PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL EMITTENZA RADIOTELEVISIVA (PPLER)

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P R O V I N C I A D I F O R L I -C E S E N A PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL EMITTENZA RADIOTELEVISIVA (PPLER) Relazione della Variante al P.P.L.E.R. ALLEGATO D1

Indice generale 1. SITUAZIONE VIGENTE...1 2. MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI CHE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA' DI RIVEDERE IL PIANO...4 3. IL NUOVO SITO DI MONTE MAGGIO...7 4. LA VARIANTE AL PPLER...9

1. SITUAZIONE VIGENTE Il Piano per la Localizzazione dell Emittenza Radiotelevisiva della Provincia di Forlì-Cesena (PPLER), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 57442/130 del 28 luglio 2005 ai sensi dell'art. 3 della LR 31 ottobre 2000, n. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico e s.m.i., classifica i due siti ospitanti emittenti radiotelevisive nel Comune di Bertinoro, denominati Monte Maggio e Rocca, come non idonei per il rilascio di autorizzazioni impiantistiche destinate alla radiodiffusione analogica e/o sonora. Si richiamano ai paragrafi seguenti i principali contenuti del PPLER vigente, al fine di esplicitare le condizioni che hanno portato a definire la non idoneità dei suddetti siti presenti nel Comune di Bertinoro. Le attività valutative propedeutiche alla definizione delle previsioni localizzative definite dal Piano, sono state condotte a partire da un'operazione di tipo ricognitivo basata sui seguenti step: a. localizzazione dei siti previsti sul territorio provinciale dai Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze (PNAF) per la radiodiffusione analogica e digitale e per la radiodiffusione sonora esistenti e di previsione sul territorio provinciale; b. localizzazione dei siti attualmente sede di impianti di trasmissione radio e televisiva; c. localizzazione dei siti in prossimità dei quali, sulla base dell attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici svolta da ARPA, sono superati i limiti di esposizione previsti dalla legge; d. elaborazione di una cartografia di base che contenente i vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali discendenti dalla LR 30/2000, dal PTCP vigente, nonché dallo stato di fatto della pianificazione comunale; tale carta costituisce quindi il riferimento-base per l autorizzazione di postazioni sia esistenti che nuove e per individuare nuove ipotesi localizzative di siti alternativi o integrativi a quelli esistenti; e. individuare in aree del territorio forlivese-cesenate esenti da vincoli siti di importanza provinciale, già sede di impianti di trasmissione radiotelevisiva o di nuova individuazione, candidati ad ospitare impianti soggetti a delocalizzazione e/o impianti nuovi, da convalidare in fase di redazione del documento preliminare mediante opportune simulazioni di copertura radioelettrica. Ad esito di tale processo ricognitivo, gli obiettivi definiti nel PPLER ottemperano alle seguenti priorità: I. verificare la situazione dei siti esistenti in rapporto ai vincoli ambientali e sanitari, evidenziarne le eventuali criticità ed approntare le possibili soluzioni; II. valutare l idoneità delle aree - individuate in fase di redazione del Quadro Conoscitivo -giudicate compatibili (sotto gli aspetti urbanistici, sanitari ed ambientali) per ospitare nuovi impianti o sulle quali delocalizzare impianti esistenti mediante puntuali simulazioni delle coperture del territorio; III. garantire e possibilmente migliorare - attraverso l individuazione dei nuovi siti - la copertura del servizio sulla pianura forlivese-cesenate, favorendo quindi la libertà di informazione e di comunicazione, intese come funzioni di pubblica utilità, e riportando nel contempo entro i limiti sanitari vigenti i valori di campo elettrico e magnetico attualmente presenti nei siti definiti caldi ovvero nei siti risultati a rischio, in quanto vi sono stati rilevati superamenti dei limiti sanitari (le misurazioni sono state effettuate da ARPA, e la campagna di misurazione è tuttora in corso); IV. fornire linee di indirizzo per le priorità di delocalizzazione e di risanamento in attesa che venga emanato il PNAF per la radiodiffusione sonora analogica. L'attività ricognitiva e le analisi effettuate sulla base di quanto premesso, preordinate alla costruzione del Piano, hanno consentito in particolare di valutare la compatibilità dei siti esistenti e di formulare eventuali ipotesi sulla loro sistemazione futura. L'idoneità dei siti esistenti è quindi stata indagata, in prima istanza, sulla base dei seguenti due criteri: 1

