Giurisprudenza RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI SSL ANALISI DI RECENTI SENTENZE DI LEGITTIMITA E DI MERITO. D.ssa Anna Guardavilla

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Giurisprudenza RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI SSL ANALISI DI RECENTI SENTENZE DI LEGITTIMITA E DI MERITO

Il Consiglio di Amministrazione Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 2013 n. 21628 «Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. E difatti il Presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società.

Il Consiglio di Amministrazione Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 2013 n. 21628 appartenendo la rappresentanza all intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.»

Datore di lavoro e dirigente Cass. IV Pen. 11.3.2013 n. 11492 Come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro. Certamente quella del dirigente è un livello di responsabilità intermedio: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte.

Datore di lavoro e dirigente Cass. IV Pen. 11.3.2013 n. 11492 gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all effettivo potere di spesa (cfr. in tal senso, Sez. 4, 8 aprile 2008, De Santis ed altri, che, intervenuta sulla figura dei dirigenti, ha definito tali quei dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d impresa

Datore di lavoro e dirigente Cass. IV Pen. 11.3.2013 n. 11492 Cass. IV Pen., 11.3.2013 n. 11492 adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell ente: essi rappresentano, dunque, l alter ego del datore di lavoro, nell ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti).

Incontri formativi troppo brevi Cass. Pen., Sez. IV, 1 ottobre 2013 n. 40605 Il ricorrente è il datore di lavoro di una cooperativa condannato dal Tribunale di Torino per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994 [ formazione dei lavoratori ; ora art. 37 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] perché ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare, per quanto interessa in questa sede, che la formazione fornita al lavoratore C.G. (impartita mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.

Incontri formativi troppo brevi Cass. Pen., Sez. IV, 1 ottobre 2013 n. 40605 La Cassazione ricorda poi che il Tribunale di Torino, con un corretto percorso argomentativo, ha rilevato inoltre che sarebbe stato onere del D.P. [datore di lavoro] accertare se le procedure scritte di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri, come il C.G., e a tale questione ha dato risposta negativa. Pertanto il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 L imputato C. (consulente condannato come preposto di fatto), recatosi sul cantiere con il lavoratore B. vittima dell infortunio e due artigiani «al solo fine di prendere visione dei lavori di ristrutturazione di un rudere e provvedere alle necessarie misurazioni, incaricava il B. di salire su un muro di spina per rimuovere alcuni listelli di legno del tetto: operazione durante la cui esecuzione il muro cedeva, con conseguente caduta a terra del B.» e lesioni personali gravi.

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 «I quattro avevano con sé pochissimi attrezzi: una corda, un palanchino di ferro ed un piede di porco. Non vi erano dispositivi di protezione individuale, né scale, trabattelli o imbragature. Lo stesso imputato confermava di non avere portato alcun attrezzo o dispositivo di protezione, perché non stavano nell'elicottero» con il quale si erano recati sul cantiere.

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 Il Tribunale: «A tenore di contestazione, all'odierno imputato viene attribuita, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, una posizione di garanzia relativa ai soggetti di cui all art. 2 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, per avere esercitato di fatto, in assenza di regolare investitura, i poteri giuridici del preposto»

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 «Lo specifico profilo di colpa che gli viene addebitato è quello ricadente sul preposto ex art. 19 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.»

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 Secondo il Tribunale «non vi era stata alcuna investitura formale all'interno della società, ma le mansioni in concreto svolte - ed ammesse dallo stesso imputato - non lasciano dubbi in ordine all'effettività e all'importanza dei compiti espletati, tali addirittura da impegnare la società nei confronti dei clienti.»

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 Inoltre il teste U., citato dalla difesa, aveva dichiarato che il «C. non solo disponeva direttamente dei dipendenti, riferendo di avere ricevuto la telefonata che lo convocava il mattino successivo per il sopralluogo, ma [ ] altresì, che l'imputato aveva addirittura il potere di conferire autonomamente incarichi per conto della società a lavoratori autonomi [ ] qualora egli ne ravvisasse la necessità.»

Preposto di fatto Trib. Aosta, Sez. Pen., 2 marzo 2012 «Da quanto precede, è opinione di questo Giudice concludere che, in occasione dell'infortunio occorso il 24/7/2009, C. rivestisse le mansioni di preposto di fatto, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 2 comma 1 lett. e) del medesimo decreto.»

Il lavoratore e l effettiva subordinazione Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012 n. 6998 Condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due lavoratori titolari di ditte individuali ma sostanzialmente subordinati. Già in primo grado il Tribunale aveva ricordato che in materia antinfortunistica, un rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi tale, a prescindere dalla qualifica formale, con riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore.

Il lavoratore e l effettiva subordinazione Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012 n. 6998 Gli indici di subordinazione: 1) L imputato forniva i materiali richiedeva la concessione di suolo pubblico per l'arco temporale previsto, forniva indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori. 2) i due lavoratori, pur titolari di ditte individuali, lavoravano quasi esclusivamente per l'imputato e se volevano prendere un periodo di ferie preavvisavano l'imputato.

Il lavoratore e l effettiva subordinazione Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012 n. 6998 La Cassazione dà ragione al Tribunale: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal Tribunale,..un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo»

Giurisprudenza Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012 n. 6998 «.(Fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestavo in assenza di autonomia lo propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale) (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 12348 del 29.1.2008).»

Il Responsabile del SPP Cass. IV Penale 11 marzo 2013 n. 11492 «Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.»

