Le operazioni straordinarie (2): Scissioni e Liquidazioni a cura di Stefano Ricci Luca Trabattoni Alessandro Calvi

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Genova, 7 Febbraio 205 Le operazioni straordinarie (2): Scissioni e Liquidazioni a cura di Stefano Ricci Luca Trabattoni Alessandro Calvi Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile

Normativa di riferimento Codice civile: artt. 2506 2506-quater TUIR: artt. 73 e 78 OIC 4 Prassi AF Notariato 2

Le tipologie di scissione Scissione totale (con estinzione della società scissa) In senso stretto (in favore di società nascenti dalla scissione): proporzionale non proporzionale Per incorporazione (in favore di società preesistenti) proporzionale non proporzionale Scissione parziale (con continuazione della società scissa) In senso stretto (in favore di società nascenti dalla scissione): proporzionale non proporzionale Per incorporazione (in favore di società preesistenti) proporzionale non proporzionale 3

I più frequenti obbiettivi di una scissione Suddivisione dell originaria compagine sociale con attribuzione non proporzionale delle partecipazioni Riorganizzazione o ristrutturazione dell impresa, con trasferimento di rami di azienda in favore di altri veicoli societari, nuovi o preesistenti Funzionale ad una cessione di azienda Attenzione ai possibili addebiti di elusività fiscale! 4

Le fasi del processo Redazione da parte dell organo amministrativo della seguente documentazione: Progetto di scissione Situazioni patrimoniali (se richieste) Relazione dell organo amministrativo Redazione da parte di uno o più esperti di una relazione sulla congruità del l eventuale rapporto di cambio. Deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla scissione e iscrizione del progetto di scissione nel Registro Imprese Decisione in ordine alla scissione (approvazione del progetto) Iscrizione della delibera nel Registro Imprese Stipula del atto ed iscrizione nel Registro Imprese 5

Scissione proporzionale in favore di «newco» E il caso in cui resta immutata, anche nelle proporzioni di partecipazione, la compagine azionaria di società scissa e beneficiaria/e (costituita/e tramite la scissione) Non richiede la redazione delle situazioni patrimoniali (art. 2506-ter 3 comma) Non richiede la relazione degli esperti sul rapporto di cambio 6

Effetti della scissione Nella fusione con beneficiarie società costituite per effetto della fusione è inderogabilmente quello della data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nel Registro delle Imprese Art. 2506 quater comma La postdatazione è ammessa nel solo caso di scissione per incorporazione in società già esistente La retrodatazione è ammessa sempre nelle scissioni per incorporazione in analogia ai casi di fusione, e cioè può rilevare per la data di partecipazione agli utili, ovvero a fini contabili, non può spingersi oltre la data di chiusura dell esercizio precedente. La retrodatazione non ha effetti verso i terzi Ai fini fiscali, la retrodatazione è ammissibile solo nel caso di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza di chiusura d esercizio delle società interessate 7

Il regime delle responsabilità per i debiti della «società scissa» Le società partecipanti alla scissione sono solidalmente responsabili per i debiti della società scissa, ma In primo luogo, la responsabilità ricade sulla società «attributaria» del debito in questione, che ne risponde illimitatamente Le altre società sono responsabili in via sussidiaria, e cioè hanno il beneficio della preventiva escussione Inoltre, le «altre società» rispondono nei limiti del patrimonio netto a loro trasferito o rimasto 8

Le «differenze» di scissione Si registrano nei casi di scissioni in favore di società preesistenti, e sono concettualmente analoghe a quelle commentate nel caso di fusione Presentano più difficoltà di determinazione, in particolare quelle da annullamento, in quanto derivano dal raffronto tra il «costo» di una partecipazione e solo una parte degli «assets» della partecipata Il «disavanzo da concambio», presenza di un rapporto negoziato tra parti indipendenti ed espressivo dei reali valori economici delle società o «frazioni» delle stesse interessate, in base all OIC 4 può essere imputato ad incremento dei valori dell attivo se supportato da una stima ex art. 2343 cc 9

Esempio : beneficiaria unico socio della scissa La società scissa Spa A, che si estingue, ha un patrimonio netto contabile di,4 milioni (capitale sociale milione diviso in milione di azioni di, riserve 400 mila), un patrimonio netto a valori correnti di 2,3 milioni ed un valore del capitale economico (determinato ai fini del rapporto di cambio) di 3 milioni, dovuto alla presenza di un avviamento di 700 mila. Il patrimonio della scissa viene frazionato in due quote, corrispondenti alle due aziende X ed Y di cui è titolare, che vengono assegnate a due società beneficiarie già esistenti: la prima X alla Spa B e la seconda Y alla Spa C. La Spa B è unico socio della società scissa, mentre la Spa C non ha alcun legame di partecipazione con A. La partecipazione in A è iscritta nel bilancio di B al costo di acquisizione di,5 milioni. Tale partecipazione rappresenta il valore complessivo dell intero patrimonio della scissa. I dati relativi alle due aziende sono i seguenti: Valore contabile netto Valore economico Azienda X 800 mila 2 milioni Azienda Y 600 mila milione 0

