INCENDIO ED EVENTI COLLEGATI



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INCENDIO ED EVENTI COLLEGATI Rientrano in questa area i rischi che i beni, (di proprietà, ma anche in consegna, custodia, uso) vengano colpiti dai seguenti eventi: eventi base: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aerei; eventi speciali: fumo, onda sonica, urto veicoli, acqua condotta, fenomeni atmosferici (trombe d aria, uragani, bufere, tempeste, grandine), atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; eventi catastrofici: terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, sovraccarico neve; questi sono oggetto di specifica analisi e trattativa; eventi particolari: dispersione di liquidi, colaggio da impianti di estinzione, urto natanti. I tipi di danno previsti sono quelli materiali e diretti; a questi si aggiungono di norma i danni materiali consequenziali, le spese di demolizione e di sgombero, le spese per le operazioni di interventi effettuati (anche per ottemperare ad ordini dell autorità), i risarcimenti dovuti per danni arrecati a terzi; inoltre, tramite apposite estensioni, supplementi forfetari di indennità, spese per onorari periti e consulenti, nonché, relativamente a depositi frigoriferi, i danni per deterioramento delle merci causati da mancata produzione del freddo o da fuoriuscita della miscela congelante. Mediante apposita polizza possono essere indennizzati anche i danni indiretti a seguito di evento dannoso di cui sopra. 1

DANNI INDIRETTI L assenza dell assicurazione specifica dei danni da interruzione, parziale o totale, di attività è uno degli aspetti più frequenti che si possono incontrare nell analisi dei pacchetti assicurativi delle aziende. Tralasciando gli aspetti ben noti di un interruzione totale di attività, dovuta ad un sinistro catastrofale, troppo spesso si sottovalutano gli effetti di interruzioni temporanee o anche il semplice rallentamento nell attività produttiva di un azienda: sinistri che colpiscono le partite assicurate nella sezione Danni Diretti, quasi sempre si traducono in una flessione del giro di affari, determinando una alterazione dell equilibrio fra costi e ricavi dell impresa, in quanto, alla diminuzione delle entrate non corrisponde una proporzionale diminuzione dei costi. Mentre infatti viene a mancare l utile derivante dalla vendita dei beni prodotti, continuano a permanere i cosiddetti costi fissi insopprimibili (stipendi, imposte, canoni di leasing, affitti, ammortamenti, interessi passivi ecc.). Anche un danno diretto di modesta entità (un guasto accidentale che provochi un fermo macchine, un interruzione nella linea di produzione, un modesto incendio nel locale caldaie o nella cabina elettrica), possono provocare un blocco della produzione per un tempo abbastanza rilevante. Riassumendo, l insieme dei danni indiretti che gravano su un azienda in seguito ad un sinistro sono: 1. la mancata produzione con conseguente diminuzione delle vendite relative al periodo di inattività; 2. la perdita di mercato a favore della concorrenza, dovuta all impossibilità ad evadere i propri ordini; 3. il dover comunque ottemperare ai costi fissi insopprimibili. Ai fini dell indennizzo garantito dalla copertura assicurativa danni indiretti, la società assicuratrice si obbliga ad indennizzare i danni dalla forzata attività dell azienda per effetto di un danno materiale e diretto alle cose assicurate. L assicurazione è prestata a condizione che dette cose siano garantite per i Danni Diretti e che tale copertura sia effettivamente operante al momento del sinistro. 2

GUASTI MACCHINE L assicurazione Guasti Macchine ha per oggetto la copertura degli impianti e dei macchinari, collaudati e pronti per le varie fasi operative e produttive all interno dell Azienda. E un settore di rischio spesso trascurato, tenendo conto della capacità produttiva sempre più spinta di impianti e macchinari, progettati e costruiti con potenze, velocità, pressioni, temperature sempre più elevate, a cui va aggiunto lo stress produttivo cui devono essere sottoposti per ammortizzarne i costi. Non si considerano inoltre i danni indiretti che possono derivare da eventuali sinistri che comportino il cosiddetto fermo macchine : tempi di intervento per le riparazioni, reperimento di pezzi di ricambio, blocco totale o parziale della produzione. Tale copertura assicurativa, sia essa prestata in forma all risks o con apposito richiamo tra i rischi nominati, è generalmente prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino ad un massimale critico da individuare, e non può comunque prescindere visto la portata delle garanzie prestate dall obbligo per l Assicurato di provvedere a proprie spese alle operazioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchine ed impianti assicurati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, elenchiamo quali possono essere le principali cause di sinistro: errori umani, quali errori di manovra, imperizia, negligenza, dolo; errori d esercizio, quali carenza di manutenzione, mancanza d acqua nei generatori di vapore, rottura dovuta a forza centrifuga, scoppio, implosione, corto circuito, mancato funzionamento di apparecchiature di controllo; errori di produzione, quali errori nei cicli di manutenzione programmati, errori di progettazione e programmazione, difetti di materiali. Teniamo a sottolineare che l assicurazione è comunque prestata per eventi imprevisti, di carattere accidentale, improvvisi, per cui fenomeni quali l usura, il deperimento, il logoramento, l utilizzo di materiali di consumo, non sono mai compresi nell assicurazione, in quanto subentrando gradualmente, possono essere constatati nel tempo. 3