RSPP e ruoli di fatto Cass. IV Penale 31 gennaio 2013 n. 4958 «Per quel che riguarda la posizione di garanzia dell [imputato] non possono esservi dubbi al riguardo tenuto conto della sua veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell azienda. A ciò aggiungasi che fu proprio l [imputato] a dare le disposizioni al X in relazione all attività lavorativa nel corso della quale avvenne l infortunio, così assumendo anche in concreto una posizione di garanzia»

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 Tre imputati per il reato di omicidio colposo, a seguito di un «incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera in un fabbricato di proprietà degli imputati durante i quali il P., precipitava dall'alto. Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.»

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 «La Corte d'appello ha evidenziato che l'infortunio si verificò durante l'esecuzione del contratto d'opera e che lo stesso era riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, come contestati nel capo di imputazione ed ha escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima.» Gli imputati ricorrono in Cassazione e la Corte accoglie i ricorsi considerandoli fondati.

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 «La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26). Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.»

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 «Però tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori.»

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 «A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità..

Limiti responsabilità committente Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563 «..tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sez.IV, 8 aprile 2010, n.15081; Cusmano ed altri).»

I Coordinatori di cantiere Cass. IV Pen. 18.1.2011 n. 1225 I Coordinatori di cantiere rappresentano «figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. [ ]

I Coordinatori di cantiere L'azione di controllo del coordinatore per l'esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario il coordinamento.»

Il Direttore dei Lavori Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2014 n. 1471 «Destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell esecuzione fedele del capitolato di appalto nell interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell organizzazione del cantiere.

Il Direttore dei Lavori Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2014 n. 1471 «Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l ingerenza nell organizzazione del cantiere o l esercizio di tali funzioni.»

Il Direttore dei Lavori Cass. Pen., Sez. IV, 5 settembre 2013 n. 36398 «Non esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l'ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il committente nomini un 'responsabile dei lavori ; soggetto che ove munito di reali poteri e autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo)».

Il Direttore dei Lavori Cass. Pen., Sez. IV, 5 settembre 2013 n. 36398 «Il direttore dei lavori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell'interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte della impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigente o mansioni che lo riconducono alla figura del preposto.»

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 Imputati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme prevenzionali (ex art. 589 comma II c.p.) in cooperazione colposa tra loro sono l amministratrice unica della G. S.r.l. ed il direttore tecnico della stessa (suo coniuge), i quali hanno cagionato la morte di un dipendente, un operaio montatore inviato ad operare presso un cantiere nel quale è deceduto mentre era alla guida di un'autogru Cor. 725S.

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 Il lavoratore ha condotto l autogrù in prossimità del cancello di uscita dal cantiere e qui ha arrestato la marcia, rimanendo schiacciato dalla stessa che, retrocedendo lungo la scarpata per un difetto di funzionamento del freno, lo ha trascinato attaccato alla cabina di guida, ribaltandosi infine sul fondo della scarpata predetta e così cagionandogli lesioni gravissime dalle quali è derivata la morte.

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 Le violazioni contestate alle persone fisiche: - il mancato rispetto del PSC - la violazione dell'art. 2087 c.c., consentendo l'utilizzo di una autogrù con freno di stazionamento non funzionante e per non aver installato, sul vecchio tipo di autogru in uso, dispositivi di blocco automatico attivabili in caso di mancanza di pressione dell'impianto frenante; - la mancata manutenzione dell'impianto frenante dell'autogrù - le carenze contenute nel POS

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 - «Che la sicurezza dei dipendenti non fosse tra le priorità della G. e dei suoi responsabili è emerso chiaramente Non solo, infatti, l'autogrù era vecchia, priva di marcatura CE, non dotata di presidi di sicurezza attiva e con il freno di stazionamento rotto [ ], ma sono stati accertati, altresì: -la carenza di informazioni e formazione ai dipendenti (e in particolare al gruista) in merito all'uso e alla movimentazione di quella autogrù, non risultando effettuato alcun corso specifico, né fornite istruzioni adeguate;

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 -la mancata adozione di procedure di lavoro dettagliate e vincolanti per gli operai, quali l'obbligo di non spostare il mezzo prima di alcuni minuti in modo da essere certi che l'impianto frenante ad aria compressa fosse carico; -la mancata valutazione nel Piano Operativo di Sicurezza dei rischi specifici connessi all'uso e allo spostamento di un mezzo con quelle caratteristiche.»

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 La S.r.l. viene condannata in quanto: «Le violazioni della normativa prevenzionistica sono state commesse a vantaggio dell'ente, che ha risparmiato i costi connessi all'acquisito di un'attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura (un'autogrù dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla tecnica e conforme alla normativa comunitaria e alla norme tecniche vigenti all'epoca del fatto), con la quale sostituire la vetusta autogrù Cor.

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 ovvero i costi delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori. Vieppiù, la società ha risparmiato i costi (in termini sia di retribuzione dei formatori, sia di mancato impiego degli operai in cantiere per attività produttive) connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori e di B.I. in particolare nella sua qualità di gruista, non potendo certamente ritenersi sufficiente ed idoneo agli scopi perseguiti dalla normativa prevenzionistica.

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 un corso di sole 2 ore, tenuto alcuni mesi prima dell'evento letale e nel corso del quale risultano affrontate solo in generale le tematiche della sicurezza in cantiere, senza alcun riferimento specifico alle modalità di utilizzo e di conduzione in sicurezza di quella particolare autogrù. [ ] La società incolpata non ha dimostrato l'adozione di alcun modello di organizzazione e gestione, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitandosi a produrre le quietanze comprovanti l'avvenuto

Responsabilità amministrativa 231 Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012 risarcimento del danno ai prossimi congiunti del defunto. Poiché la violazione delle norme antinfortunistiche non è stata connotata da occasionalità, né dovuta a caso fortuito, ma è stata frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori, ricorrono tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della G. s.r.l.»