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OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI FISCALI DOPO L APPROVAZIONE DEFINITIVA Riferimenti: D.lgs. n. 175/2014, pubblicato sulla G.U. 28.11.2014 n. 277 Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2014 Con la pubblicazione sulla G.U. sono diventate definitive le semplificazioni contenute nell apposito Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Nella presente circolare verranno analizzate le novità che rivestono maggiore grado di urgenza, per gli adempimenti da porre in essere o per gli effetti delle stesse: - la comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento; - la ritenuta ridotta sulle provvigioni degli agenti; - il venir meno della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali. All interno del Decreto, naturalmente, trovano definizione anche altre semplificazioni, meno urgenti, che formeranno oggetto di una prossima eventuale circolare riepilogativa. Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto contenente una serie di semplificazioni in attuazione dei principi statuiti dalla Riforma fiscale. La presente circolare è dedicata all esame sintetico di alcune novità, con impatto più urgente, contenute nel D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato sulla G.U. 28.11.2014, n. 277, ed entrato in vigore dal 13/12/2014. ESPORTATORI ABITUALI E DICHIARAZIONI DI INTENTO: NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 20 Per effetto dell art. 20 del D.Lgs. 175/2014, a decorrere dall 1.1.2015, nelle operazioni senza applicazione dell IVA da effettuare nei confronti degli esportatori abituali, sono previste nuove modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Il Decreto in esame, modificando l art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, trasferisce in capo all esportatore abituale l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento, fino al 2014 a carico del fornitore, per il quale viene eliminato l obbligo di comunicare mensilmente, o trimestralmente, i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Le nuove modalità per la trasmissione all Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento, e la comunicazione dei dati ivi contenuti, che avranno efficacia dal 12/2/2015, sono le seguenti: l esportatore abituale trasmette in via telematica all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore; l Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica con l indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall esportatore abituale; l esportatore abituale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa;

il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, è tenuto a controllare la regolare presentazione della comunicazione all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale e, solo dopo, può effettuare l operazione senza applicazione dell IVA; il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. Per poter effettuare l operazione senza applicazione dell IVA, il fornitore dell esportatore abituale pertanto deve: avere ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell esportatore abituale, con la ricevuta telematica di avvenuta spedizione all Agenzia delle Entrate; avere riscontrato la sua presentazione telematica all Agenzia delle Entrate. Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver ricevuto la dichiarazione d intento e aver riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate, al cedente/prestatore è applicabile, come disposto dal nuovo comma 4-bis dell art. 7, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione amministrativa prevista per le operazioni in mancanza della dichiarazione d intento di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell imposta dovuta). In considerazione delle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni di intento all Agenzia delle Entrate, non è più prevista, in capo al fornitore dell esportatore abituale, la sanzione per l omessa comunicazione all Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Recentemente, con il Provvedimento 12.12.2014, l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione d intento, utilizzabile per acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell IVA, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L'Agenzia ha ricordato che, a partire dal 1 gennaio 2015, sarà l'esportatore abituale, che intende effettuare acquisti/importazioni beneficiando del regime di non imponibilità IVA, a segnalare preventivamente all'amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. Tra le novità relative al nuovo modello, c.d. MOD. DI, si segnalano le seguenti: la previsione della dichiarazione d'intento integrativa; l'istituzione del quadro A, costituito dalle sottosezioni Tipo, Operazioni che concorrono alla formazione del plafond e Impegno alla presentazione telematica. Come si desume dal citato Provvedimento, l esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond. La dichiarazione potrà essere presentata dall interessato esclusivamente in via telematica: direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel/Fisconline; tramite un intermediario abilitato.

