IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA
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- Brigida Bruno
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1 IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA Milano, 6 Aprile
2 AGENDA L investimento diretto in Francia mediante l apertura di una filiale (branch) Il principio della tassazione sul reddito mondiale (cenni) L investimento diretto in Francia mediante una società controllata (subsidiary) La cessione dell investimento 2
3 COME INVESTIRE ALL ESTERO? BRANCH VS SUBSIDIARY BRANCH E una sede fissa di affari (costituita da beni e/o persone) attraverso cui una società residente in uno Stato esercita la propria attività in un altro Stato. Si tratta di una articolazione operativa e, in certa misura, amministrativa all estero ma non è un soggetto autonomo. I risultati della sua attività estera confluiscono nel bilancio della società che la ha costituita. SUBSIDIARY E una entità giuridica autonoma, costituita secondo le forme previste dalla giurisdizione estera, distinta dalla società madre e dotata di una sua autonomia giuridica. I risultati della sua attività non confluiscono nel bilancio della società madre. 3
4 IL PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE SUL REDDITO MONDIALE (cenni) L Italia applica il principio di tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle ) In base a tale principio tutti i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a tassazione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti, per il solo fatto che questi siano ad essi riferibili. Al contrario, ai soggetti non residenti si applica il principio della territorialità (o della fonte) in base al quale i redditi sono tassati nello Stato in cui essi vengono prodotti. Di conseguenza il reddito prodotto in Francia da una società italiana (direttamente o mediante una branch) è imponibile in Italia. Anche il reddito prodotto in Francia da una subsidiary è imponibile in Italia, se distribuito alla società madre italiana. 4
5 IL RISCHIO DI DOPPIA TASSAZIONE Lo stesso reddito, tuttavia, è assoggettato ad imposta anche in Francia (potestà impositiva dello Stato della fonte del reddito) Problema di doppia imposizione: la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la Francia dispone che: branch: gli utili realizzati da un impresa italiana in Francia sono imponibili soltanto in Italia a meno che l impresa non svolga la sua attività in Francia per mezzo di una branch. In tale ipotesi gli utili sono imponibili anche in Francia nella misura in cui gli stessi sono attribuibili alla branch (stabile organizzazione). subsidiary: gli utili realizzati in Francia sono imponibili solo in Francia, ma in caso di distribuzione di dividendi (utili netti) può essere dovuta in Francia una ritenuta ed in Italia l IRES (in capo alla società madre che li riceve). 5
6 LA TASSAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO IN FRANCIA BRANCH 1. Soggetta ad imposte sui redditi in Francia ed in Italia. Tuttavia la società madre italiana ha diritto in Italia ad un credito per le imposte pagate in Francia tramite la branch 2. Utili o perdite sono direttamente imputati alla società madre (favorevole in caso di start-up losses ). Non ci sono dividendi (né ritenute). 3. IVA sulle prestazioni di servizi tra società madre e branch non applicabile 4. Non beneficia delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. SUBSIDIARY 1. Soggetta ad imposte sui redditi solo in Francia (tranne per redditi di fonte italiana). 2. Utili sono attribuiti alla società madre come dividendi e quindi al netto delle imposte francesi; le perdite restano a carico della subsidiary. 3. Applicabile l IVA sulle prestazioni di servizi tra la subsidiary e la sua partecipante. 4. Beneficiano delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 6
7 IL CASO DELLA BRANCH /1 IN FRANCIA Il reddito è assoggettato all imposta sul reddito delle società in Francia, generalmente con tasso del 33 e 1/3 Il reddito netto (dopo le imposte) è anche assoggettato ad una ritenuta (pari al 25%), c.d. branch remittance tax, che è applicata a prescindere dall attribuzione dei profitti alla società madre italiana. In presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, la branch remittance tax non è dovuta. IN ITALIA Il reddito della branch prodotto in Francia confluisce nel reddito complessivo della società madre ed è assoggettato all imposta sul reddito delle società (IRES) Se la branch non ha pagato imposte all estero sul reddito prodotto, pagherà le imposte la società madre in Italia. 7
8 IL CASO DELLA BRANCH /2 Il reddito prodotto dalla branch è dunque assoggettato ad una doppia imposizione giuridica, che è attenuata in Italia attraverso il riconoscimento di un credito di imposta per le imposte assolte all estero. Il credito di imposta consente, sostanzialmente, di detrarre l imposta assolta a titolo definitivo in Francia dall imposta netta dovuta in Italia e risultante dalla dichiarazione dei redditi. L ammontare del credito per imposte estere si determina come segue: Reddito estero/(reddito complessivo perdite pregresse) * imposta lorda italiana; Questo sistema incontra due limiti principali: l ammontare del credito non può comunque eccedere l imposta netta dovuta in Italia l ammontare del credito non può comunque eccedere la quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile al reddito estero Queste regole hanno un effetto negativo sul CIR e possono averlo anche sulle altre misure di incentivo francesi 8
