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Sommario pag 2 Definizioni 6 11 16 17 21 23 26 Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Responsabilità civile Attività venatoria Tutela giudiziaria Assistenza 30 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 35 Norme che regolano l assicurazione in generale

Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza I documenti che provano l'assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Definizioni specifiche per l Assicurazione Famiglia Casa Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Collezione Raccolta ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nel fabbricato/dimora per uso domestico e personale, suddiviso in: valori: gioielli, oggetti e collezioni d'oro, libretti e titoli di credito, denaro e cartevalori in genere; capi speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, orologi non d'oro, oggetti d'argento o platino; arredamento: mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'assicurato, dei suoi familiari, dei suoi collaboratori domestici e di suoi eventuali ospiti, compresi: mobili d'antiquariato; moquettes, parati, rivestimenti, serramenti e antenne radiotelevisive, aggiunti dall'assicurato se i locali sono in affitto; mobilio, arredamento, dotazioni e attrezzature - esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari - dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione; impianti di prevenzione e d'allarme; caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda, impianti autonomi di condizionamento; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato; documenti personali: patenti di guida, carte d'identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti auto/filotranviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione servizi. Sono esclusi roulottes, veicoli a motore soggetti agli obblighi dell assicurazione di legge, e parti degli stessi; compresi comunque ciclomotori, natanti e relativi motori fino a 25 cv.. Contenuto delle pertinenze Arredamento limitatamente a mobilio, elettrodomestici, vestiario, provviste, attrezzi in genere anche sportivi, sci, biciclette, ciclomotori, natanti e relativi motori fino a 25 cv. nonché macchinari per il giardinaggio. Cristalli/Vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 3

Dimora abituale Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'assicurato ovvero quella in cui l'assicurato risiede per la maggior parte dell'anno: di tipo A: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato; di tipo B: casa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. Dimora saltuaria Quella ove l'assicurato non dimora abitualmente. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato/Dimora Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - che hanno l'ubicazione indicata in polizza ed adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze realizzate anche in corpo separato purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Le persone risultanti dal certificato di stato di famiglia nonché i familiari dell'assicurato con lui stabilmente conviventi. Sono ad essi equiparati i conviventi non familiari per i quali sia dimostrata la convivenza. Familiari dell Assicurato Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Fissi e infissi Importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall'indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell'assicurato. Franchigia Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Furto Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Implosione Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 4 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Incendio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte. Invalidità permanente Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell abitazione. Lastre Locali di ripostiglio, cantine, box, soffitte e rimesse non comunicanti con i locali della dimora. Pertinenze Porta omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe 1 di resistenza all effrazione. Oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi antiscardinamento; serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. Porta blindata Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Primo rischio assoluto Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. Rapina Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scasso Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scippo L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta somma, per restare a carico esclusivo dell'assicurato. Scoperto Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Scoppio Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile - regola proporzionale. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 5

Settore incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell'assicurato, o da dolo o colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aereomobili, meteoriti, velivoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all'assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aereomobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso; l) rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto; m) caduta di antenne radiotelevisive compresi i danni subiti dalle antenne; Delimitazioni delle garanzie Art. 4. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell'assicurato o del Contraente, nonchè quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1 lettere a) e b), (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l'assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamento di costruzione eccetto quelli esplicitamente previsti in polizza. Art. 5. Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. E' tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 25%. 6 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Art. 6. Limiti di indennizzo Per i danni al contenuto valgono i seguenti limiti di indennizzo: 26.000 per singolo oggetto, relativamente a quadri, sculture e oggetti d arte; 1.600 per denaro e titoli di credito. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: n) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici compresi singoli componenti, al servizio del fabbricato assicurato ed agli elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personali; o) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie, installati nel fabbricato assicurato. La Società, indennizza altresì: p) il furto di fissi ed infissi del fabbricato e i guasti arrecati agli stessi dai ladri; q) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico; r) le spese di rimpiazzo combustibile (nafta- gasolio-kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; s) le spese per onorari dei periti che l'assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; t) le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), sostenute dall'assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile; u) i danni materiali e diretti, nei casi di responsabilità dell'assicurato, causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali temporaneamente condotti in locazione per la villeggiatura, nonchè all'arreda- mento ivi contenuto ed ai mobili ed immobili dei vicini dei predetti locali; (fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.600 per anno assicurativo e con la franchigia di 51 per sinistro; (acqua condotta) - sono esclusi i danni : dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo (derogabile con garanzia opzionale); da guasto o rottura di condutture completamente interrate (derogabile con garanzia opzionale); nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua (derogabile con garanzia opzionale). La garanzia è prestata con la franchigia di 51 per sinistro. (furto di fissi ed infissi) - relativamente ai guasti sono esclusi i danni indennizzabili in base al settore Furto, se ed in quanto operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto; (spese di demolizione, sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza; (spese di rimpiazzo combustibile) - la garanzia è prestata con il limite di indennizzo per ogni sinistro dell'1% della somma assicurata per il fabbricato; (spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.200; (spese per un alloggio sostitutivo) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza per il fabbricato e contenuto; (locali in temporanea locazione) - la garanzia è operativa solo se in polizza è garantito il contenuto della dimora abituale ed è prestata fino alla concorrenza di una somma pari a quella assicurata in polizza per il contenuto dell abitazione stessa con il massimo di 5.200 per anno assicurativo; ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 7

