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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 04/07/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione allegata; - la relazione della Segreteria Tecnica. FATTO La società ricorrente lamenta di non essere stata informata alla scadenza dell apertura di credito in c/c concessa dalla banca a tempo determinato, circostanza che avrebbe determinato l applicazione di interessi extrafido all esposizione. La Banca ha parzialmente rimborsato la parte attrice, accreditando l importo sul conto corrente della società ricorrente. Nel ricorso, l istante lamenta che avrebbe, invece, dato indicazione di effettuare il rimborso sul c/c personale dell amministratore delegato della società. Più precisamente, la società ricorrente ha riepilogato le circostanze all origine del presente procedimento come segue: - 16/02/2010: la società ricorrente sottoscriveva con la convenuta un contratto per un apertura di credito di 250.000, dietro prestazione di garanzia reale (pegno su titoli per 195.000) e garanzia personale ( 59.000 fidejussione omnibus dell amministratore delegato della società), scadente in data 31.07.2010. L accordo prevedeva l applicazione di tassi debitori pari a: o Nei limiti del fido: Euribor 3 mesi media mese precedente/365 + 1,20%; o Oltre fido: Euribor 1 mese media mese precedente/365 + 7%. - 29/07/2010: come da consuetudine la banca contattava, qualche giorno prima della scadenza dell affidamento, la società cliente, al fine di rinnovare l apertura di Pag. 2/7

credito. Le parti sottoscrivevano una nuova linea di credito, per il medesimo importo e con le stesse garanzie, scadente in data 15.09.2010; - 14/09/2010: le parti rinnovavano nuovamente l apertura di credito (senza mutarne le condizioni), stabilendo la scadenza del 07.01.2011. Poiché l intermediario non provvedeva a contattare il proprio cliente per richiedere la rinnovazione di quest ultimo affidamento, esso arrivava a scadenza senza far subentrare un nuovo contratto. In tale periodo (08/01/2011 20/04/2011) la banca applicava all apertura di credito il tasso extra-fido. - 21/04/2011: le parti convenivano una nuova apertura di credito, con scadenza 1.3.2012; - 31/12/2011: la parte ricorrente, dalla verifica degli estratti conto, si avvedeva che per il primo trimestre 2011 e per il secondo trimestre 2011 erano stati addebitati interessi in eccesso determinati dall applicazione del tasso extra-fido, generando una differenza a proprio sfavore di 2.521, composti da: o 1.588 per il primo trimestre 2011(addebitati 2.931 anziché 1.343 ); o 933 per il secondo trimestre 2011 (addebitati 2.494 anziché 1.561 ). La parte attrice contestava alla banca gli importi come sopra riportati, e otteneva due contabili dalle quali risultavano i corretti interessi dovuti. - 9/05/2012: Le parti, non avendo rinnovato ulteriormente l affidamento scaduto in data 1.3.12 e dietro richiesta di recesso dal conto corrente da parte della banca, convenivano la chiusura di tutti i rapporti fino a quel momento intrattenuti. Dal conteggio estintivo effettuato (a fronte della realizzazione delle garanzie prestate sull affidamento), l intermediario comunicava la necessità del versamento 34.000 quale saldo di chiusura, che la società cliente versava sul conto in data 10.05.12; - 30/06/2012: dall estratto conto di chiusura, la parte attrice rilevava: o interessi passivi sul primo trimestre 2012 per 2.589, dei quali contestava l ammontare, che sarebbe dovuto essere, a parere della ricorrente di 1.364 (con una differenza a sfavore di 1.225); o interessi passivi sul secondo trimestre 2012 per 2.928,17, dei quali o contestava totalmente l ammontare; nonostante le contabili di correzione degli interessi dei periodi precedenti, era stata ri-accreditata solo la differenza determinata per il secondo trimestre (e non quella del primo trimestre 2011 pari a 1.588). - 2/07/2012: la parte attrice scriveva al direttore della filiale competente, lamentando il mancato rimborso degli interessi asseritamente non dovuti; - 20/07/2012: la banca rispondeva alle istanze della parte ricorrente richiamando le norme contrattuali previste dall affidamento e affermando che il tasso extra-fido era stato applicato nei periodi in cui l affidamento era scaduto e non era stato rinnovato; - 14/09/2012: la società ricorrente, per tramite