UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA. Le radiazioni laser e il d.lgs. 81/08



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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA AREA AMBIENTE E SICUREZZA Le radiazioni laser e il d.lgs. 81/08 Ing. Dante Milani Ufficio rischi fisici e tecnologici Tel. 0382 984887 E-mail: dante.milani@unipv.it Associazione Industriali di Vicenza 1 Contenuti La direttiva 2006/25/CE, i d.lgs. 81/08 e 106/09 e le radiazioni laser. Il Tecnico Sicurezza Laser (TSL) Cenni ai limiti di esposizione Associazione Industriali di Vicenza 2

La direttiva 2006/25/CE Gli artt. 136-137 del Trattato che istituisce la Comunità europea impongono l adozione di direttive sociali che hanno come obiettivo, in particolare, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. La direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), in Italia, è stata recepita nei capi I e V del titolo VIII del d.lgs. 81/08. Associazione Industriali di Vicenza 3 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo I (tutti gli agenti fisici). Il Capo I (artt. 180 186) è in vigore Art. 181, c. 2: il Ddl, tramite il SPP, valuta i rischi associati ai sistemi laser almeno ogni 4 anni e in caso di significativi mutamenti (nuove sorgenti, mutate condizioni operative, risultati della sorveglianza sanitaria, ecc.). La valutazione deve essere effettuata da personale con specifiche conoscenze in materia. Art. 181, c. 3: il Ddl nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul DVR e può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Associazione Industriali di Vicenza 4

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo I (tutti gli agenti fisici). Art. 182, c. 2: i lavoratori non devono mai essere esposti a valori superiori ai limiti di esposizione; in caso di superamento, il DdL deve adottare misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei limiti stessi ed evitare un nuovo superamento. Art. 184: formazione, informazione e addestramento dei lavoratori soprattutto in relazione ai risultati della valutazione dei rischi. Associazione Industriali di Vicenza 5 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo I (tutti gli agenti fisici). Art. 185: la sorveglianza sanitaria viene svolta secondo i principi generali del presente decreto ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi e sulla base della valutazione dei rischi. In caso di alterazione apprezzabile dello stato di salute dei lavoratori esposti, il medico competente informa il DdL che sottopone a revisione la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione. Associazione Industriali di Vicenza 6

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Il Capo V (artt. 213 218) entrerà in vigore il 26 aprile 2010 Art. 213: campo dei applicazione: il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (radiazione incoerente e laser) durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. Associazione Industriali di Vicenza 7 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Art. 214: definizioni: Radiazioni ultraviolette: UVC (100-280 nm) UVB (280-315 nm) UVA (315-400 nm) Radiazioni visibili (380-780 nm) Radiazioni infrarosse: IRA (780-1400 nm) IRB (1400-3000 nm) IRC (3000 nm - 1 mm) Definizione dei valori limite di esposizione: il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a radiazioni laser (radiazioni ottiche da un laser, di lunghezze d onda comprese tra 100 nm e 1 mm) siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti. Art. 215: allegato XXXVII parte II: tabelle dei valori limite di esposizione per le radiazioni laser. Associazione Industriali di Vicenza 8

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Art. 216, c. 1: il Ddl valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni,, il datore di lavoro adotta linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplati da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. Associazione Industriali di Vicenza 9 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Art. 216, c. 2: il Ddl deve prestare particolare attenzione: al livello, la gamma delle lunghezze d onda e la durata di esposizione; ai valori limite di esposizione di cui all art. 215; a qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili; a qualsiasi effetto indiretto come l accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; all esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione; Continua Associazione Industriali di Vicenza 10

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). alla disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione; per quanto possibile, a informazioni adeguate raccolte dalla sorveglianza sanitaria; alle sorgenti multiple di esposizione; alla classificazione dei laser, particolarmente di classe 3B o 4 (IEC), e classificazioni analoghe; alle informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti. Il Ddl precisa le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi nel DVR. Sanzione, art. 216, a carico di Ddl e Dirigenti: da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400. Associazione Industriali di Vicenza 11 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Art. 217, c. 1: nel caso di possibile superamento dei valori limite di esposizione, il Ddl definisce e attua un programma di azione comprendente misure tecniche e/o organizzative destinato a evitare un nuovo superamento. In particolare tiene conto: di altri modi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni laser, tenuto conto il lavoro da svolgere; Continua Associazione Industriali di Vicenza 12

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). delle misure tecniche per ridurre l emissione delle radiazioni laser, incluso, quando necessario, l uso dei dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute; degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; della limitazione della durata e del livello di esposizione; della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; delle istruzioni dei fabbricanti delle attrezzature. Sanzione a carico di Ddl e Dirigenti: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2000 a 4000. Associazione Industriali di Vicenza 13 Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII, Capo V (radiazioni ottiche artificiali). Art. 217, c. 2: in base alla valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni laser che superano i valori limite di esposizione devono essere indicati con un apposita segnaletica; dette aree sono inoltre identificate e l accesso alle stesse è limitato. Sanzione a carico di Ddl e Dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000. Art. 217, c. 3: il Ddl adatta le misure dell art. 217 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili. Sanzione a carico di Ddl e Dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000. Art. 218: la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata periodicamente, di norma, una volta all anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili, tenuto conto della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute. Associazione Industriali di Vicenza 14

