Proposte normative relative al trust applicato al settore dell arte nella Repubblica di San Marino

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Proposte normative relative al trust applicato al settore dell arte nella Repubblica di San Marino Di Elena Amodeo 01/11/2010

Premessa: il Trust Il Trust è un istituto tipico del sistema giuridico anglosassone nato come strumento per regolare i rapporti tra privati, utilizzato in ambito di trasferimenti di una vasta tipologia come liquidità di denaro, obbligazioni, immobili ma anche beni di interesse culturale. Il trust, termine che letteralmente significa fiducia o custodia, è un istituto giuridico nel quale il disponente affida ad un trustee la gestione del patrimonio o a favore di un beneficiario o per uno scopo preciso, come ad esempio il mantenimento di una collezione d arte a seguito di una successione. Con la legge n. 37 del 17 marzo 2005 «L Istituto del Trust», ora sostituita con la legge n. 42 del 1 marzo 2010, la Repubblica di San Marino ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico una disciplina civilistica specifica per questo tipo di istituto, al fine di renderlo compatibile e trasparente all interno del proprio ordinamento legislativo. Nel caso in cui vengano segregati in trust degli oggetti d arte, occorrerà prendere come riferimento due tipi di legislazione, ovvero quella riferita all istituto del trust e quella relativa ai beni culturali, due normative alquanto differenti, sia come periodo di promulgazione sia a livello di contenuti. I problemi che ne possono derivare sono svariati. La legge sul trust può dare luogo a incomprensibilità non indifferenti poiché al suo interno non specifica mai beni di interesse culturale, riferendosi sempre a beni come liquidità di denaro, azioni o quant altro. Questo porta, a chi analizza il testo normativo, a presumere e interpretare, ma in maniera soggettiva, dove collocare tali beni all interno della legge. Come si è potuto constatare nel confronto fra il corpus legislativo relativo ai beni culturali e quello relativo all istituto del trust non esistono problemi irrisolvibili fra i due apparati normativi. Piuttosto che incompatibilità esistono alcune incomprensioni, come già sottolineato, che possono sorgere quando si ha a che fare con beni artistici. COMPILAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI: INDIVIDUAZIONE DEI BENI IN TRUST Premessa Una delle fasi che caratterizza la redazione dell atto istitutivo è l individuazione dei beni in trust; la legislazione sul trust non specifica il procedimento da adottare nel caso in cui i beni siano rappresentati da opere d arte. La mancanza di chiarimenti circa le modalità di trascrizione e descrizione dei beni artistici comporta alcune difficoltà di gestione, poiché non si tratta di obbligazioni o di altre attività finanziarie, la cui descrizione risulta più semplice e oggettiva ma di cose concrete che presentano una serie di caratteristiche particolari ed uniche. Per un dipinto, ad esempio, non si potranno riportare solo il titolo e il nome dell autore. Occorrerà effettuare una breve descrizione del soggetto rappresentato nonché inserire una serie di informazioni necessarie come le dimensioni, la tecnica, il periodo storico nel quale è stato creato, dichiarare l autenticità dello stesso, i suoi passaggi di proprietà e altre indicazioni importanti e utili anche per contrastare il mercato illecito di opere d arte. Nel caso di un bene immobile dovrebbero comparire anche il luogo di localizzazione dello stesso, le metrature, il valore storico-artistico e altre informazioni utili al riconoscimento e alla descrizione dell edificio storico. 2

