Comune di Diano Marina Provincia di Imperia Riviera dei Fiori Settore 7 Edilizia Privata - Urbanistica VARIANTE ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 24/2001 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 30/2014 RELAZIONE E NORME Diano Marina, lì 07/08/2015. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA L INGEGNERE CAPO - Dott. Ing. Riccardo VOLPARA - 1
RELAZIONE In riferimento alle osservazioni della Regione Liguria pervenute con PEC prot. in attri n. 11689 del 17/07/2015 si evidenzia quanto segue: - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture. Con riferimento all ALLEGATO G alle Norme del P.U.C.: VARIANTE ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 24/2001 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 30/2014 si ritiene applicabile la Variante di cui trattasi all intero territorio comunale, ad esclusione delle aree di cui al comma 2 dell Art. 7 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 relativamente agli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda degli edifici, considerato che, ad eccezione dei tessuti TUS, TUC e TUL 1, in ogni zona del territorio del Comune di Diano Marina il patrimonio edilizio risulta caratterizzato da una certa eterogeneità delle coperture degli edifici in termini tipologici e formali, per cui si ritiene che l applicazione della sopraccitata normativa non necessiti di limitazioni relative all applicabilità o meno della stessa alle varie zone del PUC vigente, tenuto anche conto che gli interventi di recupero dei sottotetti possono risultare migliorativi sotto il profilo estetico degli edifici oggetto di intervento nel loro complesso. In particolare, secondo quanto disposto dall ALLEGATO G alle Norme del P.U.C.: VARIANTE ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 24/2001 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 30/2014: - per quanto riguarda i tessuti TUS e TUC (zone omogenee A ai sensi del D.M. n. 1444/1968), non sono consentite variazioni dell altezza di gronda e della quota di colmo preesistenti al fine di preservare le caratteristiche formali e tipologiche delle coperture nella zona, prevalentemente a padiglione; - per quanto riguarda il tessuto TUL1, che è zona omogenea B ai sensi del D.M. n. 1444/1968, le variazioni dell altezza di gronda e della quota di colmo prescritte sono tali da tenere conto della larghezza media degli edifici, ipotizzata in circa 15 ml, così da garantire la possibilità di recupero dei sottotetti nel rispetto di una pendenza delle falde di circa 30 (gradi) coerente con le pendenze delle coperture presenti sul territorio del Comune di Diano Marina al fine di preservare le caratteristiche formali e tipologiche e formali delle coperture nella zona, prevalentemente a padiglione; - per quanto riguarda il tessuto TUL2, che è zona omogenea B ai sensi del D.M. n. 1444/1968, le variazioni dell altezza di gronda e della quota di colmo prescritte sono tali da tenere conto della larghezza media degli edifici, ipotizzata in circa 10 ml, così da garantire la possibilità di recupero dei sottotetti nel rispetto di una pendenza delle falde di circa 30 (gradi) coerente con le pendenze delle coperture presenti sul territorio del Comune di Diano Marina al fine di preservare le caratteristiche formali e tipologiche e formali delle coperture nella zona, prevalentemente a padiglione e a capanna; 2
- per quanto riguarda il tessuto TUL2 (zona omogenea B ai sensi del D.M. n. 1444/1968) e le restanti parti del territorio, le variazioni dell altezza di gronda e della quota di colmo prescritte sono tali da tenere conto della larghezza media degli edifici, ipotizzata in circa 7,5 ml, così da garantire la possibilità di recupero dei sottotetti nel rispetto di una pendenza delle falde di circa 30 (gradi) coerente con le pendenze delle coperture presenti sul territorio del Comune di Diano Marina al fine di preservare le caratteristiche formali e tipologiche e formali delle coperture nella zona, prevalentemente a padiglione e a capanna. Al fine di rendere cogente il rispetto della pendenza massima delle falde pari a 30 (gradi) si è inserita relativa norma nel paragrafo dal titolo Norme relative all Allegato G. Si è provveduto altresì ad inserire nelle Norme relative all Allegato G il limite massimo del 20% dell aumento volumetrico del volume geometrico dell edificio esistente e l obbligo del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16), secondo quanto disposto dalle lett. a) e c) del comma 1 dell Art. 7 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014. - Comma 2 dell Art. 7 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 Al fine di introdurre le limitazioni di cui al comma 2 dell Art. 7 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 si è provveduto ad inserire le stesse nelle Norme relative all Allegato G, adeguandole ai tessuti TUS e TUC. - Incremento Carico Urbanistico. Considerato che la Variante di cui trattasi introduce la possibilità di applicazione degli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all Art. 5 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 30/2014 (novembre 2014), ai fini del calcolo dell incremento del carico insediativi si possono in ipotesi considerare, per quanto riguarda gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le volumetrie a destinazione residenziale realizzate nel periodo intercorrente dal settembre 2001 (mese di entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2001) ed il novembre 2014 (mese di entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2001), tenuto conto della significativa avvenuta applicazione della Legge Regionale n. 24/2001 sul patrimonio edilizio del Comune di Diano Marina esistente antecedentemente al settembre 2001 compreso. Si consideri che le volumetrie residenziali realizzate nel primo decennio di applicazione del PUC vigente (2002 2012) ammontano a circa 57.465,653 mc, come emerge dalla tabella allegata alla presente relazione. Prescindendo in ipotesi dal periodo settembre 2001 - giugno 2002 in cui il PUC ha operato in salvaguardia, tale dato può essere linearmente proiettato all anno 2014 (anno di entrata in vigore della Legge Regionale n. 30/2014) come segue: 3
