OGGETTO : DECRETO LEGGE 98/2011 (C.D. MANOVRA CORRETTIVA ) Si illustrano nel seguito le principali novità introdotte dal decreto legge 98/2011 (c.d.

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DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI Via Luigi Sacco 14, Varese partita iva 00346750128 Tel.: 0332/288494 288522 Fax: 0332/831583-282850 E-mail: segreteria@gcastelli.com cod.fiscale CSTGNN52D41L682L Varese, 28 luglio 2011 OGGETTO : DECRETO LEGGE 98/2011 (C.D. MANOVRA CORRETTIVA ) Si illustrano nel seguito le principali novità introdotte dal decreto legge 98/2011 (c.d. Manovra Correttiva) in vigore dal 6 luglio 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 15.7.2011, in vigore dal 17.7.2011. Studi di settore - Accertamento induttivo ed inasprimento della sanzioni nei casi di omessa od infedele compilazione del modello- Art. 23 comma 28 Mediante modifica del comma 1 dell art. 8 del D.Lgs. 471/97, è stata prevista l applicazione della sanzione unica di 2.065,83 euro, nel caso di omessa compilazione del modello studi di settore. E, inoltre, previsto l incremento delle sanzioni per infedele dichiarazione, qualora l infedeltà sia aggravata dall omessa presentazione del modello studi di settore. Nel caso di omessa o infedele indicazione di uno o più dati previsti nel modello studi di settore è altresì concessa, all Amministrazione, la possibilità di procedere ad accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici con facoltà di disattendere anche completamente le risultanze delle scritture contabili (nuova lettera d-ter del comma 2 art. 39 D.p.r. 600/73). Le maggiori sanzioni per infedele dichiarazione e la facoltà di procedere ad accertamenti induttivi risultano applicabili solo qualora il maggior reddito accertabile a seguito della corretta compilazione degli studi di settore risulti superiore al 10% del reddito dichiarato. Definizione liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000,00 euro- Art. 39 comma 12

Le liti fiscali pendenti, alla data del 1 maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario potranno essere definite, su domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, mediante pagamento delle somme previste dall art.16 L. 289/2002. Sono escluse dalla possibilità di definizione le liti aventi ad oggetto il recupero di somme relative ad aiuti di Stato illegittimi. Le somme dovute per la definizione dovranno essere versate entro il 30 novembre 2011 e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012. Supertassa per le auto oltre 225 Kw - Art. 23 comma 21 A partire dall anno 2011, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un addizionale erariale di 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. Un successivo provvedimento ministeriale stabilirà modalità e termini per il versamento della nuova imposta. Riforma delle agevolazioni contributive e fiscali in materia di premi produttività erogati ai dipendenti - Art. 26 E prevista l estensione al 2012 delle agevolazioni in materia di erogazione di premi produttività ai dipendenti. L entità dell agevolazione valevole per tale anno verrà, tuttavia, definita da apposito decreto ministeriale da adottare entro il 31 dicembre 2011. Innalzamento dell imposta di bollo sui portafogli titoli - Art. 23, comma 7 E modificata la disciplina sull imposta di bollo relativa ai depositi titoli. Per le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari sono previsti nuovi importi modulati in base alla consistenza complessiva del deposito titoli intrattenuto presso ciascun intermediario (inferiore a 50.000,00 euro, tra 50.000,00 e 150.000,00 euro, tra 150.000,00 e 500.000,00 euro, oltre 500.000,00 euro). Tali importi sono ulteriormente innalzati a decorrere dal 2013. Modifiche alla disciplina del regime dei minimi ex. art. 1 co. 96 L. 244/2007 - Art. 27

Dal periodo d imposta 2012: - potranno applicare il regime dei minimi solo i contribuenti persone fisiche che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione, successivamente al 31 dicembre 2007 a condizione che tale attività non costituisca prosecuzione di attività precedentemente svolta dai medesimi anche sotto forma di lavoro dipendente (escluso il caso di pratica obbligatoria per l esercizio di attività professionale) ed a condizione che nei tre anni antecedenti all inizio della nuova attività il contribuente non abbia esercitato qualunque altra attività d impresa/professionale anche in forma associata/familiare; - se la nuova attività costituisce prosecuzione di analoga attività svolta da altro soggetto, l ammontare dei ricavi conseguiti da quest ultimo, nel periodo d imposta precedente a quello di inizio della nuova attività da parte del contribuente, non deve aver superato 30.000,00 euro; - il regime varrà per l anno di inizio dell attività e per i quattro successivi; - nel caso di soggetti di età inferiore a 35 anni, il regime sarà applicabile anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età; - l aliquota del imposta sostitutiva scenderà dall attuale 20% al 5%. I contribuenti che nel 2012 non rispetteranno tali nuove condizioni, ma rispetteranno quelle stabilite dall art. 1 co. 96 e 99 della legge 244/2007, saranno soggetti al nuovo regime previsto dall art. 27, comma 3. Detto regime prevede, quali uniche agevolazioni, l esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e versamenti periodici dell iva e dal pagamento dell irap. Le disposizioni per l attuazione dei nuovi regimi agevolati saranno oggetto di successivi provvedimenti attuativi. Chiusura partite iva inattive - Art. 23 commi 22 e 23