v) i danni al contenuto della dimora abituale portato dall'assicurato in appartamenti, ville, residences ad uso villeggiatura, ubicati nei paesi della Comunità Europea, temporaneamente occupati dallo stesso e limitatamente al periodo della permanenza nel luogo di villeggiatura; x) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali dell'assicurato e/o suoi familiari danneggiati a causa degli eventi previsti dalle garanzie incendio e altri danni materiali; y) i danni di mancato freddo subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o banchi frigoriferi assicurati alla partita contenuto a causa di: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a eventi garantiti nel presente settore; oppure all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero. La Società riconosce inoltre: z) un indennizzo forfettario di 2.600 in caso di distruzione o inagibilità totale della dimora abituale o saltuaria assicurate, a seguito di calamità naturale, ufficialmente dichiarata dalla Pubblica Autorità. Art. 2. Ricorso terzi e Rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) Ricorso Terzi danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a temini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; b) Rischio locativo danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali ed all'eventuale contenuto condotti in locazione. Art. 3. Buona fede L'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. (danni al contenuto in villeggiatura) - questa garanzia è operativa solo se in polizza è garantito il contenuto della dimora abituale; (duplicazione di documenti) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 per sinistro; (mancato freddo) - sono comunque esclusi i guasti causati da usura o difetto di materiale. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 per sinistro; (calamità naturale) - la garanzia è prestata previa presentazione di attestato rilasciato dalle Autorità, comprovante il sinistro. (Ricorso terzi) - l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Per i danni da interruzioni o sospensioni il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli e i familiari dell'assicurato. Si intendono esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. 8 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all'art. 1) lett. o), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B. Eventi speciali 1) Eventi atmosferici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali grandine, vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali), neve, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trascinate dal vento o dalla neve nonché dall'acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. 2) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni previste a pag. 13 del presente libretto, la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 3) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell'art. 1) lett. b), la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 2). C. Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o), la Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato descritto nella scheda di polizza, causate da gelo. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di 3.200 per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; inondazioni, frane e valanghe; infiltrazioni di acqua piovana e disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; gelo, rigurgiti di fogna; cedimento e franamento del terreno; b) subiti da: lastre, cristalli, pannelli solari. La garanzia è prestata con franchigia di 150 per sinistro. (Eventi sociopolitici) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l'assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere. La garanzia è prestata con franchigia di 200 per sinistro. (Ordigni esplosivi) - la garanzia è prestata con franchigia di 200 per sinistro. (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d'acqua causata da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 9

conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. D. Occlusioni /Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o) la Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato descritto nella scheda di polizza o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. E. Fuoriuscita d'acqua da condutture interrate A parziale deroga di quanto previsto nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta a seguito di rottura accidentale nonché di occlusione di condutture completamente interrate all'esterno del fabbricato descritto nella scheda di polizza, purché nell'area circostante e/o nei relativi camminamenti di collegamento. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. F. Valore a nuovo per arredamento La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'arredamento assicurato nella partita Contenuto, alle condizioni previste all'art. 42.2 lett. g) delle norme per la liquidazione dei sinistri. G. Garanzia limitata La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto nella scheda di polizza unicamente per le garanzie previste all'art. 1) lettere: a) incendio b) esplosione e scoppio c) implosione d) azione del fulmine e) fumo, gas, vapori f) guasti. (Gelo) - (Occlusioni /rigurgito di fogna) (Fuoriuscita d'acqua da condutture interrate) - l indennizzo per le garanzie opzionali di cui alle lettere C), D), E), è effettuato complessivamente sino alla concorrenza di 2.600 per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Fuoriuscita d acqua da condutture interrate) - sono comunque escluse le spese conseguenti a rottura o guasti di impianti di irrigazione. (Valore a nuovo per arredamento) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale. (Garanzia limitata) - la garanzia viene prestata unicamente nella forma a valore intero. H. Limiti estesi I limiti di indennizzo previsti all art. 6) sono sostituiti con i seguenti: 78.000 per singolo oggetto, relativamente a quadri, sculture e oggetti d arte; 2.600 per denaro e titoli di credito. 10 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Settore furto e rapina Garanzie prestate Art. 7. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al contenuto assicurato da: 7.1) Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell'interno della dimora abituale o saltuaria indicata nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l'apertura od il sollevamento dall'esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti; Delimitazioni delle garanzie Art. 10. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il Contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7.1) lett b). causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina. a valori riposti in cassaforte e a capi speciali: a partire dalle ore 24 del 60 giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale; per i valori non riposti in cassaforte, l esclusione decorre dalle ore 24 del 15 giorno di disabitazione. Art. 11. Dimora saltuaria L'assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazio- ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 11

ne per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori per i quali l'assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'assicurato e/o suoi familiari. Art. 12. Contenuto riposto in cassaforte La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dall'art. 7.1) abbiano sottratto il contenuto mediante scasso od asportazione della cassaforte. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno; c) con uso di chiavi false, grimaldelli od uso di chiavi vere smarrite o sottratte all'assicurato, ai suoi familiari od agli eventuali ospiti; d) con introduzione clandestina, commesso cioè da persone che siano rimaste nella dimora all'insaputa dell'assicurato e/o dei suoi familiari e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; e) attraverso finestre anche aperte purchè nella dimora sia presente l'assicurato od altra persona di età superiore ai 12 anni oppure in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata la dimora assicurata. f) con la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento, di aperture verso l esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; (furto commesso con uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi fino alle ore 24 del terzo giorno successivo; (attraverso finestre anche aperte) - la Società corrisponde all'assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%, salvo quando l introduzione avvenga come previsto al precedente comma b); (furto con rottura di cristalli o vetri non antisfondamento) - la Società corrisponde all'assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%; Inoltre la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati da: g) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all'interno della dimora, purché l'assicurato denunci l'infedeltà dei collaboratori all'autorità Giudiziaria; h) furto e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, valori e preziosi quando portati dall'assicurato o dai suoi familiari nella dimora temporaneamente presa in locazione per la villeggiatura, ubicata nei Paesi della Comunità Europea, limitatamente al periodo in cui è abitata dagli stessi. (collaboratori domestici) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza di 1.600 per anno assicurativo; (furto e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, valori e preziosi) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza di 1.600 per sinistro; 7.2) - Rapina ed estorsione, anche se iniziata all'esterno della dimora assicurata, realizzata prelevando e costringendo all'interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia e portata a termine nei locali della dimora stessa. 12 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