FURTO ED ALTRI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO Rientrano in questa area i rischi che i beni, (di proprietà, ma anche in consegna, custodia, uso) vengano colpiti dai seguenti eventi: furto: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale); si possono distinguere varie forme di furto: - furto con scasso o rottura, ossia con effrazione; - furto con chiave falsa, grimaldelli o simili arnesi; - furto con scalata; - furto con introduzione clandestina; - furto con destrezza (esempio: scippo, borseggio, ecc.); appropriazione indebita: si verifica quando il denaro e/o la cosa mobile altrui si trova in possesso, a qualsiasi titolo, di colui che successivamente se ne impossessa; truffa: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con artifici o raggiri, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 640 del Codice Penale); la truffa può anche assumere l aspetto di millantato credito (art. 346 del Codice Penale) o di circonvenzione di incapace (art. 643 del Codice Penale); rapina: impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, (art. 628 del Codice Penale); estorsione: consiste nel procurare per sé o per altri ingiusto profitto con altrui danno, costringendo alcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa (art. 629 del Codice Penale); infedeltà del dipendente: sottrazione, con o senza frode, di denaro e/o cose mobili da parte del dipendente ai danni del datore di lavoro. Le risposte fornite dal mercato assicurativo in questa area di rischi non possono coprire l intera gamma degli eventi sopraelencati. Quelli che vengono previsti usualmente nelle polizze di assicurazione sono: - furto con scasso o rottura, ossia con effrazione; - furto con chiave falsa, grimaldelli o simili arnesi; - furto con scalata; - furto con introduzione clandestina; - rapina. 4

ELETTRONICA La polizza elettronica garantisce tutte le apparecchiature progettate e costruite per funzionare a livelli di tensione e corrente molto bassi (correnti deboli) in cui sono elementi fondamentali la precisione, la capacità di elaborare dati, la sensibilità nelle segnalazioni, la fedeltà di riproduzione di suoni o immagini, ecc. Possono normalmente essere assicurati con tale polizza: - impianti ed apparecchiature per ufficio (fotocopiatrici, macchine per scrivere, macchine contabili, ecc.); - sistemi elettronici per l elaborazione dei dati, supporti di dati, elaboratori di processo; - impianti di teletrasmissione e telecomunicazione (centrali ed impianti telefonici, antifurto, antincendio); - apparecchiature di laboratorio per ricerca, prova, controllo e collaudo; tramite apposite partite di polizza possono altresì essere assicurati, nella forma a primo rischio assoluto: - maggiori spese (spese per noleggio di elaboratore sostitutivo, o per servizi di terzi); - supporti di dati (danni causati ai supporti di dati e spese sostenute per la loro ricostruzione). La polizza elettronica è articolata nella forma all risks e prevede che qualsiasi evento dannoso, non espressamente escluso, sia indennizzabile. Con tale tipo di polizza risultano quindi coperti, fra gli altri, i rischi di imperizia, negligenza, errata manovra, mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature, variazione di corrente, corto circuito, sovratensioni, arco voltaico, esplosione, implosione, scoppio, fumo, bruciature, bang sonico, incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine, caduta di aerei, acqua e liquidi in genere, fenomeni naturali, furto ed azioni dolose in genere. 5

