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PROGRAMMA CONTINUITÀ edizione gennaio 2001 La previdenza come valore Distribuito da: Banca Commerciale Italiana, Banca di Legnano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Biverbanca, Assiba Distribuzione.

PROGRAMMA CONTINUITÀ Tariffa S1BR/0 Glossario pag. 2 Premessa pag. 3 Nota Informativa pag. 5 Condizioni Contrattuali pag. 9 La previdenza come valore ASSIBA Società di Assicurazioni S.p.A. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 23/2/93 e ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Cordusio, 2-20123 Milano. Assiba si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di Denominazione Sociale, forma giuridica o indirizzo.

GLOSSARIO della terminologia usata nel contratto Aliquota di retrocessione o di partecipazione Assicurato Beneficiario Contraente Differimento della prestazione Gestione Speciale GESTASSIBA Premio Recesso Regolamento della gestione GESTASSIBA Rendimento della gestione GESTASSIBA Rendita certa per 5 o 10 anni Rendita vitalizia Reversibilità della rendita Riscatto Rivalutazione del capitale Rivalutazione della rendita Società è quella parte percentuale del rendimento ottenuto da GESTASSIBA che viene riconosciuta ogni anno al contratto. la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. il destinatario delle prestazioni previste dal contratto. il Sottoscrittore, cioè colui che stipula il contratto, versa i premi alla Società ed esercita i diritti derivanti dal contratto. rinvio del pagamento della prestazione dovuta da parte della Società; può essere richiesto e rinnovato anno dopo anno, da parte del Beneficiario. è l'insieme delle attività a copertura degli obblighi assunti a fronte del presente contratto, che Assiba gestisce separatamente dalle altre attività patrimoniali secondo i criteri fissati nel relativo regolamento. il versamento dovuto dal Contraente alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. ripensamento che il Contraente può esercitare entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto; provoca l'annullamento del contratto stesso. fissa i criteri per l'attuazione della Gestione Speciale e per il calcolo del relativo rendimento finanziario. è il risultato finanziario ottenuto da GESTASSIBA su un esercizio di 12 mesi dal 1.11 al 31.10 dell'anno successivo. pensione garantita nei primi 5 o 10 anni di erogazione, indipendentemente dalla sopravvivenza del Beneficiario. pensione annua posticipata che il Beneficiario designato percepirà vita natural durante. possibilità per il Contraente di richiedere preventivamente che, al decesso del Beneficiario durante la corresponsione della pensione, questa continui a essere erogata, interamente o parzialmente, a favore di altra persona designata, a sua volta finché sarà in vita. estinzione del contratto dopo il completamento almeno della prima annualità con richiesta, da parte del Contraente, della liquidazione anticipata. aumento del capitale dovuto all'assegnazione, una volta all'anno, di una parte degli utili della Gestione Speciale GESTASSIBA. indicizzazione della rendita maturata dovuta all assegnazione, una volta all anno, di una parte degli utili della Gestione Speciale GESTASSIBA. l Impresa assicuratrice, Assiba S.p.A. 2

