Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE

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1 IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI La legge Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117) ha istituito il regime dei contribuenti minimi e marginali. L Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.12.2007 n. 73, ne chiarisce alcuni aspetti applicativi, anticipando il contenuto del relativo DM attuativo, la cui approvazione dovrebbe essere imminente. La presente circolare intende illustrare i tratti principali della nuova disciplina e i maggiori adempimenti ad impatto immediato. 2 AMBITO SOGGETTIVO Tale regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni che: nell anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro; nell anno precedente non hanno effettuato cessioni all esportazione; nell anno precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto; nell anno precedente non hanno erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000,00 euro. In particolare, con riferimento all acquisto di beni strumentali, la circolare 73/2007 precisa che i beni strumentali destinati ad uso promiscuo rilevano nella misura del 50% del corrispettivo. I soggetti titolari dei requisiti indicati possono, a decorrere dall 1.1.2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover trasmettere all Amministrazione finanziaria alcuna comunicazione. 2.1 NUOVA ATTIVITÀ I contribuenti che iniziano una nuova attività e presumono di rispettare i requisiti previsti per l applicazione del regime dei contribuenti minimi, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività barrando nel quadro B la casella denominata Contribuenti minori. 2.2 OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO I soggetti titolari dei requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi possono optare per il regime ordinario; in tal caso, devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano esonerati. L esercizio dell opzione può avvenire tramite comportamento concludente, ad esempio: addebitando l IVA ai propri cessionari o committenti; ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell imposta. 2

L opzione: è valida per almeno un triennio; si rinnova automaticamente fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari. Limitatamente al periodo d imposta 2008 ed in deroga all obbligo di applicare il regime ordinario per almeno 3 anni, il contribuente minimo ha la possibilità di revocare l opzione a decorrere dal 2009. 3 SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi i soggetti che: si avvalgono di regimi speciali IVA (vale a dire, i regimi relativi a determinate attività, quali l agricoltura, la vendita di sali e tabacchi, il commercio dei fiammiferi, l editoria, ecc.); non sono residenti nello Stato italiano; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; esercitano attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza. 4 SEMPLIFICAZIONI NEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI I contribuenti minimi, pur essendo tenuti a conservare i documenti ricevuti ed emessi, possono fruire di alcune semplificazioni contabili. 4.1 ADEMPIMENTI AI FINI IVA I soggetti in esame sono esonerati, ai fini IVA, dagli obblighi di: registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri; dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. I contribuenti minimi sono comunque tenuti alla: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi. 4.2 ADEMPIMENTI AI FINI IRPEF Ai fini delle imposte sul reddito, sono esonerati dagli obblighi di: registrazione; tenuta delle scritture contabili. 4.3 TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI I contribuenti minimi che esercitano arti e professioni sono soggetti all obbligo di tracciabilità dei compensi secondo le disposizioni ordinarie. 3

5 ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati. 6 ESCLUSIONE DALL IRAP I contribuenti minimi non sono soggetti passivi IRAP e, conseguentemente, non sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione. 7 DETERMINAZIONE DEL REDDITO E APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Il reddito dei contribuenti minimi è costituito dalla differenza tra la somma di determinati componenti positivi di reddito e la somma di determinati componenti negativi di reddito. I primi sono rappresentati da: ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta; plusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio dell arte o professione; sopravvenienze attive. I componenti negativi sono costituiti da: costi relativi all attività esercitata; contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio dell arte o professione; sopravvenienze passive. 7.1 RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CASSA Per la determinazione del reddito si applica il principio di cassa, secondo il quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta di incasso o pagamento. 7.2 APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Al reddito, come sopra determinato, si applica un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 20%. Nel caso di imprese familiari, l imposta è dovuta dal titolare dell impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non assume alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente, mentre rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali. 8 DISCIPLINA AI FINI IVA I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa, né possono detrarre l IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. Conseguentemente, le fatture o gli scontrini emessi dall 1.1.2008 non devono recare l addebito dell imposta. Il contribuente minimo, nell ottemperare all obbligo di certificazione dei 4

corrispettivi, dovrà indicare sulle fatture emesse che trattasi di operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008. Obbligo di rettifica della detrazione L applicazione del regime dei minimi comporta la rettifica dell IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. Le rettifiche vanno effettuate nella dichiarazione annuale IVA presentata dopo l ingresso nel regime dei contribuenti minimi, relativa all anno precedente a quello di adozione del regime stesso. 9 REGIMI ABROGATI L introduzione del regime dei contribuenti minimi ha determinato l abrogazione del: regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis del DPR 633/72); regime fiscale delle attività marginali (art. 14 della L. 388/2000); regime dei contribuenti supersemplificati (art. 3 co. 165-170 della L. 662/96). Contribuenti minimi in franchigia I contribuenti minimi in franchigia che nel 2007 hanno esercitato l opzione per il regime ordinario possono applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è decorso il periodo minimo (3 anni) di permanenza nel regime ordinario. I soggetti in regime di franchigia che utilizzavano un numero di partita IVA speciale possono continuare ad usarlo, indipendentemente dal regime che adottano, senza doverne richiedere uno nuovo. 5