Dottrina di Luisa Motolese, Consigliere della Corte dei conti.

Documenti analoghi
Convegno Come scrivere gli atti. Giovanni Acerboni Progettare e scrivere un atto argomentativo. Milano, 17 novembre 2014

Parte prima Origini ed evoluzione del procedimento camerale in Cassazione

CORSO DI PREPARAZIONE PER L ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE 2016

DECRETO 25 maggio 2015

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO

Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

Il rinvio pregiudiziale

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CORTE DI CASSAZIONE INTERVENTO DELL AVVOCATO GENERALE DELLO STATO MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 ottobre 2016

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZIONE TRIBUTARIA)

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

1990 L. 26 novembre 1990, n Provvedimenti urgenti per il processo civile (Articoli estratti) in Riforme processuali...» 884

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

Ricorso civile per cassazione

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

Pareri dissenzienti nelle corti supreme degli Stati membri

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero

INDICE I. INTRODUZIONE

ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

PRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario.

Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3524

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

GLI ATTI AMMINISTRATIVI: PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione


Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Schema di decreto legislativo recante: Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli

TRA SINTESI NECESSARIA E COMPLETEZZA SUFFICIENTE. LO STILE DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DECRETO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO

Deliberazione n. 118/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai Magistrati:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI LUIGI LAVIANO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

Motivazione dei provvedimenti e comunicazione tra i gradi del giudizio

TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale.

Introduzione... Indice per Autore... Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

I ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza. Bologna, 25 settembre Andrea Corinaldesi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Esame di abilitazione forense 2012: Le regole d oro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

QUADERNI. del Consiglio Superiore della Magistratura. Anno Numero 155

SOMMARIO. Parte I Profili generali

Libro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Deliberazione n. 106/2015/PAR

Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revis...

Legge 25 ottobre 2016, n. 197; in G.U. del 29 ottobre 2016, n. 254

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

L Esperto estimatore L esperto che attraverso l adozione di principi, metodi e criteri formula giudizi di valore

CORSO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE PER PRATICANTI AVVOCATI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLE RECENTI RIFORME. IX EDIZIONE maggio/ottobre 2015 PROGRAMMA

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

CORSO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE PER PRATICANTI AVVOCATI. X EDIZIONE maggio/settembre 2016 PROGRAMMA

P r a t i c a d e l p r o c e s s o c i v i l e

COPIA Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n. 26

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.

Transcript:

TECNICA DI REDAZIONE E COMPLETEZZA DI SINTESI DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI di Luisa Motolese, Consigliere della Corte dei conti. Il problema legato ad una adeguata redazione degli atti giudiziari ha ricevuto molta attenzione da parte della Corte di Cassazione tanto da formare oggetto di raccomandazione al Consiglio Nazionale Forense. In questo senso si pongono le prescrizioni anche della Corte Europea dei diritti dell uomo e del cittadino che fissa il limite di 20 pagine così come quelle del Consiglio di Stato che suggerisce, per i ricorsi e le memorie il limite di 20-25 pagine. La novella del codice del processo amministrativo prevede inoltre che il rispetto della sintesi degli atti venga valutato ai fini delle spese di giudizio. Sempre più urgente ed ineludibile è divenuta l esigenza affinchè gli atti degli attori coinvolti nel processo - giudici ed avvocati - abbiano determinati requisiti quali la completezza, la sintesi, la incisività, la facile comprensione. La nuova realtà del processo richiede dunque un nuovo approccio nella redazione degli atti. 1 Per ciò che concerne i giudici l obbligo della motivazione è antico ed ineludibile ; il giudice motiva spiegando le ragioni del decidere ; altrimenti si sarebbe in presenza di un verdetto puro e semplice. 1 Tra sintesi necessaria e completezza sufficiente. Lo stile di redazione degli atti giudiziari. Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Milano, Palazzo di Giustizia il 23 aprile 2015.

L obbligo di motivare risale alla Rivoluzione Francese ma non mancano esempi anche in periodi più recenti, per esempio la Rota Fiorentina nel 1502 ed il Dispaccio di Tannucci nel 1774 sotto il regno di Carlo e Ferdinando IV di Borbone.( 2 ) Nei paese di common law nessuna norma sancisce l obbligo di motivare e si parla a tale proposito di motivazione spontanea ; in Italia tale obbligo è costituzionalizzato. (art.111). La norma non tutela solo le parti quanto la funzione del decidere ed i suoi destinatari sociali. La motivazione sottopone il giudice ad un controllo che elimina il rischio di un uso scorretto od irresponsabile dell esercizio della giurisdizione. Ma è proprio la motivazione la causa secondo larga parte degli addetti ai lavori- della crisi della giustizia civile. La nuova realtà del processo, come si è accennato, impone un nuovo approccio. In questo senso si è mossa la Cassazione. E significativa al riguardo una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n.642/2015 che si inserisce, peraltro, in un filone di pronunce dirette a potenziare il principio della sinteticità delle sentenze così da renderle, da una parte, rispettose di quel nucleo motivazionale minimo 2.Bernardo Tannucci è stato un importante uomo politico, Ministro e reggente nel Regno di Napoli durante il Regno di Carlo e Ferdinando IV in www.enciclopediatreccani.it 2