9 UN ESEMPIO DEL CREDITO PER IMPOSTE ESTERE (caso di CIR pari all imposta francese) TASSAZIONE IN FRANCIA (in capo alla branch) Reddito lordo 220,00 Costi deducibili -120,00 Reddito Imponibile 100,00 Imposta (33 1/3 %) 33,33 CIR (Crédit d impôt Recherche) 33,33 Imposta dovuta - TASSAZIONE IN ITALIA (in capo alla società madre) Reddito imponibile francese 100,00 Reddito imponibile italiano 200,00 Reddito complessivo imponibile 300,00 IRES (27,5%) 82,50 IRAP (3,9% di 200) 7,8 Credito per imposta francese - Imposta dovuta 90,30 Credito d imposta teorico: 100,00/300,00* 82,50 = 27,50 Credito di imposta spettante: 0 perché, per effetto del CIR, non è stata assolta alcuna imposta in Francia. 9
10 IL CASO DELLA SUBSIDIARY/1 IN FRANCIA Il reddito è assoggettato all imposta sul reddito delle società in Francia pari generalmente al 33 e 1/3% Il reddito netto (dopo le imposte) è generalmente assoggettato in caso di distribuzione ad una ritenuta a titolo di imposta (25%). Tuttavia, in attuazione della Direttiva Europea c.d. Madre-Figlia (n. 90/435/CEE), tale ritenuta non si applica ai dividendi pagati ad una società madre italiana che detenga da 1 anno almeno il 10% della subsidiary. IN ITALIA Nel reddito complessivo della società madre italiana non confluisce il reddito prodotto dalla subsidiary ma solo i dividendi erogati. Tali dividendi concorrono a formare la base imponibile IRES nella misura del 5% con tassazione definitiva dell 1,375%. Non vi è alcuna ritenuta sui dividendi in ingresso. 10
11 IL CASO DELLA SUBSIDIARY/2 Nelle ipotesi in cui la normativa comunitaria non sia applicabile vi è un problema di doppia imposizione sui dividendi (ritenuta francese del 25% + IRES del 1,375%), tuttavia: in Francia ai sensi dell articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Francia e l Italia la ritenuta non può eccedere: il 5% se la partecipazione è detenuta da almeno 1 anno e se la stessa è almeno pari al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili; il 15% in tutti gli altri casi. in Italia in capo alla società controllante nella misura dell 1,375% con il riconoscimento del credito di imposta per le imposte assolte all estero. 11
12 UN ESEMPIO DEL CREDITO PER IMPOSTE ESTERE (caso di applicazione della Direttiva Madre-Figlia; CIR pari all imposta francese) TASSAZIONE IN FRANCIA (in capo alla subsidiary) TASSAZIONE IN ITALIA (in capo alla società madre) Reddito lordo 220,00 Costi deducibili -120,00 Reddito Imponibile 100,00 Imposta (33 1/3 %) 33,33 CIR (Crédit d impôt Recherche) 33,33 Imposta dovuta - Dividendo lordo 100,00 Reddito imponibile italiano 200,00 Dividendo francese imponibile 5,00 Reddito complessivo imponibile 205,00 IRES (27,5%) 56,375 IRAP (3,9% di 200) 7,8 Credito per imposta francese - Imposta dovuta in Italia 64,175 Ritenuta di imposta - Credito di imposta teorico: (5,00/205,00)*56,375 = 1,375 Credito di imposta spettante: - 12
13 BRANCH VS SUBSIDIARY: UN ESEMPIO INVESTIMENTO CON BRANCH Reddito imponibile francese 100,00 Reddito imponibile italiano 200,00 Reddito complessivo imponibile in Italia 300,00 IRES (27,5%) 82,50 IRAP (3,9% di 200) 7,8 Credito per imposta francese - Imposta dovuta in Italia 90,30 INVESTIMENTO CON SUBSIDIARY Dividendo francese imponibile 5,00 Reddito imponibile italiano 200,00 Reddito complessivo Imponibile in Italia 205,00 IRES (27,5%) 56,375 IRAP (3,9% di 200) 7,8 Credito per imposta francese - Imposta dovuta in Italia 64,175 13
14 LA CESSIONE DELL INVESTIMENTO/1 DISMISSIONE DELLA BRANCH La dismissione della branch può avvenire attraverso la cessione degli assets. CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SUBSIDIARY La dismissione dell investimento effettuato mediante la costituzione di una subsidiary può avvenire mediante cessione delle quote o azioni. 14
15 LA CESSIONE DELL INVESTIMENTO/2 L articolo 13 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Francia e l Italia, dispone che gli utili derivanti dall alienazione di: beni immobili sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati; beni mobili di una branch che un'impresa di uno Stato (Italia) ha nell'altro Stato (Francia), compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta branch (da sola o con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato (Francia); partecipazioni in società (francesi) sono imponibili soltanto nello Stato di cui l alienante è residente (Italia); una partecipazione importante (i.e. diretta o indiretta di azioni o quote che danno diritto ad almeno il 25% degli utili della società) in una società residente di uno Stato (Francia), sono imponibili anche in detto Stato (Francia): cfr. articolo 8, lett. b), del Protocollo alla Convenzione. 15
16 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Opportuna una attenta pianificazione fiscale dell investimento in Francia Ad esempio, il principio della tassazione del reddito mondiale rischia di compromettere i vantaggi del CIR in quanto il credito per imposte pagate all estero funziona a condizione che le imposte estere siano effettivamente pagate a titolo definitivo Anche i contributi a fondo perduto percepiti da una branch potrebbero alterare il reddito imponibile della società italiana in quanto confluiscono nel suo bilancio (conto capitale/conto interessi) Dal punto di vista strettamente fiscale, l investimento tramite una subsidiary sembrerebbe preferibile rispetto all investimento tramite una branch Tuttavia occorre effettuare una simulazione basata sugli effetti degli incentivi francesi cui si aspira Occorre tenere conto anche di considerazioni extra-tributarie 16
17 Sedi Roma Via G. Cuboni, 12 Tel Fax Milan Via G. Serbelloni, 4 Tel Fax milano@macchi-gangemi.com Verona Piazzetta Ottolini, 9 Tel Fax verona@macchi-gangemi.com Paris 38, avenue Hoche Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) paris@macchi-gangemi.com Bologna Via Farini, 3 Tel Fax bologna@macchi-gangemi.com Tel.:
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