Il Tecnico Sicurezza Laser (Italia) Le affermazioni che la valutazione dei rischi associata all utilizzo degli agenti fisici deve essere effettuata da personale in possesso di specifiche conoscenze in materia e che la metodologia seguita nella valutazione delle radiazioni laser, nella misurazione e/o nel calcolo dei livelli di esposizione deve rispettare le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), dunque in Italia del Comitato Elettrotecnico Italiano, nonché, ma non per ultimo, la complessità della materia sicurezza laser impongono, di fatto, la nomina o la consulenza di un esperto. Associazione Industriali di Vicenza 15 Compiti e responsabilità del TSL (Italia) Supportare e consigliare il datore di lavoro per quanto riguarda l uso sicuro delle apparecchiature laser e le misure di prevenzione e protezione necessarie. Cooperare direttamente con gli utilizzatori delle apparecchiature laser. Valutare i rischi nella zona di installazione delle sorgenti laser e determinare la zona nominale di rischio oculare. Individuare i corretti dispositivi di protezione individuale. Associazione Industriali di Vicenza 16

Compiti e responsabilità del TSL (Italia) Partecipare alla formazione, informazione ed addestramento del personale che lavora con le sorgenti laser, in particolare in relazione ai rischi di esposizione alle radiazioni ed alle necessarie misure di sicurezza. Verificare la necessità e la predisposizione di procedure operative e/o di sicurezza comprensibili da tutti gli operatori laser. Verificare che la manutenzione e l impiego delle apparecchiature laser siano effettuate da persone addestrate e qualificate a tal fine. Verificare che le misure di prevenzione, di protezione attiva e passiva siano efficaci. Associazione Industriali di Vicenza 17 Compiti e responsabilità del TSL (Italia) Partecipare al controllo, ed eventualmente, all accettazione delle apparecchiature laser, in base all attuale normativa vigente ed ai regolamenti in vigore nell organizzazione. Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature laser ai fini della sicurezza e segnalare a chi di competenza le condizioni di pre-guasto o guasto delle apparecchiature. Collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e col Medico Competente, anche in relazione alle necessarie analisi di incidente e di infortunio che riguardano la sorgente di cui è stato nominato TSL ed alla messa in atto degli interventi migliorativi per evitare che l incidente o l infortunio possa verificarsi nuovamente. Associazione Industriali di Vicenza 18

Compiti e responsabilità del TSL (Italia) Nel caso dei laboratori di ricerca che impiegano sorgenti e/o sistemi laser per cui è necessaria la nomina / consulenza di un TSL (Guida CEI 76 fasc. 3850 R): il Direttore o Responsabile di laboratorio rimane responsabile dell acquisizione e della messa in atto delle protezioni necessarie; gli operatori qualificati, direttamente coinvolti, rimangono responsabili dell utilizzo del sistema laser in osservanza alle misure di sicurezza relative. Associazione Industriali di Vicenza 19 Requisiti del TSL (Italia) La C.I.I.P. in merito ai requisiti educativo-formativi e di esperienza ha formulato la seguente proposta: diploma di laurea almeno di 1 livello in alcune fac oltà scientifiche e tecniche; corso di formazione teorico-pratico di almeno 40 h e di adeguate caratteristiche con superamento dell esame finale; dimostrazione di aver svolto attività adeguatamente documentabile nel settore della sorveglianza fisica dei laser per almeno un anno; aggiornamento professionale consistente nella partecipazione a corsi di almeno 10 h ogni 5 anni organizzate da strutture di riconosciuta esperienza nel settore dei laser. Associazione Industriali di Vicenza 20

Uno sguardo in Europa Rapporto tecnico CLC/TR 50448: Guida sui livelli di competenza richiesti nella sicurezza laser: consapolevolezza del rischio laser per altre persone (supervisori, managers, rappresentanti lavoratori per la sicurezza); operatore laser; Laser Protection Adviser (consiglia il Ddl e fornisce assistenza sulla politica della sicurezza laser dell organizzazione implementando le disposizioni necessarie; ha conoscenza dei tipi di laser dell organizzazione e ha una conoscenza tecnicospecialistica non approfondita); Laser Safety Officer (possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi provocati dai laser ed ha la responsabilità della supervisione sul controllo di questi rischi). Associazione Industriali di Vicenza 21 Quando è consigliata la consulenza del TSL La consulenza del TSL è consigliata nei seguenti casi: 1, 2, 3A, vecchia classificazione, solo per applicazioni che comportano l osservazione diretta del fascio laser o l uso di componenti ottici in grado di alterare le caratteristiche di potenziale pericolosità del fascio laser originario; 1, 1M, 2, 2M, nuova classificazione, solo per applicazioni che comportano l osservazione diretta del fascio laser o l uso di componenti ottici in grado di alterare le caratteristiche di potenziale pericolosità del fascio laser originario; 3R, nuova classificazione; 3B e 4, vecchia e nuova classificazione. Associazione Industriali di Vicenza 22