PREMESSA Programma Continuità è una formula che permette, a fronte di un versamento in unica soluzione, di costituire in anticipo una disponibilità (capitale o rendita vitalizia) su cui i Beneficiari designati possono contare al momento giusto, cioè al verificarsi dell evento successorio. CHE COS È PROGRAMMA CONTINUITÀ DI ASSIBA Mettere le cose a posto per tempo, organizzare cioè la propria successione al fine di poter trasmettere facilmente un capitale a persone care; al fine di garantire un vitalizio a una persona bisognosa di tutela, a un minore, a un familiare stimato psichicamente debole o poco affidabile, o più semplicemente non abituato ad amministrare un capitale consistente; al fine di risolvere una situazione personale, familiare o affettiva, complessa e dai risvolti delicati; al fine di fornire ai superstiti la liquidità necessaria per le contingenze o per fronteggiare l esborso di oneri successori senza dover alienare parte del patrimonio o smobilizzare investimenti. LE FINALITÀ Il capitale accumulato aumenta progressivamente, si rivaluta anno dopo anno grazie a una gestione equilibrata fra redditività e sicurezza e si consolida al riparo da rischi. Le somme liquidate a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario e non sono soggette ad imposte di successione. Le prestazioni maturate sono impignorabili e insequestrabili. Il Beneficiario designato può essere revocato o modificato da parte del Contraente in qualsiasi momento o mediante appendice contrattuale o disposizione testamentaria. GLI ALTRI VANTAGGI La forma contrattuale di Programma Continuità di Assiba è quella di un "contratto di assicurazione a vita intera", che prevede cioè il pagamento delle prestazioni convenute al verificarsi del decesso dell Assicurato, in qualsiasi momento avvenga. LA FORMA CONTRATTUAL Il presupposto fondamentale di queste forme di investimento è l'assoluto controllo dei fattori di rischiosità finanziaria. Questo obiettivo, ma anche quello di attribuire al denaro un rendimento reale, sono perseguiti soprattutto attraverso una gestione finanziaria orientata al giusto equilibrio tra alta redditività e massima sicurezza e da una duplice garanzia, tipica di queste forme contrattuali, rappresentata da un lato dal fatto che il capitale non può mai diminuire, dall'altro dalla certezza di un rendimento annuo garantito pari al tasso di rivalutazione minima riportato in polizza. LE GARANZIE CONTRO I RISCHI FINANZIARI 3

NOTA INFORMATIVA Programma Continuità Tariffa S1BR/0 Assicurazione in caso morte a vita intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare gli impegni e i benefici del presente contratto e sottoscrivere così l'assicurazione prescelta più rispondente alle sue necessità. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) con circolare n. 249 sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.174 e con la circolare n. 403. PREMESSA A fronte di un premio unico, si acquisisce la seguente prestazione: - al decesso dell'assicurato, in qualunque momento avvenga, l'immediata liquidazione del capitale assicurato ai Beneficiari. 1. LE RAGIONI DEL CONTRATTO Sono inoltre garantiti i seguenti benefici: - una rivalutazione annuale sotto forma di maggiorazione del capitale, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Speciale degli investimenti cui è collegato il contratto (GESTASSIBA); - la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni) restano definitivamente acquisite per cui, anno dopo anno, il capitale maturato può solo aumentare e mai diminuire; - la possibilità di rinviare, in seguito al decesso dell'assicurato, la liquidazione del capitale assicurato in favore del Beneficiario designato (differimento della prestazione maturata), continuando a usufruire degli incrementi di capitale e avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali; - la possibilità di richiedere che il valore di riscatto o il capitale liquidabile alla morte dell'assicurato venga convertito in una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona. L'assicurazione viene prestata dietro versamento di un premio unico, da corrispondersi insieme a caricamenti per spese, il cui ammontare è indicato nel documento di polizza. Il versamento viene effettuato mediante l addebito automatico in conto bancario. 2. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO 5

3. INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO DEL PREMIO Sul premio versato viene applicato un caricamento a copertura delle spese, come risulta dalla seguente tabella: Versamento Caricamento applicato inferiore a 50 milioni di lire 6% almeno pari a 50 e inferiore a 100 milioni di lire 5% almeno pari a 100 e inferiore a 500 milioni di lire 4% almeno pari a 500 milioni di lire 3% Il Contraente può richiedere all addetto alla vendita ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare l importo del versamento dovuto. 4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE) Programma Continuità di Assiba è collegato a una specifica gestione patrimoniale, denominata GESTASSIBA, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il rendimento della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Viene annualmente attribuita al contratto parte del risultato di tale gestione finanziaria (rendimento attribuito) a titolo di partecipazione agli utili. Il rendimento attribuito al contratto viene calcolato secondo quanto indicato dall Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. Nella sostanza, in funzione del versamento effettuato, tale rendimento attribuito può essere determinato nel seguente modo: - qualora il tasso di rendimento annuo della gestione patrimoniale risulti superiore al 6%, il rendimento attribuito si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento annuo della gestione patrimoniale per l aliquota di partecipazione agli utili riportata nella tabella che segue: Versamento Aliquota di partecipazione inferiore a 100 milioni di lire 85% almeno pari a 100 e inferiore a 500 milioni di lire 87,5% almeno pari a 500 milioni di lire 90% - qualora il tasso di rendimento annuo della gestione patrimoniale risulti inferiore al 6%, il rendimento attribuito si ottiene sottraendo al suddetto tasso di rendimento della gestione patrimoniale il valore (minimo trattenuto dalla Società) riportato nella seguente tabella: Versamento Minimo trattenuto dalla Società inferiore a 100 milioni di lire 0,90% almeno pari a 100 e inferiore a 500 milioni di lire 0,75% almeno pari a 500 milioni di lire 0,60% Il rendimento attribuito così calcolato corrisponde alla rivalutazione annua delle prestazioni contrattuali. È comunque garantita una rivalutazione annua pari al tasso di rivalutazione minima riportato in polizza. Rivalutazione delle prestazioni A ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene aumentato nella misura relativa e quindi il contratto stesso si considera come 6

sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato, verrà di volta in volta comunicato al Contraente. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione. Su esplicita richiesta del Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione, il contratto può essere estinto e il Contraente ha diritto a riscuotere il relativo valore di riscatto in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. Il valore di riscatto risulta pari al capitale assicurato alla data di richiesta di riscatto; tale valore è comprensivo della rivalutazione pro rata temporis, qualora il riscatto non avvenga alla decorrenza annuale del contratto. I pagamenti dei riscatti vengono effettuati da Assiba entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Nel progetto allegato sono riportati i valori di riscatto al termine di ciascuno degli anni indicati. La rendita vitalizia di opzione non è invece riscattabile. 5. VALORI DI RISCATTO Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere richiesto ad Assiba - Ufficio Portafoglio - Piazza Cordusio, 2-20123 Milano, con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Assiba rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto degli eventuali Diritti di Polizza. Nella fase che precede la conclusione del contratto il Cliente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme già pagate al netto delle eventuali spese denominate Diritti di Polizza. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO E REVOCA DELLA PROPOSTA Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. L Art. 12 delle condizioni contrattuali riporta l elenco della documentazione da produrre in caso di richiesta di liquidazione sia in caso di vita sia in caso di morte dell Assicurato. 7. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Il regime fiscale applicato fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n 47 del 18 febbraio 2000 sulla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. 8. INDICAZIONI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICATO 7

9. RECLAMI Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre per iscritto le sue ragioni ad Assiba - Ufficio Reclami - Piazza Cordusio, 2-20123 Milano. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale, 21-00187 Roma, quale organo a ciò preposto. 10. LEGISLAZIONE APPLICATA, LINGUA UTILIZZATA E FORO COMPETENTE Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale prevarranno le norme imperative di diritto italiano. Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto. 11. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, sia riferita alla Denominazione Sociale, forma giuridica, indirizzo della Società, sia riferita al contratto, qualora gli elementi essenziali dello stesso subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile. La Società, inoltre, a richiesta del Contraente, da inoltrarsi direttamente presso la Direzione Generale della Società, fornirà con sollecitudine e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente gli importi raggiunti dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione. Tale informazione sarà trasmessa con apposita comunicazione alla ricorrenza annuale del contratto. 8

CONDIZIONI CONTRATTUALI Programma Continuità Tariffa S1BR/0 Assicurazione in caso morte a vita intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale DISCIPLINA DEL CONTRATTO Il presente contratto è disciplinato: - dalle Condizioni di polizza; - da quanto indicato nel documento di polizza e nelle eventuali appendici. Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia. PRESTAZIONI DEL CONTRATTO Il contratto Programma Continuità prevede l'impegno della Società di liquidare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato in caso di decesso dell'assicurato in qualunque momento esso avvenga. CONDIZIONI DI POLIZZA Con il presente contratto la Società si impegna a liquidare, immediatamente alla morte dell'assicurato, il capitale assicurato iniziale indicato nel documento di polizza aumentato delle quote di rivalutazione derivanti dall'applicazione della Clausola di rivalutazione, come previsto dall'art. 3. Le prestazioni vengono garantite previa corresponsione di un premio unico, il cui ammontare è indicato nel documento di polizza. Il versamento viene effettuato mediante l addebito automatico in conto bancario. Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATE L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24.00 del giorno in cui: - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; Art. 2 DECORRENZA DEL CONTRATTO - oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 del giorno previsto. 9

