COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO. Contratto di affitto per l uso del terreno agricolo di proprietà comunale

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COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO Contratto di affitto per l uso del terreno agricolo di proprietà comunale denominato Podere Pastaccio sito in Via Tizzano n. 33 Casalecchio di Reno (Bo) Tra il Comune di Bologna C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Responsabile dell'u.o. Contratti Attivi e Passivi, Dott.ssa Barbara Bottino, nata a... il... C.F.:..., domiciliata per la carica presso la sede del Settore Edilizia e Patrimonio, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell art. 44 dello Statuto Comunale in virtù dell'atto del Sindaco P.G. n. 122481 del 30/04/2015 e dell'atto di Delega P.G. N. 351583/2015, per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale P.G. N. 341351/2016 e l'impresa individuale Dall'Omo Ivana, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bo), Via Tizzano n. 33, P.IVA 01612981207 rappresentata dal titolare Sig.ra Dall'Omo Ivana nata a..., il..., C.F.... e residente in..., Via..., domiciliata agli effetti del presente contratto presso la sede legale della società. Nella stipula del presente contratto, l'impresa individuale Dall'omo Ivana è assistita dall Organizzazione Professionale C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori. Premesso - che il Comune di Bologna è proprietario di un immobile rappresentato da un terreno agricolo sito in Casalecchio di Reno, denominato Podere Pastaccio che si sviluppa in due porzioni divise tra loro dalla Via Tizzano, censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio 8, particelle 159, 206, 207 e al foglio 9 particelle 187, 191, 193, 209, 210, 211 P, 225 P, 320 P, 858 e da edifici con relativa corte comune, censiti al C.F. del Comune di Bologna al foglio 9, 1

particella 858, sub 1, 2 e 3, superficie totale di Ha. 10.28.57; - che gli edifici rappresentati dall'edificio di abitazione (particella 858, subalterno 2), dalla stalla-fienile (particella 858, subalterno 1 parte) e dall'edificio proservizi (particella 858, subalterno 1 parte) sono sottoposti alle disposizioni del D. Lgs 42/04 e s.m.i. e non possono, pertanto, formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge; - che sulla corte (particella 858, subalterno 3) è presente, altresì, un capannone (particella 858, subalterno 1 parte) con copertura in eternit. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Articolo 2 (Oggetto) 1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale Locatore, concede in affitto all'impresa individuale Dall'Omo Ivana, in seguito per brevità indicata quale Affittuario, che accetta, il terreno sito in Casalecchio di Reno, denominato Podere Pastaccio che si sviluppa in due porzioni divise tra loro dalla Via Tizzano, censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio 8, particelle 159, 206, 207 e al foglio 9 particelle 187, 191, 193, 209, 210, 211 P, 225 P, 320 P, 858 e gli edifici con relativa corte comune, censiti al C.F. del Comune di Bologna al foglio 9, particella 858, sub 1, 2 e 3, in seguito per brevità indicato quale Immobile, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata. 2. Il terreno è concesso in affitto a corpo e non a misura e ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata in circa Ha 10.28.57 non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto. Articolo 3 (Durata) 1. La durata del contratto è stabilita in anni 9 (nove), con decorrenza dal 11/11/2014 e scadenza al 10/11/2023. 2. Il Locatore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Tale 2

facoltà può essere esercitata con effetto dal 3 anno e con preavviso di mesi 6 (sei). 3. L'Affittuario ha la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi per iscritto. Articolo 4 (Canone) 1. Il canone annuale è stabilito in 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) da corrispondersi in rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone è esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del D.P.R. 633/72. A partire dal secondo anno di decorrenza il canone sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, senza necessità di specifica comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 10 L. 203/82. 2. Il pagamento del canone non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale dell immobile oggetto del presente contratto. 3. Il mancato o parziale pagamento del canone entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora dell'affittuario per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto il canone di concessione sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, senza necessità di specifica comunicazione scritta, nella misura pari al 100% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'istat e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto. Articolo 5 (Condizione dell'immobile - Terreno ed edifici) 1. L'immobile è concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 3