A tal fine potrà essere utilizzato l apposito software Dichiarazione d intento disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate. Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate il cedente/fornitore, utilizzando una specifica funzione a libero accesso, potrà riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento da parte dell esportatore abituale. Adempimenti nel periodo transitorio Nel periodo transitorio (dall 1.1.2015 all 11 febbraio 2015), sarà possibile eseguire cessioni o prestazioni a favore di esportatori abituali con una delle seguenti alternative: 1) mediante la consegna o l invio della dichiarazione d intento da parte dell esportatore abituale al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni d intento che avranno effetti anche per operazioni da eseguire dopo l 11 febbraio 2015, è previsto l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e il successivo riscontro dell avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. 2) mediante l utilizzo facoltativo immediato della modalità telematica, prevista dal provvedimento del 12/12/2014 l Agenzia delle Entrate, per evitare la duplice modalità di gestione delle lettere d intento. AGENTI/RAPPRESENTANTI: RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI ART. 27 Con il Decreto in esame vengono introdotte nuove regole per la comunicazione dell utilizzo di personale dipendente o di terzi da parte degli intermediari del commercio. In particolare, con decorrenza 13.12.2014, sono introdotte novità sulla comunicazione, ora una tantum, degli agenti/rappresentanti ai fini dell applicazione della ritenuta di acconto del 23% sulla base imponibile ridotta (20% delle provvigioni) da effettuarsi: a mezzo di posta certificata; senza limiti di tempo; con validità fino a revoca. Normalmente la ritenuta (attualmente al 23%) è applicata sul 50% delle provvigioni corrisposte, ma la stessa è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che, nell esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi, compresi i collaboratori familiari (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/73). Prima dell entrata in vigore della disposizione in esame, la comunicazione andava rinnovata di anno in anno ed entro il 31 dicembre di ogni anno solare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con valore per l anno seguente. Dal 13.12.2014, ovvero dall entrata in vigore del Decreto sulle semplificazioni, la dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi, al fine di

beneficiare della ritenuta ridotta può avvenire una tantum e potrà avere validità illimitata, fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell intermediario; di conseguenza, essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca. La suddetta comunicazione potrà essere spedita anche a mezzo Posta Elettronica Certificata. Se nell anno successivo sono previste variazioni, che consentono l applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l applicazione, le variazioni stesse devono essere comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. In ogni caso l agente e/o il rappresentante dovrà comunicare tempestivamente le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l applicazione delle sanzioni prescritte dall art. 11, D.Lgs. 471/1997, cioè la sanzione da Euro 258 a Euro 2.065, che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione non veritiera, che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell art. 25 bis, D.P.R. 600/1973. Infine, con un apposito Decreto saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) della comunicazione stessa. RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI: SOPPRESSIONE DELLA NORMA CON RIFERIMENTO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE ART. 28 1. Il regime della responsabilità solidale negli appalti, in relazione all IVA e alle ritenute IRPEF, era stato introdotto dall art. 35, comma 28, del DL 223/2006, con l intento di combattere l evasione, soprattutto nel settore degli appalti edilizi. Le disposizioni, però, si sono rivelate da subito piuttosto complicate per la prassi operativa ed hanno, quindi, richiesto diversi interventi legislativi nel tempo. L appaltatore rispondeva in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale veniva esclusa se l appaltatore verificava, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che i sopra indicati adempimenti, scaduti alla data del pagamento, erano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Con l art. 50 del DL 69/2013, stante le continue richieste di intervento sulla disciplina, il Governo ha dapprima espunto, dal comma 28 dell art. 35 DL 223/2006, il riferimento al versamento dell IVA, così da abrogare, dal 22 giugno 2013, data di sua entrata in vigore, il regime di responsabilità solidale in relazione all IVA stessa. Sino al 12.12.2014 permaneva, invece, la responsabilità solidale per le ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente. L art. 28 del Decreto sulle semplificazioni, dedicato al coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari al comma 1 dispone, con decorrenza 13.12.2014, la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto cancellando completamente, quindi, ogni regime della responsabilità solidale.

Inoltre, è stata disposta l abolizione della sanzione pecuniaria, da Euro 5.000 a Euro 200.000, prevista nell ipotesi in cui il committente avesse effettuato il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute. Infine, è comunque rimasta la responsabilità prevista ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, entro 2 anni dalla cessazione dell appalto, tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi. Integrando il citato comma 2, è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d imposta. A cura Studio Consulenti Associati Ravenna www.consulentiassociati.ra.it La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.