Art. 3 RIVALUTAZIONE La Società annualmente attribuisce ai contratti parte del rendimento realizzato dalla Gestione Speciale GESTASSIBA (il cui regolamento è riportato in coda al presente contratto), sotto forma di rivalutazione, nella misura e nelle modalità previste dalla seguente Clausola di rivalutazione. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE A - Misura della rivalutazione La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai contratti, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del regolamento della Gestione Speciale GESTASSIBA, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore ai valori riportati nella seguente tabella: Versamento Aliquota di partecipazione inferiore a 100 milioni di lire 85% almeno pari a 100 e inferiore a 500 milioni di lire 87,5% almeno pari a 500 milioni di lire 90% Il rendimento attribuito non può comunque risultare superiore alla differenza fra il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale GESTASSIBA e il valore (minimo trattenuto dalla Società) riportato nella seguente tabella: Versamento Minimo trattenuto dalla Società inferiore a 100 milioni di lire 0,90% almeno pari a 100 e inferiore a 500 milioni di lire 0,75% almeno pari a 500 milioni di lire 0,60% La misura annua di rivalutazione corrisponde al rendimento attribuito. È comunque garantita una rivalutazione annua pari al tasso di rivalutazione minima riportato in polizza. B - Rivalutazione del capitale assicurato A ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A -, entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato in tale misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. Art. 4 OPZIONI A - Opzione di rendita vitalizia Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto potrà essere convertito in una rendita vitalizia immediata sulla testa dell Assicurato, eventualmente reversibile sulla testa di un secondo Assicurato e precisamente: a) in una rendita annua, da corrispondere finché l'assicurato è in vita; oppure 10

b) in una rendita annua, da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte dell'assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita; oppure c) in una rendita annua su due teste, da corrispondere finché i due Assicurati sono in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita l'assicurato superstite. Il Contraente può inoltre richiedere che il capitale liquidabile alla morte dell Assicurato venga convertito in una rendita vitalizia immediata sulla testa di un Beneficiario designato. La data di decorrenza della rendita coincide con la data di decesso dell Assicurato. Le rendite annue vitalizie di opzione sopra indicate saranno corrisposte in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione. La Società comunicherà le condizioni alle quali potrà avvenire la conversione specificando l ammontare delle rendite e le loro caratteristiche. Il Contraente avrà facoltà di non accettare tali condizioni, revocando così la richiesta. B - Opzione di differimento della prestazione maturata Il Contraente ha la facoltà di richiedere che la liquidazione del capitale alla morte dell'assicurato possa essere differita in favore del Beneficiario, qualora quest'ultimo lo desideri. La Società si obbliga, dietro richiesta del Beneficiario, a differire di anno in anno il pagamento del capitale. Durante il periodo di differimento, a ogni anniversario di polizza, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutato secondo la misura di rivalutazione stabilita a norma dell'art. 3. Il Beneficiario può chiedere in qualunque momento che, a partire dall'anniversario di polizza immediatamente successivo, venga interrotto il differimento automatico. In tal caso, a tale anniversario, la Società liquiderà il capitale maturato a tale data oppure, se richiesto, convertirà tale capitale in una rendita vitalizia di opzione, immediata e rivalutabile. Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso del Beneficiario o venga richiesta l'immediata liquidazione della polizza, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'anniversario di polizza che precede la data di decesso o di richiesta della liquidazione, comprensivo della rivalutazione pro rata temporis. La rivalutazione viene determinata con riferimento all'ultimo tasso di rendimento del fondo GESTASSIBA certificato. Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati, previo assenso della Società, anche limitatamente a una parte delle prestazioni garantite. La polizza è riscattabile su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza della stessa. Il valore di riscatto risulta pari al capitale maturato alla data di richiesta del riscatto con rivalutazione pro rata nel caso di riscatti infrannuali. Il riscatto può essere esercitato anche, previo assenso della Società, solamente per una parte dell'importo maturato. La rendita annua vitalizia di opzione non può invece essere riscattata. Art. 5 RISCATTO 11