La Società indennizza altresì: 7.3) - Le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione, cioè quelle sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serramenti, congegni di bloccaggio ed inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati durante l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina. Sono comprese le spese per la sostituzione delle serrature (materiali e manodopera) di porte d'accesso dall'esterno della dimora assicurata nonchè di casseforti in caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiavi. 7.4) - Le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all'assicurato e/o suoi familiari anche nel corso di rapina o scippo ovunque avvenuti. (spese per potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione) - l'indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di 520 per sinistro; (spese per la duplicazione di documenti) - l'indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di 260 per sinistro. 7.5) - Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione. 7.6) - Atti vandalici e danneggiamento al contenuto commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Art. 8. Cassette di sicurezza in Istituti di credito La Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina di valori contenuti in cassetta di sicurezza posta in camera corazzata presso Istituti di credito. Art. 9. Scippo e rapina fuori dall'abitazione La Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione e/o danneggiamento di oggetti di uso personale, di gioielli, di preziosi, di denaro, di pellicce, portati con sè dall'assicurato stesso o dai suoi familiari, in conseguenza di: 9.1) scippo e rapina subiti al di fuori della dimora dell'assicurato, denunciati all'autorità competente; 9.2) furto commesso in seguito a infortunio o malore della persona derubata; 9.3) furto, limitatamente ai casi in cui la persona assicurata si trovi a bordo dell'autovettura ed abbia a portata di mano gli oggetti personali. L assicurazione comprende, nell'ambito della somma assicurata, il caso di scippo, rapina e furto avvenuto secondo quanto previsto ai precedenti punti 9.2) e 9.3), di: documenti personali; apparecchi radio fono-riproduttori non installati su autoveicoli; oggetti e campionari che attengano ad attività professionali. La Società indennizza altresì: 9.4) le spese sostenute per la sostituzione delle serrature (serrature, chiavi e manodopera) di porte d'accesso dall'esterno della dimora abituale, in caso di scippo, rapina e furto delle chiavi di tali porte d'accesso; 9.5) le spese sanitarie per lesioni alla persona, qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina le persone assicurate subiscano un infortunio che comporti o meno ricovero. La Società rimborserà le spese sostenute per: onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe (Cassette di sicurezza in Istituti di credito) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza, in eccedenza all'eventuale indennizzo previsto dalla copertura dell'istituto di credito. (Scippo e rapina fuori dall'abitazione) - l indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza. Per denaro, documenti personali, nonché oggetti e campionari che attengano ad attività professionali, l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non vale per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si trovino in compagnia di persone adulte; (spese sostenute per la sostituzione delle serrature) l indennizzo è effettuato nell ambito della somma assicurata alla partita Scippo e Rapina fuori dall abitazione sino alla concorrenza di 155 per sinistro; (spese sanitarie per lesioni alla persona) - il rimborso è effettuato fino ad un massimo di 1.040 per anno assicurativo, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Scippo e Rapina fuori dall abitazione. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 13

operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento; assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero; rette di degenza; gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici), gli esami, i medicinali, le prestazioni mediche, chirugiche, infermieristiche, i trattamenti fisioterapici rieducativi, effettuati nei 90 giorni successivi alla data dello scippo o della rapina e resi necessari dall'infortunio subito in quell'occasione. Art. 13. Limiti di indennizzo Per i danni al contenuto valgono i seguenti limiti di indennizzo: per singolo oggetto, relativamente a capi speciali: 7.800 per la dimora abituale; 2.600 per la dimora salturaria; per valori (escluso denaro) se non riposti in cassaforte: il 50% della somma assicurata sul contenuto con il massimo di: 10.400 per la dimora abituale; 3.900 per la dimora saltuaria; per denaro: 1.040 per la dimora abituale; 520 per la dimora saltuaria; per guasti cagionati dai ladri alla dimora e agli infissi: 1.600 per la dimora abituale; 780 per la dimora saltuaria; per atti vandalici: 2.600 per la dimora abituale; 1.600 per la dimora saltuaria; per cose contenute nelle pertinenze e per ciclomotori, natanti e relativi motori: 1.600 per la dimora abituale; 780 per la dimora saltuaria. 14 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Limiti di indennizzo (estesi) La Società, conviene di sostituire i limiti di indennizzo previsti all art. 13 con quelli a fianco riportati: B. Valore a nuovo per l'arredamento La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'arredamento assicurato nella partita "Contenuto", alle condizioni previste all'art. 42.2 lett. g) delle norme per la liquidazione dei sinistri. C. Porta blindata Ai sensi di quanto disposto dall art. 55 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che ogni accesso alla dimora abituale assicurata di tipo A è protetto da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate alla voce Definizioni. D. Impianto di allarme Ai sensi di quanto disposto dall art. 59) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. per singolo oggetto, relativamente a capi speciali: il limite della somma assicurata per la dimora abituale; 5.200 per la dimora saltuaria; per valori (escluso denaro) se non riposti in cassaforte: il 50% della somma assicurata sul contenuto con il massimo di: 26.000 per la dimora abituale; 5.200 per la dimora saltuaria; per denaro: 1.040 per la dimora abituale; 520 per la dimora saltuaria; per guasti cagionati dai ladri alla dimora e agli infissi: 2.600 per la dimora abituale; 1.040 per la dimora saltuaria; per atti vandalici: 5.200 per la dimora abituale; 3.640 per la dimora saltuaria; per cose contenute nelle pertinenze e per ciclomotori, natanti e relativi motori: 2.600 per la dimora abituale; 1.600 per la dimora saltuaria. (Valore a nuovo per l arredamento) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale. (Porta blindata) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale e/o saltuaria di tipo A. (Impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 15

