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1.1. Nel prosieguo sono illustrate le osservazioni di Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft (di seguito, Raiffeisenverband) al documento in pubblica consultazione recante uno schema delle disposizioni della Banca d Italia che saranno integrative della circolare della medesima Autorità n. 285 del 17 dicembre 2013 e attuative dell art. 37-bis, comma 7, TUB (di seguito il Documento). Si ringrazia la Banca d Italia per l attenzione che vorrà porre alle osservazioni che seguono. 1.2. Rinviando alle osservazioni di Federcasse sul Documento, contenute nel suo position paper, di cui se ne condivide il contenuto, nel presente position paper si circoscrive il nostro esame alla definizione di banca del gruppo bancario cooperativo provinciale, così come contenuta nel Documento, al paragrafo 5.2, primo capoverso, pagina 8 (di seguito, la Disposizione), qui di seguito riportata. Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo: i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia; ii. contengono l operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio; iii. riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia. 2

La Disposizione è poi richiamata nelle pagine 19 e 23 del Documento. La Disposizione dovrebbe attuare il seguente sintagma contenuto nell art. 37-bis, comma 1-bis, TUB: «banche aventi sede e operanti esclusivamente nelle medesima provincia autonoma» (di seguito il Sintagma). 1.3. In argomento si ricorda in premessa la concorrente competenza legislativa della Regione Trentino Alto-Adige Südtirol in materia di organizzazione delle banche a carattere regionale. Ai sensi, infatti, dell art. 5, n. 3, d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, meglio conosciuto come Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), lo Stato italiano riconosce alla Regione in parola una competenza legislativa concorrente nella materia dell «ordinamento delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale». Questa materia è stata poi declinata con altra norma di rango costituzionale [art. 2 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale)], la quale così definisce quali siano le banche a carattere regionale nella Regione Trentino Alto-Adige Südtirol: «le banche aventi sede legale nel territorio della regione che: a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli; b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale». La Filiale di Trento della Banca 3

d Italia, con propria comunicazione datata 18 giugno 2001, precisò poi che, ai sensi dell art. 2, lett. b), d.p.r. n. 234/1977, «si ritiene che una banca, avente la sede legale in Trentino Alto Adige, possa essere considerata a carattere regionale qualora il numero degli sportelli insediati fuori regione comunque in provincie limitrofe non sia superiore a cinque e non rappresenti più del 20% del totale degli sportelli dell azienda». 1.4. Nell evidenziare quindi che nella Provincia autonoma di Bolzano sono da qualificare come banche a carattere regionale ai sensi dell art. 2, lett. b), d.p.r. n. 234/1977 sia Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige S.p.A., sia le Casse Raiffeisen/Rurali della Provincia autonoma di Bolzano (cioè ad oggi e alle nostre risultanze le uniche banche interessate alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo in tale Provincia), si ritiene che nel dare attuazione ad una legge ordinaria (quale è quella contenente il Sintagma) con le Disposizioni Regolamentari in consultazione sia opportuno prospettare un coordinamento più puntuale con la norma ad essa gerarchicamente sovraordinata (quale è l art. 2 d.p.r. n. 234/1977, essendo esso di rango costituzionale): in sostanza si ritiene che occorra partire da quest ultima opportunamente adattata alla nuova fattispecie del gruppo bancario cooperativo provinciale di cui all art. 37-bis, comma 1-bis, TUB (essendo questo gruppo delimitato dal territorio provinciale, mentre la norma costituzionale in parola basata sul territorio regionale) per evitare che si possano configurare i cennati profili di incostituzionalità. Al fine di escludere tale possibilità si propone che la Disposizione sia da modificare attraverso le seguenti integrazioni al Documento: a) a pagina 2 aggiungere alle fonti normative la seguente: 4

l art. 2 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234. b) a pagina 3 aggiungere alle definizioni la seguente: banca di credito cooperativo avente sede e operante esclusivamente nella medesima provincia autonoma, una banca di credito cooperativo, appartenente al gruppo provinciale, avente la sede legale e le succursali nella stessa provincia autonoma (Bolzano o Trento), con possibilità di avere succursali in province limitrofe a tale provincia, in numero pari a una se la banca dispone complessivamente di meno di tre succursali o in numero pari a due se la banca dispone complessivamente di più di tre succursali. Naturalmente, se fosse accolta la proposta di modifica, il Documento dovrebbe opportunamente essere allineato in altre sue parti (tra cui le pagine 19 e 23) per mantenere una sua coerenza interna. 1.5. Sussiste, a parere della scrivente, un altro profilo di criticità nelle disposizioni attenzionate nel presente documento. Le stesse infatti per i loro effetti possono porsi in contrasto con il principio di irretroattività della legge, valevole anche fuori dal diritto penale, come ha ricordato in più occasioni la Corte costituzionale; ebbene, questo principio generale dell ordinamento può essere disatteso dal legislatore ordinario solo se vi sia un adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si violino altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Tuttavia, come ha evidenziato la Banca d Italia nella Relazione sull analisi di impatto relativa al Documento, la Disposizione ha un 5

impatto non trascurabile nella Provincia autonoma di Bolzano. Nel caso di specie, non si ritiene che una traslazione/declinazione letterale della norma di legge (dettata da ragioni anti-elusive dei presupposti per la costituzione dei gruppi provinciali e, in via interpretativa, riconducibile al medesimo concetto di prevalenza che ispira l art. 2 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234) nelle Disposizioni in consultazione costituisca un adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza tale da giustificare il superamento di valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. artt. 41, 42, 45 e 47 della Costituzione). In conclusione, per evitare anche tale potenziale contrasto e solo qualora non fosse ritenuta condivisibile la proposta di modifica della Disposizione suggerita nel paragrafo 1.4, si propone di accogliere in via subordinata una seconda proposta di modifica della Disposizione, consistente nell aggiungere il seguente capoverso immediatamente dopo la Disposizione: Le banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo provinciale, se non rispettano i requisiti previsti dalle lettere b) e c) del presente paragrafo alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell art. 37-bis, commi 7 e 7-bis, TUB, possono continuare ad avere le succursali che a tale data abbiano fuori dal territorio della provincia autonoma (Trento o Bolzano) e possono mantenere inalterata la loro zona di competenza territoriale esistente a tale data. 6