DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Gli aiuti di Stato

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Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Gli aiuti di Stato

CONCORRENZA E IMPRESE PUBBLICHE Art. 345 TFUE: neutralità dell ordinamento europeo rispetto al regime di proprietà (pubblica/privata) delle imprese. impresa pubblica diritti speciali/esclusivi ad un impresa privata. Art. 106, 1, TFUE: gli SM non emanano né mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti esclusivi alcuna misura contraria ai Trattati (divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità/norme sulla concorrenza).

Art. 106, 2 TFUE: le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale possono essere sottratte all applicazione della regole di concorrenza soltanto nei limiti in cui ciò si riveli necessario per l adempimento della specifica missione loro affidata. SIEG = Servizi di interesse economico generale. Duplice funzione: economica sociale Fornitura energia/servizio postale/trasporto pubblico/assistenza disabili.

Monopolio legale del servizio postale ordinario. Esclusiva per il trasporto d urgenza in ambulanza e divieto per altri operatori di effettuare il trasporto ordinario (ma se l impresa che ha l esclusiva per il trasporto d urgenza non è in grado di svolgere il trasporto ordinario, l autorizzazione a quest ultimo deve essere concessa). Art. 106, 3 TFUE: la Commissione vigila sull applicazione dell art. 106 TFUE rivolgendo, ove occorra, agli SM opportune direttive o decisioni. Atti vincolanti ex art. 288 TFUE

GLI AIUTI ALLE IMPRESE Gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sono in grado di alterare le condizioni di concorrenza presenti sul mercato esattamente come le condotte delle imprese. Necessità di un azione dell UE che completi quella relativa alle condotte delle imprese. FINALITA : assicurare che sul mercato comune la competizione ad armi pare tra le imprese non sia alterata né dalle condotte delle imprese, né dalle condotte degli SM.

REGOLA GENERALE: gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune per cui devono essere sottoposti ad un meccanismo di autorizzazione preventiva da parte della Commissione. Art. 107, 1 TFUE: divieto di erogare aiuti che non siano stati dichiarati preventivamente compatibili con il mercato comune. Art. 107, 2 e 3 TFUE: deroghe al principio di incompatibilità: ipso iure valutazione discrezionale della Commissione.

Art. 108 TFUE: procedura di controllo preventivo per gli aiuti nuovi procedura di controllo permanente per gli aiuti esistenti. Art. 109 TFUE: potere del Consiglio di fissare tramite regolamenti le condizioni per l applicazione dell art. 108 TFUE e le tipologie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili.

LA NOZIONE DI AIUTO Art. 107 TFUE: sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra SM, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorsi statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un impresa attraverso un intervento pubblico.

Sovvenzioni Riduzione costi Agevolazioni fiscali Tariffe preferenziali Garanzie statali Cessione di beni a prezzi preferenziali. La forma dell aiuto è irrilevante. Può essere erogato con una legge o con un atto amministrativo.

Assunzione di partecipazioni dello Stato nelle imprese. Principio dell investitore privato in un economia di mercato. Accertare se l apporto di capitali è avvenuto in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato e se nelle stesse circostanze un investitore privato di pari dimensioni avrebbe effettuato conferimenti alle stesse condizioni. ES./ una holding pubblica può decidere di ripianare le perdite della controllata, ma solo se si può prevedere un miglioramento della redditività della controllata.

Tasso di redditività dell investimento pubblico nel medio-lungo periodo. Tasso di rischio dell investimento. Prospettive di sviluppo del settore interessato dall aiuto. Valutazioni dei principali operatori del settore. Ristrutturazione istituti di credito. Ristrutturazione compagnie aeree.

Erogazione di risorse pubbliche per compensare i maggiori oneri del servizio pubblico. L impresa beneficiaria deve essere incaricata dell assolvimento di obblighi di servizio pubblico. I criteri di calcolo della compensazione devono essere determinati in via generale, preventiva e trasparente. La compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi. Separazione contabile per evitare sovvenzioni incrociate dalle attività di servizio pubblico verso altre attività svolte dalle stesse imprese in settori non caratterizzati da esigenze di interesse generale.

Per potersi parlare di aiuto di Stato occorre che il vantaggio economicamente apprezzabile possa essere imputato allo Stato. Inoltre, è necessario che l aiuto venga concesso tramite risorse statali. Beneficiario dell aiuto: talune imprese o talune produzioni. L aiuto deve avere portata selettiva. ES./ Caso Mediaset: aiuto concesso ai consumatori per l acquisto di decoder digitali in quanto discriminava tra le varie piattaforme digitali, avvantaggiando quelle terrestri e danneggiando quelle satellitari. ES./ riforma previdenziale che riduce gli oneri fiscali che gravano sulle imprese = misura generale.