La stima del rischio laser La stima del livello di rischio associato ai sistemi laser è funzione della classe di pericolo definita per la sola radiazione laser - legata al possibile e relativo danno biologico -, della presenza ed efficacia dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature sorgenti e delle condizioni o situazioni di lavoro in cui operano i lavoratori. Associazione Industriali di Vicenza 23 I limiti di esposizione E = P A Dove: E è l irradianza o densità di potenza [W/m 2 ] P è la potenza del fascio [W] A è la superficie del fascio [m 2 ] H t = E( t) dt 0 Dove: t è il tempo, durata dell esposizione [s] E(t) è l irradianza o densità di potenza [W/m 2 ] H è l esposizione radiante [J/m 2 ] G, radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione [J / (m 2 sr)] Associazione Industriali di Vicenza 24

Significato dei parametri 1 Angolo di accettazione 2 Diaframma circolare (d, diametro pupilla) 3 Apertura circolare di campo 4 Diametro apparente della sorgente apparente 5 Lente (cristallino) 6 Area attiva del rivelatore (retina) 7 Sorgente apparente 8 Distanza di misura r 9 Distanza dell immagine Associazione Industriali di Vicenza 25 I limiti di esposizione Tabella 2.1 Associazione Industriali di Vicenza 26

I valori dei limiti di esposizione per l occhio per esposizioni < 10 s Tabella 2.2 Associazione Industriali di Vicenza 27 I valori dei limiti di esposizione per l occhio per esposizioni 10 s (Tabella 2.3) Associazione Industriali di Vicenza 28

I valori dei limiti di esposizione per la cute Tabella 2.4 Associazione Industriali di Vicenza 29 Le tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. La tabella 2.1 riporta per intervalli di lunghezza d onda, compresi da 180 nm a 10 6 nm, l organo bersaglio interessato (occhi e cute) ed il tipo di danno (fotochimico, termico, eritema o alla retina) e la tabella ove ricercare / calcolare il valore limite di esposizione. La tabella 2.2 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valori limite di esposizione dell occhio per durate di esposizione minori di 10 s, espressi, in generale, in termine di irradianza [W/m 2 ] o esposizione energetica [J/m 2 ], in funzione della durata di esposizione t e dei parametri / fattori di correzione C A, C C, α min, C E, da calcolarsi secondo la tabella 2.5. La tabella 2.2 riporta solo i valori di singoli impulsi laser; in caso di impulsi multipli le durate degli impulsi che rientrano in un intervallo T min (definito nella tabella 2.6 per le diverse regioni spettrali) devono essere sommate ed il valore tempo risultante deve essere usato per t nella formula (5,6 10 3 t 0,25 ) che compare in tabella (nota d). La tabella 2.3 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valori limite di esposizione dell occhio per durate di esposizione superiori a 10 s, espressi, in generale, in termine di irradianza [W/m 2 ] o esposizione energetica [J/m 2 ] ed in funzione della durata di esposizione t e dei parametri / fattori di correzione C A, C B, C C, T 1, α min, C E, T 2, γ da calcolarsi secondo la tabella 2.5. La tabella 2.4 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valori limite di esposizione della cute espressi, in generale, in termine di irradianza [W/m 2 ] o esposizione energetica [J/m 2 ], in funzione della durata di esposizione t ed, in alcuni casi, del parametro C A, da calcolarsi secondo la tabella 2.5. Associazione Industriali di Vicenza 30

I fattori di correzione (Tabella 2.5) C O N T I N U A Associazione Industriali di Vicenza 31 I fattori di correzione (Tabella 2.5) Associazione Industriali di Vicenza 32

I fattori di correzione (alcuni grafici) C 7 = C C C 4 = C A Associazione Industriali di Vicenza 33 Correzione per impulsi ripetuti Per il calcolo dei VLE, per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser ripetitivi o a scansione, dovrebbe essere applicata la condizione più restrittiva delle seguenti tre: l esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell impulso; l esposizione derivante da un qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppi di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t; l esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa C p = N -0,25, dove N è il numero di impulsi; questa regola si applica soltanto ai limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di T min sono trattati come singoli impulsi. Tabella 2.6 Associazione Industriali di Vicenza 34

Bibliografia D. Milani - La valutazione del rischio laser ed il ruolo del Tecnico Sicurezza Laser, pubblicata sulla rivista specialistica Applicazioni Laser, n. 25, anno 2009, Edizioni Publitec e sul portale Lasernet (http:\\laserplan.net), 07/2009. D. Milani, A. Tomaselli - La valutazione del rischio laser nei laboratori di ricerca, pubblicata sulla rivista specialistica Applicazioni Laser, n. 27, anno 2009, Edizioni Publitec. D.lgs. 81/08 - Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.lgs. 106/09 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C.I.I.P. - Profili professionali degli Esperti per la valutazione delle radiazioni ottiche non coerenti-ero e coerenti-asl/tsl, novembre 2006; Normativa tecnica CEI ed UNI. Associazione Industriali di Vicenza 35 Grazie per l attenzione dante.milani@unipv.it Associazione Industriali di Vicenza 36