REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA DISABILITÀ OPERANTE NEL TERRITORIO DEL XV MUNICIPIO

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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA DISABILITÀ OPERANTE NEL TERRITORIO DEL XV MUNICIPIO Art. 1 La Consulta 1. La Consulta della disabilità del Municipio XV è un organo consultivo del Consiglio Municipale, dell Assessorato Affari Sociali e della Commissione Affari Sociali del Municipio XV. E un organismo autonomo di indirizzo e di controllo con funzione di collaborazione propositiva. Si tratta di uno strumento di partecipazione dei Cittadini alla gestione pubblica della prevenzione della disabilità e della presa in carico della persona con disabilità. 2. La Consulta ha sede presso i locali del Municipio XV. Per le Assemblee generali si può riunire nell Aula Consiliare, compatibilmente con l attività del Consiglio Municipale o nei locali dei Servizi Sociali del Municipio. L Assemblea può decidere di riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede ordinaria purchè all interno di Roma Capitale. Art. 2 Funzioni della Consulta 1. La Consulta svolge funzioni di stimolo, verifica e controllo delle attività e dei programmi del Municipio XV a favore della disabilità attraverso azioni coordinate volte al rispetto degli standard delle prestazioni in tutto il territorio municipale. Può esprimere parere non vincolante sugli atti del Consiglio Municipale Ha la possibilità di presentare agli Organi Istituzionali studi, pareri e proposte relativi ai temi della disabilità con l intento di partecipare alla programmazione degli interventi e dei servizi che si ritengono utili a dare risposta ai bisogni dei cittadini disabili del municipio e dei loro familiari. 2. Promuove la realizzazione di servizi che favoriscano e assicurino il mantenimento, l inserimento ed il reinserimento delle persone con disabilità nell ambiente familiare, scolastico, sociale-lavorativo e lavorativo per limitare ogni processo di istituzionalizzazione, emarginazione e discriminazione, sia loro, sia delle loro famiglie. 3. Concorre alla valutazione della qualità dei servizi e degli interventi nel settore della disabilità. 4. Promuove un coordinamento con le Consulte Comunali, con quelle di altri Municipi e con la Consulta ASL, che si occupano dei medesimi settori; 5. Favorisce la conoscenza dei cittadini provvedendo ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate dal Municipio e le relative modalità di accesso, anche attraverso Assemblee cittadine. 6. Predispone una relazione ufficiale scritta sull attività annuale svolta da presentare all Assemblea della Consulta, al Consiglio Municipale, all Assessorato Affari Sociali, alla Commissione Affari Sociali del Municipio XV e al dirigente della U.O. Servizi Sociali. Art. 3 Componenti della Consulta 1. I componenti della Consulta sono distinti tra membri con diritto di voto, senza diritto di voto e invitati permanenti. 2. Sono componenti con diritto di voto un rappresentante per ogni Associazione che possieda i seguenti requisiti:

operare nel settore della disabilità operare nel territorio del Municipio XV. 3. Sono componenti della Consulta senza diritto di voto: i rappresentanti di utenti e familiari di utenti non iscritti ad alcuna Associazione che chiedono di farne parte, rispettando i requisiti richiesti per le Associazioni le P.O. dei Servizi Sociali del Municipio XV due rappresentanti dei Servizi Sociali del Municipio XV due rappresentanti dei Servizi della ASL RME dell Area Disabilità 4. Sono invitati permanenti della Consulta: il Presidente del Municipio XV l Assessore Municipale per Affari Sociali la Commissione per le Politiche Sociali il Direttore del Municipio XV il Dirigente della U.O. Servizi Sociali il Direttore del Distretto XX della ASL RME il presidente della Consulta per la qualità della Vita delle Persone con Disabilità e dei loro familiari della ASL RME 5. Ciascun componente effettivo della Consulta può essere rappresentato da un sostituto supplente. Il supplente dovrà essere individuato in maniera stabile e comunicato ufficialmente. 6. Ai servizi sociali del Municipio XV è demandato il compito di raccogliere e coordinare le registrazioni delle Associazioni e di tutti i componenti della consulta. Altresì, ai Servizi Sociali del Municipio XV è demandato il compito di aggiornare, nel corso del tempo, la costituzione della consulta con le sostituzioni dei membri, delle conseguenti dimissioni o decadenza, che si dovessero verificare. 7. La composizione della Consulta rimane aperta nel tempo a tutti che richiederanno di entrare a farne parte successivamente alla sua istituzione formale. 8. La Commissione per le Politiche Sociali del Municipio XV, d intesa con l Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato, ha il compito di sovrintendere alla attività di istruttoria concernente la nomina, cessazione e sostituzione dei membri della consulta, operata dagli uffici dei Servizi Sociali municipali. 9. Nessuno può rappresentare nella Consulta più di un Associazione. 10. Per l iscrizione alla Consulta, le Associazioni che intendono farne parte devono produrre copia dello Statuto Sociale e una scheda informativa relativa alle attività svolte. 11. Gli organi della Consulta sono: L Assemblea Il Presidente Il Vice Presidente Il Segretario Le Commissioni

