Egregi Signori, Vezzani&Associati Studio Tributario e Societario V e z z a n i & A s s o c i a t i COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 1- BIS/2006 INTRASTAT LE NOVITA IN VIGORE DAL 2006 con la presente Comunicazione di studio si intende procedere ad un analisi degli interventi operati con il D.M. del 3 agosto 2005, in relazione agli elenchi Intrastat. In particolare: 1) è stato previsto l innalzamento del limite da cui dipende l obbligo di indicare, negli elenchi riepilogativi mensili, i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto (vedi nel prosieguo); 2) è stata introdotta, nell allegato VII del D.M. del 27/10/2000 (istruzioni per l uso e la compilazione degli elenchi Intrastat), la tabella E (vedi nel prosieguo) contenente l elenco (corrispondente all allegato I del Regolamento CE n.1982/2004) delle merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra stati membri. Al riguardo, la novità di maggior rilievo è rappresentata dall introduzione dell esonero generalizzato per le riparazioni 1, compresi i pezzi di ricambio associati (vedi lettera h) della Tabella E). Viene inoltre precisato che la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria per mantenerlo in condizioni di funzionamento e che la medesima può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modificare in alcun modo la natura del bene. Si evidenzia che rimane, invece, invariato, l obbligo di compilazione per le lavorazioni, trasformazioni e simili. Altra novità interessante, riguarda l esonero (lettera k) della Tabella E) per le cessioni di veicoli nuovi da parte di operatori Iva nei confronti di privati UE 2 ; 1 In precedenza (fino al 31/12/2005), per i beni inviati o ricevuti in riparazione, la movimentazione assumeva rilevanza ai soli fini statistici con obbligo (per i soggetti mensili) di compilazione dell elenco ai soli effetti statistici. Erano comunque escluse le movimentazioni di beni per riparazioni a titolo gratuito, comprese quelle effettuate a titolo di garanzia (C.M. n.13/e del 23/02/1994, punto B. 15.1). 2 Si ricorda che ai sensi dell art. 41, co.2, lett. b) del D.L. n.331/93 le cessioni di veicoli nuovi a soggetti privati comunitari, costituisce operazione assimilata alle cessioni intracomunitarie. Con nota n. 1798/V del 2/10/96 del Dipartimento delle Dogane, il Ministero delle Finanze aveva precisato che la compilazione del modello Intra 1 andava compilata con la sola 2
3) sono stati inoltre aggiornati i riferimenti contenuti nel citato D.M. del 27/10/2000 ai Regolamenti CE n. 3330/91 e n. 1901/2000, con il nuovo Regolamento CE n. 638/2004 ed il relativo Regolamento CE di attuazione n.1982/2004, in materia di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri. Al riguardo, si segnala, con riferimento alla facoltà, per determinati beni, di non compilare la colonna massa netta 3 degli elenchi, la nuova elencazione riferita all allegato II del Regolamento CE n. 1982/2004, in sostituzione al precedente allegato II del Regolamento CE n. 1901/2000. Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi che si riferiscono al 2006 (i primi modelli interessati saranno quindi i modelli di gennaio in scadenza il 20 febbraio 2006). Valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto: aggiornamento dei limiti per l esonero dalla compilazione Fra i dati da indicare nella parte statistica (soggetti mensili) sono esonerati dalla compilazione dei seguenti dati: Come si può notare, con le modifiche introdotte dal D.M. del 03/08/2005, è stato innalzato ed omogeneizzato (fra Intra 1 ed Intra 2) il limite il cui superamento comporta l obbligo di indicare le informazioni sopra elencate. Si ricorda, tuttavia, che, in tutti i casi in cui i soggetti mensili sono tenuti alla presentazione dei modelli compilando la sola parte statistica (ad esempio nel caso di lavorazioni), cioè quando non compilano la colonna dell ammontare delle operazioni ai fini fiscali (colonna 4 negli Intra), l esenzione non si applica per indicazione del codice ISO del paese di residenza dell acquirente (colonna 2), seguiti da una seria di zeri nella colonna 3. Considerato il nuovo esonero, tali indicazioni devono ritenersi attualmente superate. 3 Si ricorda che i dati da riportare nella colonna massa netta (colonna 7 negli Intra 1 e colonna 8 negli Intra 2) vanno espressi in chilogrammi (trattasi del peso della merce al netto degli imballi) e che nella casella non vengono accettati importi inferiori a 1. Normalmente la massa netta è un dato necessario per le imprese tenute alla compilazione mensile. Tuttavia, per alcune nomenclatura combinate, per le quali è prevista la compilazione della colonna della unità supplementare (colonna 8 negli Intra 1 e colonna 9 negli Intra 2) il peso in chili è stato ritenuto un dato non significativo e pertanto le ditte sono esentate dalla compilazione della colonna della massa netta. La lista delle nomenclature per le quali la compilazione della massa netta è facoltativa, si trova nell allegato II del Regolamento CE n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004 che attua il Regolamento 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 3