di un legale, presentava reclamo alla convenuta, contestando gli addebiti a titolo di interessi; - 18/10/2012: la Banca rispondeva alla parte attrice, confermando la correttezza del proprio operato in quanto, per i periodi oggetto di contestazione, l affidamento risultava formalmente scaduto e non rinnovato e, per tale ragione, erano stati applicati gli interessi extra-fido. Inoltre, la convenuta rilevava, con riferimento al periodo successivo alla scadenza e mancata rinnovazione del 2.03.12, che la società avrebbe operato anche oltre il limite di 250.000. - 7/11/2012: l avvocato della parte ricorrente tornava a contestare gli addebiti della banca, lamentando un comportamento della convenuta non conforme alla buona fede contrattuale in quanto non si era premurata di avvisare la parte cliente della scadenza dell affidamento. Inoltre, sosteneva che con la fine del rapporto e la Pag. 3/7

chiusura del conto, persiste, sino al pagamento del saldo, il tasso convenzionale degli interessi ; - 20/12/2012: la convenuta tornava a difendersi sulla correttezza del proprio operato, ma, al fine di dirimere la questione, informava di aver provveduto a disporre sul conto corrente intestato alla società un ulteriore accredito di 1.588,05 euro. Sul punto, la parte attrice ha lamentato le modalità in accredito, eseguito dalla Banca sul conto intestato alla società ricorrente e non, come indicato dall amministratore delegato in carica nel periodo oggetto di contestazione (al momento del ri-accredito sostituito da un altro soggetto), sul conto personale dello stesso. Con ricorso protocollato il 19/02/2013 la ricorrente ha chiesto di: a) Accertare l'illecita imputazione, contabilizzazione ed addebito su C/C 18/31100013 intestato a[lla società ricorrente] intrattenuto presso Banca [convenuta] filiale di Milano [ ] degli interessi per 1.588 per saldo interessi dall'1.1.2011 al 31.3.2011, per 1.225, per saldo interessi al 31.3.2012, per 2.928,00 per interessi al 30.6.2012; b) Disporre la restituzione dei predetti interessi in favore d[ella società ricorrente] in forza della delegazione attiva di pagamento oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 12.04.2013, la parte resistente ha ripercorso le circostanze di fatto come sostanzialmente esposte dalla parte attrice e, nel merito, ha affermato che: - Il rapporto di conto corrente intestato alla ricorrente ha infatti presentato, nel corso della sua durata, delle linee di sconfinamento date dal mancato rinnovo dell'affidamento precedentemente concesso. Tutti gli affidamenti sono stati infatti concessi alla ricorrente "a scadenza determinata" alle seguenti condizioni: o Euribor 3 Mesi media mese precedente + 1,20 (spread) nei limiti del fido; o Euribor 1 Mese media mese precedente + 7 (spread) oltre limiti del fido; - In occasione di ogni singola scadenza, stante il mancato presentarsi del ricorrente per la formalizzazione di eventuali rinnovi, la Filiale della scrivente ha sempre provveduto a contattare l'amministratore della società [ ] al fine di valutare l'opportunità di rinnovare gli affidamenti nel frattempo scaduti ; - gli affidamenti concessi alla ricorrente sono stati attivi nei seguenti lassi temporali: o 29 luglio 2010-16 settembre 2010 o 14 settembre 2010-7 gennaio 2011 o 13 aprile 2011-1 marzo 2012 Sugli interessi relativi al I e II trimestre 2011 ha affermato: - il tasso debitore applicato dalla banca nel primo trimestre 2011 sullo scoperto di conto corrente della ricorrente risulta essere corretto in quanto riferito ad un arco temporale in cui la linea di credito era scaduta e non rinnovata ; - malgrado l'infondatezza delle relative doglianze, la banca [ha] dato già dimostrazione di massima attenzione alla ricorrente, riconoscendo il rimborso degli interessi maturati nell'anno 2011 - se pur [non] dovuti - per finalità commerciali. Non corrisponde quindi al vero che tali accrediti siano stati riconosciuti in quanto legati a transazioni non corrette. Sulle modalità di ri-accredito degli interessi relativi al I trimestre 2011 ( 1.588): - giova rilevare come il conto corrente in oggetto sia intestato alla società [ ] e che nessuna informazione sia mai stata fornita dalla stessa circa l'avvenuta cessione nonché cambio ruolo dell'amministratore delegato; - per tali motivi, coerentemente anche con il profilo della società, nessuna richiesta di trasferimento fondi verso un conto corrente di natura personale avrebbe potuto Pag. 4/7