Settore lastre Garanzie prestate Art. 14. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre e lampadari integri e senza difetti, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, pertinenti la dimora assicurata, dovuti a cause accidentali o a fatto di terzi o fatto involontario dell'assicurato. Delimitazioni Art. 15. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l'importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente e dei suoi familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli; g) ai lucernari; h) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche. 16 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Settore responsabilità civile Garanzie prestate Art. 16. Oggetto dell assicurazione La Società, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenni l Assicurato ed i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali nell ambito della loro vita privata. E compresa la responsabilità civile derivante: a) dalla proprietà e conduzione delle abitazioni adibite a dimora abituale e saltuaria. In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare sono comprese anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. E compreso il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati, purché l Assicurato non assuma la direzione dei lavori; b) dalla conduzione e proprietà degli impianti, pertinenze, dipendenze dei fabbricati e dei giardini compresi recinzioni, cancelli ed alberi; c) da spargimento d acqua o rigurgiti di fogna; d) da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali (pertinenze, dipendenze e giardini compresi) abitati dall Assicurato e dai suoi familiari; e) dalla caduta di antenne riceventi per la televisione e/o ricetrasmittenti per radioamatori, purchè installate in modo fisso; f) dall uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere; g) da intossicazione od avvelenamento da cibi e bevande; h) dalla proprietà e/o navigazione di natanti da diporto non a motore come definiti dalla legge, non soggetti all assicura- Delimitazioni Relative ai terzi - non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli ed i familiari dell Assicurato; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 17

zione obbligatoria di R.C., purché non dati in noleggio o locazione; i) dall esercizio di attività sportive di pratica comune, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le competizioni di carattere professionale; l) dalla pratica di hobby quali: modellismo, campeggio, bricolage, giardinaggio, compreso l uso di specifiche attrezzature anche a motore; m) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno e simili; n) dalla pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti; o) dalla proprietà e possesso di animali domestici, salvo quanto espressamente escluso; p) da fatti colposi non menzionati nei punti precedenti, ma comunque verificatisi nell ambito della vita privata e di relazione, salvo quanto espressamente escluso. La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile derivante all Assicurato: q) da scoppio di apparecchi televisivi, di apparecchi a vapore e di impianti di termosifone; r) da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell Assicurato o dallo stesso detenute, avvenuti fuori dalle dimore indicate in scheda e relative pertinenze, compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e dal relativo arredamento; s) in qualità di trasportato, non proprietario, su veicoli o natanti, per gli eventuali danni provocati ai terzi non trasportati sul medesimo veicolo o natante; t) dall uso da parte di bambini di giocattoli anche a motore; u) in conseguenza della partecipazione da parte di uno dei genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza; v) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie previste dal settore Incen-dio a altri danni materiali. Art. 17. Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. (incendio, scoppio ed esplosione) - la garanzia non vale per i danni subiti dalle altre cose detenute ed è prestata a parziale deroga delle delimitazioni, sino alla concorrenza di 52.000 per anno assicurativo. La garanzia è operativa nei casi in cui la copertura non sia già prevista nell ambito della garanzia Ricorso Terzi del settore Incendio; (trasportato non proprietario) - la validità dell estensione è subordinata alla condizione che il trasporto sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; (interruzione o sospensione di attività) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di 156.000 per anno assicurativo. Art. 18. Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: da circolazione di veicoli o navigazione di natanti, soggetti alla legge sull assicurazione obbligatoria (legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche) (derogabile con garanzia opzionale); da proprietà, uso e guida di veicoli a motore nonché quelli derivanti dalla pratica del parapendio e dall uso di velivoli ultraleggeri e deltaplani; alle cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna e/o custodia o detengano a qualsiasi titolo (derogabile con garanzia opzionale); provocati dall esercizio di attività professionali, commerciali o industriali; 18 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio, esplosione di cose degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto r) dell art. 16 (derogabile con garanzia opzionale); da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quanto previsto al punto a) dell art. 16; derivanti dalla proprietà di immobili che non costituiscono la dimora abituale o saltuaria dell Assicurato; derivanti da proprietà, possesso ed uso di cani e di animali da sella nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici (derogabile con garanzia opzionale); derivanti dall esercizio dell attività venatoria; derivanti da sospensione o interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto al punto v) dell art. 16; derivanti da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo; derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; provocati in stato di ubriachezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 19

Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) La Società, anche a parziale deroga delle delimitazioni e/o esclusioni previste nella garanzia base, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: A. Ricorso Terzi e Rischio Locativo danni involontariamente cagionati a terzi da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell Assicurato. B. Impiego di collaboratori familiari danni cagionati a terzi da collaboratori familiari, anche se occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi altresì i danni a terzi per fatto doloso dei collaboratori familiari dei quali l Assicurato debba rispondere, nonché i danni fisici subiti dagli stessi. Sono considerati collaboratori familiari gli addetti in genere ai servizi domestici, comprese anche le baby sitters, le ragazze alla pari o altro personale occasionale, anche se non iscritto a libro paga. (Ricorso Terzi e Rischio Locativo) - la garanzia viene prestata con il limite del 50% del massimale prescelto. Nei casi in cui la copertura sia prevista anche nell ambito della garanzia Ricorso Terzi e Rischio Locativo del settore Incendio, la presente garanzia viene prestata per l eccedenza rispetto a tale somma e per il massimale previsto. (Guida dei figli minorenni) - la validità dell estensione di garanzia è subordinata all esistenza sui veicoli o natanti interessati di operante copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi della Legge 990 del 24/12/69 e successive modificazioni. C. Figli minori danni involontariamente cagionati a terzi da figli minori dell Assicurato: per guida e messa in moto di veicoli e natanti a motore, avvenuta all insaputa dei genitori in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge; quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati. D. Cani e animali da sella danni involontariamente cagionati a terzi da: proprietà e possesso di cani; uso di cavalli ed animali da sella in genere, anche non di proprietà dell Assicurato; persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato, purchè queste persone non svolgano per professione tale attività. E. Garanzia limitata danni involontariamente cagionati a terzi limitatamente a quanto previsto dall art. 16 lett. a), b), c), d) delle norme di polizza. 20 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Settore attività venatoria Garanzie prestate (valide quelle attivate nella scheda di polizza) Delimitazioni Art. 19. Responsabilità civile verso Terzi La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato nominativamente indicato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta nei modi, luoghi e periodi consentiti dalle leggi e regolamenti in vigore. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato. Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'assicurato durante l'esercizio della caccia. Art. 20. Infortuni del cacciatore L'assicurazione vale esclusivamente contro gli infortuni extraprofessionali subiti dall'assicurato nominativamente indicato nella scheda di polizza e nell'esercizio dell'attività venatoria svolta nei modi, luoghi e periodi consentiti dalle leggi e regolamenti in vigore, entro i limiti delle somme assicurate nella scheda di polizza e per i casi di seguito indicati: 20.1) Morte Se l'infortunio indennizzabile ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida l'indennizzo ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali fra loro. Relative ai Terzi - non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli ed i familiari dell'assicurato. Art. 21. Esclusioni Responsabilità Civile verso terzi - l assicurazione non comprende i danni: da incendio; da furto e quelli a cose ed animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; inerenti alla proprietà e all'uso di mezzi di trasporto e locomozione in genere. (Infortuni del cacciatore) - l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da: a) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri); b) pratica dell alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, paracadutismo e parapendio; c) guerra ed insurrezioni; d) azioni delittuose dell'assicurato; e) ubriachezza, quando l'assicurato è alla guida di veicoli; f) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 21

20.2) Invalidità permanente Se l'infortunio indennizzabile ha come conseguenza una invalidità permanente, I'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intevenute fino alla data della stipulazione dell'assicurazione, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita totale, le percentuali precedentemente indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Qualora l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella precedente l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili le conseguenze dirette che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella dell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell'assicurazione, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. h) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Sono inoltre escluse: i) le rotture sottocutanee dei tendini, gli infarti, le ernie di qualunque tipo; l) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.l.D.S.). Art. 22. Persone non assicurate - Infortuni Non rientrano tra le persone assicurate: a) quelle di età superiore ai 75 anni; tuttavia per le persone che raggiungono tale limite di età in corso di contratto, I'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio; b) quelle affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.l.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. La sopravvenienza in corso di contratto delle sopracitate affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione di assicurazione. Art. 23. Esclusioni R.C. Terzi - Infortuni - le garanzie non operano: se l'assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge; se l'assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia; se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge; se l Assicurato svolge in forma professionale l attività venatoria. 22 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Sezione tutela giudiziaria La Società, in collaborazione con Pronto Tutela Giudiziaria Spa, si avvale, per la gestione dei sinistri di tutela giudiziaria, della Spettabile Pronto Assistance Servizi Spa, via Carlo Marenco, 25-10126 Torino. L'Assicurato corrisponderà direttamente, per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri, con quest'ultima impresa. Art. 24. Definizioni assicurato: il soggetto indicato in polizza, nonché le persone delle quali sia tenuto a rispondere a termine di legge; assistenza giudiziale: l'attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice quando è demandata allo stesso la decisione sulla soluzione della controversia; assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria; controversia contrattuale: vertenza derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti mediante contratti, patti o accordi; controversia extracontrattuale: vertenza derivante da fatto illecito che, al di fuori di qualunque rapporto obbligatorio preesistente, abbia cagionato un danno ingiusto; insorgenza del sinistro: il momento in cui si verifica l'inadempimento o la violazione di una norma. Tale momento si colloca: a) in ambito contrattuale, nel giorno in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento non conforme a quanto concordato; b) in ambito extracontrattuale, nel giorno in cui si è verificato l'evento dannoso; c) in ambito penale, nel giorno in cui è stato commesso il reato; sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia rientranti nelle definizioni delle garanzie riportate nella presente polizza. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 23

