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AVVISO n.15077 22 Novembre 2005 SeDeX STRUTTURATI/ESOTICI Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : BANCA ANTONVENETA dell'avviso Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Covered Warrant strutturati/esotici "Banca Antonveneta" emessi nell'ambito di un programma Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari: Emittente: Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% Banca Antonveneta S.p.A. Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report Moody s A3 06/10/2005 Fitch BBB+ 28/09/2005 Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 24 novembre 2005 Mercato di quotazione: Orari e modalità di negoziazione: Operatore incaricato ad assolvere l impegno di quotazione: Modalità di liquidazione dei contratti: Borsa - Comparto SEDEX segmento covered warrant strutturati/esotici Negoziazione continua e l orario stabilito dall art. IA.5.6 delle Istruzioni Banca Antonveneta S.p.A. Codice specialist: 1479 liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti. CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie: Controvalore minimo dei blocchi: Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie: Tipo di liquidazione: Modalità di esercizio: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna Lotto Neg. ) 150.000 Euro vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna N.Lotti M.M. ) monetaria periodico trimestrale Date di esercizio: 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 24 novembre 2005 gli Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives. Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant - Avvertenze e tabella dell Avviso Integrativo dei covered warrant - Regolamento dei covered warrant

Serie Isin Sigla SIA Descrizione Sottostante Tipo Strike Scad. Val. Nom.Ammontare Lotto Neg. N.Lotti MM 1 IT0003942577 Q94257 368699 SDNTVEUR03MCAP3 MZ07 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2007 5000 10000 1 100 2 IT0003942585 Q94258 368700 SDNTVEUR03MCAP3 MZ08 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2008 5000 10000 1 50 3 IT0003942593 Q94259 368701 SDNTVEUR03MCAP3 MZ09 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2009 5000 10000 1 30 4 IT0003942601 Q94260 368702 SDNTVEUR03MCAP3 MZ10 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2010 5000 10000 1 20 5 IT0003942619 Q94261 368703 SDNTVEUR03MCAP3 MZ11 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2011 5000 10000 1 20 6 IT0003942627 Q94262 368704 SDNTVEUR03MCAP3 MZ12 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2012 5000 10000 1 20 7 IT0003942635 Q94263 368705 SDNTVEUR03MCAP3 MZ13 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2013 5000 10000 1 10 8 IT0003942643 Q94264 368706 SDNTVEUR03MCAP3 MZ14 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2014 5000 10000 1 10 9 IT0003942650 Q94265 368707 SDNTVEUR03MCAP3 MZ15 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2015 5000 10000 1 10 10 IT0003942668 Q94266 368708 SDNTVEUR03MCAP3 MZ16 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2016 5000 10000 1 10 11 IT0003942676 Q94267 368709 SDNTVEUR03MCAP3 MZ17 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2017 5000 10000 1 5 12 IT0003942684 Q94268 368710 SDNTVEUR03MCAP3 MZ18 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2018 5000 10000 1 5 13 IT0003942692 Q94269 368711 SDNTVEUR03MCAP3 MZ19 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2019 5000 10000 1 5 14 IT0003942700 Q94270 368712 SDNTVEUR03MCAP3 MZ20 EURIBOR 3M ESOT 3 31/03/2020 5000 10000 1 5 15 IT0003942718 Q94271 368713 SDNTVEUR03MCAP3 ST07 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2007 5000 10000 1 100 16 IT0003942726 Q94272 368714 SDNTVEUR03MCAP3 ST08 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2008 5000 10000 1 50 martedì 22 novembre 2005 Pagina 1 di 2