essere accolta né, tanto meno, avrebbe potuto essere avanzata da parte di chi non era più rappresentante della stessa; - Inoltre giova ricordare che il saldo del conto corrente in oggetto ha presentato sin dalla data di cessione delle quote un saldo negativo che, fino al momento del precitato accredito, non è stato diversamente ripianato dalla società, se pur coinvolgendo il nuovo rappresentante. Sugli interessi relativi al I e II trimestre 2012: - la linea di credito, oltre a non essere stata rinnovata, presentava un utilizzo oltre il limite di fido accordato ; - Sempre relativamente all'anno 2012 risultano essere altresì corretti i tassi applicati, in considerazione della sopravvenuta scadenza delle condizioni concordate. L intermediario resistente ha chiesto: Di far dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rimborso degli interessi passivi addebitati alla ricorrente nel corso dell'anno 2011; Di rigettare il ricorso per ogni ulteriore istanza formulata, in quanto infondata per le motivazioni sopra esposte. La parte ricorrente ha fatto tenere delle osservazioni alle controdeduzioni in data 06.05.13, (inoltrate dalla Segreteria Tecnica alla controparte in data 23.05.13) ove ha precisato che: 1. il conto non è mai andato in rosso come evidenziato dai documenti inviati dalla Banca stessa e dalla [società] ove appare chiaro che l'applicazione di interessi straordinari di sconfinamento sono presenti anche in assenza di fuori fido. Solo in una occasione, dal 1 gennaio 2012 al 2 marzo 2012 (due mesi), vi sarebbe stato uno sconfinamento dal fido di 706 per il seguente motivo: la Banca non ha contabilizzato in tempo, [ ] una delle correzioni di 1.588,05 ; 2. era consuetudine che prima della scadenza la Banca avvertisse la cliente, ma ciò accadde solo per le prime due scadenze, mentre alla scadenza del 7.1.2011 nessuno avvertì la [società ricorrente] cosicché la formale rinnovazione della linea di credito avvenne solo in data 21.4.2011 con tutte le note conseguenze di imposizione di interessi extra fido ; 3. Resta ancora da chiarire come siano stati contabilizzati gli interessi passivi per il 2012 per 2.589.03 anziché 1.364,00 sulla base dell'interesse contrattualmente stabilito nonché a che titolo siano stati addebitati interessi al 30.6.2012 per 2.928.17 nonostante l'affidamento fosse stato chiuso in data 10.5.2012 ; 4. la delegazione attiva di pagamento degli importi risultanti dal ricalcolo degli interessi era stata validamente effettuata dal[amm. Delegato] in data 2.7.2012 e quindi con tutti i poteri derivantigli dalla carica di Amministratore unico e legale rappresentante della [società ricorrente]. Lo stesso [omissis] aveva chiesto con doppia raccomandata A/R e a mano datata 2 luglio consegnata 9 luglio di chiudere il conto, e di trasferire eventuali accrediti sul proprio conto personale. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Le doglianze espresse dalla parte ricorrente possono essere riassunte nella richiesta di rimborso delle somme addebitate quali interessi su affidamento extra fido relativi a: I. I trimestre 2011: 1.588 ; II. I trimestre 2012: 1.225 ; III. II trimestre 2012: 2.928 ; e sulle modalità di rimborso delle medesime somme. Pag. 5/7

Dalla documentazione prodotta in atti (non controversa tra le parti), si rileva che la cliente e la Banca avevano convenuto i seguenti affidamenti in conto corrente a scadenza per i periodi: 16/02/2010 31/07/2010 28/07/2010 15/09/2010 19/08/2010 7/01/2011 13/04/2011 1/03/2012 Da quanto sopra riportato, si evincerebbe che resterebbero scoperti dal formale contratto di affidamento i periodi: 8/01/2011 12/04/2011 2/3/2012 chiusura conto corrente La parte attrice lamenta di non essere stata avvertita dalla Banca in occasione della scadenza dell affidamento del 7.1.2011, secondo una prassi ormai solita per l intermediario. Per questi periodi, la banca avrebbe applicato le condizioni previste per gli interessi extra-fido. In particolare: - sub I: Le contestazioni relative agli addebiti in eccesso per il I e II trimestre 2011, sarebbero già state soddisfatte dalla convenuta in fase di reclamo. Tuttavia la parte attrice lamenta le modalità con cui è avvenuto il riaccredito. - sub II: la parte ricorrente lamenta l addebito