S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y



Documenti analoghi
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

STATUTO. della Fondazione AROMED

Costituire un associazione di volontariato

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative

Come cambia l antiriciclaggio

Autoimprenditorialità

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall

FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

STUDIO DE POLI - VENEZIA

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

Successione e Pratiche Testamentarie

VENEZIA Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici -

Redditi di capitale. Capitolo NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) c.c c.c.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

L n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Indice. 1 L incapacità non dichiarata

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

5 per mille al volontariato 2007

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

Matrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

Parte I IL FONDO PATRIMONIALE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Fiscal News N La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

L avvio di un attività

RISOLUZIONE N. 119/E

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

L AREA DI CONSOLIDAMENTO

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

2012 Italfiduciaria Srl

MALUQUER ADVOCATS. Le ETVE, ovvero le Holdings in Spagna Curiosità e FAQ

Breve panoramica. Il settore societario nel Principato del Liechtenstein

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

LEZIONE 20 dicembre 2013

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,

Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust

Adempimenti fiscali nel fallimento

Un lascito alla Fondazione Salesi

Transcript:

LIECHTENSTEIN LA FONDAZIONE STIFTUNG NEL LIECHTENSTEIN di Avv. Francesco Misuraca 1. Definizione giuridica Una Fondazione (Stiftung) è una persona giuridica costituita con l'apporto di un fondo al fine del raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552 del c.c. del Liechtenstein). Anzi, di preciso, al momento del conferimento dei beni, la Stiftung ottiene lo status di "persona morale" (che non è una piena personalità giuridica), mentre acquisterà la piena personalità giuridica solo con l'iscrizione al Pubblico Registro. Per il resto, nei fatti, la Fondazione è soltanto un patrimonio, non è un organizzazione di persone, non ha, perciò, membri, soci, azionisti o altri tipi di compartecipanti. La Fondazione è, sostanzialmente, un patrimonio governato unicamente dalla volontà del fondatore, come indicata nello Statuto e nell atto di Fondazione, e tre sono le figure da cui è costituita: il fondatore, i beneficiari e il consiglio della Fondazione. Il consiglio, in particolare, è un organo esecutivo dello Statuto e dell atto di Fondazione. Il fondatore non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione, mentre i beneficiari ricevono vantaggi dalla Fondazione, in attuazione degli scopi per cui essa è istituita. Nulla impedisce, d altra parte, che il fondatore figuri tra i beneficiari e questa

circostanza fa sì che il fondatore ottenga alcuni ovvi vantaggi dal punto di vista fiscale, separando il godimento dei beni dalla titolarità. 2. Costituzione La Fondazione viene costituita dal fondatore (persona fisica o giuridica), il quale esprime la sua volontà mediante un atto costitutivo e con la dotazione di un fondo (minimo 30,000 franchi svizzeri). L'iscrizione nel Registro Pubblico è richiesta unicamente se l'oggetto della Fondazione è lo svolgimento diretto di un attività commerciale, e non quello del sostegno patrimoniale al nucleo familiare o quello caritatevole. Ne consegue che, per ottenere l anonimato sui beneficiari e sul fondatore, la Fondazione non registrata, per scopi familiari o caritatevoli, è molto comune. Gli atti con cui si effettua la costituzione della Fondazione hanno la seguente forma: negozio giuridico unilaterale tra vivi; disposizione di ultima volontà; patto successorio. L atto di Fondazione deve recare, al minimo, le seguenti informazioni: nome e sede; scopo o oggetto; ammontare del capitale della Fondazione e utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento della medesima; membri del consiglio di Fondazione (consiglieri);

modalità di nomina di ulteriori consiglieri ; modalità e titolarità del diritto di firma; ufficio di revisione, prescritto, però, solo per le Fondazioni svolgenti attività commerciale in forma diretta. L iscrizione nel registro pubblico (necessaria solo per le Fondazioni commerciali) determina, con effetto costitutivo, l acquisto della personalità giuridica. Mentre gli altri tipi di Fondazioni (non commerciali) acquistano immediatamente la personalità morale, per effetto della semplice costituzione. Queste ultime devono, però, in ogni caso, depositare l atto di Fondazione. Tale deposito non rende i documenti accessibili al pubblico né ha effetti costitutivi della personalità giuridica (per quanto detto), ma serve al fine esclusivo di consentire i controlli amministrativi per la prevenzione di Fondazioni illecite o immorali. 3. Scopi Per quanto riguarda l'oggetto (lo scopo) della Fondazione, innanzitutto, è bene precisare che il fondatore, al momento della costituzione, può determinarlo liberamente purché esso non sia illegale o immorale. Gli scopi più comuni sono quelli che prevedono il supporto finanziario dei membri della propria famiglia (p.e. prevedere il pagamento di determinate somme di denaro a membri della famiglia, per il loro sostentamento o per scopi educativi), la promozione delle Arti e il sostegno di propositi caritatevoli. L'oggetto può includere, in modo misto, attività commerciali, solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non commerciali della Fondazione, ma tale attività mista oppure la partecipazione in imprese commerciali, per