Serie Isin Sigla SIA Descrizione Sottostante Tipo Strike Scad. Val. Nom.Ammontare Lotto Neg. N.Lotti MM 17 IT0003942734 Q94273 368715 SDNTVEUR03MCAP3 ST09 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2009 5000 10000 1 30 18 IT0003942742 Q94274 368716 SDNTVEUR03MCAP3 ST10 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2010 5000 10000 1 20 19 IT0003942759 Q94275 368717 SDNTVEUR03MCAP3 ST11 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2011 5000 10000 1 20 20 IT0003942767 Q94276 368718 SDNTVEUR03MCAP3 ST12 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2012 5000 10000 1 10 21 IT0003942775 Q94277 368719 SDNTVEUR03MCAP3 ST13 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2013 5000 10000 1 10 22 IT0003942783 Q94278 368720 SDNTVEUR03MCAP3 ST14 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2014 5000 10000 1 10 23 IT0003942791 Q94279 368721 SDNTVEUR03MCAP3 ST15 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2015 5000 10000 1 10 24 IT0003942809 Q94280 368722 SDNTVEUR03MCAP3 ST16 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2016 5000 10000 1 5 25 IT0003942817 Q94281 368723 SDNTVEUR03MCAP3 ST17 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2017 5000 10000 1 5 26 IT0003942825 Q94282 368724 SDNTVEUR03MCAP3 ST18 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2018 5000 10000 1 5 27 IT0003942833 Q94283 368725 SDNTVEUR03MCAP3 ST19 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2019 5000 10000 1 5 28 IT0003942841 Q94284 368726 SDNTVEUR03MCAP3 ST20 EURIBOR 3M ESOT 3 30/09/2020 5000 10000 1 5 martedì 22 novembre 2005 Pagina 2 di 2

REGOLAMENTO DEGLI ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR All interno del presente Regolamento, le seguenti espressioni riportate nel testo con lettera maiuscola hanno il seguente significato: Avviso Integrativo indica l avviso integrativo di programma di cui all articolo 62 comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/1999, redatto conformemente al modello allegato al Programma di Emissione, attraverso il quale l Emittente comunicherà le informazioni relative ad ogni singola emissione di Warrant; Coefficiente di Periodo Data di Esercizio Data di Scadenza indica, per ciascun Periodo di Riferimento, il numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi all interno di tale Periodo di Riferimento, inclusi sia il primo che l ultimo giorno, diviso per 36.000; indica, per ogni serie di Warrant, l ultimo giorno di calendario di ogni Periodo di Riferimento, atteso che, nel caso che ciascuna di tali date non costituisca un Giorno Lavorativo Bancario, la relativa Data di Esercizio sarà trasferita al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente; indica la data specificata, per ciascuna serie di Warrant, nell Avviso Integrativo, atteso che - ove tale data non sia un Giorno Lavorativo Bancario - la Data di Scadenza sarà posposta sino al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, il quale costituirà la nuova Data di Scadenza ad ogni effetto; Dichiarazione di Esercizio in Eccezione indica una dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente Regolamento, che i Titolari devono trasmettere all'emittente con le modalità ed entro i termini di cui al 3 del Regolamento, al fine di rinunziare a ricevere il Differenziale. Le Dichiarazioni di Esercizio in Eccezione ricevute oltre i limiti temporali ivi indicati saranno ritenute nulle e non più accettabili dall'emittente; Differenziale indica un importo in Euro da conferire al Titolare dei Warrant in seguito all esercizio degli stessi, così come determinato in conformità al disposto del 3 del Regolamento;

Emittente Giorno di Rilievo indica Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Padova, Piazzetta Turati, 2; indica, con riferimento ad un Periodo di Riferimento, il giorno corrispondente al secondo Giorno Lavorativo Bancario precedente l'inizio di tale Periodo di Riferimento; Giorno Lavorativo Bancario indica un giorno in cui il sistema TARGET (acronimo di Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer System ) è operativo; Livello di Riferimento indica il livello del Tasso Euribor come rilevato dall Emittente, nei tempi e nei modi stabiliti dal 4 del Regolamento, alle ore 11.00 C.E.T. del Giorno di Rilievo, rilevante per la determinazione del Differenziale in conformità al disposto del 3 del Regolamento; Periodo di Riferimento Strike Tasso Euribor indica il periodo di durata corrispondente al periodo di calcolo del rispettivo Tasso Euribor, di volta in volta individuato dall Emittente in sede di emissione dei Warrant nel relativo Avviso Integrativo. Con riferimento a ciascuna serie di Warrant, il primo Periodo di Riferimento ha inizio alla rispettiva data di emissione e termina il giorno di calendario precedente la data di inizio del Periodo di Riferimento successivo; indica quel valore del Tasso Euribor, stabilito dall Emittente in sede di emissione dei Warrant e riportato nel relativo Avviso Integrativo, in corrispondenza ovvero al di sotto del quale nessun Differenziale è dovuto; indica il tasso di interesse Euribor, ovvero il tasso interbancario lettera per depositi in Euro della durata indicata dall Emittente, per ciascuna serie di Warrant, nel relativo Avviso Integrativo, come rilevato nei tempi e nei modi stabiliti dal 4 del Regolamento; Titolari indica i legittimi portatori dei Warrant, legittimati eventualmente a ricevere il Differenziale e all'esercizio degli altri diritti relativi ai Warrant; Warrant indica gli Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor ; 1