Art. 25. Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l'intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato. Nel caso di controversie di Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato/contraente. Art. 26. Garanzie prestate La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative a danni subiti dall'assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'assicurato; c) difesa penale dell'assicurato per reato colposo e contravvenzione; d) le controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare, sia la dimora abituale o stagionale e quelle di lavoro, con collaboratori domestici regolarmente assunti nello svolgimento della loro attività per conto dell'assicurato; e) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 260. L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dal certificato anagrafico di stato di famiglia), nonché ai collaboratori domestici dell'assicurato per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni. Delimitazioni Art. 29. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La garanzia non è inoltre operante per le controversie: e) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; f) di natura contrattuale nei confronti della Società; g) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; h) individuali di lavoro dell'assicurato; i) relative alla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'assicurato; l) relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. Art. 27. Inizio e termine della garanzia La garanzia tutela giudiziaria viene prestata a condizione che l'insorgenza del sinistro si sia verificata: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti in sede penale; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza nelle restanti ipotesi. La garanzia si intende estesa ai sinistri che, verificatisi durante il periodo di validità della polizza, vengano denunciati entro e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, o comunque nei termini previsti dall'art. 2952 del Codice Civile. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più violazioni successive, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro, così come le imputazioni che, pur a carico di più persone assicurate, risultano dovute al medesimo fatto. 24 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Art. 30. Estensione territoriale La garanzia Tutela Giudiziaria opera per vertenze contrattuali insorte in conseguenza a fatti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la copertura viene estesa anche a fatti verificatisi nel territorio degli Stati facenti parte dell'unione Europea e della Confederazione Svizzera in caso di vertenze di carattere extracontrattuale o penale. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 25

Settore assistenza L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con sede legale in 10126 Torino, via Carlo Marenco 25 e sede operativa in 10125 Torino, corso Massimo d Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Art. 30. Definizioni Assicurato: la persona fisica residente in Italia nominativamente indicata nella scheda di polizza nonchè i suoi familiari conviventi. Codice personale: il codice indicato nella scheda di polizza che l'assicurato deve citare alla Centrale Operativa per poter usufruire dell'assistenza. Dimora abituale: la residenza anagrafica del-l'assicurato ovvero quella in cui l'assicurato risiede per la maggior parte dell'anno. Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste. Art. 36. Esclusioni L'assistenza non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici e per sinistri occorsi: in conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali oltre a guerre, insurrezioni o tumulti; su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie a loro collegate; a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri; a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore. Art. 31. Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. Art. 32. Garanzie di assistenza prestate A - Pronto informazioni La Società, in caso di sinistro, mette a disposizione la propria Centrale Operativa alla quale è possibile rivolgersi 24 ore su 24, in qualsiasi giorno dell'anno, per ottenere in brevissimo tempo 26 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

nominativi e recapiti degli artigiani convenzionati e dei servizi di zona tra i quali: elettricisti falegnami idraulici riparatori di elettrodomestici vetrai Autorità Pubbliche e servizi di pronto intervento altre informazioni utili. B - Invio artigiani La Società, in caso di sinistro, invia un artigiano convenzionato (ad esempio un elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) presso il luogo dell'assistenza. (Invio artigiani) - la Società tiene a proprio carico le spese relative all'organizzazione dell'assistenza, ai diritti di uscita dell'artigiano, alla mano d'opera, ai materiali di consumo, fino ad un importo massimo di 104 per evento. C - Invio di un corrispondente La Società, in caso di sinistro verificatosi nella dimora abituale fornisce all'assicurato tutte le informazioni utili sulle pratiche amministrative da avviare, in relazione al tipo di evento dannoso subito. La Società, se l'evento dannoso si verifica mentre la dimora abituale è temporaneamente disabitata e se l'assicurato non si trova nella Regione in cui è ubicata la stessa, disporrà l'invio di un corrispondente che si occuperà di avviare tutte le misure conservative necessarie (riparazioni a porte, finestre, serramenti ed altro). In questo caso, I'Assicurato dovrà inoltrare al corrispondente convenzionato un incarico scritto (telegramma, telex, telefax o altro). Tutte le spese relative sono a carico della Società. D - Valigia d emergenza La Società, in caso di sinistro e se gli effetti personali dell'assicurato sono andati distrutti, mette a disposizione una somma di danaro che gli permetta di acquistare gli effetti personali più urgenti. E - Rientro d urgenza La Società, se la dimora abituale subisce un sinistro mentre è temporaneamente disabitata e l'assicurato non si trova nella sua Regione di residenza, organizza il rientro anticipato dell'assicurato stesso all'abitazione. F - Prenotazione hotel La Società, in caso di sinistro che renda la dimora abituale inagibile, riserva per l'assicurato e per i suoi familiari conviventi una camera in hotel. G - Intervento di una guardia giurata La Società, in caso di sinistro che comprometta l'efficienza degli accessi della dimora abituale ed esista l'oggettivo pericolo per la sicurezza del contenuto della stessa, reperisce ed invia una guardia giurata convenzionata presso il luogo dell'assistenza per un periodo massimo di 2 giorni. H - Trasferimento di oggetti La Società, se la dimora abituale subisce un sinistro che la rende, a giudizio dell'autorità competente, inabitabile per più di sette giorni ed esiste il concreto pericolo di saccheggio o di atti vandalici, mette a disposizione dell'assicurato un mezzo di trasporto idoneo, per effettuare il trasloco di oggetti preziosi, di arredamento o mobilio presso un luogo di deposito provvisorio. (Valigia d emergenza) - la Società contribuisce alle spese relative fino ad un importo massimo di 414 per sinistro. (Rientro d urgenza) - la prestazione è valida solo in Italia. Tutte le spese relative al viaggio sono a carico della Società. (Prenotazione hotel) - la Società contribuisce alle spese relative, fino ad un importo massimo di 207 complessive per sinistro con il limite giornaliero di 51. (Intervento di una guardia giurata) - la Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di 104 per sinistro. (Trasferimento di oggetti) - il veicolo sarà messo a disposizione per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 2 giorni. Tutte le spese relative alla messa a disposizione del veicolo sono a carico della Società. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 27

