COMUNE DI LECCO. Capitolato Speciale di Polizza INFORTUNI



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LOTTO 6 COMUNE DI LECCO Capitolato Speciale di Polizza INFORTUNI Anno 2011

DEFINIZIONI COMPAGNIA E/O SOCIETA' Impresa Assicuratrice. CONTRAENTE Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO ASSICURATO Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. POLIZZA Il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Società. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. INVALIDITA' PERMANENTE Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. INABILITA' TEMPORANEA Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte. RICOVERO Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative. INGESSATURA Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici. ISTITUTI DI CURA Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. 2

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 45 giorni dalla decorrenza suddetta. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell art. 3 della legge 136/2010. 1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del c.c.. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.6 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e l'assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate. 1.7 DURATA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 30.06.2011 ed efficacia fino alle ore 24 del 30.06.2014 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E comunque facoltà delle parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo 3

mediante lettera raccomandata da inviare almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente di avvalersi della possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. E inoltre facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni. 1.8 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Il premio di polizza verrà corrisposto in rate semestrali scadenti il 30.06 e il 31.12 di ogni annualità. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l Assicurato hanno la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 60 giorni, con rimborso del premio imponibile in proporzione al tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. 1.11 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente il Tribunale di Lecco. 1.12 PROVA E' a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza. 1.13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'assicurato è tenuto possono essere fatte con lettera raccomandata o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ovvero all'agenzia alla quale è assegnato il contratto. 1.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge. 1.15 CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all ATI AON S.p.A., e Inser S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell at. 109 del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell Assicurato al Broker. 4

1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. 1.17 COASSICURAZIONE E DELEGA L assicurazione è ripartita tra le Società indicate e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzionale della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta debbono trasmettersi da una all altra parte unicamente tramite la delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici. 1.18 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 5

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisce nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente. Per la delimitazione dell'ambito della garanzia e delle somme assicurate vedere le schede di polizza. 2.2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE Sono compresi in garanzia anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o altre sostanze; - le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonchè le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza; - le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria; - l'annegamento; - le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; - l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; - le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; - gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi; - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali, nonchè da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva. 2.3 RISCHIO VOLO L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri nell ambito delle attività svolte nell interesse del Contraente e dallo stesso dichiarate. Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aereomobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e cumulative non può superare i capitali di: per persona: 1.500.000,00 per il caso Morte 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale 50,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea; 6

complessivamente per aereomobile: 7.500.000,00 per il caso Morte 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale. 500,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea. In detta delimitazione per aereomobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro sono adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 2.4 ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei; b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere; c) da corse e gare (e relative prove) di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby; d) da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore; e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; f) da guerra o insurrezione; g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche. 2.5 LIMITI DI ETA' L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 80 anni. 2.6 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa nel momento in cui vengono diagnosticate. 2.7 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 60 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. 2.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITA' La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o comunque indipendenti dall infortunio; pertanto il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio è conseguenza indiretta e quindi non indennizzabile. Parimenti, nei casi di 7

preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente". 2.9 MORTE Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, agli eredi. 2.10 MORTE PRESUNTA Se il corpo dell'assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. 2.11 INVALIDITA' PERMANENTE Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella succitata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa. 2.12 INABILITA' TEMPORANEA (se assicurato) Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'assicurato ad attendere alle sue occupazioni la Società liquida la diaria assicurata: a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime; 8

b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. I sinistri avvenuti al di fuori dell'europa, sono indennizzabili limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero. 2.13 RIMBORSO SPESE SANITARIE (se assicurato) Se l'assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie"); - visite mediche e specialistiche; - spese farmaceutiche e esami di laboratorio; - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; - rette di degenza; - trasporto dell'assicurato in ambulanza. - cure mediche e trattamenti fisioterapici e rieducativi; - acquisto di: apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari; La Società rimborsa, inoltre, le spese sostenute, in conseguenza di un infortunio, per: - interventi di chirurgia estetica; - cure odontoiatriche e protesi dentarie (comprese se indicate nella scheda di polizza); - lenti, anche a contatto (comprese se indicate nella scheda di polizza). La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell indennizzo e dell importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Le spese effettuate all estero saranno rimborsate in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei cambi. 2.14 INDENNITA' DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO (se assicurato) Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. Qualora venga applicata una ingessatura, l'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'istituto. 2.15 CUMULO DI INDENNITA' L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. 2.16 CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a 9