quanto riguarda il valore statistico, che deve essere obbligatoriamente inserito a prescindere dalla soglia degli arrivi e delle spedizioni; in altre parole, l esenzione opera, per le imprese sotto i suddetti ammontari, solo se è stato compilata la colonna del valore fiscale. Tabella E - Elenco delle principali voci di merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati membri dell Unione Europea. a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;.. e) Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) non è prevista né effettuata nessuna lavorazione; 2) la durata prevista per l uso temporaneo non è superiore ai 24 mesi; 3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell Iva f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario 4 g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale: 1) materiale pubblicitario 2) campioni commerciali h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'iva a cittadini privati di altri Stati membri Si ritiene utile ricordare che, per le movimentazioni di beni non traslative della proprietà (lavorazioni, riparazioni, conto visione, ecc.), rimane immutato l obbligo della tenuta del registro di cui all art. 50, co. 5, del D.L. n.331/93. Ciò anche per le riparazioni, indipendentemente dal nuovo esonero riguardante la compilazione dei modelli Intrastat. 4 Rimangono sostanzialmente immutate le vecchie regole già indicate nella C.M. n. 13/E del 23/02/1994, punto B.15.1: esonero per i supporti relativi a software personalizzato (par. B.1.3); obbligo dell intra (sia fiscale che statistico) per gli acquisti di software. 4
Invariata la periodicità ed i termini di presentazione dei modelli Intrastat V e z z a n i & A s s o c i a t i Si precisa che nessuna modifica è stata apportata in termini di periodicità e termini di presentazione. Come noto, gli attuali limiti sono stati, da ultimo, modificati ed innalzati con il D.M. del 12/12/2002 e sono in vigore dal 2003. Precisazioni Dal 2003 è stata eliminata la periodicità trimestrale per gli intra acquisti. Tuttavia, gli operatori interessati possono, per scelta, presentare i modelli degli acquisti con cadenza trimestrale purché non superino i limiti per essere mensili. In questo caso, nel frontespizio del modello Intra 2, in corrispondenza della casella Tipo di riepilogo, dovrà essere indicato T (c.d. trimestrali facoltativi ); i limiti fanno riferimento alle cessioni intracomunitarie, per l intra 1 e agli acquisti intracomunitari, per l intra 2, dell anno precedente. Per chi inizia ad effettuare cessioni ed acquisti in corso d anno si fa riferimento agli importi che si presumono di realizzare tenendo conto delle operazioni effettuate nel primo periodo utile di riferimento (mese o trimestre) dell anno in corso (C.M. n.13/e/94, punto B.15). Nel caso di superamento in corso d anno dei predetti limiti, la periodicità di presentazione rimane invariata per l anno in corso. La nuova periodicità, avrà effetto solo dall anno successivo (R.M. n 39/E del 05/02/1993); i dati statistici vanno compilati solo dai contribuenti che presentano il modello con cadenza mensile. I soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRA con periodicità trimestrale, possono presentarli 5
anche con periodicità mensile e coloro che sono tenuti a presentarli con periodicità annuale possono presentarli anche con periodicità trimestrale o mensile. Al riguardo, si precisa che la suddetta opzione è vincolante per il soggetto d'imposta almeno per l'intero anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata. Si ricorda che i soggetti che scelgono la presentazione mensile (c.d. mensili per opzione), devono compilare anche la parte statistica del modello, relativamente agli acquisti e alle cessioni, rimanendo, pur tuttavia, esonerati per le operazioni che prevedono l obbligo di segnalazione ai soli fini statistici (ad esempio per le lavorazioni intracomunitarie). Lo Studio resta a Vostra disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti dovessero necessitarvi. Cordiali saluti. Vezzani&Associati 6