I - Assistenza al ripristino La Società, se la dimora abituale subisce un sinistro per il quale si rende necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, provvede ad inviare personale convenzionato specializzato che aiuti l'assicurato a ripristinare l'abitabilità della dimora abituale. L - Assistenza agli animali domestici La Società, se la dimora abituale subisce un sinistro che la rende momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'assicurato, indica i recapiti delle pensioni per animali più affidabili, presenti in zona. Art. 33. Modalità per l erogazione dell assistenza Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800-333777 (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste. Dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico: prefisso internazionale/11/6562200; in caso di chiamate dall'estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall'assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I). Art. 34. Estensione territoriale La Società presta l assistenza in Italia, direttamente presso l abitazione. Art. 35. Garanzia in forma ridotta Qualora l Assicurato abbia prescelto la forma RIDOTTA e risulti barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, Io stesso potrà usufruire esclusivamente delle prestazioni precedentemente indicate e contraddistinte dalle lettere: A - B - C. (Assistenza al ripristino) - la Società partecipa alle spese relative, fino ad un importo massimo di 104 per evento. (Assistenza agli animali domestici) - la Società contribuisce alle spese relative al soggiorno, tenendo a proprio carico i primi 2 giorni di presenza, comunque fino ad un importo massimo di 104. Se l'assicurato intende usufruire della garanzia F - Prenotazione hotel, la Società organizza il soggiorno della famiglia in una struttura che accetti di ospitare gli animali domestici. Art. 37. Delimitazioni delle coperture La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento dell'assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato. La Società non riconosce rimborsi nè indennizzi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da altri enti. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dal-l'assicurato al professionista intervenuto. Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare. La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati. Gli hotel prenotati dalla Società sono selezionati il più vici- 28 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

no possibile al luogo dell'assistenza e di categoria quattro stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per loro comodità o per indisponibilità delle strutture locali, non concordino di soggiornare in hotel di categoria inferiore, più vicini al luogo dell'assistenza. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo in denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 29

Norme per la liquidazione dei sinistri Per tutti i settori, escluso il settore Tutela Giudiziaria e il Settore Assistenza Art. 38. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato dovrà: a) entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, darne comunicazione dettagliata all'agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società, specificando le cause presunte e l'entità approssimativa del danno; b) per i danni relativi al settore Incendio e Furto e in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte con l'indicazione del rispettivo valore, trasmettendone copia all'agenzia o alla Società; c) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile. Se l'evento riguarda i danni relativi al settore Responsabilità Civile e Attività Venatoria la denuncia, preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro ed in caso di infortunio deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Art. 39. Procedura per la valutazione del danno (esclusi quelli di Responsabilità Civile ed Infortuni) L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 30 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 40. Mandato dei periti (escluse garanzie Responsabilità Civile e Infortuni) I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 38); d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 41); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione dal danno effettuata ai sensi dall art. 39 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 41. Gestione delle vertenze del danno Limitatamente alle garanzie Ricorso Terzi, Rischio Locativo ed al settore Responsabilità Civile compresa quella dell Attività Venatoria, la Società assume fino a quando ne ha interesse e a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o della somma stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale o somma, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 42. Determinazione del danno (Settore Incendio, Furto e Lastre) L'ammontare del danno si determina secondo i seguenti criteri: 42.1) per il fabbricato: a) la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area; b) il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro, che si ottiene applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. 42.2) per il contenuto c) per le cose acquistate nei 6 mesi precedenti il sinistro, si ricava l'importo della fattura di acquisto o di altro documento fiscalmente equivalente o si quantificano le spese sostenute per riparare le cose danneggiate, senza tener conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ed uso. Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui; d) per le collezioni parzialmente asportate o danneggiate si stima il valore dei singoli pezzi, senza tener conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa; e) per i documenti personali, si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento; f) per tutte le altre cose assicurate si determina la differenza fra il valore stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ed uso ed il valore dei residui; g) limitatamente all'arredamento, esclusi i mobili d'antiquariato, assicurato in base alla garanzia opzionale F del settore Incendio e B del settore Furto, in deroga al precedente comma f) si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. 42.3) per i titoli di credito la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze in essi previste; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portati. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. 42.4) per le lastre la spesa necessaria per la sostituzione dei beni danneggiati, comprese le spese di installazione, deducendo il valore dei residui. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 31