tale da consentire la verifica della congruità e della correttezza logica e, dall altra sufficientemente motivate con riferimento all art.132 c.p.c. ed agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel passato. Anche il legislatore è intervenuto in tal senso con la legge n.69/2009 e modificando l art.118 Disp. Att. del codice di procedura civileha statuito che la motivazione della sentenza consta della succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. La Corte Suprema, nella menzionata sentenza ha passato in rassegna le riforme legislative intervenute e le pronunce più significative in materia di sinteticità della sentenza ed una volta osservata la natura sociale del provvedimento giudiziario sempre più sentito dalla collettività in ragione della crescente influenza mediatrice ha affermato che <<< la sentenza non è opera dell ingegno di carattere creativo appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia e come tale non può essere oggetto del diritto d autore ai sensi dell art.3575 c.c., nelle due espressioni ( morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. Non viene dunque in considerazione per l ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato, come accade per gli atti 3

amministrativi e legislativi. Continua ancora la Corte <<<< nella sentenza non viene in rilievo l eventuale originalità dei contenuti e/o delle relative modalità espressive. Nella sentenza può essere riportato e richiamato testualmente in tutto od in parte il contenuto di altre sentenze, di atti amministrativi e legislativi o di atti del processo (perizie, prove testimoniali,scritti difensivi) senza che si ponga sotto entrambi gli aspetti un problema di individuazione di paternità; come sarebbe possibile con riguardo alle opere dell ingegno opere letterarie od artistiche. Le conseguenze in concreto sono rilevanti. 3 <<Il giudice motivando, potrà richiamare testualmente gli atti di parte, salvo ovviamente esprimere la propria condivisione in merito agli stessi. Si eviterà così da parte del giudice la faticosa rielaborazione dei suddetti atti di parte superando il disagio per molti giudici di riportare nel provvedimento gli argomenti di un solo procuratore e che prima della sentenza citata determinava la ricerca di precedenti giurisprudenziali diversi da quelli richiamati dagli avvocati proprio per dimostrare di aver approfondito la causa.>> 4 Anche gli avvocati comunque sono chiamati ad uno sforzo di sintesi ; basti pensare al Decreto n.40 del 25 maggio 2015 3 Nicolò Vallini Vaccari in Commento alla sentenza della Cassazione n.642/15 in www.studiocataldi.it 4 Sempre N.Vallini Vaccari nell articolo citato. 4

sulla sinteticità degli atti difensionali adottato dal Presidente del Consiglio di Stato in attuazione del decreto-legge n.90/14, convertito nella legge n.114/14. 5 Il decreto dunque si colloca sempre in questa ottica di sintesi e di chiarezza espositiva e soprattutto in vista della riforma del codice degli appalti.il decreto come può rilevarsi elenca in maniera sintetica le nuove regole in materia di presentazione dei ricorsi al Consiglio di Stato. E lo stesso Presidente che nella relazione introduttiva specifica il valore sperimentale del provvedimento soggetto al monitoraggio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con la raccomandazione finale che la massima sobrietà e sinteticità deve anche caratterizzare le pronunce giurisdizionali, in parallelo, per consentire la piena realizzazione delle finalità della norma. Si impongono alcune osservazioni. Questi limiti, in termini quantitativi e qualitativi, concernono dunque entrambi gli attori coinvolti e proprio perché dettati dalle Supreme Corti dovranno applicarsi senza dubbio alle corti giudicanti di ogni grado e di ogni ordine giudiziario. La legge di riforma del processo amministrativo la n.205/2001 aveva già previsto, per ciò che concerne la Corte dei Conti,la decisione in forma semplificata ( art.9, comma 1 e 3) ove si ravvisano la 5 L avvocato dovrebbe fare contento il cliente e convincere il giudice ; il rischio è di redigere un atto che garantisce piena soddisfazione morale all interessato e che non gli consentirà di ottenere alcuna ragione sostanziale in giudizio così Chiara Colosimo nel suo intervento nel convegno citato del 23 aprile 2015. 5

manifesta fondatezza, la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, ed hanno soddisfatto pienamente queste esigenze di semplificazione e di smaltimento dell arretrato. Già nel menzionato convegno erano emerse suggestioni interessanti, menzionate come consigli per l acquisto per entrambi i protagonisti : l esposizione in diritto non deve tramutarsi in un copia incolla di precedenti giurisprudenziali, rifuggire dall idea che la forza dell argomentazione in diritto sia una questione quantitativa, le allegazioni e le contestazioni da parte degli avvocati deve essere pertinente e specifica, inutili le frasi quali contrariis rejectis, la forma enfatica ridondante. 6