D. M. del 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26/08/2011)

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D. M. del 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26/08/2011) Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

I professionisti iscritti nei rispettivi Ordini,Albi e Collegi e senza l iscrizione negli appositi elenchi del Ministero degli Interni allo lo stato attuale sono abilitati a: Redigere le pratiche per la richiesta di valutazione di conformità del progetto ai VV.F. che riguardano le attività normate e tutte le attività,, la cui progettazione non sia eseguita con l approccio l ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007.

I professionisti iscritti nei rispettivi Ordini,Albi e Collegi ed iscritti negli appositi elenchi del Ministero degli Interni sono autorizzati per: Redazione dei progetti elaborati con l approccio l ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al D.M. 9 maggio 2007; Rilascio di certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi; Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), di cui al D.M. 9 maggio 2007;

Le dichiarazioni e le certificazioni sono finalizzate a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi.

Le certificazioni di prevenzione incendi possono riguardare: Approvazione di un progetto (in genere la progettazione non comporta l esigenza l di corredare la documentazione di particolari certificazioni, tale ipotesi può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali,per esempio avvalendosi della FSE); Certificazione da allegare alla SCIA (CERT.IMP. CERT. REI ecc.); CERT.IMP., Impianti di protezione antincendio; Resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione.

NUOVI CRITERI PER L ISCRIZIONE L NELL ALBO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI Per l autorizzazione l e per l iscrizione l a domanda negli appositi elenchi del Ministero degli Interni, di cui all art.16 art.16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione all Albo Professionale; Attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

CARATTERISTICHE DEI CORSI BASE 1. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonche' la durata degli specifici insegnamenti. 2. I Corsi Base devono avere una durata complessiva non inferiordi 120 ore;

3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, dalle Autorita' scolastiche o universitarie. 4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte che i soggetti organizzatori formulano.

5. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare l'idoneita' dei partecipanti. 6. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.

CORSI BASE CIRCOLARE DEL 4 ottobre 2011 La frequenza dei corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011,anche se non conformi alle direttive del nuovo decreto,consente l iscrizione l negli elenchi del Ministero degli Interni, una volta sostenuto, con esito positivo, l esame l di fine corso. I professionisti con anzianità di iscrizione al proprio Ordine,Albo di almeno 10 anni, possono iscriversi negli elenchi del Ministero degli Interni,senza la frequenza del corso base,se la richiesta di iscrizione è stata presentata in data antecedente il 27/08/2011,diversamente dovrà frequentare il corso base e sostenere l esame l finale.

PROFESSIONISTI GIA ISCRITTI NELL ELENCO ELENCO DEL M.I. Requisiti di permanenza Per chi è già iscritto negli elenchi sorge l obbligo di aggiornamento:nell nell arco di 5 anni sarà necessario frequentare corsi o seminari per una durata complessiva di 40 ore; il professionista che non vi provvederà,vedr,vedrà sospesa la propria iscrizione fino all avvenuto avvenuto adempimento.

I programmi dei corsi e dei seminari saranno stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli Nazionali dei Vigili del Fuoco. I Corsi ed i Seminari di aggiornamento sono organizzati dagli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, dalle Autorita' scolastiche o universitarie o dalle strutture Centrali e periferiche del Dipartimento Vigili del Fuoco.