Norme Generali Il presente Regolamento disciplina l emissione di Warrant da parte dell Emittente. I Warrant conferiscono al Titolare il diritto di ricevere in pagamento dall Emittente un Differenziale eventualmente dovuto in conformità con le disposizioni del seguente Regolamento. 2 Taglio dei Warrant e Regime di Circolazione (1) Il numero dei Warrant emessi per ogni serie sarà indicato nel singolo Avviso Integrativo. I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ( Monte Titoli ), in conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in regime di dematerializzazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e il Regolamento Consob n. 11768/1998. (2) I Warrant sono trasferibili in conformità alla normativa indicata nel paragrafo (1). I Titolari non avranno diritto ad alcun certificato rappresentativo. (3) I Warrant rappresentano obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell Emittente e hanno lo stesso grado di tutte le altre obbligazioni dell Emittente non garantite e non sottoposte a condizione. 3 Esercizio e Liquidazione (1) I Warrant sono covered warrant di tipo esotico che incorporano, ciascuno, una pluralità di opzioni di tipo europeo, ciascuna delle quali è esercitabile ad una diversa Data di Esercizio. Salvo rinuncia ai sensi del punto (3) che segue, i Warrant sono automaticamente esercitati a ciascuna Data di Esercizio, nel caso in cui il Differenziale a tale data sia maggiore di zero. All esercizio, per ciascun Warrant esercitato, il Titolare avrà diritto al pagamento di una somma eguale al maggiore tra zero e il Differenziale, che è calcolato in base alle formula seguente: VN x (Livello di Riferimento Strike) x Coefficiente di Periodo Dove VN indica il valore nominale di ciascun Warrant che è oggetto di esercizio. (2) L Emittente provvederà ad accreditare il Differenziale dovuto, se maggiore di zero, ad ogni Data di Esercizio, agli intermediari autorizzati depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli, secondo le istruzioni di Monte Titoli; tali intermediari autorizzati provvederanno a trasferire il relativo importo sui conti dei Titolari. (3) Il Titolare avrà facoltà di rinunciare a ricevere il Differenziale inviando via fax all'emittente una Dichiarazione di Esercizio in Eccezione entro le ore 10.00 C.E.T. di

ciascuna Data di Esercizio. La Dichiarazione di Esercizio in Eccezione dovrà essere conforme a quella allegata al presente Regolamento, e dovrà contenere il nome e l indirizzo del Titolare, il codice ISIN dei Warrant, il numero dei Warrant di cui è titolare e l esplicita dichiarazione, da parte del Titolare, che è sua intenzione rinunciare al suo diritto di ricevere il Differenziale. La Dichiarazione di Esercizio in Eccezione è irrevocabile. (4) La quotazione dei Warrant cesserà a partire dal terzo giorno precedente la rispettiva Data di Scadenza. A seguito di un tale evento, l Emittente, nella qualità di market maker, pubblicherà esclusivamente prezzi denaro e non più prezzi lettera. (5) L Emittente non applica alcuna commissione di negoziazione o di esercizio. In ogni caso, tutte le imposte o tasse, comunque denominate, e eventuali costi aggiuntivi connessi all esercizio dei Warrant non dipendenti dall Emittente saranno a carico del Titolare. 4 Eventi relativi al Tasso Euribor (1) Ai fini del calcolo del Livello di Riferimento, il livello del Tasso Euribor che sarà preso in considerazione sarà quello, relativo ad una durata corrispondente a quella indicata dall Emittente nel relativo Avviso Integrativo, calcolato a cura dell'european Banking Federation e pubblicato alla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11.00 C.E.T. del Giorno di Rilievo relativo all'opzione esercitata. (2) Ove il Tasso Euribor non venga più calcolato a cura dell'european Banking Federation, ma da altro ente che abbia all uopo sostituito l'european Banking Federation, il Differenziale sarà calcolato sulla base del Livello di Riferimento del Tasso Euribor come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento, contenuto nel presente Regolamento, relativo all'european Banking Federation, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo. (3) Ove il Tasso Euribor non sia più rilevato e pubblicato da alcuno, ovvero ove non sia possibile per qualsiasi motivo determinare il Tasso Euribor ad un Giorno di Rilievo con le modalità sopra indicate, l Emittente determinerà il Livello di Riferimento del Tasso Euribor come media aritmetica delle quotazioni del tasso lettera per depositi interbancari in Euro, della durata corrispondente a quella indicata dall Emittente nel relativo Avviso Integrativo, fornite alle ore 11.00 C.E.T. del relativo Giorno di Rilievo da tre primarie banche italiane a richiesta dell Emittente, in conformità con le condizioni prevalenti di mercato di ogni singolo Giorno di Rilievo. In tal caso, ogni riferimento, contenuto nel presente Regolamento, al Tasso Euribor, dovrà ritenersi riferito a tale valore rilevato dall Emittente. (4) Ogni rilievo, calcolo o altra decisione presa dall Emittente sarà, in assenza di errori evidenti, vincolante per tutte le parti. 5

