AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 Comuni di Contrada, Forino, Mercogliano (Capofila), Monteforte Irpino, Ospedaletto d Alpinolo, Sant Angelo a Scala e Summonte REGOLAMENTO relativo all organizzazione del servizio sociale professionale (art. 10, comma 2, lett. e), punti 4) e 5), L.R. 11/2007) Art. 1. Principi generali e finalità Il presente regolamento disciplina l erogazione e promozione del servizio sociale professionale sull Ambito Territoriale Sociale A02, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, nonché tenuto conto di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2013-2015 e dalle connesse indicazioni operative regionali per la presentazione dei piani di zona. Il servizio sociale professionale, quale livello essenziale di assistenza di cui all art. 5, comma 1, L.R. n. 11/2007, e ai sensi del Piano Sociale Regionale 2013-2015, è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale e a favorire l attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini. Art. 2. Destinatari Destinatari del servizio sono i cittadini residenti nei comuni afferenti l Ambito Territoriale Sociale A02, per i quali la rilevazione del bisogno ad opera del segretariato sociale e/o la segnalazione ad opera delle competenti istituzioni necessiti di presa in carico professionale a carattere continuativo, temporaneo e/o straordinario. Solo in accertati e straordinari casi di assoluta necessità e urgenza, il servizio assicura interventi anche in favore di cittadini non residenti nell Ambito Territoriale Sociale A02. Art. 3. Ambiti di intervento Il servizio sociale professionale esplica le sue attività in riferimento alle aree di intervento del sistema integrato dei servizi sociali, individuate nel dettaglio all art. 27, comma 2, L.R. n. 11/2007, e di seguito elencate: a) responsabilità familiari; b) donne in difficoltà; c) diritti dei minori; d) persone anziane; e) contrasto alle povertà; f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi; g) dipendenze; h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale; 1
i) immigrati; l) salute mentale; m) sostegno alla maternità. Art. 4. Organizzazione del servizio In uno con gli interventi e servizi attuati nelle aree di riferimento individuate dalla L.R. n. 11/07 e inseriti nella programmazione d Ambito, viene gestito di norma in modo diretto e associato il servizio sociale professionale, nei limiti gestionali e operativi connessi a norme nazionali e regionali di funzionamento della pubblica amministrazione. L espletamento delle attività del servizio sociale professionale, in conformità con la normativa vigente, può essere esercitato solo ed esclusivamente da Assistenti Sociali in possesso di regolare iscrizione all albo per l esercizio della professione. Nella sua organizzazione territoriale, il servizio sociale professionale è articolazione operativa dell Ufficio di Piano e ad esso è funzionalmente collegato il servizio di segretariato sociale, deputato alla prima accoglienza della domanda sociale. L organizzazione territoriale del servizio sociale professionale avviene assicurando la copertura territoriale dell intero Ambito. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000) per l esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi previsti nel piano di zona di ambito territoriale ai sensi degli artt. 7 e 10 L.R. 11/2007, i Comuni associati: a) assicurano la presenza di almeno un Assistente Sociale ogni 10.000 abitanti, ai sensi di quanto statuito dall art. 5 della L.R. 11/2007 e s.m.i., con funzioni di responsabilità nell accoglienza e presa in carico dei cittadini dell ambito e nell elaborazione del progetto individualizzato, nonché in materia di integrazione sociosanitaria nella partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata (UVI), nell elaborazione del progetto individualizzato, nella valutazione del percorso e nelle scelte di dismissione; b) assumono che per l individuazione degli Assistenti Sociali operanti nel servizio sociale professionale, si dia priorità al personale interno del Comune Capofila e in subordine al personale distaccato dagli altri Comuni dell Ambito; c) assumono che, in assenza di Assistenti Sociali rinvenibili tra il personale interno del Comune Capofila e/o il personale distaccato dagli altri Comuni dell Ambito, oppure in caso di presenza non sufficiente ad assicurare il rispetto del rapporto con gli abitanti di cui alla lettera a), si possa ricorrere a personale esterno, reclutato dal Comune Capofila e/o attraverso il concorso degli altri Comuni partecipanti secondo la vigente normativa e in accordo con le indicazioni espresse dal C.I., al fine di garantire la migliore flessibilità di utilizzo e la minore spesa a carico del FUA, adottando altresì criteri di valorizzazione dell esperienza acquisita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali sull Ambito Territoriale e/o nei singoli Comuni associati. Nell ipotesi del ricorso a 2