controllare i propri interessi, non implica che l oggetto della Fondazione sia commerciale. Invece, nel caso di svolgimento diretto ed esclusivo di attività lucrative o commerciali, corre l obbligo di registrare la Fondazione nel Registro Pubblico, il che ovviamente diminuisce il segreto e la riservatezza della Fondazione medesima. Per il resto, la Fondazione ha, nell ambito dei limiti prefissati come scopo, piena capacità giuridica, piena capacità d agire, è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere e può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili. 4. Capitale e patrimonio La Fondazione può essere costituita da una persona fisica o giuridica tramite il conferimento di beni. Il fondatore ("founder") trasferisce tutta o parte della proprietà del suo patrimonio alla Fondazione, affinché questa possa conseguire l'obiettivo per cui è stata costituita. Ora, il capitale minimo della Fondazione è di 30,000 franchi svizzeri da versare interamente. Ma qualsiasi bene patrimoniale donato formalmente dal fondatore diventa proprietà della Fondazione. Poi il capitale della Fondazione è interamente separato da quello del fondatore. Ciò non impedirà, eventualmente, al fondatore di usufruire dei frutti della proprietà senza apparire come il reale proprietario: sarà sufficiente essere uno dei beneficiari o il beneficiario della Fondazione. Resta, però, fermo che la costituzione di una Fondazione è un'entità giuridica distinta, avente un nome, uno scopo e un organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo, che non condivide più nulla con la personalità del suo fondatore.

Il capitale, d altro lato, si distingue dal patrimonio della Fondazione. La distinzione non è formale, il capitale è l ammontare versato inizialmente e dichiarato nell atto di Fondazione e nello statuto. Tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti, inizialmente o successivamente, provenienti da terzi o dal fondatore (in quest ultimo caso in conformità degli obblighi di versamento posti a suo carico dall atto di Fondazione), sono patrimonio. Di seguito, il capitale è assorbito, come è evidente, ma solo da un punto di vista matematico, nella più ampia estensione del patrimonio. 5. Responsabilità per debiti Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima. Non sono responsabili, perciò, né il fondatore né i beneficiari né i membri del consiglio (neanche per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione). D altro lato, se lo scopo della fondazione è familiare, i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni, né in via ordinaria né in via fallimentare, sui redditi percepiti dalla Fondazione, né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario nè nel loro intero ammontare, se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito da una Fondazione familiare e se così è stabilito dall atto di Fondazione.

6. Il fondatore II fondatore è colui che decide di conferire una parte, più o meno consistente, del proprio patrimonio alla Fondazione, rappresentata dal Consiglio, nell'interesse di una o più persone chiamate beneficiari e per un fine specifico. Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione (Stiftung), egli provvede a redigere lo statuto e l atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il Consiglio dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. Finché il fondatore vive, egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione. In tal caso il potere di modifica deve essere previsto nell'atto costitutivo, ma la maggior parte dei fondatori optano per questa clausola. Soltanto dopo la morte del fondatore le sue disposizioni diventano definitive. 7. I consiglieri Lo statuto prevede il potere del fondatore di nominare o revocare i membri del Consiglio. I membri del Consiglio sono nominati dal fondatore al momento della costituzione della Stiftung. Ciò non toglie che il potere di nomina e revoca possa essere attribuito anche ad altri soggetti. Infatti, lo statuto può prevedere che ciascun consigliere possa nominare un suo successore o che ulteriori membri possano essere nominati dagli stessi consiglieri in carica. I consiglieri, poi, possono essere residenti nel Liechtenstein o all'estero, tuttavia almeno uno di essi deve essere un cittadino del Liechtenstein, residente nel Paese.