Comunicazioni Fatte salve le disposizioni in materia di comunicazioni al mercato, ogni comunicazione ai Titolari verrà effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. 6 Incrementi L Emittente si riserva il diritto di emettere, di volta in volta, senza il consenso dei Titolari, Warrant aventi le stesse caratteristiche di quelli già emessi, di modo che gli stessi possano essere considerati come facenti parte di una medesima emissione, e di aumentare il numero dei Warrant. Il termine Warrant, nel caso di tale operazione, comprenderà anche i Warrant emessi in incremento. 7 Miscellanea (1) I Warrant, per ogni loro aspetto di forma o di merito, nonché i diritti e gli obblighi dei Titolari e dell Emittente sono regolati dalla legge italiana. (2) Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Regolamento sono o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento. (3) Il luogo dell adempimento è Padova ed il foro competente in esclusiva è il Foro di Padova. (4) L Emittente avrà il diritto di integrare e modificare senza il consenso dei Titolari, previa comunicazione a Borsa Italiana, le clausole del presente Regolamento in caso di: (a) errori materiali (b) condizioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo ove esse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del Titolare. Le integrazioni e le modifiche al presente Regolamento verranno pubblicate con le modalità previste dal 5 del Regolamento. (5) Gli obblighi dell Emittente derivanti dai Warrant s intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione e della disciplina fiscale applicabili, l Emittente accerti in buona fede l impossibilità o l eccessiva onerosità di adempiere tutto o in parte, agli stessi. In tali circostanze, l Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Titolari una somma determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con un esperto indipendente nominato in tale circostanza, tale da rappresentare il valore di mercato dei Warrant il Giorno Lavorativo Bancario precedente il verificarsi delle modifiche normative di cui sopra. Il pagamento di tale somma di denaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre 10 Giorni Lavorativi Bancari dal

Giorno Lavorativo Bancario di cui sopra, secondo le modalità che verranno rese pubbliche ai sensi del 5 del Regolamento.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO IN ECCEZIONE da compilare integralmente a cura dell investitore ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR A: [ ] fax N.: [ ] A: * [Monte Titoli S.p.A. o intermediario prescelto] Warrant nominati Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor, serie * emessi da Banca Antonveneta con l Avviso Integrativo pubblicato sulla base del Programma di Emissione depositato presso la Consob il [ ] (i Warrant ). 1. Il portatore dei Warrant Cognome e nome o ragione sociale del portatore Via e numero civico Comune, Provincia e CAP Telefono e fax con la presente dichiara di non volere esercitare le condizioni d opzione dei diritti garantiti dai Warrant come da indicazione nel prospetto di vendita. Codice ISIN dei Warrant non esercitati Numero dei Warrant non esercitati

2. Il sottoscritto è consapevole che la Dichiarazione di Esercizio in Eccezione non è valida qualora non vengano rispettati i requisiti indicati nel Regolamento dei Warrant. Per questo motivo, ai fini del corretto Esercizio in Eccezione dei Warrant occorre riportare il cognome e l indirizzo come da punto 1 della presente Dichiarazione, nonché indicare per esteso il riferimento Re. Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor, serie *, codice ISIN *. 3. Il sottoscritto è altresì consapevole che l Esercizio in Eccezione degli Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor comporta la rinuncia all eventuale Differenziale cui gli stessi avrebbero dato luogo ove esercitati. * il Luogo Data * Firma del portatore Da compilare a cura dell investitore.