conferire mandato, con scrittura privata ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle norme di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare un Collegio Medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'assicurato entro 10 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società entro 10 giorni convoca il Collegio invitando l'assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico risiede esclusivamente nel luogo ove ha sede il Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 2 anni, nel qual caso il Collegio può intanto stabilire una provvisionale sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in discussione. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 2.17 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio. 2.18 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE Poichè la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente. 2.19 ESONERO DENUNCIA CONDIZIONI DEGLI ASSICURATI Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonchè le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. 2.20 ESONERO DENUNCIA GENERALITA' DEGLI ASSICURATI La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento agli atti amministrativi emessi dai competenti organi. 2.21 LIMITE CATASTROFALE Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000.000,00. 10

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 2.22 ANTICIPO INDENNIZZI A richiesta dell Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di Euro 25.000,00. 11

3. NORME PARTICOLARI (valide se richiamate nelle schede di polizza) 3.1 INVALIDITA' PERMANENTE DI GRADO SUPERIORE AL 60% Qualora in conseguenza di un infortunio risarcibile a termini di polizza l'assicurato riporti una invalidità permanente, clinicamente accertata, di grado superiore al 60%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente verrà liquidata nella misura del 100%. 3.2 RISCHIO IN ITINERE La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre compie il tragitto per via ordinaria dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa. 3.3 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. Al termine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, l Assicurazione richiede al Contraente di comunicare, nel termine di 60 giorni, l ammontare delle variazioni di cui sopra, affinchè la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia avuto la relativa appendice dalla Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, sino al momento in cui il premio venga corrisposto, dopo di che l assicurazione si intenderà operante per tutto il periodo interessato senza soluzione di continuità. 12

4. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali: Art. 1.7 Durata dell assicurazione. Art. 1.9 Facoltà di recesso in caso di sinistro. Art. 1.11 Foro competente. Art. 2.16 Deroga alla competenza dell'autorità Giudiziaria in caso di controversie. Il Contraente ------------------------------------------------ 13

SCHEDA DI POLIZZA "A" costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa n... Contraente: Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale Assicurati: Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di qualsiasi attività per conto del Contraente in relazione al mandato ricoperto e per le attività svolte per altri enti pubblici a seguito di comando dell Ente di appartenenza. Somme assicurate per ciascuna persona: 200.000,00 in caso di morte; 200.000,00 in caso di invalidità permanente; 10.000,00 per rimborso spese sanitarie. Si intendono operanti le condizioni particolari di cui ai nn.: 3.1 3.2 3.3 Calcolo del premio: Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un numero iniziale di n. 51 persone. Il premio lordo da applicare per persona è pari... a Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a...(di cui... di oneri fiscali). 14

SCHEDA DI POLIZZA "B" costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa n... Contraente: Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale Assicurati: Il Segretario comunale / Direttore generale, tutti i dipendenti, (anche in comando o con contratto a tempo determinato), nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: dipendenti di altri enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi professionali, lavoratori interinali, soggetti occupati in lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, volontari), assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge, per gli infortuni sofferti in qualità di conducenti e/o trasportati di mezzi di trasporto e natanti di proprietà dell Ente, ovvero ad esso locati, in uso o comodato, utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l espletamento di compiti di servizio al di fuori dell ufficio e limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti: - nel salire e nel discendere dal veicolo; - durante la messa in moto e circolazione del veicolo; - durante gli interventi d emergenza e le operazioni di rifornimento, riparazione, etc. effettuati attorno al veicolo; - in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione; - in caso di caduta in acqua del veicolo; - in occasione di sosta del veicolo, con conducente a bordo. Per l identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. Somme assicurate per ciascuna persona: 150.000,00 in caso di morte; 150.000,00 in caso di invalidità permanente; 5.000,00 per rimborso spese sanitarie. Si intendono operanti le condizioni particolari di cui ai nn.: 3.1 3.3 15