1) divieti posti dalla LR 30/2000; 2) vincoli e tutele imposti dal PTCP. Tali criteri sono stati quindi associati in modo tale da formulare una valutazione complessiva delle compatibilità urbanistico-territoriale del sito. In seguito all'applicazione delle procedure di valutazione per i siti esistenti si è definita la seguente casistica: siti altamente incompatibili: il sito si trova in condizioni di incompatibilità sia rispetto all aspetto 1 (localizzazioni vietate dalla LR 30/2000) che all aspetto 2 (zone vietate dalla pianificazione territoriale); siti incompatibili: il sito si trova in condizioni di incompatibilità rispetto all aspetto 1 (localizzazioni vietate dalla LR 30/2000) o all aspetto 2 (zone vietate dalla pianificazione territoriale); siti mediamente compatibili: il sito si trova in condizioni compatibili rispetto alla aspetto 1 e compatibili subordinate a prescrizioni nei confronti dell aspetto 2 (in un area in cui la pianificazione territoriale impone alcune prescrizioni e valutazioni alla realizzazione di impianti); siti compatibili: il sito si trova in condizioni di compatibilità nei confronti di entrambe gli aspetti`(non si trova in condizione di divieto rispetto alla LR 30/2000 e neanche di violazione delle tutele previste dalla pianificazione territoriale). Infine i siti esistenti per l'emittenza radiotelevisiva sono stati esaminati secondo un terzo criterio di valutazione: 3) rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, criterio ricondotto alla seguente casistica: sito conforme ai limiti sanitari: tutti i punti di misura nel sito hanno sempre mostrato un valore inferiore al 75% del valore limite; sito critico: sito conforme ai limiti sanitari ma in cui saranno effettuati controlli più accurati al fine della verifica di un possibile superamento (uno o più punti di misura nel sito hanno mostrato almeno una volta il superamento del 75% del valore limite); sito non conforme ai limiti sanitari: uno o più punti di misura nel sito hanno mostrato almeno una volta il superamento del valore limite. La presenza di almeno una misura effettuata da ARPA che attesti il superamento dei limiti di esposizione per la salute previsti dal DCPM 8 luglio 2003, rende il sito in questione non conforme rispetto all attuale localizzazione dei suoi impianti. La non conformità piena relativa a livello sanitario, una volta confermata da misurazioni eseguite in contraddittorio con il gestore degli impianti, deve essere eliminata attraverso la formulazione di un Piano di Risanamento come indicato dall art. 7 della LR 30/2000, che potrà quindi delineare la duplice possibilità: di risanamento in loco con interventi sugli apparecchi radianti, attraverso interventi sugli apparecchi radianti, attraverso limitati spostamenti nell'ambito del sito o elevazione del sostegno, o con interventi di mitigazione sulle potenze emanate; ovvero di risanamento con delocalizzazione di tutto il sito o di parte degli apparecchi, in quanto sito di difficile o improbabile risanabilità per il complesso di postazioni che lo compongono. Le informazioni che hanno portato alla formulazione del giudizio di compatibilità urbanistico-territoriale hanno altresì consentito di delineare un ipotesi di destino futuro per il sito. Questo ha permesso, in primis, di selezionare i siti da inserire definitivamente nel PPLER, quelli da non confermare, ed anche quelli da mantenere temporaneamente. Infatti, la LR 30/2000 e la successiva Direttiva applicativa, approvata con deliberazione della Giunta regionale 197/2001, così come vigenti alla data di approvazione del PPLER, consentivano specifiche deroghe alla non conferma di un sito (deroghe alla delocalizzazione): deroga temporanea per gli impianti che ricadono nelle aree di cui al comma 1 dell art.4 al fine di non interrompere il servizio ai cittadini. La proroga temporanea e motivata degli impianti nelle aree previste all art.4, comma 1, deve comunque garantire il rispetto dei valori sanitari fissati dal DPCM 8 luglio 2003 2