57.465,653 mc /10 anni x 12,5 anni = 71.832,07 mc; Suddividendo tale dato per 5,25 ml, valore assunto quale altezza media degli edifici tra l altezza di 7,00 ml e di 3,5 ml, considerato che trattasi di costruzioni sostanzialmente ad uno o due piani, si ottiene: 71.832,07 mc / 5,25 ml = 13.682,30 mq. Il carico urbanistico della Variante di cui trattasi può essere pertanto calcolato come segue, considerando il valore di 25 mq/abitante ai sensi dell Art. 3 del Decreto n. 1444/1968: 13.682,30 mq / 25 mq /abitante = 547,29 abitanti, da approssimarsi a n. 548 abitanti. Considerato che la lett. b) del comma 5. dell Art. 2 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 assoggetta gli interventi di recupero dei sottotetti a presentazione di D.I.A. obbligatoria ai sensi dell Art. 23, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni (interventi di ristrutturazione edilizia) ove gli interventi non comportino le modificazioni della sagoma dell edificio esistente, si ritiene per tale tipologia di intervento di non richiedere prestazioni ulteriori rispetto a quanto richiesto dal comma 6. dell Art. 2 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014. Per gli interventi di recupero dei sottotetti che la lett. a) del comma 5. dell Art. 2 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 assoggetta a rilascio di permesso di costruire (interventi che comportano modificazioni della sagoma dell edificio esistente) si ritiene di applicare una prestazione ulteriore rispetto a quanto richiesto dal comma 6. dell Art. 2 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 pari alla cessione di 18 mq di spazi pubblici/abitante da insediare ai sensi dell Art. 3 del Decreto n. 1444/1968 o, in alternativa, alla monetizzazione di tali aree. Nell ipotesi approssimata per eccesso che il carico insediativo di n. 548 abitanti sia ottenuto mediante interventi caratterizzati da modificazioni della sagoma degli edifici, considerando il valore di 18 mq di spazi pubblici/abitante da insediare ai sensi dell Art. 3 del Decreto n. 1444/1968, si ottiene il seguente valore della superficie di aree a standard urbanistico oggetto di cessione al Comune di Diano Marina o, in alternativa, di monetizzazione: n. 548 abitanti x 18 mq /abitante = 9.864 mq. L obbligo di cessione degli spazi pubblici o, in alternativa, la sua monetizzazione, è prescritta nelle Norme relative all Allegato G. Quanto sopra a prescindere dalle limitazioni di cui al comma 2 dell Art. 7 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 e riportate (adeguate ai tessuti TUS e TUC) nelle Norme relative all Allegato G e dagli interventi di recupero ai fini abitativi dei locali di cui all Art. 5 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014, che si configurano al più quali interventi di 4
ristrutturazione edilizia che non possono per definizione modificare la sagoma dell edificio (lett. a) del comma 1 dell Art. 5 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014). - Procedura di Verifica di Assogettabilità a VAS. Considerato che la Variante di cui trattasi è introdotta dalla Legge Regionale n. 30/2014 che integra la Legge Regionale n. 24/2001 sostituendo il regime di deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi ai sensi del comma 2bis dell Art. 1 di tale normativa, estendendone sì l applicazione agli edifici esistenti al novembre 2014, ma prevedendo limitazioni rispetto al regime previgente regolamentato dalla Legge Regionale n. 24/2001, si ritiene che tale Variante non sia assoggettabile a VAS in quanto la lettera d) del paragrafo A.2 del capitolo A. FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 32/2012 della D.G.R. n. 223 del 28/02/2014 esclude dal campo di applicazione della L.R. n. 32/2012 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili, in deroga ai Piani Urbanistici Comunali, in applicazione della Legge Regionale n. 24/2001 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti). Diano Marina, lì 07/08/2015. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA L INGEGNERE CAPO - Dott. Ing. Riccardo VOLPARA - 5
Norme relative all Allegato G L applicazione dell ALLEGATO G alle Norme del P.U.C.: VARIANTE ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 24/2001 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 30/2014 concernente i locali sottotetto se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda non può riguardare i seguenti immobili: - vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; - ricadenti nei centri storici (tessuti TUS e TUC); - ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario; - ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico ricettive; - ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativi del vigente PTCP, in ambiti soggetti i regimi normativi aree urbane con valore di immagine (IU), strutture urbane qualificate (SU), nuclei isolati ed aree non insediate in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE). Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all Art. 5 della Legge Regionale n. 24/2001 come modificata con Legge Regionale n. 30/2014 sono realizzabili ai sensi dell Art. 7 di tale normativa nel rispetto della pendenza massima di 30 (gradi) delle falde delle coperture, del limite massimo del 20% dell aumento volumetrico del volume geometrico dell edificio esistente e del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16). Per gli interventi di recupero dei sottotetti che comportano modificazioni della sagoma dell edificio esistente si dovrà cedere al Comune di Diano Marina o, in alternativa monetizzare a favore del Comune stesso, spazi pubblici nella misura di 18 mq /abitante da insediare ai sensi dell Art. 3 del Decreto n. 1444/1968. 6