, quindi, esclusa la definibilità delle somme non comprese in tali carichi. Con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna a rinunciare al giudizio in corso. Se il contribuente è il ricorrente o l appellante, la rinuncia al giudizio comporta, di regola, il pagamento delle spese processuali alla controparte. Questa regola vale anche in caso di definizione agevolata dei carichi affidati o iscritti a ruolo in pendenza di giudizio? In mancanza di diversa espressa indicazione del legislatore, dovrebbero applicarsi le regole generali del processo tributario, ivi compresa quella di cui all art. 44 del d.lgs. n. 546/1992. Ciò, naturalmente, salvo diversa determinazione dell organo giudicante. In caso di sentenza parzialmente favorevole al contribuente, l Ufficio potrebbe proporre appello (o ricorso per cassazione) per la parte in cui lo stesso è risultato soccombente. In tal caso, se il debitore decide di avvalersi della definizione agevolata, dovrebbe essere chiarito se la rinuncia del debitore al giudizio in corso (prevista per legge) comporti 4

l obbligo, anche da parte dell Ufficio, di rinunciare al medesimo giudizio e, conseguentemente, l obbligo per il giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Si ritiene che, anche in caso di giudizio di appello o di ricorso per cassazione promosso da Equitalia contro una pronuncia favorevole al debitore, il debitore possa comunque chiedere la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del carico. 5