L art. 28 della legge 42/2010 sull Istituto del Trust prevede la redazione del Libro degli Eventi, un documento, compilato dal trustee o dall agente residente 1, che deve contenere l atto istitutivo, la descrizione di tutti gli eventi e operazioni che interessano o hanno interessato il beneficiario, lo scopo e i beni in trust, eventuali cambiamenti apportati nell atto istitutivo o variazioni sul trustee, l inventario annuale dei beni nonché ulteriori informazioni relative al trust e ai soggetti coinvolti. Tutte le norme che regolano nello specifico il Libro degli Eventi sono contenute nel Decreto Delegato n. 85 del 5 maggio 2010 Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust 2 il quale sancisce, all art. 1, che il trustee redige, alla data in cui il trust inizia ad avere effetto, l inventario del fondo in trust unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo e la descrizione della consistenza e della composizione del fondo in trust. Il trustee inoltre, sempre secondo l art. 1 del Decreto sopra citato, redige, al 31 dicembre di ogni anno solare, il bilancio del trust e l inventario del fondo in trust nonché di relazione scritta contenete il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust. Lo stesso articolo disciplina che il trustee deve realizzare una scheda riepilogativa per ciascuna categoria dei beni in trust, contenente il valore dei beni in trust dal momento in cui il trustee ne diviene titolare, i differenziali netti di valore successivamente maturati o realizzati e i proventi e i frutti derivati dai beni in trust. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una scheda apposita per la descrizione delle opere d arte, dotata di tutti i dettaglia e gli elementi che caratterizzano tali beni. Questo permetterebbe una corretta descrizione dei beni senza tralasciare alcun elemento utile alla descrizione dello stesso. La scheda potrebbe essere compilata dal trustee e, nel caso non esistesse la competenza per farlo, da un consulente esterno. Conclusioni Visto quanto enunciato si propone la soluzione normativa che segue: - Inserimento di una condizione, all interno del Decreto Delegato n. 85 del 2010 Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust, che indichi l obbligo di effettuare la descrizione di un opera d arte mediante una scheda specifica per questa tipologia di beni. A proposito si avanza la possibilità di utilizzare l Object ID 3, una scheda riconosciuta a livello internazionale per l inventariazione dei beni mobili che, se utilizzata nell esercizio del trust e anche per la descrizione dei beni culturali 4, consentirebbe una standardizzazione, all interno della Repubblica di San Marino, della prassi relativa alla catalogazione delle opere d arte (Allegato A). - In caso di utilizzo della scheda Object-ID si richiede l inserimento di alcune informazioni relative al valore economico del bene, dati che serviranno durante la valutazione dei beni in trust da inserire e aggiornare nel Libro degli Eventi (vedi pag. 3 Compilazione del Libro degli Eventi: valutazione dei 1 L agente residente, un professionista inscritto all albo degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti, è stato inserito nella nuova legge sull Istituto del Trust 42/2010. La sua individuazione è prevista qualora il trustee non sia residente a San Marino, di modo che tutti i trust retti dal diritto sammarinese possano avere sempre un contatto con la normativa vigente nella Repubblica. 2 Il Decreto Delegato 85/2010 ha sostituito la precedente legge n. 83 del 2005 Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust. 3 L Object ID System, messo a punto a partire dal 1993 dal J. Paul Getty Trust, è il risultato di anni di ricerca in collaborazione con gli attori principali della art community, come istituzioni culturali e museali tra cui International Council of Museums (ICOM), UNESCO, forze di polizia e compagnie di assicurazione. Il sistema Object ID permette di definire la carta d identità delle opere d arte secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale basato sulla documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti artistici. 4 A proposito si rimanda al testo Proposte normative relative alla composizione della C.C.M. e all esercizio di tutela e valorizzazione dei beni culturali nella Repubblica di San Marino. 3

beni in Trust ). Le voci da inserire sono le seguenti: valore economico del bene, esposizioni temporanee, manifestazioni, prestiti, certificato di autenticità o altra documentazione relativa all oggetto. La scheda permetterebbe una migliore descrizione, nonché aggiornamento, di tutte le informazioni che riguardano l opera d arte non solo al momento della sua segregazione in trust ma anche per i periodi successivi, come nel caso di trasferimento fisico del bene, eventuali restauri o cambiamenti di tipo conservativo. COMPILAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI: VALUTAZIONE DEI BENI IN TRUST Premessa Il Libro degli Eventi, regolato dal Decreto Delegato n. 85 del 2010 «Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust», oltre a contenere le modalità per l individuazione dei beni in Trust, sancisce l obbligo di aggiornare annualmente il valore corrente dei beni segregati. Il trustee è tenuto ad aggiornare il Libro degli Eventi ogni dodici mesi, registrando anche i successivi proventi e frutti maturati dai beni in trust e la differenza del loro valore a partire dalla data dell atto istitutivo. Questo significa che, anche con l ausilio di expertise di persone specializzate, il trustee ha l obbligo di provvedere annualmente all aggiornamento del valore del patrimonio artistico attraverso rivalutazioni effettuate mediante ricerche storico-artistiche approfondite nonché analisi di mercato. Il problema che può sorgere in caso di beni culturali, sia mobili e immobili, può essere quello che questi ultimi mutino non solo il loro valore economico, ma anche il loro valore culturale e conservativo. In questo caso sarebbe opportuno da parte del trustee, sempre sotto consiglio di un esperto d arte esterno, nel caso in cui egli non fosse in grado di analizzarlo, segnalare all interno della scheda relativa ad un certo bene culturale eventuali trasformazioni, manutenzioni o modifiche che esso ha subito, sia riportando i costi sostenuti sia l eventuale accrescimento o al contrario, diminuzione, del valore culturale. L art. 2 del Decreto 85/2010 sancisce che il valore corrente del bene viene determinato in maniera differente a seconda che si tratti di semplice liquidità, di azioni, obbligazioni o altre attività finanziarie. L articolo fornisce infatti un elenco dettagliato di tutti i beni dei quali il trustee deve determinarne il valore economico. Beni come opere d arte, rientrerebbero nella categoria di «beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti», un affermazione piuttosto generica che potrebbe comprendere qualsiasi tipologia di bene e, nel caso di beni culturali, sia beni mobili che immobili di varia natura. Oltretutto un bene culturale non possiede solo un valore economico ma, prima di tutto, un valore artistico e morale nei confronti di una collettività. Per la stima di un dipinto potrebbero essere diverse le modalità di stima di un bene. Se l opera d arte fosse stata appena acquistata presso una casa d aste o una galleria si potrebbe fare riferimento all ultimo prezzo di acquisto. Ma potrebbe anche presentarsi la situazione in cui il bene appartenesse al disponente da generazioni e quindi mancasse di un aggiornata valutazione economica. Lo stesso articolo 4