Art. 6 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (RECESSO) Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, secondo quanto previsto dall'art. 2, dandone comunicazione ad Assiba, Ufficio Portafoglio, Piazza Cordusio, 2-20123 Milano, con lettera raccomandata allegando l'originale di polizza. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto degli eventuali Diritti di Polizza. Art. 7 PRESTITI Il Contraente, dietro richiesta scritta alla Società e a condizione che sia trascorso almeno un anno, può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse. Art. 8 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 9 BENEFICIARI Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 10 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate. Art. 11 DUPLICATO DI POLIZZA In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità. 12

Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, accompagnata dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. Per i pagamenti in caso di riscatto, la richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti: Art. 12 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ - fotocopia di un documento d identità valido; - originale di polizza ovvero dichiarazione di smarrimento della stessa; - certificato di esistenza in vita dell Assicurato qualora l Assicurato e il Beneficiario siano persone diverse. Per i pagamenti conseguenti alla morte dell Assicurato la richiesta, da parte degli aventi diritto, deve essere accompagnata dai seguenti documenti: - certificato di morte dell Assicurato (in originale); - relazione medica sulle cause della morte dell Assicurato, nonché ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche ed esami clinici); - copia autenticata dell eventuale testamento; - originale, o copia autenticata, dell atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (valida per gli enti privati, da prodursi in tribunale o presso notaio) da cui dovrà risultare: se il Contraente della polizza abbia lasciato testamento e, in tal caso se tale testamento (di cui devono indicarsi gli estremi) risulti l ultimo, non modificato da ulteriori disposizioni, né impugnato e considerato valido; quali sono gli eredi legittimi e testamentari lasciati dal defunto, se maggiorenni o minorenni e, questi ultimi, da chi rappresentati; - fotocopia di un documento d identità valido dei Beneficiari; - originale di polizza ovvero dichiarazione di smarrimento della stessa. In caso di pagamenti a favore di più Beneficiari, ed in assenza di precise indicazioni in polizza o nei documenti testamentari in merito alla percentuale di ripartizione degli importi, le somme dovute saranno suddivise in parti uguali tra i Beneficiari stessi. I Beneficiari potranno comunque accordarsi per una diversa ripartizione. Per casi particolari la Società può chiedere all interessato ulteriore documentazione in considerazione delle specifiche esigenze istruttorie. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data in cui la Società stessa, o l intermediario presso cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, ha ricevuto la documentazione completa di tutte le componenti su elencate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato mediante disposizioni bancarie. 13

Art. 13 TASSE E IMPOSTE Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 14 LEGISLAZIONE APPLICATA E FORO COMPETENTE Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto. Art. 15 LINGUA UTILIZZATA Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 14

GESTIONE SPECIALE GESTASSIBA Regolamento 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Assiba, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale GESTASSIBA" e indicata nel seguito con la sigla GESTASSIBA. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento GESTASSIBA. La gestione GESTASSIBA è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n.71 del 26-3-87, e si atterrà a eventuali successive disposizioni. 2) La gestione GESTASSIBA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-75 n.136, la quale attesta la rispondenza di GESTASSIBA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a GESTASSIBA, il rendimento annuo di GESTASSIBA, quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 3) Il rendimento annuo di GESTASSIBA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di GESTASSIBA di competenza di quell'esercizio al valore medio di GESTASSIBA stessa. Per risultato finanziario di GESTASSIBA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di GESTASSIBA - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività di GESTASSIBA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione di GESTASSIBA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di GESTASSIBA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Enti Creditizi, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di GESTASSIBA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in GESTASSIBA. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di GESTASSIBA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione. 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. 15

ASSIBA/Mod. B00017 - Fontegrafica - 01/01 UFFICIO REGISTRO II E DEMANIO MILANO ASSIBA ASSICU E MILANO ASSIBA Società di Assicurazioni S.p.A. tel. 02.72129.1 fax 02.72129.540 www.assiba.it Cap. Soc. L. 175.000.000.000 int. vers. Iscritta R.I. di Milano n.10493230154 Cod. Fisc. e P. Iva 10493230154 R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n. 1378202 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 23/02/93