DOCUMENTI INFORMATICI E ARCHIVI DIGITALI



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Il nuovo codice dell amministrazione digitale (CAD) Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, adottato a norma dell art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2011, modifica sostanzialmente il codice dell amministrazione digitale contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Gli obiettivi dichiarati sono: l introduzione di forme sanzionatorie; la semplificazione della normativa sulla firma elettronica; l incentivazione all utilizzo delle reti informatiche e delle tecnologie dell ICT nell azione amministrativa

Termine per l attuazione del CAD D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 semplificazioni L. 35/2012 [Art. 47-quinquies]: modifica all art. 63 del CAD. A partire dal 1º gennaio 2014, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Termine per l attuazione del CAD D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 - semplificazioni [Art. 47-quinquies]: modifica all art. 63 del CAD. A partire dal 1º gennaio 2014, i soggetti indicati al comma 3- bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonchè termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Termine per l attuazione del CAD D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 - semplificazioni [Art. 47-quinquies]: modifica all art. 63 del CAD. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ottobre 2012), sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Agenda digitale italiana La L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione con modificazioni del DL 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, ha istituito la nuova Agenzia per l Italia digitale, che subentra a DigitPA e all Agenzia per la diffusione dell Innovazione tecnologica, entrambe soppresse, e che assorbe anche funzioni attualmente affidate al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri A questa Agenzia compete l attuazione all Agenda digitale italiana

Firma elettronica e firma digitale Nel 1997 lo Stato italiano, con il d.p.r. n. 513, fu il primo in Europa ad introdurre nel proprio ordinamento giuridico la firma digitale, attribuendogli la stessa valenza giuridica della firma autografa. Successivamente, l Unione Europea, con la direttiva n. 1999/93/CE, ha disegnato un quadro comunitario delle firme elettroniche a cui anche l Italia si è adeguata, emanando il codice dell amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) e il d.p.c.m. 30 marzo 2009, contenente le regole tecniche per la firma digitale

Firma elettronica L art. 1, c. 1, lett. q), del codice dell amministrazione digitale (CAD), recependo l art. 2, c. 1, direttiva UE n. 1999/93, definisce firma elettronica l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di identificazione informatica. È generata con un dispositivo che può essere un software o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma (codici o chiavi crittografiche private)

Firma elettronica L art. 5, c. 2, direttiva n. 1999/93/CE, dichiara che una firma elettronica non può esser considerata legalmente inefficace o inammissibile come prova in giudizio, unicamente perché è in forma elettronica, o non basata su un certificato qualificato, o non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, oppure non è creata con un dispositivo per la creazione di una firma sicura

Firma elettronica [Art 21, c. 1] - Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità

Firma elettronica avanzata [Art. 1, c. 1, lett. q-bis)] Per firma elettronica avanzata s intende l insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che: consentono l'identificazione del firmatario del documento garantiscono la connessione univoca al firmatario sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Firme elettronica avanzata [Art. 20, c. 3, CAD] Le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, salvo quanto già disposto per la firma digitale, saranno emanate entro il 25/1/2012 Al momento, è disponibile una bozza delle nuove regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, elaborate da DigitPA, che consente alle organizzazioni interessate di realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata senza autorizzazione preventiva

Firme elettronica qualificata [ Art. 1, c. 1, lett. r)] Per firma elettronica qualificata s intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma [ Art. 35, c. 1] I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme (qualificate) devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

Firme digitale [Art. 1, c. 1, lett. r)] Per firma digitale s intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici Manca il requisito d uso di un dispositivo sicuro, ma nella bozza delle nuove regole tecniche sulle firme elettroniche le specifiche dei dispositivi per le firme qualificate e le firme digitali sono identiche

Firma digitale Valore della firma digitale nel tempo (art. 51 del DPCM 30/3/2009) La firma digitale ancorché sia scaduto, revocato, o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che colloca la generazione della firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.

Riferimento temporale Costituiscono validazione temporale: La marca temporale generata dal server di un certificatore qualificato o accreditato Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo del servizio di posta elettronica certificata Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo della marcatura postale elettronica (convenzione postale universale)

Firma digitale L art. 3, c. 3, del DPCM 30 marzo 2009 dichiara che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ( ) non produce gli effetti dell art. 21, c. 2, del CAD, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati».

Requisiti dei formati elettronici Nella bozza delle nuove regole tecniche in materia di documenti informatici, per la loro produzione sono richiesti obbligatoriamente i seguenti formati elettronici: Testi/documenti: PDF/A; DOCX; ODT Immagini raster: TIFF; JPEG Immagini vettoriali: DXF; SVG; SHAPEFILE Audio: MP3 Video: MPEG-4 In campo sanitario: DICOM (strumenti diagnostici); HL7 ed in particolare il CDA2 (Clinical Document Architecture) Eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.

Documento informatico [Art 21, c. 2, CAD] - Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Posta elettronica certificata Le disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) sono contenute nel d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre le regole tecniche sono state emanate con D.M. 2 novembre 2005 Altre disposizioni inerenti alla PEC sono riportate nel codice dell amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) e nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Posta elettronica certificata [Art. 45, c. 1, CAD] I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale

Posta elettronica certificata Poiché la ricevuta di avvenuta consegna attesta che un messaggio è stato depositato nella casella elettronica del destinatario, ma non che questi l abbia letto, è necessario che il destinatario dichiari la sua casella di PEC, impegnandosi a scaricare sistematicamente la posta ivi depositata.

Comunicazioni tra PA, imprese, professionisti e cittadini con la CEC-PAC [Art. 16, c. 9, L. n. 2/2009] Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i professionisti e le imprese, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo

Comunicazioni tra imprese e PA DPCM 22 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 16/11/2011 A decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica A decorrere da tale data, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale In tutti i casi in cui non e prevista una diversa modalita di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l utilizzo della PEC.

Istanze e dichiarazioni on line [Art 65, c. 1] Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, ai sensi dell articolo 38, commi 1 (le istanze in genere) e 3 (sostitutive di atto di notorietà) sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE o CNS, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione;

Istanze e dichiarazioni on line c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Istanze e dichiarazioni on line c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di PEC purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario

Gestione informatica dei documenti Le pubbliche amministrazioni devono: istituire le Aree Organizzative Omogenee (AOO), indicando per ciascuna di esse le unità operative che la compongono attivare in ogni AOO il Servizio di protocollo informatico e nominare un Responsabile (e un Coordinatore nel caso di più AOO) con idonei requisiti professionali, ai sensi dell art. 61 del DPR 445/2000 dichiarare su IndicePA l indirizzo di PEC istituzionale (e altre eventuali caselle PEC specializzate)

Gestione informatica dei documenti Il sistema di gestione informatica dei documenti deve garantire: l univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne l identificazione; il controllo differenziato dell accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti; il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l individuazione del suo autore.

Gestione e archiviazione dei documenti informatici

Gestione informatica dei documenti Il manuale di gestione è un documento di fondamentale importanza, che deve essere obbligatoriamente adottato dalle amministrazioni e pubblicato sui loro siti istituzionali. Esso descrive il sistema di gestione dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.