Esempio : beneficiaria unico socio della scissa (2) La beneficiaria B, che riceve in apporto l azienda X che costituisce una frazione dell unitario patrimonio della scissa, deve annullare quella parte della partecipazione in A che corrisponde a tale frazione. L importo della partecipazione da annullare deve essere proporzionale al valore economico effettivo dell azienda rispetto al valore economico dell intero patrimonio netto della scissa, ossia al suo valore determinabile ai fini del rapporto di cambio (anche se qui non vi è un concambio di azioni). La dottrina ritiene che la ripartizione possa essere anche fatta in rapporto ai valori contabili in luogo dei valori economici; ma non vi è dubbio che la ripartizione corretta sia quest ultima, perché i valori contabili possono non essere proporzionali ai valori economici. Sulla base degli importi sopra indicati si avrà: Valore economico dell azienda assegnata 2 milioni ------------------------------------------------------------- = --------------- Valore economico del patrimonio della scissa 3 milioni

Esempio : beneficiaria unico socio della scissa (3) Pertanto i 2/3 del valore contabile della partecipazione, ossia milione, stanno a fronte della frazione di patrimonio della scissa (azienda X) trasferita alla beneficiaria B, mentre il restante importo di 500 mila sta a fronte del valore della frazione di patrimonio della scissa trasferito alla beneficiaria C, ossia delle azioni che questa emetterà (con un apposito aumento del proprio capitale sociale) a fronte dell azienda ricevuta; azioni che saranno assegnate alla Spa B, unico socio della scissa. Dunque, l importo di 500 mila, dopo l operazione di scissione, rappresenterà il valore della partecipazione di B nella beneficiaria C (essendo state annullate le azioni di A a seguito dell estinzione di quest ultima). La Spa B, a seguito dell operazione di scissione in relazione al trasferimento ad essa dell azienda X annullerà la partecipazione in A per l importo di milione e realizzerà un disavanzo da annullamento così determinato (in migliaia di Euro): Valore contabile della quota di partecipazione in A relativa all azienda X.000 Valore contabile netto dell azienda trasferita 800 Disavanzo da annullamento 200 2

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale) () Quando una delle beneficiarie è socio non totalitario della società scissa (non importa se si tratti di partecipazione di maggioranza o di minoranza) si possono determinare sia un avanzo o un disavanzo da annullamento, sia un avanzo o un disavanzo da concambio: il primo, in relazione alla frazione del valore del patrimonio netto trasferito dalla scissa che corrisponde al valore della partecipazione da annullare; il secondo in corrispondenza alla restante frazione del patrimonio netto trasferito dalla scissa e per differenza con l aumento di capitale che dovrà essere effettuato dalla beneficiaria. In questa ipotesi assume rilevanza il criterio di ripartizione proporzionale o non proporzionale delle azioni della beneficiaria C. Mantenendo i dati del caso illustrato al punto precedente, si supponga che la beneficiaria B abbia una partecipazione in A del 70%, valutata al costo di acquisto di milione. La beneficiaria B ha un capitale sociale di 600 mila, diviso in 600 mila azioni ordinarie del valore unitario di Euro, ed un valore del capitale economico di 2,4 milioni. Il valore economico unitario delle sue azioni è, dunque, di 4. La partecipazione 70% in A rappresenta il 70% del valore economico dell intero patrimonio di A, costituito dalle due aziende X ed Y (mentre il restante 30% spetta ai soci di minoranza). 3

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale (2) Anche in questa ipotesi, la ripartizione è effettuata in proporzione ai valori economici, non ai valori contabili. Per cui, poiché il rapporto, come si è visto sopra, è di 2/3, la frazione di partecipazione in A da annullare è pari ai 2/3 di milione, ossia ad 666.666. A fronte dell annullamento delle azioni di A per un importo di 666.666 sta il 70% del valore dell azienda X trasferita alla beneficiaria B, che in termini di valore contabile è di 560 mila (70% di 800 mila). In tal modo si avrà un disavanzo da annullamento così determinato: Valore contabile della quota di partecipazione in A relativa all azienda X 666.666 meno: Valore contabile netto del 70% dell azienda trasferita 560.000 Disavanzo da annullamento 06.666 Il restante valore contabile della partecipazione in A, di 333.333, rappresenta il 70% delle nuove azioni che la beneficiaria C attribuirà, in base al metodo proporzionale, alla beneficiaria B. 4

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale (3) Per il restante 30% dell azienda X ad essa trasferita (che ha un valore contabile di 240 mila ed un valore economico di 600 mila), la beneficiaria B effettuerà un aumento di capitale emettendo tante azioni del valore nominale di, ma del valore effettivo unitario di 4, corrispondenti ad un valore complessivo di 600 mila, ossia n 50.000 azioni (600.000 : 4), per un valore nominale complessivo di 50.000, che saranno attribuite agli azionisti di minoranza della scissa. In relazione a questo aumento di capitale, la beneficiaria B realizzerà un avanzo da concambio così determinato Valore contabile dell aumento di capitale 50.000 Quota 30% del valore contabile netto dell azienda X 240.000 Avanzo da concambio 90.000 5