Per il Tribunale di Milano il procedimento ex R.D. 639/1910 non può essere utilizzato dalle società, anche a partecipazione pubblica

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Bollette acqua: nulla l'ingiunzione della società privata Per il Tribunale di Milano il procedimento ex R.D. 639/1910 non può essere utilizzato dalle società, anche a partecipazione pubblica di Lucia Izzo - Non possono avvalersi del procedimento di "ingiunzione fiscale" previsto dal R.D. n. 639/1910 le società, anche a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica. Pertanto, va ritenuta illegittima l'ingiunzione di pagamento, basata su tale schema, che l'holding che gestisce il servizio idrico rivolge al Condominio per il pagamento dei servizi di fognatura e depurazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, terza sezione civile, nella sentenza n. 12235/2016 (qui sotto allegata) che si è pronunciato nella causa tra un Condominio e una società gestoria del servizio idrico, s.r.l. diretta e coordinata da una holding in forma di società per azioni. Il provvedimento origina dall'opposizione alla c.d. "ingiunzione fiscale" con cui la società aveva intimato il pagamento di costi relativi a servizi di fognatura e depurazione di cui il Condominio sostiene di non aver mai usufruito. Per il giudice meneghino, la società ha illegittimamente fatto ricorso alla procedura c.d. di "ingiunzione fiscale", prevista dal R.D. n. 639/1910. Si tratta di un procedimento speciale per la riscossione dei tributi comunemente che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, disciplinato dal codice, e quindi consente alla P.A. di intimare ai suoi debitori il pagamento di tributi (sia entrata di natura pubblicistica che corrispettivi di natura privatistica derivanti da un rapporto contrattuale) senza intermediazione dell'organo giurisdizionale. Tuttavia, per giurisprudenza costante, detta ingiunzione ha natura giuridica di atto amministrativo complesso che, mentre opera quale accertamento del credito, cumula anche le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e precetto. Pertanto, l'art. 2 del regio decreto è una norma eccezionale che, in quanto tale, non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli i specificamente individuati dalla norma, cioè lo Stato e alcuni Fondi ed Enti Territoriali, o da altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in leggi speciali con esclusione delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.

Quanto alle società miste, aventi capitale sociale integralmente pubblico e incaricate in via esclusiva di gestire il servizio pubblico, si tratta di soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e prive del potere di autoaccertamento dei tributi che, dunque, non possono giovarsi del procedimento di "ingiunzione tributaria" Nel caso in esame, deve escludersi che la s.r.l. parte in causa sia dotata della potestà di imperio richiesta dalla norma e deve escludersi, altresì, che sia stata espressamente prevista una sua potestà di emettere l'ingiunzione fiscale da leggi successive. Inoltre, quanto alle somme che la società di gestione del servizio idrico ha richiesto, il Tribunale rammenta che la tariffa del servizio idrico integrato, non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo, ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale. Quindi, gli importi richiesti dal gestore del servizio idrico, sono dovuti se e in quanto i singoli servizi (come depurazione e servizi di fognatura) siano stati effettivamente resi. Infine, come precisato da un orientamento di Cassazione (sent. 14042/2013), spetta, perciò, al soggetto gestore, che richieda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione in relazione al quale si pretenda la riscossione. Poiché nel caso in esame tale onere probatorio non è stato adempiuto, il Tribunale lombardo dichiara l'illegittimità dell'atto di ingiunzione e l'insussistenza del credito ingiunto, condannando la società a restituire tutto quanto versato a tale titolo negli ultimi dieci anni. Tribunale Milano, sentenza n. 12235/2016 ( da www.studiocataldi.it )