SOL S.p.A. Regolamento del Consiglio di Amministrazione

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SOL S.p.A. Regolamento del Consiglio di Amministrazione Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione. 1.1. Il Consiglio di Amministrazione è l organo collegiale preposto all Amministrazione della Società. Si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. Ha competenza e pieni poteri di natura ordinaria e di natura straordinaria, nel rispetto delle applicabili discipline di legge e di regolamento, nonché delle regole statutarie vigenti e del presente Regolamento. 1.2. Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio che resta in ogni caso titolare del superiore potere di indirizzo e controllo sulla generalità dell attività della Società nelle sue varie componenti. In quanto investito di responsabilità di indirizzo e controllo, il Consiglio è destinatario di puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe in relazione all attività svolta nell esercizio delle deleghe stesse. I poteri di indirizzo e di controllo si estendono all insieme delle società controllate da SOL S.p.A. (di seguito il Gruppo ) quale organismo economico complesso facente capo a SOL S.p.A., fermi i limiti connessi alla individualità dei soggetti giuridici coinvolti. 1.3. Ferma la competenza esclusiva del Consiglio nelle materie non delegabili ai sensi dell art. 2381 del Codice Civile e della normativa vigente (a titolo esemplificativo bilancio, relazione semestrale e relazioni trimestrali), il Consiglio: a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché la struttura societaria del Gruppo. In particolare: - esamina ed approva eventuali piani pluriennali della Società e del Gruppo nel suo complesso; - esamina ed approva il budget annuale del Gruppo nel suo complesso; - esamina e valuta la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa vigente, da sottoporre al Collegio Sindacale e/o alla società di revisione; b) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati ed eventuali incarichi speciali ad altri Amministratori, definendone i limiti e le modalità di esercizio; c) determina, esaminate le proposte dell apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, in assenza dei diretti interessati, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli Amministratori con incarichi speciali, ovvero, nel caso di determinazione da parte dell Assemblea del compenso globale inclusa la parte per gli incarichi speciali, ripartisce tale compenso globale tra i membri del Consiglio stesso in relazione alle deleghe e/o agli incarichi speciali attribuiti a ciascuno di essi ed in assenza dei diretti interessati;

d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto d interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dai preposti alla Funzione per il Controllo Interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati; e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. In particolare sono riservati alla competenza esclusiva e collegiale del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri : acquisto, vendita, permuta di immobili per importi superiori a Euro 5.000.000,00= per singola operazione; acquisto, vendita, permuta e sottoscrizione di partecipazioni sociali, aziende e rami di azienda, per importi superiori a Euro 15.000.000,00= per singola operazione; acquisto e/o vendita di impianti industriali e/o macchinari per importi superiori a Euro 15.000.000,00= per singola operazione; acquisto di beni mobili, prodotti e servizi, hardware, software, scorte e quant altro necessario all attività della Società per importi superiori a Euro 15.000.000,00 per singola operazione; assunzione di contratti di leasing per importi superiori a Euro 15.000.000,00= per singolo contratto; cessione di crediti per importi superiori a Euro 15.000.000,00 per singola operazione; concessione di garanzie di qualsiasi genere a favore di terzi per importi superiori a Euro 15.000.000,00= per singolo atto; assunzione di contratti di finanziamento a medio/lungo termine con istituti bancari e finanziatori in genere, prestando le eventuali garanzie reali e sottoscrivendo contratti per la copertura del rischio tasso di interesse e tasso di cambio, per importi superiori a Euro 15.000.000,00 per singolo contratto; concessione di finanziamenti a società controllate per importi superiori a Euro 15.000.000,00= per singolo finanziamento. f) verifica l adeguatezza dell assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Amministratori Delegati. Esamina, approva e/o modifica l organigramma di vertice della Società e attribuisce le deleghe alla Direzione Generale ed ai singoli Direttori Centrali con i relativi poteri di gestione e di rappresentanza; g) riferisce agli Azionisti in Assemblea; h) redige ed adotta le regole di corporate governance aziendale; i) ferme le competenze assembleari, su proposta del Comitato per la Remunerazione, provvede alla predisposizione ed attuazione di eventuali piani di incentivazione azionaria; j) delibera sulle altre materie che gli Amministratori Delegati ritengano opportuno sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Nelle situazioni che implicano o possono implicare conflitti di interesse, così come nelle operazioni con parti correlate, gli Amministratori devono informare con urgenza il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il Collegio Sindacale, tenendo conto delle sue eventuali osservazioni. 1.4. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 1.5. Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli Amministratori Delegati si adoperano affinchè il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali. Articolo 2 Composizione del Consiglio di Amministrazione 2.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi e non esecutivi (cioè privi di deleghe gestionali), di cui almeno uno indipendente. Gli Amministratori non esecutivi sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell assunzione delle decisioni consiliari. 2.2. Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all assunzione di decisioni conformi all interesse sociale. Articolo 3 Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 3.1. In aggiunta ai poteri spettantigli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, al Presidente (e al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento) sono attribuiti i seguenti ruoli e competenze: a) convocare le riunioni del Consiglio e adoperarsi affinchè ai membri di detto organo siano fornite la documentazione e le informazioni necessarie per permettere loro di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ed approvazione; b) coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni; c) coordinare le attività di comunicazione di carattere istituzionale e finanziario per la Società anche quale Capogruppo.