professionalità esterne, assumono altresì che si procederà con una programmazione che interesserà tutti i Comuni dell Ambito, tenendo conto dei limiti assunzionali e di spesa di ogni Comune, con un riparto proporzionale stabilito in sede di C.I.; d) assumono che gli Assistenti Sociali assicurano anche il servizio di segretariato sociale che opera in stretta interconnessione con il servizio sociale professionale e che solo nell ipotesi in cui con l organizzazione del servizio sociale professionale non si riesca a far fronte alla domanda proveniente dal territorio, risulta possibile prevedere la costituzione del servizio di segretariato sociale, collocato nel Comune capofila, con eventuali antenne sociali, che fungono da sue succursali, decentrate nei Comuni dell Ambito quando necessario, particolarmente in quelli estesi e con una popolazione numerosa. Art. 5. Modalità di erogazione del servizio L accesso al servizio avviene previa segnalazione ad opera del segretariato sociale e/o delle competenti istituzioni (Tribunali, ASL, Comuni d Ambito, Carabinieri, etc.). Nel caso di bisogni multidimensionali e complessi, il servizio sociale professionale integra le proprie competenze con il sistema sanitario, attraverso modalità concordate di accesso unico sociosanitario secondo quanto definito in apposita regolamentazione, assicurando la valutazione multidisciplinare del bisogno e la relativa attivazione delle risorse necessarie. In conformità all art. 53, comma 1, L.R. n. 11/07, viene garantito l accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia. Per la definizione delle condizioni su citate, ci si attiene alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e ai contenuti del Piano di Zona. L iter procedurale per l erogazione del servizio include la gestione della presa in carico complessiva del bisogno, la proposta e definizione del progetto assistenziale personalizzato, nonché l attivazione delle prestazioni e risorse necessarie nel rispetto della metodologia fissata dal successivo art. 6. Al riguardo l Ufficio di Piano, acquisiti gli atti di indirizzo prodotti dall assistente sociale competente territorialmente e dai quali risulta la proposta di attivazione delle prestazioni individuate nell ambito del progetto di assistenza personalizzato elaborato con l utente, li sottopone all attenzione del Coordinatore per il relativo visto di approvazione. Segue comunicazione all utente e/o alla famiglia di riferimento, ad opera dell Ufficio di Piano, dell esito della richiesta, con successiva definizione con l assistente sociale competente territorialmente di modalità e tempi per l erogazione degli interventi secondo quanto individuato nel progetto personalizzato. Come previsto dalla normativa vigente, l Ufficio di Piano procederà ai controlli a campione. Qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si procederà a pronta revisione della posizione dell utente conformemente ai requisiti effettivamente accertati, fermo restando che il beneficiario o chi per esso risponderà ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni mendaci. 3
Art. 6. Metodologia degli interventi di servizio sociale professionale Gli interventi di servizio sociale professionale vengono attivati nel rispetto della seguente metodologia, utilizzata sia nella gestione del progetto di aiuto alla persona, sia nelle funzioni di informazioni/filtro/orientamento/consulenza, sia nei compiti di organizzazione e coordinamento dei servizi e della loro programmazione e progettazione: Collocazione al centro di ogni intervento della persona e della relativa famiglia, valorizzandone l autonomia, la soggettività e la capacità di assunzione di responsabilità in quanto soggetto attivo del progetto di aiuto Individuazione e condivisione degli interventi con l utente e/o il nucleo familiare all'interno di un progetto individuale, centrato sui bisogni espressi dalla persona e sui problemi che li originano, finalizzato alla riattivazione delle potenzialità Promozione della più ampia informazione ai singoli, alle famiglie, ai gruppi e a tutti gli interessati Agevolazione nell accesso e nell uso appropriato delle risorse per tutti, con particolare riferimento ai soggetti deboli e svantaggiati Attivazione degli interventi con un orientamento al coinvolgimento delle reti personali, familiari e comunitarie Realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento nel massimo rispetto della dignità della persona e della riservatezza delle informazioni che la riguardano, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/03 e della L. n. 119/01 e al Codice Deontologico degli Assistenti Sociali Attivazione e gestione degli interventi nell ottica dell integrazione sociosanitaria, del lavoro in equipe, del confronto e della progettazione integrata con altri operatori e con le risorse del terzo settore Art. 7. Principali attività previste Il servizio sociale professionale svolge le seguenti attività: - colloqui individuali e di gruppo - valutazione dei casi - presa in carico del singolo, della famiglia e/o del gruppo sociale - gestione sociale del caso (case management), valutazione in itinere in collaborazione con l utente, la sua famiglia e con altri servizi o enti coinvolti - partecipazione alla gestione della Porta Unitaria d Accesso (PUA) con funzioni integrate di accoglienza di domande socio-sanitarie - partecipazione all Unità di Valutazione Integrata (UVI) con funzioni integrate di valutazione di domande socio-sanitarie e relativa predisposizione dei progetti personalizzati che hanno l obiettivo di valorizzare al meglio le abilità delle persone, 4