ed evitare per quanto possibile la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche. La proroga temporanea per un sito è valida solamente fino all attuazione (reale attuazione e non formale approvazione) dei relativi Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze radio e televisive (PNAF), dopodiché i siti prorogati non potranno rimanere attivi (DGR 197/2001, art. 3). L adeguamento ai limiti sanitari per i siti con deroga deve avvenire in ogni caso entro due anni dall entrata in vigore della L.R.30/2000 (art.7 comma 6); deroga permanente per gli impianti radio o televisivi che sono collocati in siti previsti dal relativo PNAF e che si trovano all interno della fascia di rispetto prevista all art. 4, comma 1, come specificato all art. 4 della DGR 197/2001; deroga permanente per gli impianti funzionanti come ponti radio collocati in siti che si trovano all interno della fascia di rispetto prevista all art. 4, comma 1, come specificato all art. 4 della DGR 197/2001; deroga permanente anche per gli impianti funzionanti come ponti radio collocati in siti che si trovano all interno delle aree vietate all art. 4, comma 1, come optato in seno al Comitato Tecnico Provinciale per l emittenza radiotelevisiva nel corso della seduta del 16 maggio 2003. In relazione all'idoneità dei siti esistenti, considerando quindi anche l'aspetto derogativo, così come definito dall'assetto legislativo vigente alla data di approvazione del PPLER (LR 30/2000 DGR 197/2001), è stata definita la seguente casistica: Giudizio Aspetti 1 e 2 Aspetto 1: incompatibile Aspetto 1: incompatibile Aspetto 1: incompatibile Aspetto 1: incompatibile Aspetto 1: compatibile Aspetto 2: incompatibile Condizioni Il sito si trova su edificio vietato ex art.4 comma 2 LR 30/2000 o in area vietata ex art. 4 comma 1 LR 30/2000. Il sito si trova in area vietata ex art. 4 comma 1 LR 30/2000 e il Comune ha chiesto deroga temporanea al fine di non interrompere il servizio ai cittadini. Il sito si trova entro fascia di 300 metri dal territorio urbanizzato (vietata ex art 4 comma 1 LR 30/2000) ed ospita impianti radio televisivi previsti dai relativi PNAF. Il sito si trova su area vietata o edificio ex art. 4 LR 30/2000 ed ospita esclusivamente impianti di collegamento ponte radio Il sito non si ricade su aree o edifici vietati ex art.4 LR 30/2000, bensì ricade in zone vietate dal PTCP. Ipotesi destino futuro del sito Sito non confermato Sito soggetto a deroga temporanea Sito soggetto a deroga permanente Sito confermato solo per ponti radio Sito confermato solo per le installazioni esistenti Aspetto 1: compatibile Aspetto 2: compatibile subordinato a prescrizione o compatibile Il sito non si ricade su aree o edifici vietati ex art.4 LR 30/2000 né in zone vietate dagli strumenti di piano. Il sito può trovarsi in zone subordinate a prescrizioni Sito confermato per installazioni esistenti e nuove Ciò premesso, i risultati della verifica di compatibilità operati dal vigente PPLER per i siti Rocca e Monte Maggio nel Comune di Bertinoro, riferiscono la situazione seguente: SITO MONTE MAGGIO (cod. 003-01) Aspetto 1: incompatibile: impianti in aree destinate ad attrezzature collettive esistenti - divieto DEROGABILE motivatamente e temporaneamente per garantire la fruizione del servizio che non superano i limiti sanitari (LR 30/2000 DGR 197/2001) 3

impianti ricompresi entro i 300 m dal territorio urbanizzato divieto DEROGABILE motivatamente e temporaneamente per garantire la fruizione del servizio che non superano i limiti sanitari (LR 30/2000 DGR 197/2001) il PPLER può consentire la DEROGA PERMANENTE per i ponti radio e per i siti presenti nel PNAF (eventuali superamenti dei limiti sanitari vanno ricondotti a conformità) Aspetto 2: compatibile subordinato a prescrizioni Compatibilità urbanistico territoriale complessiva (aspetto 1 + aspetto 2): incompatibile Aspetto 3: non conforme (superamento del valore di cautela pari a 6V/m, con valori definiti dal PPLER in corso di definizione) Destino futuro del sito previsto dal PPLER vigente: sito non confermato SITO ROCCA VIA FRANGIPANE (cod. 003-02) Aspetto 1: incompatibile impianti in centro storico divieto DEROGABILE motivatamente e temporaneamente per garantire la fruizione del servizio che non superano i limiti sanitari (LR 30/2000) impianti in edificio soggetto a divieto per motivazioni storico-testimoniali divieto NON derogabile Aspetto 2: compatibile subordinato a prescrizioni Compatibilità urbanistico territoriale complessiva (aspetto 1 + aspetto 2): incompatibile Aspetto 3: non conforme (superamento del valore di cautela pari a 6V/m, con misurazioni effettuate in contraddittorio che hanno confermato i superamenti) Destino futuro del sito previsto dal PPLER vigente: sito non confermato 2. MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI CHE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA' DI RIVEDERE IL PIANO Fino ad oggi i segnali televisivi, comprensivi di quelli diffusi via satellite, sono stati trasmessi in forma analogica. A partire dall'inizio del 1996 in Europa è stata introdotta la trasmissione digitale (DVB Digital Video Broadcast): dal punto di vista tecnologico l'evoluzione della televisione da analogica a digitale ha praticamente rivoluzionato buona parte del sistema precedentemente esistente e coinvolgerà oltre 20 milioni di abitazioni entro il 2012. Molti sono i fattori che hanno contribuito al passaggio dall'analogico al digitale e i principali benefici derivano dalla possibilità di avere un maggior numero di programmi, una maggiore qualità sia di immagini che di suono, la possibilità di interazione e un minore inquinamento elettromagnetico. Ogni canale VHF con canalizzazione a 7 Mhz o UHF con canalizzazione a 8Mhz infatti può contenere fino a 10 programmi una volta che questi siano stati digitalizzati e compressi superando così il limite dell'attuale sistema che non avrebbe permesso l'introduzione di altri canali televisivi. I principali vantaggi della TV digitale riguardano la possibilità di trasmettere e ricevere segnali di elevata qualità contenendo a livelli minimi il rapporto segnale rumore; inoltre grazie alle tecniche di compressione digitali sviluppate appositamente per la trasmissione di segnali audio e video si riesce a risparmiare banda e quindi a parità di banda disponibile si possono trasmettere più canali. Nella compressione dei segnali digitali sono sfruttate diverse tecniche ma il concetto che sta alla base è quello di eliminare le ridondanze. La cosiddetta fase di "Switch-Off", ossia la cessazione definitiva della TV analogica, è prevista per la nostra Provincia nel periodo che va dal 21 ottobre al 25 novembre. Per gli utenti fra i principali benefici derivanti dall introduzione della tecnologia digitale, si annovera: un maggior numero di programmi potenzialmente disponibili; una migliore qualità immagine/audio (la trasmissione digitale rispetto a quella analogica è particolarmente robusta ai disturbi quali echi, interferenze, ecc...); 4

la possibilità di usare il mezzo televisivo per l utilizzo di servizi di informazione e di pubblica utilità ora accessibili solo con mezzi più complessi (ad esempio, reti aziendali oppure PC domestico collegato a Internet). A tutti questi aspetti se ne aggiunge uno particolarmente significativo sul fronte della tutela sanitaria all'esposizione a campi elettromagnetici: la tecnologia digitale richiede potenze di trasmissione inferiori rispetto a quella analogica, con conseguente generazione di campi elettromagnetici di minore intensità. Posto che le sorgenti più importanti, per quello che riguarda l'esposizione delle popolazione al cosiddetto elettrosmog, sono gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, oltre agli impianti per la telefonia mobile e gli elettrodotti, è evidente il beneficio in termini di impatto ambientale conseguenti all'introduzione della tecnologia digitale. A fronte di questa mutata situazione sotto il profilo tecnologico, posto che risulta necessario dare una soluzione urgente alle problematiche derivanti dalla presenza degli impianti radio televisivi esistenti presso i due siti Rocca e Monte Maggio, contemperando le esigenze di tutela della salute della popolazione, di tutela del paesaggio e dei beni di valore storico-architettonico, nonché la necessità di garantire la continuità del servizio radio televisivo (che costituisce un servizio di pubblica utilità ), la proposta da attuarsi mediante il presente Accordo di programma in variante al PPLER ed al RUE del Comune di Bertinoro, prevede di liberare l'area della Rocca dagli impianti attualmente esistenti e che risultano dislocati in 2 tralicci, 1 palo e 4 cabine, delocalizzando tutte le emittenti televisive presso il sito Monte Maggio. Tale ipotesi progettuale muove anche dalle seguenti considerazioni: gli impianti esistenti presso il sito Rocca si trovano all interno dell area di pertinenza di un edificio di interesse storico-architettonico, all interno del centro storico di Bertinoro, e in prossimità di edifici destinati a residenza e a servizi per l istruzione; è pertanto evidente che la delocalizzazione degli impianti esistenti presso il sito Rocca darebbe positiva e definitiva soluzione sia agli aspetti di tutela del patrimonio architettonico-paesaggistico, che di tutela