TRASPORTI Nell area trasporti vanno identificati tutti i danni di qualsiasi tipo che colpiscono gli oggetti (merci) del trasporto, nel corso del loro trasferimento, qualunque sia il tipo di trasporto effettuato (marittimo o fluviale, aereo, ferroviario, autotrasporto). DEFINIZIONI E LEGISLAZIONE Trasporto: complesso delle attività mediante le quali un vettore trasferisce delle cose da un luogo ad un altro. Le operazioni di carico e scarico si intendono comprese. Il Codice Civile regolamenta negli articoli 1683 usque 1702 il trasporto di cose. Articolo 1693. (Responsabilità per perdita e avaria). - Il vettore è responsabile della perdita e dell avaria (1696) delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d imballaggio. Articolo 1696. (Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. LIMITI DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE Trasporti via strada: 8,33 DSP/kg lordo, (circa lire 15.000) Trasporti ferroviari: 17 DSP/kg lordo, (circa lire 30.600) Trasporti via mare: 2 DSP/kg lordo, (circa lire 4.000), o 666,67 DSP per collo o unità di carico (circa lire 1.200.000) Trasporti via aerea: 17 DSP/kg lordo, (circa lire 30.600) Note 1) - DSP è il diritto speciale di prelievo ed il suo controvalore è pubblicato quotidianamente da Il sole 24 ore nella rubrica cambi, tassi e preziosi nel riquadro tassi e corsi speciali. 2) - In caso di dolo o colpa grave il vettore risponde per il valore integrale del carico. 3) - Il vettore non risponde, in linea di massima, in presenza di: - cause di forza maggiore, eventi fortuiti ed inevitabili, - vizi propri della merce o dell imballaggio, - colpa dell avente diritto, - in alcuni casi, provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 4) - Per evitare la decadenza del diritto al risarcimento ed eventuali prescrizioni, è indispensabile elevare adeguate riserve - alla ricezione in caso di sinistro apparente, - entro 3 giorni in caso di sinistro non apparente per le convenzioni di Varsavia (trasporti via aerea), Bruxelles (trasporti via mare) ed Amburgo (trasporti via mare, non ancora operanti in Italia), - entro 7 giorni in caso di sinistro non apparente per le convenzioni CMR (trasporti via strada) CIM (trasporti ferroviari) 6

SOLUZIONI ASSICURATIVE In funzione del tipo di trasporto sono in vigore sul mercato assicurativo 4 tipi di capitolato (marittimo, aereo, autocarri, ferroviario). Forme contrattuali: Tra le varie forme di assicurazione praticate dal mercato per il ramo trasporti, proponiamo alla Vostra attenzione le seguenti due possibilità: a) fatturato: contratto stipulato a copertura di tutti i trasporti effettuati nel corso del periodo di assicurazione con il premio calcolato convenzionalmente sul fatturato industriale; tale tipo di polizza di estrema semplicità e chiarezza normativa, e senza particolari oneri di gestione, fornisce una adeguata, completa, automatica protezione ad un costo preventivabile; consente inoltre di esonerare il vettore dall obbligo di presentazione di una propria polizza. È consigliabile quando i trasporti vengono effettuati avvalendosi di più mezzi propri e di diversi corrieri. Orientativamente il tasso imponibile per tale tipo di contratto si aggira sullo X,XX%, da applicare sul fatturato annuo, con regolazione a fine annualità e con limite di indennizzo per trasporto di lire. b) forfetaria o su targhe: contratto stipulato a copertura di tutti i trasporti di merce effettuati nel periodo di copertura a mezzo degli autocarri indicati specificatamente in polizza, con massimali per singolo viaggio, con premio calcolato a forfait per singolo autocarro e relativo massimale. 7

CAUZIONI La necessità di avere sempre a disposizione dei capitali da movimentare o l'interesse ad ottenere il rimborso accelerato di somme spettanti inducono ad approfondire la disamina delle polizze del ramo Cauzioni che non presentano alcun aspetto prettamente assicurativo (pagamento di un premio a fronte di un rischio da correre), ma garantiscono il pagamento di somme anche ingenti a fronte di tassi di premio abbastanza esigui. Questo servizio è notoriamente offerto dalle banche, ma, come qualsiasi altra nuova linea di credito concessa dagli Istituti Bancari va di conseguenza a limitare il credito complessivo utilizzabile dal richiedente. Con la sottoscrizione invece di una polizza fideiussoria presso la Società assicuratrice, rimane invariato il complessivo credito in corso presso le banche e viene perciò evitata qualsiasi riduzione delle disponibilità bancarie derivante dal rilascio della garanzia fideiussoria. La polizza fideiussoria assicurativa, ad un costo limitato, amplierà il credito dell'impresa. SOLUZIONI ASSICURATIVE I contribuenti che, in base all articolo 38 bis del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dell'i.v.a. si trovano ad essere creditori di I.V.A. nei confronti dell'amministrazione finanziaria possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato ed accelerato di tale credito, prestando garanzia mediante polizza fideiussoria. È possibile chiedere rimborso anche in via infrannuale, qualora esistano i requisiti previsti dalla legge. Trovandosi la Vostra azienda talvolta creditrice di I.V.A. è consigliabile continuare nella stipulazione di polizze fideiussorie al fine di ottenere il rimborso anticipato dell'iva. 8