Art. 4 L Assemblea 1. L Assemblea è costituita da tutti i componenti di diritto della Consulta ed è convocata dal Presidente della Consulta in seduta ordinaria una volta al mese, con un ordine del giorno definito. L Assemblea si può riunire in seduta straordinaria nei seguenti casi: a) ogni qualvolta che il Presidente della Consulta lo ritenga necessario b) ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta 1/5 dell Assemblea c) ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta l Assessore alle Politiche sociali, o la Commissione Affari Sociali del Municipio. Le richieste di convocazione straordinaria adeguatamente motivate, devono essere corredate da tutti i possibili documenti inerenti l ordine del giorno proposto e presentato al/dal Presidente della Consulta, in tempo utile per il preventivo esame e comunque almeno una settimana prima della seduta. 2. L Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l Assemblea è regolarmente costituita con un numero di presenti non inferiore a 7 aventi diritto di voto. 3. L Assemblea, dovrà essere convocata entro 30 giorni dall istituzione, sarà presieduta dal Presidente del Municipio o da un suo delegato/a e ed elegge con il criterio della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto dei presenti, il Presidente della Consulta e il Vice Presidente. 4. Per iniziativa sia dell Assemblea sia del Presidente della Consulta, possono essere invitati, alle sedute della Consulta, singoli, gruppi, Associazioni, Istituzioni, esperti. 5. L Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, la loro costituzione, composizione, le tematiche prescelte, le modalità ed i tempi relativi, sono, di volta in volta, deliberati dall Assemblea. Le modalità organizzative, la distribuzione dei compiti, l ammissione dei supplenti, costituiscono scelte autonome nell ambito dei singoli gruppi. Il numero legale per le riunioni dei gruppi di lavoro è del 50% +1 dei componenti. Le decisioni nell'ambito dei gruppi sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun gruppo di lavoro eleggerà al proprio interno un coordinatore, che si occuperà: delle convocazioni del gruppo che coordina; di predisporre gli atti e la documentazione necessari; di predisporre la redazione dei verbali delle sedute di lavoro; di conservare e ordinare la documentazione relativa agli atti del gruppo; predisporre la redazione di relazioni periodiche sull'attività svolta. Art. 5 Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Consulta a livello istituzionale. Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente. 2. E eletto dalla Assemblea ed è scelto tra i propri componenti ad esclusione dei rappresentanti istituzionali. 3. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, Il Presidente della Consulta, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente. 4. E compito e responsabilità del Presidente della Consulta tenere aggiornato il Consiglio Municipale sullo svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, ha la responsabilità : di convocare e presiedere l Assemblea; di predisporre gli atti e la documentazione necessari; di predisporre la redazione dei verbali delle sedute dell Assemblea; di conservare e ordinare la documentazione prodotta e di predisporre le relazioni periodiche sull'attività svolta. 6. Se il Presidente viene meno per dimissioni o altra causa, il Vicepresidente convoca d urgenza la Consulta che elegge il subentrante 7. La carica di Presidente della Consulta ha durata di tre anni e può essere rieletto soltanto una volta. Art. 6 Il Vicepresidente 1. Il Vicepresidente della Consulta sostituisce il Presidente in caso di necessità. 2. Coadiuva il Presidente nell esercizio delle sue funzioni. Collabora a rendere esecutive le delibere dell Assemblea, concorre alla preparazione dell ordine del giorno e collabora alla programmazione delle attività della Consulta. 3. La carica di Vicepresidente della Consulta ha durata di tre anni. Art. 7 Il Segretario Il Segretario dell Assemblea viene nominato dall Assemblea stessa e ha i seguenti compiti: predispone gli atti e i documenti da sottoporre all esame dell Assemblea; cura la stesura del verbale dell Assemblea, assicurandone la divulgazione ai membri dell assemblea alla seduta successiva; provvede alla distribuzione degli atti da discutere e al disbrigo della corrispondenza; provvede alla tenuta ed all aggiornamento del registro dei componenti, titolari e sostituti, della Consulta; dispone la registrazione, l archiviazione e la conservazione degli atti della Consulta e li controfirma insieme al Presidente e al Vicepresidente, previa approvazione dell Assemblea; In caso di assenza è sostituito, per la seduta in corso, dal suo nominato supplente o da altro volontario designato dal Presidente. La carica di Segretario ha durata di tre anni. Art. 8 Le Commissioni 1. L Assemblea, all occorrenza, può deliberare la nomina di una o più commissioni idonee a svolgere attività istruttoria e preparatoria di questioni di particolare importanza, lo sviluppo di proposte operative complesse, la valutazione della qualità dei servizi erogati dal municipio, la proposta di nuovi servizi da porre in essere, l organizzazione di convegni, dibattiti, studi e ricerche. 2. Le commissioni sono composte dai soli componenti effettivi, titolari e sostituti, della Consulta. 3. La designazione avviene con atto formale dall Assemblea. Nella delibera devono essere chiaramente indicati i nomi degli incaricati. Il coordinatore del gruppo, lo scopo e i limiti del mandato.