della salute della popolazione; il sito Monte Maggio, a differenza del sito Rocca, risultava incluso nel Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze del 1998, che riguardava le frequenze in analogico, ma non era fra i siti per i quali c'era l'obbligo di inserimento nel PPLER; il sito Monte Maggio era stato considerato non idoneo dal PPLER vigente, in quanto ricadente in area vietata ex art. 4 comma 1 L.R. 30/2000 (entro fascia di m. 300 dal perimetro del territorio urbanizzato ed entro zona F di PRG per attrezzature collettive); il sito Monte Maggio, tuttavia, per la sua significativa capacità di copertura sul territorio dell intera Romagna, è storicamente utilizzato da molte emittenti sia nazionali che locali che hanno interesse a coprire tale area; in particolare tale sito è utilizzato anche da RAI (Radio Televisione Italiana), che in qualità di concessionaria di servizio pubblico è tenuta a garantire una copertura del segnale radiotelevisivo pari ad almeno il 99% della popolazione; l'imminente passaggio alla nuova tecnologia comporta la necessità di riconsiderare la situazione alla luce di nuovi importanti elementi di riferimento, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, sia per quanto riguarda gli aspetti di inquinamento elettromagnetico. In particolare, come già richiamto ai paragrafi precedenti, nel passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale si stima una riduzione delle potenze necessarie per la trasmissione del segnale televisivo, e quindi una riduzione delle emissioni elettromagnetiche, con conseguente miglioramento sotto l aspetto dell inquinamento elettromagnetico. Alla luce di tutte queste considerazioni, è evidente che l obiettivo di dare risposta alle problematiche attuali, dovute alla presenza degli impianti radio televisivi nel Comune di Bertinoro, contemperando le diverse esigenze (tutela della salute, tutela del paesaggio, del patrimonio storico architettonico, esigenza di dare continuità al servizio radio televisivo) e garantendo comunque la copertura del servizio televisivo nella prossima fase di Switch-Off, possa essere raggiunto mediante una razionalizzazione dei siti/impianti esistenti che preveda la delocalizzazione degli impianti televisivi attualmente previsti presso il sito Rocca verso il sito 5

Monte Maggio, mediante la collocazione degli stessi sui tralicci già esistenti presso tale sito. Occorre inoltre precisare che la Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico approvata con deliberazione della Giunta regionale 197/2001, conferente precise deroghe localizzative, è stata nel frattempo modificata dalla DGR 1138/2008, il cui art. 4 non introduce più alcuna possibilità derogativa alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva. Stante l'imminente passaggio al digitale terrestre, la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 978 del 12 luglio 2010 ha apportato modifiche al quadro normativo di riferimento sui requisiti di idoneità dei siti per la trasmissione di segnali radio televisivi. Nello specifico è nuovamente intervenuta sull'art 4 della Delibera regionale 1138/2008, considerando idonei i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n. 300/10/CONS del AGCom, in cui si individuano come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così come stabilito al comma 10 dell articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed ambientale, e i siti in cui, attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico, sia assicurata la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell ambiente. Tale processo di delocalizzazione/rilocalizzazione degli impianti televisivi comporta la necessità di variare i seguenti strumenti urbanistici e territoriali: PPLER della Provincia di Forlì-Cesena, al fine di inserire il sito Monte Maggio fra i Siti confermati per installazioni esistenti e nuove ; RUE del comune di Bertinoro, al fine di rettificare la destinazione d'uso ad oggi assegnata all'area che ospita gli impianti (A23 attrezzature e spazi collettivi verde pubblico). 6