sancisce che una volta che il trustee ha effettuato la stima del bene, tale valore, affinché venga approvato, ha bisogno di una relazione redatta da un Dottore commercialista, da un Ragioniere o da un Perito commerciale iscritti agli albi dei Revisori contabili, tutti soggetti che non si occupano strettamente di beni culturali. Nel caso di opere d arte sarebbe opportuno che la relazione fosse redatta da un soggetto qualificato nel mercato dell arte, anche per evitare eccessivi passaggi di accertamenti poiché se così fosse, il trustee dovrebbe rivolgersi prima a un esperto d arte, come un art advisor, e successivamente far firmare la relazione a un Dottore commercialista, accrescendo così i tempi e i costi delle operazioni. Conclusioni Visto quanto enunciato si propone la soluzione normativa che segue: - inserimento, all interno dell art. 2 del Decreto 85/2010, di una clausola che indichi le modalità per determinare il valore corrente di un opera d arte o di un immobile storico di prestigio. La valutazione, formulata da un esperto d arte, sarà accompagnata da una relazione redatta, non da un Dottore Commercialista come per le altre tipologie di beni, ma da un esperto o consulente d arte. - La stima del valore economico del bene dovrà essere inserita, nonché aggiornata annualmente, all interno della scheda descrittiva dell opera d arte (vedi pag. 2 Il libro degli eventi: individuazione dei beni in trust ), per la quale è stato proposto l utilizzo della scheda Object ID integrata con le voci valore economico del bene, esposizioni temporanee, manifestazioni, prestiti, certificato di autenticità o altra documentazione relativa all oggetto. Il valore economico del bene dovrà fare riferimento alla relazione redatta da un esperto d arte, di cui al precedente punto. ALTRI ASPETTI Anche il trasporto e la custodia sono due aspetti ma, soprattutto, due servizi importanti che un istituto di credito può fornire ai propri clienti. La custodia di beni di interesse storico-culturale è una questione delicata e che esige locali adatti e specifici. Questo richiederebbe un deposito specifico per opere d arte, munito di sistemi d allarme avanzati o altri sistemi di sicurezza e dotato di impianti climatizzati studiati ad hoc per consentire al meglio la conservazione delle opere. Ovviamente la custodia di beni artistici comporterebbe anche una polizza assicurativa per coprire eventuali furti o danni ai beni artistici. Lo stesso vale per il trasporto di opere d arte, operazione che può avvenire per diversi motivi come ad esempio per portare le opere all interno del deposito, durante esposizioni e mostre temporanee o anche in occasione di prestiti temporanei a musei o fondazioni, e che richiede anche pratiche burocratiche per le eventuali esportazioni o importazioni. Sempre la legge 42/2010 prevede infatti che il trustee possa assicurare i beni in trust, in questo caso le opere d arte. 5

