MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (INSTAURAZIONE/AGGIORNAMENTO RAPPORTO CONTINUATIVO) (per società, enti giuridici, ditte individuali etc.) (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Gentile cliente, I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta o, nel caso di rapporti continuativi già in essere, la chiusura degli stessi. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. lgs. 196/2003. Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile clientela a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo. Le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi intrattenuti si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo del rapporto stesso; ciò salva diversa indicazione del cliente medesimo. In presenza di un operazione effettuata per conto di soggetti terzi, diversi dal cliente o dal titolare effettivo dello stesso, il cliente o l eventuale esecutore sono tenuti ad indicare i dati del soggetto per conto del quale si sta effettuando l operazione in esame. (da sottoscrivere a cura del rappresentante della società o dell ente giuridico, ovvero dal professionista o dal titolare della ditta individuale, intestatario del rapporto) I termini sono da intendersi al maschile ed al femminile Il sottoscritto (CLIENTE TITOLARE o ESECUTORE per conto del TITOLARE) Cognome e Nome Nato a (Prov. ) il / / Nazionalità Indirizzo di residenza Domicilio (se diverso da residenza) Documento d identità n Rilasciato da il / / V_01_2014 1-7
nella qualità di titolare di ditta individuale Società del Gruppo legale rappresentante delegato Relazione tra esecutore e cliente: Amministratore Delegato Membro di Organo Societario Dipendente Curatore fallimentare Altro Instaurazione nuovo rapporto continuativo Aggiornamento rapporti continuativi Denominazione comunica le seguenti informazioni: Dati identificativi del Rapporto Luogo e data di costituzione ( ) / / Nazionalità Codice Fiscale Partita IVA Forma Giuridica Indirizzo sede legale Domicilio (se diverso da sede legale) Attività/Professione svolta: Classificazione attività: SAE ATECO Descrizione Stato / Provincia dell attività economica prevalente Società che opera in settori economici interessati dall erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili) Sì No Classe di beneficiari cui si rivolgono le attività (solo per Organizzazioni no profit) Natura del rapporto continuativo: servizi di accettazione in pagamento delle carte (POS) carta di pagamento altro Scopo prevalente del rapporto: gestione incassi e pagamenti (POS) esecuzione pagamenti altro Note: V_01_2014 2-7
In caso di società o altro ente giuridico compilare anche la seguente sezione Preso atto delle definizioni di Titolare Effettivo e Persona politicamente esposta come riportata nelle note informative in calce al presente modulo il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e con riferimento alla suddetta società/ente giuridico, la non sussistenza di titolari effettivi dichiara la sussistenza di n. Titolare/i Effettivo/i come di seguito Dati identificativi dei titolari effettivi 1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome V_01_2014 3-7
3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto. Data / / Firma Parte riservata al Personale addetto di SETEFI S.p.A. Matricola Firma Firma del Responsabile V_01_2014 4-7
Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n 231 del 21 Novembre 2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio) e al Provvedimento di Banca d Italia in materia di adeguata verifica della clientela Obblighi del cliente L Art. 21 del D. lgs. 231/2007 prevede che i clienti forniscano, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Obblighi di astensione L Art. 23 del D. lgs. 231/2007 prevede che Quando la Banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non può instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pone fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, la Banca restituisce al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela Sanzioni penali L Art. 55 del D. lgs. 231/2007 prevede che: 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l esecutore dell operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l esecutore dell operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. V_01_2014 5-7
Titolare effettivo L Art. 1, co. 2, lett. u del D. lgs. 231/2007 ed il Provvedimento della Banca d Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela definiscono "titolare effettivo": i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un operazione (in breve, titolare effettivo sub 1 ); ii. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio (in breve, titolare effettivo sub 2 ). In particolare l Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 specifica che: 1. Per titolare effettivo s intende: a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. V_01_2014 6-7
Persone politicamente esposte L Art. 1, co. 2, lett. o del D. lgs. 231/2007 ed il Provvedimento della Banca d Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela definiscono persone politicamente esposte : le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio. In particolare l Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 specifica che: 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4.Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. In considerazione del Provvedimento della Banca d Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela rilevano ai sensi della normativa antiriciclaggio come persone politicamente esposte anche le persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio, nonché i familiari diretti di tali persone o coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami. Pubblica Amministrazione Il Provvedimento della Banca d Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela definisce pubblica amministrazione : Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le seguenti Agenzie: Agenzia Industrie Difesa, Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio) e Agenzia per la formazione e l istruzione professionale. V_01_2014 7-7