3. IL NUOVO SITO DI MONTE MAGGIO Nel sito Monte Maggio risultano ad oggi in esercizio numerosi impianti di radiodiffusione analogica e sonora. Nelle postazioni esistenti sono attualmente ospitati i seguenti impianti radiotelevisivi: postazione RAI: proprie reti, sia radio che TV (RAI TV1, RAI TV2, RAI TV3, RAI FM1, RAI FM2, RAI FM3, FMSA); postazione TELECOM: non ospita impianti TV; postazione VALSAMBRO: MTV, Rete 8 (Nuovarete), Sestarete (7 Gold), oltre all'impianto Radio Bruno. Gli interventi individuati nel presente Accordo, finalizzati al risanamento del sistema degli impianti per l emittenza radiotelevisiva in Comune di Bertinoro, consistono nella delocalizzazione degli impianti televisivi esistenti nel sito Rocca, con ricollocazione degli stessi sui tralicci esistenti nel sito Monte Maggio. Tale operazione è resa possibile dal nuovo quadro di riferimento conseguente al passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, che comporta sostanziali nuovi elementi sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, sia per quanto riguarda gli aspetti di inquinamento elettromagnetico, grazie alla riduzione delle potenze (circa 4 volte) e quindi dei campi elettromagnetici, che la nuova tecnica trasmissiva in digitale comporta. In particolare si prevede quanto segue: a. Sito Rocca In conformità al PPLER di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 57442/130 del 28 luglio 2005, il sito Rocca rimane non idoneo per gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva e viene dismesso. Gli impianti per la radiodiffusione televisiva operanti nel sito Rocca, sia in tecnica digitale che analogica, non potranno continuare ad operare da tale sito successivamente alla data del completamento dello Switch-Off. Tali impianti possono essere trasferiti presso il sito Monte Maggio nelle postazioni rese disponibili e rimessi in esercizio esclusivamente in tecnica trasmissiva digitale. b. Sito Monte Maggio Gli impianti per la radiodiffusione televisiva già operanti in postazioni del sito Monte Maggio, sia in tecnica digitale che analogica, possono proseguire le trasmissioni dalle postazioni disponibili nel sito medesimo. La stessa disposizione si applica anche agli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica che ripetono i programmi RAI, secondo quanto previsto dal contratto di Servizio tra RAI e Stato. La configurazione di progetto del sito Monte Maggio, che con il presente Accordo di programma in variante al PPLER diventa Sito confermato per installazioni esistenti e nuove. L attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo di programma consentirà pertanto il risanamento di entrambi i suddetti siti. Secondo i termini dell'accordo di programma, per il sito Monte Maggio dovrà essere preliminarmente verificato il rispetto dei valori di campo elettrico previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Dovrà essere garantito il rispetto dei valori previsti dalla normativa, ma anche create le condizioni per la possibilità di trasferirvi gli impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale attualmente presenti nel sito Rocca. A tal fine il rinnovo della concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale necessarie per l esercizio dei tralicci in essere sarà subordinato al raggiungimento dei requisiti di sicurezza per la tutela della salute della popolazione, anche in considerazione dei valori complessivi di campo elettromagnetico su tutta l area del sito. Inoltre, posto che gli interventi di installazione/messa in esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dovranno sottostare ad una serie di condizioni, di seguito specificate, si stabilisce che l attuazione dell Accordo avvenga in due distinte fasi: 7

La prima fase si implementa a partire dalla conclusione dell'iter procedimentale di approvazione dell'accordo medesimo fino a 6 mesi dallo Switch-Off, ovvero ad un periodo di durata, definito dal Ministero delle Telecomunicazioni, necessario alla messa in regime delle frequenze e potenze assegnate con la nuova tecnica digitale. Alla prima fase applicativa potranno partecipare gli operatori di impianti di radiodiffusione televisiva (nel seguito chiamati per brevità impianti ) che alla data di sottoscrizione dell Accordo preliminare risulteranno in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni. Per la sussistenza di un Contratto di Servizio tra RAI e Stato, sono altresì interessati, a questa prima fase, gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica che ripetono i programmi RAI e che sono contemplati in tale Contratto. Nell ambito di tale prima fase applicativa, nei termini e con le modalità che saranno previste con delibera di Giunta regionale applicativa della L.R. 30/2000, i soggetti responsabili presenteranno i progetti degli impianti di trasmissione al Comune di Bertinoro e agli Enti competenti per l espressione del parere ai sensi di legge, ai