AR1353 SISMABONUS, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI E RELATIVA ATTESTAZIONE Con l emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. Sismabonus ). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l attestazione della classe di rischio sismico.il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi, come segnalato dal Bollettino. Articolo aggiornato con le novità introdotte dal D.L. 50/2017 concernenti l acquisto direttamente dall impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica, e con indicazioni puntuali relative al Sismabonus in caso di interventi di demolizione e ricostruzione. A cura di Alfonso Mancini PREMESSA Con l emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. Sismabonus ). Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai professionisti [ ] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza, si fa invece ora riferimento ai professionisti [ ] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico. Si fa notare come lo strumento dell asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica). Infatti l attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare inter- - 1 -
venti di messa in sicurezza statica, l asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all allegato B del decreto). In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l attestazione della classe di rischio sismico. Le indicazioni in questione sono aggiornate con le novità introdotte dall art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50, concernenti l acquisto direttamente dall impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica, e con indicazioni puntuali relative al Sismabonus in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, che appare essere uno dei punti maggiormente critici e controversi emersi nella prima fase di applicazione delle norme. IL C.D. SISMABONUS Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica L art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall imposta sul reddito [N=1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [N=2] per la realizzazione degli interventi indicati dall art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all anno. Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli relativi all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [N=3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016. Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. Sismabonus ) In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue: - proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese; - possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni; - ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni; - aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [N=4] ; - ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio; - estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3. - 2 -
Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi: - 70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017; - 80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017; - 75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017; - 85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017. È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro). Il Sismabonus e gli interventi di demolizione e ricostruzione L applicazione del beneficio fiscale in commento in caso di interventi di demolizione e ricostruzione appare come uno dei punti più delicati e controversi emersi nella prima fase di applicazione delle norme sul Sismabonus. In assenza, e nell attesa, di auspicabili chiarimenti ufficiali, riteniamo che il beneficio possa essere fruito anche per gli interventi in questione, seppure non per tutte le spese ma solo per quelle direttamente afferenti l intervento di messa in sicurezza statica, nel contesto del più ampio intervento di demolizione e ricostruzione. Si consideri a tale proposito che gli incentivi per la messa in sicurezza statica non sono un qualcosa di diverso dagli incentivi del 50%, ma un potenziamento degli stessi, previsto per una particolare tipologia di interventi che consenta il conseguimento di un determinato risultato, certificato come previsto dal D.M. 58/2017. Dunque secondo noi, nell ambito di una demolizione con ricostruzione (intervento agevolabile con il 50% in linea generale come chiarito anche dalla Guida dell Agenzia entrate sul tema) la parte di interventi afferenti specificamente la messa in sicurezza può usufruire del Sismabonus (ovviamente in presenza di tutti i requisiti e dell asseverazione del professionista), mentre la restante parte può usufruire delle detrazioni normali, se trovi capienza entro l importo massimo consentito. Riteniamo che questo orientamento sia confortato dalle nuove disposizioni introdotte dall art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50, concernenti la possibilità di usufruire degli incentivi in caso di acquisto direttamente dall impresa di unità immobiliari demolite e ricostruite con miglioramento della classificazione sismica. Di queste norme si dirà al paragrafo successivo. Si rammenta anche che per la demolizione e ricostruzione con ampliamento la detrazione non spetta in quanto l intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione. Acquisto direttamente dall impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica L art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato Incentivi per l acquisto di case antisismiche, ha introdotto il comma 1-septies all art. 16 del D.L. 63/2013, ove si stabilisce che qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati coerentemente alle seguenti condizioni: - nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della Ord. P.C.M. 3519/2006 o dei provvedimenti regionali relativi alla zonizzazione sismica; - mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto all edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche); - da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro - 3 -
18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell immobile; risultano spettanti all acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell 85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [N=5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [N=6]. L ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI In attuazione dell art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di professionisti tecnici abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell efficacia degli interventi effettuati. Con l emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all 85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto. Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017): - consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, da A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici; - forniscono indirizzi di massima sulla progettazione; - associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo. La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi: - metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio; - metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l accesso al beneficio fiscale in relazione all adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio. Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve: - valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida; - 4 -
- successivamente, progettare l intervento con la stima dell efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all allegato B. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell edilizia. In seguito, durante ed al termine dell intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [N=7] ), sono tenuti attestare la conformità dell intervento ultimato come da progetto nell ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico). [NOTE] [NI=1] Si rammenta che la detrazione consiste nella sottrazione dell importo da quello dell imposta dovuta, contrariamente alla deduzione che consiste invece nella sottrazione dell importo dall imponibile, sul quale viene poi applicata l aliquota al fine di determinare l imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro. [NF] [NI=2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232. [NF] [NI=3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006 (interpretazione confermata dalla Commissione strutture dell Ordine degli Ingegneri di Milano con risposta ad un quesito). [NF] [NI=4] Peraltro la versione vigente dell art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che Nel caso in cui gli interventi [ ] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare. [NF] [NI=5] Si rinvia a tal proposito all articolo Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell Agenzia Entrate (03/2016) (Fast Find NW2012). [NF] [NI=6] Si rinvia a tal proposito all articolo La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici (Fast Find NW3935). [NF] [NI=7] Si ricorda che ai sensi dell art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso. [NF] - 5 -