Art. 43. Pagamento dell'indennizzo (Settore Incendio, Furto e Lastre) Verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società, valutato il danno, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Per i danni al fabbricato, l'assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito all art. 42.1 lett. b). Per i danni al contenuto, l'indennizzo per esso liquidato in base al valore a nuovo (art. 42.2 lett. c) e g) - Determinazione del danno sarà corrisposto per intero solo se l'assicurato avrà proceduto al rimpiazzo e/o alla riparazione entro 12 mesi dalla data del sinistro salvo ritardi per legittimi impedimenti. Se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come sopra specificato. Dagli indennizzi verranno detratti eventuali franchigie o scoperti stabiliti. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre l'esclusione prevista nel settore interessato per fatto commesso con dolo. Art. 44. Assicurazione parziale (Settore Incendio) Qualora la forma di assicurazione prevista per il fabbricato sia quella a "valore intero", in deroga all'art. 1907 del Codice Civile non si applicherà la proporzionale se la somma assicurata per ciascuna partita maggiorata del 20% risulti superiore al valore del fabbricato al momento del sinistro, stimato secondo i criteri di cui all'articolo 42 (Determinazione del danno). In caso contrario, la Società risponderà del danno in proporzione dal rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante al momento del sinistro. Art. 45. Anticipo indennizzo (Settore Incendio) L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, previa applicazione del deprezzamento stabilito all art. 42.1 lett. b) qualora l'assicurato non dia garanzia della ricostruzione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 20.800 e comunque l ammontare dell anticipo non potrà superare l importo di 260.000. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Art. 46. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro (Settore Furto) In caso di sinistro, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell'assicurato tale importo può essere reintegrato mediante corresponsione del rateo di premio che l'assicurato si impegna a versare entro 30 giorni dall'emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. Art. 47. Recupero delle cose asportate (Settore Furto) Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. Art. 48. Assicurazioni presso diversi assicuratori (Settore Incendio, Furto e Lastre) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 49. Limite massimo di indennizzo (Settore Incendio, Furto e Lastre) Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita una somma maggiore di quella assicurata. Art. 50. Cumulo di indennizzi (Settore Attività Venatoria) Limitatamente alla garanzia Infortuni se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi del-l Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differen- 32 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

za tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo per invalidità permanante sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi l importo liquidato od offerto. Art. 51. Controversie (Settore Attività Venatoria) Limitatamente alla garanzia Infortuni, le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché quelle relative ai criteri di indennizzabilità di cui al precedente art. 20.2), sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Per il settore Tutela Giudiziaria Art. 52. Obblighi in caso di sinistro L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi SpA qualunque sinistro rientrante nei termini di polizza nel momento in cui lo stesso si è verificato e/o ne abbia conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere la descrizione dettagliata dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L'Assicurato deve altresì far pervenire alla Pronto Assistance Servizi SpA ogni notizia o documento relativi al sinistro e ogni atto notificatogli, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. La Centrale Operativa, contattabile al numero verde 800/333.777 (dall'estero 011.65.62.200), è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per accogliere le segnalazioni. Art. 53. Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, Pronto Assistance Servizi SpA esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento della controversia. Il ricorso ad azioni giudiziarie in qualunque sede proponibili e il perfezionamento di accordi o transazioni con la Controparte, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, deve essere sempre autorizzato preventivamente da Pronto Assistance Servizi SpA. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Pronto Assistance Servizi SpA tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'assicurato e Pronto Assistance Servizi SpA in merito alla gestione del sinistro, le Parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione a un Arbitro designato di comune accordo che provveda secondo equità. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro la scelta viene fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o della sede legale della Parte attiva. Ciascuna delle parti, qualunque sia l'esito dell'arbitrato contribuirà alla metà delle spese arbitrali. Pronto Assistance Servizi SpA informerà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 54. Scelta del legale Qualora il tentativo di bonario componimento della controversia, effettuato da Pronto Assistance Servizi SpA ai sensi del precedente art. 53 non sia andato a buon fine e, nel caso in cui: a giudizio di Pronto Assistance Servizi SpA le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo; vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'assicurato, o tra Pronto Assistance Servizi SpA o altre Società del Gruppo SAI e l'assicurato; vi sia necessità di predisporre la difesa dell'assicurato in sede penale; l'assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per la vertenza, segnalandone il nominativo a Pronto Assistance Servizi SpA. In difetto, Pronto Assistance Servizi SpA si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale. L'incarico professionale al legale comunque designato verrà conferito esclusivamente da Pronto Assistance Servizi SpA, che assumerà a proprio carico le spese relative entro i limiti previsti dalla polizza. La procura al legale dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale dovrà contestualmente fornire tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo la normativa fiscale vigente. La procedura sopra descritta è valida anche per la scelta del perito. Pronto Assistance Servizi SpA informerà l'assicurato del suo diritto di designazione del professionista. Pronto Assistance Servizi SpA, così come la Società, non sono responsabili dell'operato dei legali e periti. Art. 55. Recupero di somme Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti otte- ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 33

nuti e le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitali e interessi. Spettano invece a Pronto Assistance Servizi SpA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le spese e le competenze liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 56. Coesistenza di un assicurazione di Responsabilità Civile Qualora esista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. Per il settore Assistenza Art. 57. Obblighi dell Assicurato L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: 1 - codice personale indicato nella scheda di polizza; 2 - generalità dell Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); 3 - tipologia dell intervento richiesto e luogo di accadimento. Art. 58. Obblighi in caso di sinistro Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. 34 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

Condizioni Generali di assicurazione Art. 59. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art. 60. Altre assicurazioni Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Art. 61. Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 62. Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 63. Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 64. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 65. Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art. 66. Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 67. Trasloco delle cose assicurate L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione - fermo il disposto dell'art. 63 - fino alle ore 24 del 15 giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 35

sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti. Art. 68. Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente. Art. 69. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 70. Foro competente Per le controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall articolo 1469 bis del Codice Civile. Art. 71. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (escluse le sezioni della Responsabilità Civile) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 72. Indicizzazione Qualora sul frontespizio di polizza ne sia stata convenuta l'applicazione, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme: a) alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, "l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" del mese di settembre dell'anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa; b) se tra l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente la scadenza di una rata annua e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in eguale misura a partire dalla scadenza stessa; c) allorché l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'ulteriore adeguamento della polizza. In tal caso la stessa resterà in vigore alle condizioni dell'ultimo adeguamento effettuato, sino a nuova pattuizione tra le Parti. Art. 73. Rinuncia rivalsa La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone ospitate dall'assicurato/contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere, purché non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile. Art. 74. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 36 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006