favorendone l integrazione nella propria comunità di appartenenza, e, ove delegate, anche con funzioni di rappresentanza dell Ufficio in materia di assunzione di impegno spesa dedicato - rapporti con il Tribunale, l ASL, i Comuni d Ambito, i Carabinieri, etc. - attività professionali di competenza per le funzioni di cui al Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/07, con particolare riferimento alle procedure per l autorizzazione e l accreditamento di strutture e servizi e alla connessa attività di vigilanza e controllo - riconoscimento dell idoneità alle famiglie nei casi di affido o adozione - procedimenti di allontanamento di un minore dal nucleo familiare - destinazione a strutture residenziali e semiresidenziali - attivazione dei servizi/interventi - azioni di prevenzione con interventi immediati in situazioni di forte disagio - azioni di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari - collaborazione all attività di ricerca, monitoraggio e analisi dei bisogni della comunità - collaborazione con l Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale per orientamenti e scelte in materia di programmazione - raccordo con il sistema dei servizi territoriali integrato (sociale, sociosanitario, sanitario, promozione lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri Informagiovani, scuola, centri di formazione professionale, etc.) - collaborazione con le risorse territoriali dell'associazionismo e del volontariato per la costruzione e promozione di una rete di solidarietà sociale, tramite l attivazione di interventi coordinati - attività di supervisione di tirocini dei corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale Art. 8. Criteri per la definizione del bisogno e del rischio sociale Lo stato di bisogno viene identificato quale situazione che determina una limitazione delle capacità del soggetto o del nucleo familiare nel perseguire un soddisfacente stato di benessere psico-fisico. I principali criteri da utilizzare all interno di una visione complessiva e multidimensionale, per l'identificazione dello stato di bisogno da parte dei competenti servizi sociali professionali, sono così definiti dalla L. 328/00, normativa nazionale di riferimento: le condizioni di riduzione dell autosufficienza, accertate secondo le modalità previste dagli artt. nn. 3 e 4, L. n. 104/92 le risorse attive o attivabili della persona la presenza e capacità di sostegno del nucleo familiare e parentale, convivente e non la presenza e capacità di sostegno della rete amicale e sociale di riferimento 5
i fattori di possibile emarginazione quali la solitudine, la detenzione, la disoccupazione ed inoccupazione, le dipendenze, l isolamento abitativo, le condizioni di deprivazione sociale, culturale, educativa del singolo o dell ambiente di riferimento la capacità contributiva della persona e/o del nucleo come regolamentato dalle normative sul sistema di valutazione della situazione economica I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.L. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di eventuali disposizioni specifiche regionali in materia i criteri contenuti nel D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie nei casi di bisogni complessi sociosanitari L insieme di questi elementi conducono all identificazione del problema e all individuazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere all interno del progetto personalizzato elaborato con la persona. Art. 9. Monitoraggio e aggiornamento Al fine di assicurare la migliore fruizione dei servizi e delle prestazioni, l Ufficio di Piano si fa carico di verificare, con cadenza periodica, le condizioni di efficienza ed efficacia del servizio reso, controllandone altresì la rispondenza alla normativa vigente in materia e la corretta erogazione anche in riferimento ai soggetti del terzo settore interessati. A ciò si affianca la costante valutazione in itinere del grado di soddisfazione dell utenza al fine di verificare l eventuale necessità di apportare interventi correttivi, nonché l esigenza riconosciuta della formazione e dell aggiornamento permanente indispensabile per il costante adeguamento delle professionalità coinvolte al mutamento dei bisogni sociali e degli interventi attuabili in materia. Art. 10. Modifiche al Regolamento Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere adottate esclusivamente dal C.I., secondo le ordinarie modalità di voto. Art. 11. Accesso agli atti Il servizio sociale professionale, in quanto articolazione dell Ufficio di Piano, estrinseca la propria attività con atti e provvedimenti da questo emessi, numerati e registrati, che sono soggetti alle ordinarie norme in materia di pubblicità all albo pretorio on line del Comune Capofila per il periodo prescritto e poi conservati e resi disponibili all interno di sezione d archivio, liberamente consultabili e riproducibili da chiunque interessato. Per quanto riguarda eventuali atti intermedi ai procedimenti, ove non coperti da particolare riservatezza di dati in riferimento ai soggetti interessati e/o alla materia specifica, possono essere oggetto di richiesta di accesso ed eventuale copia da parte del soggetto titolare d interesse nelle ordinarie forme previste dal Comune Capofila, presso il quale è allocato l Ufficio di Piano. Art. 12. Pubblicità ed entrata in vigore 6
Copia del presente Regolamento viene pubblicata all albo on line del Comune Capofila e diviene esecutivo il primo giorno successivo non festivo all ultimo di pubblicazione. Lo stesso sarà inoltre oggetto di conservazione su apposita sezione dedicata, all interno delle pagine di riferimento per l Ambito Territoriale Sociale A02 sul sito istituzionale del Comune Capofila. Art. 13. Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle ulteriori norme eventualmente vigenti in materia. 7