di interessi passivi per il I trimestre 2012 pari a 2.589,03 in luogo di 1.364,00 (differenza 1.225). In tale periodo sarebbe venuta a scadere l ultima apertura di credito (1.03.2012). Sul punto, parrebbe che la differenza rilevata dalla parte ricorrente deriverebbe dalla contabilizzazione dello storno relativo agli interessi del I trimestre 2011. - sub III: l attrice contesta in toto gli interessi passivi addebitati per il II trimestre 2012 ( 2.928). Dagli estratti conto scalari prodotti in atti, risulta che la convenuta ha calcolato quanto dovuto applicando il tasso previsto in caso di superamento del fido per tutto il periodo di sussistenza di tale scoperto. Sebbene il cliente nella propria memoria affermi di aver esegui[to] in data 10.5.12 il bonifico ad estinzione per complessivi 34.000, la chiusura non si è realizzata poiché, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la vendita del pegno (necessaria per la copertura dello scoperto di cassa) sarebbe avvenuta solo in data 1/06/2012, con contestuale accredito sul c/c della società per 214.000. La parte attrice contesta che l accredito relativo alla restituzione dell importo richiesto per il I trimestre 2011 (1.588 ) sia stato effettuato sul conto corrente intestato alla società e non, come richiesto, sul conto corrente personale dell Amministratore delegato della stessa, in virtù di una esplicita richiesta formulata in sede di reclamo. Sul punto la convenuta si difende affermando che come il conto corrente in oggetto sia intestato alla società [ ] e che nessuna informazione sia mai stata fornita dalla stessa circa l'avvenuta cessione nonché cambio ruolo dell'amministratore delegato; Per tali motivi, coerentemente anche con il profilo della società, nessuna richiesta di trasferimento fondi verso un conto corrente di natura personale avrebbe potuto essere accolta né, o meno, avrebbe potuto essere avanzata da parte di chi non era più rappresentante della stessa. La questione pertanto si sostanzia nella valutazione del possibile inadempimento della banca che non avendo chiuso il conto non ha trasferito il saldo a favore dell allora A.D.. La domanda ora spiegata innanzi all ABF ripete la richiesta di accredito dell eventuale debenza a favore della società ricorrente, ma sul conto intestato all A.D. in virtù dell asserita delegazione di pagamento. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, giova premettere che la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere non può essere accolta, Pag. 6/7

posto che le doglianze relative alla restituzione degli interessi relativi al I trimestre 2011 risultano essere state soddisfatte in data precedente alla proposizione del ricorso, sicché la relativa domanda non può essere accolta nel merito. Svolta tale necessaria premessa, il Collegio come già in altre occasioni ha avuto modo di rilevare osserva anzitutto che nell ipotesi di apertura di credito a tempo determinato, il contratto si scioglie alla scadenza del termine senza bisogno di alcun preavviso ed il cliente è tenuto alla restituzione delle somme utilizzate, anche senza una espressa richiesta della banca (articoli 1183 e 1219 del codice civile). In difetto di pronta restituzione, sulle somme residuate a debito dopo la scadenza dell affidamento, la banca ha diritto di applicare gli interessi al tasso concordato ovvero, nel caso che ne occupa, nella misura del tasso extrafido. Nella specie, non risulta agli atti del procedimento la benché minima prova di un ragionevole affidamento del Ricorrente circa l intervenuta proroga del termine od il rinnovo tacito del contratto per effetto di una condotta imputabile alla Resistente, ma unicamente una condotta che in occasione di alcune scadenze si è palesata nell avvertimento dell imminente scadenza dell affidamento a suo tempo concesso. Le censure mosse dalla ricorrente alla liceità e correttezza della condotta della banca si palesano, dunque, del tutto infondate, compresa quella relativa all accredito degli interessi del I trimestre 2011 sul conto corrente della società anziché su quello indicato dall amministratore della medesima e a lui intestato posto che la soluzione scelta dall intermediario resistente appare, anche dal punto di vista della corretta e prudente gestione dei rapporti bancari, del tutto legittima. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7