3.2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti di alcune deleghe operative relativamente alla gestione della Società. In particolare al Presidente ed al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione fatta solo eccezione per quelli non delegabili per legge e per quelli che il Consiglio di Amministrazione riserva alla propria competenza collegiale indicati al precedente punto 1.3. I poteri di ordinaria amministrazione sono esercitati dai due Amministratori Delegati in via disgiunta tra loro. Per quanto attiene i poteri di straordinaria amministrazione, occorre la decisione congiunta dei due Amministratori Delegati anche se, per l esecuzione degli atti dipendenti, la rappresentanza della Società è validamente esercitata da un singolo Amministratore Delegato munito di autorizzazione scritta dell altro. Articolo 4 Informazioni al Consiglio di Amministrazione 4.1. Gli Amministratori Delegati, nell ambito delle proprie competenze, rendono conto al Consiglio con periodicità di norma non inferiore al trimestre delle attività svolte nell esercizio delle deleghe loro attribuite. 4.2. Gli Amministratori Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una adeguata informativa sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate e in potenziale conflitto di interessi. Articolo 5 Trattamento delle informazioni privilegiate 5.1. Agli Amministratori Delegati spetta la gestione delle informazioni privilegiate (c.d. informazioni price sensitive ), sulla base di una procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione che disciplina il trattamento e la comunicazione sia all interno che all esterno dell ambito aziendale di documenti ed informazioni riguardanti SOL S.p.A. e le società da essa controllate. In detta procedura si ribadisce l obbligo generale di riservatezza da parte di tutti i collaboratori di SOL relativamente a documenti ed informazioni price sensitive acquisite nello svolgimento dei loro compiti, che non siano stati già resi pubblici da SOL nelle prescritte forme. Nell ambito della predetta procedura sono altresì disciplinate le modalità ed i criteri di tenuta del registro nel quale, con decorrenza 01.04.2006, devono essere iscritte tutte le persone che, operando all interno o all esterno di SOL, in ragione dell attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, possono avere accesso, su base regolare o occasionale, alle informazioni privilegiate. 5.2. Gli Amministratori Delegati inoltre propongono al Consiglio di Amministrazione l adozione di una procedura in cui sono disciplinati, con decorrenza 01.04.2006, gli obblighi informativi inerenti le operazioni su strumenti finanziari della Società compiute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo di SOL; da soggetti che svolgono funzioni di direzione di SOL; da dirigenti che hanno regolare accesso a

informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della SOL; nonché da altri soggetti ivi indicati. Articolo 6 Nomina degli Amministratori 6.1. La nomina degli Amministratori avviene secondo la procedura indicata all art. 10 dello Statuto sociale. 6.2. Il Consiglio, tenuto conto delle dimensioni della Società, non ritiene opportuno, al momento, procedere alla costituzione al proprio interno di un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore. Articolo 7 Remunerazione degli Amministratori 7.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per la remunerazione. Tale Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti e nomina al proprio interno un Coordinatore. 7.2. Il Comitato per la remunerazione formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli Amministratori con incarichi speciali, di cui il Consiglio tiene conto per stabilire, in assenza dei diretti interessati e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione dei predetti Amministratori ai sensi dell art. 2389, comma 2, Codice Civile, ovvero, nel caso di determinazione da parte dell Assemblea dei Soci del compenso globale inclusa la parte per gli incarichi speciali, la ripartizione di tale compenso globale tra i membri del Consiglio stesso in relazione alle deleghe e/o agli incarichi speciali ricoperti da ciascuno di essi. Tale Comitato inoltre formula proposte al Consiglio in merito ad eventuali piani di stock option o di assegnazione azioni. Il Comitato per la remunerazione infine, su indicazione degli Amministratori Delegati, formula proposte per la determinazione dei criteri per la remunerazione della Direzione Generale della Società. In tal caso il Comitato può proporre agli Amministratori Delegati l attribuzione di eventuali benefits o incentivi da riconoscere alla Direzione Generale in relazione al raggiungimento di specifici obbiettivi. Ai fini di cui sopra il Comitato può avvalersi di consulenti esterni a spese della Società. Articolo 8 Controllo interno 8.1. Il Consiglio di Amministrazione assicura la funzionalità e l adeguatezza del sistema di controllo interno attraverso la Funzione di Controllo Interno, di cui nomina il preposto/i.

8.2. La Funzione di Controllo Interno, dotata di mezzi idonei, ha il compito di verificare che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative che amministrative, adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della Società. 8.3. Il preposto/i alla Funzione di Controllo Interno non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ma direttamente dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono del loro operato con periodicità almeno semestrale agli Amministratori Delegati, nonché al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci. Articolo 9 Operazioni con parti correlate La Società adotta delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo quanto stabilito dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche. La Società nomina un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in conformità alle predette procedure. Articolo 10 Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri Soci 10.1. Gli Amministratori Delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. 10.2. La funzione di Investor Relator viene svolta dal Direttore Amministrativo e Finanziario, con il compito di curare i rapporti con gli investitori istituzionali e con i Soci. L Investor Relator, il quale per questa specifica funzione risponde direttamente agli Amministratori Delegati, concorda preventivamente con loro le informazioni da comunicare in occasione degli incontri con analisti e investitori, ai quali normalmente partecipano anche uno o entrambi gli Amministratori Delegati. 10.3. Con cadenza periodica almeno annuale vengono organizzati incontri con esponenti della comunità finanziaria italiani ed esteri. Monza, 29 marzo 2017 SOL S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ing. Aldo Fumagalli Romario)