fini della loro valutazione ed autorizzazione. Tali progetti dovranno adottare le più efficaci soluzioni per l inserimento paesaggistico e per la minimizzazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici che le conoscenze scientifiche e tecnologiche consentono. Poiché l obiettivo della minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici deve essere applicato, oltre che al singolo impianto, alla globalità degli impianti operanti nel sito, sarà cura dei responsabili degli impianti prevedere soluzioni armonizzate, coerenti e compatibili con la qualità del servizio. Sarà altresì cura dei responsabili delle strutture che ospitano gli impianti coordinare le attività di progettazione e di valutazione dell esposizione ai campi elettromagnetici relativi agli impianti ospitati. Il rilascio delle singole autorizzazioni secondo le modalità previste dalla summenzionata delibera di Giunta regionale, è ammissibile solo sui tralicci esistenti alla data di sottoscrizione dell Accordo preliminare ed è subordinato alla verifica che il progetto complessivo rientri nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. La seconda fase attuativa avrà inizio consequenzialmente alla prima fase ed è condizionata al rispetto dei limiti di legge in sede di valutazione dei livelli di campo elettromagnetico del progetto complessivo degli impianti da parte di ARPA e AUSL. Qualora ARPA comunichi al Comune di Bertinoro l esito positivo della valutazione del progetto complessivo, potranno essere valutati e autorizzati ulteriori impianti per la diffusione sonora e radiotelevisiva, previo parere favorevole degli Enti competenti in materia ambientale nel rispetto della L.R. 30/2000 e delle direttive e circolari attuative, con priorità per gli impianti che alla data di sottoscrizione dell Accordo preliminare risultino in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni nel territorio del Comune di Bertinoro anche se non attivi. 8

4. LA VARIANTE AL PPLER A seguito dell'accordo di programma in oggetto, saranno modificati i seguenti elaborati del PPLER allegati alla proposta: Allegato D1: Relazione della variante al P.P.L.E.R.; Allegato D2: Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.P.L.E.R. (c.2, art. 40 LR 20/2000), con Appendice Studio relativo alla Predizione dei livelli di campo elettrico dopo lo Switch-Off nel sito di Monte Maggio (Comune di Bertinoro) ; Allegato D3: Estratti delle Appendici A, B e C della Normativa P.P.L.E.R. vigente; Allegato D4: Estratti delle Appendici A, B e C della Normativa P.P.L.E.R. modificato; Allegato D5: Tav. 1 (foglio 2) Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 P.P.L.E.R. vigente - scala 1: 50.000; Allegato D6: Tav. 1 (foglio 2) Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 P.P.L.E.R. modificato - scala 1: 50.000; Allegato D7: Tav. 2 (foglio 2) Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP PPLER vigente - scala 1:50.000 ; Allegato D8: Tav. 2 (foglio 2) Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP P.P.L.E.R. modificato - scala 1:50.000 ; Allegato D9: Tav. 3 (foglio 255NO) Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali - P.P.L.E.R. vigente - scala 1:25.000; Allegato D10: Tav. 3 (foglio 255NO) Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali - P.P.L.E.R. modificato - scala 1:25.000; Allegato D11: Estratto del Catasto degli impianti esistenti relativo al sito n. 003-01 Monte Maggio - P.P.L.E.R. vigente; Allegato D12: Estratto del Catasto degli impianti esistenti relativo al sito n. 003-01 Monte Maggio - P.P.L.E.R. modificato; Allegato D13: Estratto del Catasto dei siti di progetto relativo al sito n. 14 Monte Maggio - P.P.L.E.R. modificato; Allegato D14: Estratto della Cartografia (foglio 255060 delle tavv. 1, 2, 3) su CTR a scala 1:10.000 consultabile in formato pdf su supporto digitale P.P.L.E.R. vigente; Allegato D15: Estratto della Cartografia (foglio 255060 delle tavv. 1, 2, 3) su CTR a scala 1:10.000 consultabile in formato pdf su supporto digitale P.P.L.E.R. modificato. Si fa presente che la base cartografica delle Tavole nn. 1, 2 e 3 (Allegati D6, D8 e D10) è rimasta immutata rispetto al PPLER vigente, indicando unicamente il sito oggetto di modifica con apposita simbologia, mentre gli estratti del catasto impianti esistenti e del nuovo sito di progetto (Allegati D12 e D13) riportano le tutte coperture cartografiche aggiornate ed allineate al vigente PTCP, avente altresì valore ed effetti di PSC per il Comune di Bertinoro. 9