L Agenzia delle Entrate provvederà a chiudere d ufficio la partita iva dei soggetti che, per tre annualità consecutive, non abbiano esercitato alcuna attività o non abbiano presentato la dichiarazione iva, se tenuti. Il provvedimento, impugnabile dal contribuente dinanzi al giudice tributario, conterrà l irrogazione della sanzione per omessa comunicazione di cessazione dell attività prevista dall art. 5 del D.Lgs. 471/97 (da un minimo di 516,00 euro al massimo di 2.065,00 euro). La norma riguarda sia le persone fisiche che giuridiche (es. società di comodo). A tali soggetti è tuttavia concessa la facoltà di chiedere spontaneamente la chiusura della propria partita iva inattiva pagando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta di 129,00 euro. La R.M. 72/E dell 11 luglio 2011 ha precisato che tale importo dovrà essere versato tramite l apposito modello F24 versamenti con elementi identificativi nel quale non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione di crediti. Nuove disposizioni in materia del pagamento delle somme dovute a seguito di concordati e conciliazioni giudiziali - Art. 23 commi 17-20 Alle conciliazioni (art. 48 D.Lgs. 546/92) ed ai concordati (art. 8 e 15 D.Lgs. 218/1997) chiusi dopo il 6 luglio 2011, si applicano le seguenti regole: - non è più previsto alcun obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria anche per definizioni di importo superiore a 50.000,00 euro; - nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, l Ufficio provvederà all iscrizione a ruolo delle residue somme unitamente ad una sanzione pari al doppio di quella prevista dall art. 13 del D.Lgs. 471/97, ovvero pari al 60% delle residue somme dovute. Nuove disposizioni in materia di definizione degli atti di contestazione delle sanzioni - Art. 23 comma 29

Mediante inserimento del comma 8 nell art. 16 del D.L. 472/97 è stata prevista, con effetto per gli atti di contestazione sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011, nonché nei riguardi di quelli notificati precedentemente per i quali, a tale data, risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso, la possibilità di definire l atto pagando le sanzioni nella misura di 1/3 del minor importo rideterminato dall ufficio a seguito della presentazione di memorie difensive. Le sanzioni abbattute ad 1/3 dovranno essere versate entro il termine previsto per il ricorso avverso il nuovo atto di irrogazione delle sanzioni notificato dall Ufficio a seguito dell accoglimento delle deduzioni difensive del contribuente. Dal 1 ottobre 2011 non sarà inoltre più possibile emettere atti di irrogazione sanzioni separati rispetto all avviso di accertamento, che dovrà pertanto necessariamente contenere anche la determinazione delle sanzioni. Riduzione al 4% della aliquota della ritenuta sui bonifici per le detrazioni del 36 e 55 % - Art. 23 comma 8 Ai bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 ai fini della detrazione del 36% e del 55%, si applica la ritenuta d acconto del 4% in luogo della precedente del 10%. Estensione del contributo unificato al processo tributario - Art. 37 E stata estesa l applicazione del contributo unificato al processo tributario, con effetto nei riguardi dei ricorsi e dei giudizi instaurati a decorrere dal 6 luglio 2011. Tale tributo, sostitutivo dell imposta di bollo, comporta un generale incremento delle imposte da versare in sede di instaurazione del contenzioso. L incremento è consistente per le cause di valore elevato (se il valore è superiore a 25.000,00 euro il contributo è di. 250,00, se il valore è superiore a 75.000,00 euro il contributo è di. 500,00, se il valore è superiore a 200.000,00 euro, il contributo è di. 1.500,00). Differimento degli accertamenti esecutivi al 1.10.2011 - Art. 23- comma 30

E stato stabilito che saranno immediatamente esecutivi gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 1 ottobre 2011 (anziché dal 1 luglio 2011 come inizialmente previsto dal D.L. 78/2010) e riferiti al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 ed ai successivi. Revisione delle aliquote di ammortamento - Art. 23- comma 47 E stata prevista, mediante approvazione di futuro regolamento ministeriale, la modifica delle aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Tentativo di conciliazione obbligatorio per le liti tributarie di valore inferiore a 20.000,00 euro - Art. 39 commi 9-11 In base al nuovo articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore ad. 20.000,00, il contribuente che intenderà presentare ricorso avverso gli atti di accertamento notificati a decorrere dal 1 aprile 2012, dovrà preliminarmente presentare un reclamo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emesso l atto, pena l inammissibilità del ricorso. Il reclamo dovrà essere presentato con le stesse modalità e termini previsti per i ricorsi tributari e potrà contenere una proposta di mediazione. Qualora l Ufficio non accetti tale proposta, potrà, a sua volta, fare una controproposta. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, in assenza di accoglimento del medesimo da parte dell Ufficio o di conclusione della mediazione tra le parti, il reclamo produrrà gli effetti del ricorso. Nelle controversie in esame (valore della lite inferiore a 20.000,00 euro) il giudice potrà disporre la compensazione delle spese di giudizio, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, qualora ravvisi giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accettare la proposta di mediazione. Diversamente, le spese di giudizio verranno addebitate a carico della parte soccombente.