E da notare, infine, che i membri del Consiglio di amministrazione devono osservare standard di criteri di altissima diligenza e sono personalmente responsabili per ogni danno provocato. 8. Altri organi In ogni caso, la Fondazione ha un Rappresentante (solitamente un consigliere), che è il procuratore domiciliatario della Fondazione, abilitato a ricevere da tutti i tribunali e tutte le autorità amministrative dichiarazioni e comunicazioni d ogni genere. Merita un accenno, poi, il fatto che solo nelle Fondazioni con scopo commerciale è richiesto un Ufficio di Revisione, con funzioni di controllo, verifica e sindacato sulla regolarità della gestione contabile. Talora lo statuto prevede anche altri organi come il Consulente o un Kollator, investito del diritto di designare i beneficiari. 9. I Beneficiari I beneficiari sono le persone (o altre entità legali), designate nello statuto o nell atto di Fondazione, destinatarie di un beneficio presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione. I proventi del beneficio sono, per loro natura, gratuiti ed i beneficiari non hanno, salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto legale o altro diritto equivalente per esserne i designatari. In ogni caso, una volta nominati, i beneficiari acquisiscono, oltre ai diritti (contrattualmente previsti) di ricevere una quota dei profitti e una quota del patrimonio

della Fondazione, il diritto ad esigere una chiara amministrazione del patrimonio della Fondazione. Ma, data la gratuità della concessione dei diritti ai beneficiari, nulla esclude che tali diritti possano essere limitati nel tempo oppure assoggettati a certe condizioni. Il fondatore ha un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, ma può anche, all inverso, riconoscere ai beneficiari una funzione di controllo sull'operato del Consiglio. In ogni caso, nell eventualità di un disaccordo tra beneficiari e Consiglio di amministrazione, i primi possono ricorrere al tribunale per tutelare i propri diritti. Il tribunale applicherà le norme, da lungo tempo istituite e collaudate, della legge sul fedecommesso. 10. Modifica dell atto di Fondazione o dello Statuto In via di principio, l atto di Fondazione e lo statuto non sono modificabili, specie per quanto riguarda lo scopo della Fondazione. Ma situazioni eccezionali, previste dai medesimi atti di cui in questione, possono giustificare le modifiche, le quali sono rimesse ad un organo della Fondazione, spesso con la cooperazione delle autorità competenti (autorità di sorveglianza delle Fondazioni o tribunale). 11. Revoca e annullamento della Fondazione Fintanto che la Fondazione non è costituita, il fondatore ha il potere di revocarla unilateralmente. Dopo la costituzione ciò non è più possibile, salvo che il fondatore abbia fatto espressa riserva a sé di questo potere nell atto di Fondazione.

Con la revoca della Fondazione, essa cessa ed il patrimonio ritorna al fondatore. L annullamento dell atto di Fondazione può essere richiesto, da chi vi abbia interesse, per gli stessi vizi della volontà che rendono invalido il contratto. Se il fondatore, dunque, era in errore o sottoposto a violenza fisica o morale nel momento della manifestazione della sua volontà o se ha agito con dolo o intento fraudolento, allora l atto di fondazione è annullabile. La Fondazione può, inoltre, essere annullata per raggiungimento del suo scopo, insufficienza del patrimonio oppure quando è trascorsa la sua durata prevista nell atto di Fondazione. Infine, è possibile ridurre, per lesione della quota d eredità legittima, il versamento originario del fondatore o le successive attribuzioni patrimoniali a favore della Fondazione (purchè assimilabili a donazioni). Nulla impedisce, altresì, ai creditori del fondatore lesi dalla costituzione di esercitare la revocatoria ordinaria o fallimentare, purchè ne ricorrano tutte le altre condizioni di legge (p.e. il rispetto dei termini della revocatoria fallimentare, l intento fraudolento e simili). 12. Scioglimento della Fondazione Lo scioglimento della Fondazione può verificarsi per: raggiungimento del suo scopo; scadenza del termine di durata; mutuo consenso di tutti i soggetti gravitanti intorno alla Fondazione (fondatore, beneficiari, ecc.).

Per il resto, nell atto di Fondazione vi è una precisa regolamentazione di altri casi di scioglimento. 13. Vantaggi della pianificazione fiscale attuata per mezzo di una Fondazione Parlando, ora, di pianificazione fiscale internazionale, si tenga presente quanto segue. Ipotizzando che il ruolo di holding sia rivestito da una Fondazione (Stiftung), anziché da una società o da un trust, essa dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa fiscale del Liechtenstein per beneficiare dello status privilegiato di "società holding" ed essere assoggettata soltanto ad un'imposta patrimoniale forfettaria annuale di 1.000 Franchi svizzeri. La normativa fiscale fa un esplicito riferimento alla holding generale, definendola come una "persona morale" il cui oggetto è rappresentato dalla detenzione di partecipazioni in altre società. Ma la stessa legge prevede, d altro lato, che la Fondazione, che assume la veste di holding, acquisti la personalità giuridica pur senza essere registrata. Ordinariamente, infatti, l obbligo della registrazione è previsto soltanto qualora la Fondazione eserciti un'attività esclusivamente commerciale, ma ove partecipi ad attività commerciali altrui, per il conseguimento del proprio obiettivo non economico (familiare, caritatevole, ecc), non deve registrarsi e non ha una personalità giuridica riconosciuta. Invece, la Fondazione che svolga la funzione di holding, visto che la gestione e la detenzione delle partecipazioni non costituiscono una "attività commerciale", può far a

