REGIONE EMILIA ROMAGNA COMUNE DI LIGONCHIO (RE)

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Estratto Piano di Fabbricazione del Comune di Ligonchio L'unico Piano urbanistico attualmente vigente nel Comune di Ligonchio è il Programma di Fabbricazione, approvato con provvedimento n. 5937 del 21/02/1969, di cui si riporta un estratto. Figura 1: estratto Programma di Fabbricazione del Comune di Ligonchio A seguire si riporta un estratto delle norme di attuazione del Piano di Fabbricazione.

Estratto Piano Strutturale dell'unione dei Comuni A seguire si riporta un estratto del PSC relativo all'unione dei Comuni di Busana, Collagna, Ramiseto e Ligonchio, e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottati con DCU n. 8 del 16/04/2014. area d'interesse Figura 1: estratto tavola vincoli geomorfologici - PSC Unione dei comuni

area d'interesse Figura 2: estratto tavola vincoli paesaggistici - PSC Unione dei comuni

opere in progetto Figura 4: estratto Tav. R3.L NORD LIGONCHIO - RUE Unione dei Comuni Si riporta nel seguito l'estratto delle norme del RUE dell'unione dei comuni.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NORME Art. 38.4 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale 1. Corrispondono alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all art.43 delle norme di PSC. 2. Gli interventi si attuano: a) per intervento diretto nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità, nei casi di manutenzione, recupero, qualificazione e messa in sicurezza dell esistente, in presenza di interventi colturali e/o di infrastrutturazione riconducibili alle casistiche di cui al successivo 3 comma; b) per intervento diretto supportato da atto unilaterale d obbligo o convenzione attuativa nei casi di recupero con trasformazione d uso del patrimonio edilizio esistente e nei casi di ampliamento e di nuova costruzione pee scopi produttivi agricoli. 3. Gli interventi consentiti, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli elencati all art.42 delle NA del PTCP, che si potranno attuare solo se sono previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali oppure, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità delle opere programmate, rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei siti interessati dagli interventi. 4. In particolare sono ammessi e disciplinati dal RUE: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, ampliamento di SU senza modifica della sagoma, cambio d uso del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all attività produttiva agricola; b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamento, cambio d uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne abbiano titolo ai sensi di legge. 5. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: a) dell art. 31 per le unità edilizie di valore storico culturale testimoniale; b) dell art. 37.10 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; c) degli artt. 37.11 e 37.12 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all attività produttiva agricola; d) dell art. 37.14 per gli edifici produttivi o a destinazione turistico alberghiera esistenti in territorio agricolo. 6. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 si applicano i seguenti criteri, parametri e indici urbanistico edilizi: a) Usi ammessi: quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro compatibilità rispetto alla vigente legislazione in materia di tutela dall inquinamento e agli aspetti paesaggistici, nonché possibilità di prevedere nuove superfici utili per trasformazione dell esistente o per nuova edificazione limitatamente agli usi 6.1; 6.2; 6.3; 6.9; b) UM (Unità Minima d intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima data; 60.000 MQ per le aziende di nuova formazione; c) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole: CCDP - Centro Cooperativo di Progettazione s.c. RE 114

Estratto NA del PTCP della Provincia di Reggio Emilia Si riporta nel seguito un estratto delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia, a cui l'art. 38.4 del RUE dell'unione dei Comuni fa riferimento. in particolare si riportano gli estratti dell'art. 42 e dell'art. 16, che interessano il caso in esame. Art. 42 NA PTCP