Il principio di incompatibilità porta con sé un giudizio negativo sugli effetti che l aiuto produce sulla struttura concorrenziale. In ogni caso, tali effetti devono essere sensibili (non marginali). Regola de minimis: gli aiuti che nell arco di 3 anni non superano 200.000,00 sono dispensati dall obbligo di notifica ( 100.000,00 per le imprese del settore dei trasporti su strada).

LE DEROGHE AL DIVIETO (IPSO IURE) Art. 107, 2 TFUE: sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. Dopo 5 anni dall entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione per abrogare tale ultima fattispecie.

LE DEROGHE DISCREZIONALI Art. 107, 3 TFUE: possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è abnormalmente basso oppure presenta una grave forma di disoccupazione; b. gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure per porre rimedio ad un grave turbamento dell economia di uno Stato membro; c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Ogni altra categoria di aiuti determinata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. PRINCIPIO DELLA CONTROPARTITA: l aiuto può essere considerato compatibile soltanto quando non sia possibile realizzare diversamente l obiettivo di interesse comune in funzione del quale è stabilita la deroga. NO aiuto per nuovi investimenti se l impresa dispone di risorse proprie per tali investimenti. PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA: consistenza, forma, mezzi finanziari, finalità perseguite.

AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO DI IMPRESE IN DIFFICOLTA a) casi eccezionali connotati da gravi difficoltà sociali; b)garanzia di crediti o crediti rimborsabili ad un tasso di interesse uguale a quello di mercato; c) obbligo per lo SM di presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato o la garanzia revocata.

AIUTI DI STATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA a. piano di ristrutturazione, approvato dalla Commissione, che permetta di ripristinare l efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche; b.l aiuto deve essere limitato a quanto strettamente necessario alla ristrutturazione e deve essere accompagnato da misure idonee a bilanciare le ripercussioni negative sui concorrenti; c. la Commissione deve essere messa in condizione di poter controllare la corretta attuazione del piano sulla base di relazioni regolari trasmesse dallo SM.

LA PROCEDURA DI CONTROLLO DEGLI AIUTI FINALITA : evitare che un aiuto venga posto in essere e produca effetti negativi prima che ne sia verificata la compatibilità con il mercato interno. OBBLIGO DI NOTIFICA DELL AIUTO ALLA COMMISSIONE. La sua violazione rende l aiuto sempre illegittimo, anche se compatibile con il mercato interno. OBBLIGO DI STANDSTILL: obbligo di non dare corso all erogazione dell aiuto prima del controllo da parte della Commissione.

OBBLIGO DI STANDSTILL: norma dotata di efficacia diretta. Il giudizio sulla compatibilità dell aiuto con il mercato interno spetta in via esclusiva alla Commissione. I giudici nazionali tutelano i diritti dei singoli nel caso di violazione dell obbligo di previa notifica. Possono accertare se una misura costituisce un aiuto, eventualmente rivolgendosi alla Corte di giustizia. Non possono mai stabilire se l aiuto è compatibile con il mercato interno.

AIUTI NUOVI PRIMA FASE: controllo preliminare e sommario dell aiuto notificato o comunque di cui la Commissione è venuta a conoscenza. Procedura poco trasparente Durata max 2 mesi. Decorso tale termine, opera il principio del silenzioassenso. Manifesta compatibilità: fine prima fase. Dubbi: apertura SECONDA FASE. Procedura molto formale. Pubblicazione sulla GUUE dell aiuto. Invito ai terzi interessati a presentare osservazioni.

AIUTI ESISTENTI (istituiti prima dell entrata in vigore del trattato) Esame permanente da parte della Commissione.

L OBBLIGO DI RECUPERO DELL AIUTO Se la Commissione accetta l incompatibilità dell aiuto con il mercato interno può: imporre allo stato di sopprimere l aiuto; prescrivere allo stato apposite modifiche all aiuto; se l aiuto è stato erogato, può imporre allo SM di esigerne la restituzione.

GLI AIUTI DI STATO E LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA Crisi economico-finanziaria. Rallentamento dell economia reale. Effetti negativi su: consumatori imprese investimenti aspettative di crescita.

Necessità di interventi da parte delle autorità nazionali ed europee. Sostenere imprese, banche ed istituti finanziari/rispetto regole europee sugli aiuti di Stato. Comunicazione 13/10/08 sui criteri applicabili in caso di aiuti alle istituzioni finanziarie. Comunicazione 5/12/08 sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie. Comunicazione 25/2/09 sul settore bancario. Procedura di controllo degli aiuti accelerata (24 ore per la prima fase, anziché 2 mesi). Ricorso all art. 107, 3, b) TFUE. Allentamento di alcuni parametri, ma obbligo di graduale abbandono delle misure di aiuto.