meno di essere iscritta nel Registro Pubblico e, tuttavia, acquista la personalità giuridica piena, con ovvi effetti di anonimato per i beneficiari (anche se il fondatore resta in ogni caso anonimo in qualsiasi tipo di Fondazione) e maggior credito verso l esterno, per avere comunque ottenuto la piena personalità. Infine, la Fondazione-holding, che non svolge direttamente attività di carattere commerciale, ricorrendo a determinati accorgimenti, potrà anche essere esonerata dall'obbligo della presentazione della contabilità. La funzione che, quindi, la Fondazione (Stiftung) potrà assolvere nell'ambito di una struttura di pianificazione fiscale internazionale è essenzialmente quella di "cassaforte" del gruppo. Ciò significa che essa potrà detenere le azioni di una holding intermediaria e il risultato sarà che la Fondazione diverrà la beneficiaria della eventuale distribuzione di dividendi operata dalla sua diretta controllata. Attenzione, però. Non beneficiando il Liechtenstein di trattati contro la doppia imposizione e non essendo un paese membro della CEE, restando quindi escluso dalla possibilità di usufruire della Direttiva CEE n. 435 (Direttiva madre - figlia), per non essere assoggettati ad onerose ritenute alla fonte sulla distribuzione di dividendi, è evidente che occorrerà localizzare una sub - holding, controllata dalla Stiftung, in una giurisdizione che consenta di distribuire dividendi senza che questi debbano scontare alcuna ritenuta. La sub-holding potrà, per esempio, essere costituita a Malta o a Cipro, nella forma di società offshore, dove non verrà trattenuta alcuna ritenuta sul pagamento di dividendi. Prestando attenzione alla struttura che si realizza, anche la holding lussemburghese del '29 rappresenterà senz'altro un'ottima soluzione. I dividendi conseguiti potranno essere conseguentemente destinati al perseguimento dello scopo per cui la Stiftung è stata costituita senza che essi siano assoggettati a tassazione in Liechtenstein. La Stiftung consente di ottenere un significativo vantaggio anche con riferimento alle imposte di successione. Infatti, alla morte del fondatore non si

verificherà alcuna successione, in quanto formalmente il titolare dei beni conferiti risulta essere la Stiftung. In definitiva, la Stiftung può effettivamente considerarsi una struttura particolarmente flessibile, che si presta a diverse soluzioni di pianificazione fiscale. 14. Imposte e tasse Le Fondazioni assumono uno status particolare, per cui sono esenti dalla tassazione sul patrimonio, sugli acquisti e sui redditi. Sono, invece, assoggettate, al momento dell iscrizione o del deposito dell atto di Fondazione nel registro, all imposta di costituzione e di bollo, che è pari al 3% del capitale della Fondazione (ma si applica l 1,5% per capitali superiori a 5 milioni di franchi svizzeri e l 1% per quelli superiori a 10 milioni e, addirittura, il 2 sui beni acquisiti, ma con un minimo di 200 franchi, per le Fondazioni familiari e per scopi non lucrativi). Altra imposta è quella di iscrizione o di deposito, da versare al momento, appunto, dell iscrizione o del deposito dell atto di Fondazione. Per l iscrizione (riguardante solo le Fondazioni commerciali), la tassa è pari a 500 franchi svizzeri, se il capitale della fondazione non supera i 100mila franchi. Se poi il capitale supera i 100mila franchi la tassa aumenta di 150 franchi, per ogni frazione di capitale pari a 100mila franchi. Per il deposito, la tassa varia da 500 a 5.000 franchi svizzeri e si applicano gli stessi criteri di calcolo validi per la tassa di iscrizione. Per le fondazioni non commerciali, non soggette ad obbligo di iscrizione, la tassa varia da 250 a 2.500 franchi.

Altra imposta ancora, a cui sono assoggettate le Fondazioni, è la tassa annuale del 0,1 sul capitale e sul patrimonio, con un minimo di 1,000 franchi svizzeri. La percentuale dell'imposta è ridotta allo 0,75 se il patrimonio supera 2 milioni di franchi svizzeri e allo 0,5 se supera 10 milioni di franchi svizzeri. Non da trascurare, infine, le spese notarili che possono ammontare a diverse centinaia di franchi svizzeri.