CONSIDERAZIONI FINALI Come già accennato l istituto del trust si rivela uno strumento efficace e flessibile per la valorizzazione e la conservazione di un patrimonio artistico, che permette di: - rendere indivisibile una collezione d arte mantenendola tale anche post mortem - preservare e tutelare un patrimonio artistico preservandolo nel tempo - creare un patrimonio segregato ed immune dalle possibili pretese di creditori - utilizzare la redditività prodotta dai beni in trust per conservare e valorizzare i beni segregati in trust - di garantire anonimato e sicurezza - ottenere un investimento anche in termini economici. La tassazione prevista dalla legislazione sammarinese, inoltre, è particolarmente snella e vantaggiosa rispetto ad altri Paesi (Italia in primis, con una tassazione, a seconda della tipologia di trust che varia tra 12,5 % e il 43%), poiché sulla redditività prodotta dai beni in trust si applica un aliquota di imposta del 17% su una base imponibile del 10%, con una tassazione effettiva dell 1,7%. Per le società o gli enti fiscalmente residenti o domiciliati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato l aliquota è sempre del 17% ma su una base imponibile del 50%, una tassazione effettiva dell 8,5%. Per gli immobili invece la tassazione rimane del 17% ma su una base imponibile totale del 100%. 6

ALLEGATO A DOCUMENTO DELL OPERA D ARTE - OBJECT ID (in fondo al documento sono state inserite le voci integrati vive così come proposte in compilazione del Libro degli Eventi: individuazione dei beni in trust a pag. 2) Fotografia dell oggetto Le fotografie di un oggetto d arte rappresentano una caratteristica fondamentale del processo di identificazione e di recupero di oggetti d arte rubati. Si consiglia di : fotografare sia vedute globali dell oggetto sia dettagli che evidenzino, in primo piano, iscrizioni, segni particolari e tracce di danni e riparazioni; includere nell immagine un indicatore metrico o un oggetto di dimensioni riconoscibili; prendere visione degli standard catalografici pubblicati dall Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al sito internet: www.iccd.beniculturali.it/catalogazione/standard-catalografici. 7

n.b. incollare la fotografia in questo riquadro RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE: Tipo di oggetto Di che tipo di oggetto si tratta (ad esempio, un dipinto, una scultura, un orologio, una specchiera, ecc.)? _ Materiali e Tecniche Di che materiale è fatto l oggetto (ottone, legno, olio su tela)? Che tecnica è stata usata (ad esempio, intaglio, gettata, incisione, ecc.)? _ Pag. 1/2 Dimensioni Quali sono le dimensioni e/o il peso dell oggetto? E da specificare, ovviamente, l unità di misura adoperata (centimetri, pollici) ed a quale dimensione si riferisce la misura (altezza, larghezza, profondità). _ Iscrizioni e segni particolari Esistono dei segni particolari o iscrizioni sull oggetto (ad esempio, una firma, una dedica, un nome, marchi dell autore, marchi di purezza, marchi di proprietà, ecc.)? _ Fattori di distinzione e/o Catalogazione L oggetto presenta caratteristiche fisiche tali che possano facilitarne l identificazione (ad esempio, danni, riparazioni, o difetti di manifattura, ecc)? L oggetto risulta essere stato catalogato (ad esempio opera catalogata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con numero in data)? Titolo C è un titolo tramite il quale l oggetto è conosciuto ed è identificabile (esempio, la Gioconda, il David, ecc.)? _ Soggetto Qual è il soggetto rappresentato (ad esempio, un paesaggio, una battaglia, una donna con un bambino, la Natività, ecc.)? _ Data o periodo A che data risale l oggetto (ad esempio, 1893, agli inizi del XVII secolo, alla fine dell età del bronzo, ecc.)? 8

_ Autore e/o Ambito culturale Si è a conoscenza dell identità dell autore? Può essere un individuo (ad esempio, Giovanni Bellini), un azienda (ad esempio, Ceramiche Faenza), un gruppo culturale (ad esempio, scuola veneta, seguace di Carlo Maratta, cerchia di Francesco Solimena, attribuito a Giovanni Crivelli) o pertinenza culturale (ad esempio, manifattura Dauna, Greca, Romana ecc.). Breve descrizione dell oggetto Questa descrizione può contenere qualsiasi altro dato che possa facilitare l identificazione dell oggetto (ad esempio, il colore e la forma dell oggetto, il luogo di origine, ecc.). _ Valore economico del bene prezzo di stima, data e riferimento alla relazione redatta dall esperto d arte. Esposizioni temporanee, manifestazioni, prestiti Indicare la data, il luogo dell esposizione, il titolo e le motivazioni che hanno accompagnato tale evento Certificato di autenticità o altra documentazione relativa all oggetto (inserire anche una copia della documentazione) 9

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