L'Affittuario dichiara di avere piena conoscenza dell'immobile e delle servitù esistenti: elettrica e telefonica con pali e cavo aereo; metanodotto con linea interrata; aeronautica militare con servitù interrata. L'Affittuario dichiara, altresì, che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l idoneità all uso stabilito. 2. L'Affittuario si obbliga a mantenere l'immobile, in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi e/o alle migliorie apportate. Articolo 6 (Conduzione del terreno) 1. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno, a sua cura e spese, nel rispetto delle norme della tecnica agraria e senza mutarne la destinazione economica. L'Affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento di sistemazione per consentire un corretto incanalamento e deflusso delle acque con ripristino dei fossi e dei canali di scolo e sua successiva manutenzione. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore. Articolo 7 (Manutenzione degli edifici) 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici è a carico dell'affittuario, a sua cura e spese. 2. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti. 3. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli edifici da parte del l'affittuario devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore. 4. L'Affittuario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati agli edifici o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le 4

addizioni eseguite sul terreno. 5. L'Affittuario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento degli edifici volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Locatore, ove necessaria, in relazione alla tipologia degli interventi. L'Affittuario si obbliga a tenere indenne il Locatore da interventi inerenti al mantenimento della specifica idoneità degli edifici all attività esercitata. 6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo all'affittuario, determina la facoltà del Locatore di dichiarare la revoca del contratto d'affitto con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della revoca stessa del contratto. Articolo 8 (Manutenzione straordinaria del capannone) 1. L'Affittuario, entro il 07/08/2017, dovrà eseguire la bonifica e lo smaltimento dell'amianto da cui è costituita la copertura del capannone ad uso ricovero macchine ed attrezzi. 2. Gli interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto e il rifacimento della copertura del capannone dovranno essere preventivamente autorizzati dal Locatore, oltre che da ogni altro ufficio competente e la spesa sostenuta direttamente dall'affittuario potrà essere scomputata dai canoni di affitto dovuti, solo in seguito ad ogni necessaria verifica effettuata dai Settori Comunali competenti e per il solo importo congruito dal Settore Edilizia e Patrimonio. In difetto di espresso accordo con il Locatore, l'affittuario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, anche mediante scomputo dei canoni di affitto. 3. Con riferimento ai lavori autorizzati e successivamente alla verifica da parte del Settore Edilizia e Patrimonio sulla regolarità degli stessi, si procederà allo 5

scomputo dell intero importo della spesa congruita dai canoni di affitto dovuti, a decorrere dalla prima rata utile conseguente all atto contabile di approvazione da parte del Settore Edilizia e Patrimonio, che verrà adottato o in corso di esecuzione dei lavori o a seguito di comunicazione dell ultimazione dei lavori e presentazione delle certificazioni e della documentazione comprovante la realizzazione e il pagamento degli interventi, salvo eventuali diversi accordi. 4. Tutte le opere eseguite resteranno di proprietà del Locatore. Articolo 9 (Divieti) 1. È fatto divieto all'affittuario di subaffittare l Immobile, anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente. 2. E' fatto divieto all'affittuario di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno. 3. E' fatto divieto all'affittuario di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio. 4. La violazione di quanto disposto al presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto con danni e spese a carico dell'affittuario. Articolo 10 (Responsabilità) 1. L'Affittuario assume la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 2. L'Affittuario assume ogni responsabilità in relazione all Immobile, durante tutto il periodo del contratto, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'affittuario medesimo o per molestia giudiziaria. Articolo 11 (Riconsegna) 1. L'Affittuario assume l obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso 6

secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsivoglia titolo per le eventuali migliorie apportate. Al momento della riconsegna dell'immobile (terreno ed edifici), il Locatore ha facoltà di chiedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento di eventuale materiale inquinante, a cura e spese dell'affittuario. Articolo 12 (Garanzia) 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Conduttore versa un deposito cauzionale infruttifero pari ad 850,00 (ottocentocinquanta/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n.. del... 2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese. Articolo 13 (Spese) 1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, tabella allegato B, art. 25. L'imposta di registro è a carico dell'affittuario e del Locatore in parti uguali. 2. La registrazione del contratto avverrà a cura del Locatore. Articolo 14 (Controversie) 1. Eventuali controversie derivanti dall attuazione dal presente contratto soggette alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna. Articolo 15 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto contrattuale. Articolo 16 (Disciplina) 7

Al presente contratto non si applicano le norme di cui alla L. 203/82 e alla L. 392/78 e s.m.i.. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto, si rinvia al C.C. ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti. Articolo 17 (Domicilio legale) 1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso: - il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10; - l'affittuario in Casalecchio di Reno (Bo) Via Tizzano n. 33. Bologna, lì IL LOCATORE L'AFFITTUARIO COMUNE di BOLOGNA Impresa Individuale Il Dirigente Il Titolare Dott.ssa Barbara Bottino Sig.ra Dall'Omo Ivana A mente dell art. 1341, comma 2, C.C., l'affittuario specificamente approva le premesse del presente contratto nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata), 4 (Canone), 5 (Condizione dell'immobile - Terreno ed edifici), 6 (Conduzione del terreno), 7 (Manutenzione degli edifici), 8 (Manutenzione straordinaria del capannone), 9 (Divieti), 10 (Responsabilità), 12 (Garanzia), 13 (Spese). L'AFFITTUARIO Impresa individuale Il Titolare Sig.ra Dall'Omo Ivana L ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA 8