4. Nell ambito del mandato ricevuto le Commissioni possono interpellare esperti, studiosi e quanti altri ritengano utili a completare il proprio lavoro. Art. 9 Convocazioni e Ordini del giorno 1. La Consulta si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che ne ricorrano le condizioni. 2. La convocazione deve essere fatta con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, a mezzo posta, fax o e-mail, ovvero, per motivi d urgenza, con ogni altro mezzo di comunicazione possibile. 3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 5 componenti con le stesse modalità del comma precedente. 4. L ordine del giorno di ciascuna seduta è disposto dal Presidente, sentito il Vicepresidente, in base alla priorità e all urgenza degli argomenti emersi nei lavori dell Assemblea. Tutti i componenti della Consulta possono proporre gli argomenti da inserire nell ordine del giorno 5. L ordine del giorno può essere cambiato per sopravvenute situazioni di urgenza. 6. All inizio di ciascuna seduta, con apposita mozione d ordine, è possibile chiedere di cambiare la sequenza degli Argomenti da discutere. Il Presidente, sentito il parere dei presenti, può autorizzare la modifica richiesta. Art. 10 Delibere e Verbali 1. Le deliberazioni dell Assemblea sono adottate, di norma, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. E approvata la proposta messa a votazione che riceve a favore la maggioranza dei consensi espressi in rapporto alla totalità dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, in caso di votazioni a scrutinio segreto. 2. Alle votazioni si procede, di norma, per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. Per particolari esigenze, su richiesta di almeno cinque componenti della Consulta o su decisione del Presidente, si procede a scrutinio segreto. 3. Le deliberazioni devono essere fedelmente riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere conservate nella raccolta ufficiale delle deliberazioni della Consulta. 4. Per ogni deliberazione deve essere trascritto il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. 5. Al verbale si allega la lista dei presenti alla riunione con l orario degli eventuali allontanamenti anticipati. 6. Se il verbale non viene letto e approvato seduta stante, il Segretario lo propone leggendolo alla seduta successiva dell Assemblea che lo approva con le correzioni eventualmente richieste. Art. 11 Compensi, Rimborsi e quota di adesione Ruoli e partecipazione ai lavori della Consulta sono ad esclusivo titolo gratuito, non sono previsti compensi o rimborsi di alcuna natura. L adesione alla consulta non comporta nessun onere. Art. 12 Diritti e obblighi 1. Ciascun componente rimane in carica tre anni. Il suo sostituto, nominato tra i membri dell Associazione di appartenenza, è comunicato per iscritto al Segretario per l inserimento nell elenco dei componenti la Consulta. 2. Il componente della Consulta o suo sostituto decade dall incarico, oltre che per dimissioni, quando non appartiene più all ente per il quale è stato nominato oppure risulta assente ingiustificato alle sedute

per più di tre volte consecutive. Nel qual caso il Presidente informa, per iscritto, i responsabili della nomina dell incaricato chiedendone la pronta sostituzione. 3. Il sostituto del decaduto rimane in carica fino alla nomina del nuovo rappresentante. 4. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, i sostituti partecipano alle sedute con diritto di parola e di voto. Art. 13 Modifiche del regolamento Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio del XV Municipio tramite apposita deliberazione. La richiesta sostenuta da almeno i 2/3 dei componenti dell Assemblea dovrà essere sottoposta al Consiglio municipale almeno un mese prima della data prevista per la successiva assemblea.