Calcolo del premio: Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo di: n 103 mezzi di trasporto e natanti dell Ente per per mezzo/natante Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a... (di cui... di oneri fiscali) 16

SCHEDA DI POLIZZA C costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa n... Contraente: Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale Assicurati: Il Segretario comunale / Direttore generale, tutti i dipendenti, (anche in comando o con contratto a tempo determinato), nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: dipendenti di altri enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi professionali, lavoratori interinali, soggetti occupati in lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, volontari), assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge; per gli infortuni sofferti in qualità di conducenti e/o trasportati su mezzi di trasporto di loro proprietà, o di proprietà di famigliari o di Terzi (escluso l Ente Contraente), utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l espletamento di compiti di servizio al di fuori dell ufficio e limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti: - nel salire e nel discendere dal veicolo; - durante la messa in moto e circolazione del veicolo; - durante gli interventi d emergenza e le operazioni di rifornimento, riparazione, etc. effettuati attorno al veicolo; - in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione; - in caso di caduta in acqua del veicolo; - in occasione di sosta del veicolo, con conducente a bordo. Somme assicurate per ciascuna persona: Si intendono operanti le condizioni particolari di cui ai nn.: 3.1 3.3 150.000,00 in caso di morte; 150.000,00 in caso di invalidità permanente; 5.000,00 per rimborso spese sanitarie. 17

Calcolo del premio: Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo di: Km 6.000 = percorsi annualmente con mezzi di trasporto privati dal Segretario comunale/direttore generale, dai dipendenti e altro personale x.../km Pertanto il premio annuo lordo è pari a...(di cui... di oneri fiscali). 18

SCHEDA DI POLIZZA D costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa n... Contraente: Comune di Lecco P. IVA: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale Assicurati: Volontari di pronto intervento della Protezione Civile, per gli infortuni subiti durante le operazioni di soccorso in occasione di incendi, disastri, calamità naturali ed altri eventi similari, nonché durante le esercitazioni inerenti a tale attività; sono inoltre comprese le attività di vigilanza, controllo, prevenzione, ecc. in ausilio alla Polizia Municipale. Per l identificazione delle persone assicurate, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. Somme assicurate per ciascuna persona: 75.000,00 in caso di morte; 75.000,00 in caso di invalidità permanente. 5.000,00 per rimborso spese sanitarie. Si intendono operanti le condizioni particolari di cui ai n.: 3.1-3.2-3.3 Calcolo del premio: Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un numero di 35 persone. Il premio lordo da applicare per persona è pari... a Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a...(di cui... di oneri fiscali). 19

SCHEDA DI POLZZA E costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa n... Contraente: Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Copertura temporanea, prevista annualmente: - indicativamente n 5 settimane, nel periodo da giugno a luglio di ogni anno. Il contraente si impegna a comunicare, almeno 15 giorni prima dell inizio del CRES, l esatto periodo di attivazione dello stesso, nonché il numero dei partecipati ed ulteriori eventuali informazioni aggiuntive. Assicurati: Alunni partecipanti al Centro ricreativo diurno (circa 160 utenti di età compresa fra i 6 ed i 14 anni). Sono compresi gli infortuni subiti dagli alunni durante: 1. lo svolgimento di tutte le attività connesse alla partecipazione della vita scolastica purchè promosse dalle Autorità scolastiche o promosse con il loro consenso; 2. il percorso da casa e scuola e viceversa, compreso il rischio in itinere ; 3. durante le gite scolastiche, sia in Italia che all Estero. Somme assicurate per ciascuna persona: 25.000,00 in caso di morte; 50.000,00 in caso di invalidità permanente; 20,00/giorno in caso di ricovero in istituto di cura (per la durata massima di 60 giorni) 1.500,00 per spese sanitarie. A parziale deroga art. 2.13 si intendono comprese le spese inerenti: - Cure odontoiatriche e protesi dentarie = Euro 1.000,00 (con il limite di Euro 100 per ciascun dente} - Acquisto di Lenti/comprese quelle a contatto Euro 260,00 Si intendono operanti le condizioni particolari di cui ai nn.: 3.2 3.3. Calcolo del premio: Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un numero preventivo iniziale di 160 alunni. Il premio lordo da applicare per alunno è pari a... Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a...(di cui... di oneri fiscali). 20