IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE N.

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DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Sigg. Polidoro Alfio Antonino, dipendente del Comune di Manfredonia, e Accettulli Valerio, dipendente del Comune di Terlizzi Richiesta di mobilità congiunta Trasferimento con modalità di interscambio ai sensi del DPCM n. 325/1988. IL DIRIGENTE PREMESSO che sono pervenute contestualmente le seguenti istanze di trasferimento per mobilità compensativa (interscambio), acquisite al protocollo generale di questo Comune ai nn. 2946 e 2950 in data 27.01.2016: del sig. ACCETTULLI Valerio, nato a Foggia il 12.07.1981, in servizio presso il Comune di Terlizzi, 4 Settore Servizi di Polizia Municipale, Igiene Urbana, Servizi al Cittadino e SUAP, con contratto a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria C posizione economica C1 e profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, che chiede il trasferimento in mobilità compensativa presso questo Comune, proponendo, contestualmente lo scambio con il sig. POLIDORO Alfio Antonino, nato a Bari il 06.06.1978, dipendente di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria C posizione economica C1 e con il profilo di Operatore di Polizia Locale ; del sig. POLIDORO Alfio Antonino, come sopra generalizzato, che ha parimenti inoltrato analoga istanza di trasferimento per mobilità compensativa, proponendo lo scambio con il suindicato sig. ACCETTULLI Valerio, richiedendone, pertanto, il rilascio del relativo nulla osta; Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 24.02.2016 con la quale è stato fornito atto di indirizzo in ordine alla gestione delle suddette istanze; Vista la nota n. 9069 del 31.03.2016 del Dirigente del settore Servizi Finanziari e Risorse del Comune di Terlizzi, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 11592 del 01.04.2016, con la quale si trasmette la deliberazione di G.C. n. 42 del 16.03.2016 del Comune di Terlizzi relativa all'accoglimento, ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 325/1988, della richiesta di mobilità per interscambio presso il Comune di Manfredonia del suindicato sig. Accettulli Valerio, subordinandola all'assunzione in entrata del sig. Polidoro Alfio Antonino; Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra riportato e disporre il perfezionamento di tali trasferimenti con decorrenza dal 14.04.2016, come da accordi intercorsi con il suddetto Comune di Terlizzi; Visto l art.7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, a norma del quale è consentita, in ogni momento, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; Visto l art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004, tuttora vigente, che così dispone: In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l anno precedente; Visto l art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 150/2009, che consente alle Pubbliche Amministrazioni la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendente appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda;

Considerato che l'istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più ampia distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, in quanto, concretandosi nella sola cessione del contratto di lavoro, non genera incremento di spesa nel settore pubblico, e risulta essere istituto privilegiato ai fini della migliore utilizzazione delle risorse umane e del contenimento dei costi della finanza pubblica; Considerato, inoltre, che la mobilità tra enti soggetti a limitazioni è considerata un'operazione neutra, non assimilabile a cessazioni/assunzioni, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del turn over, così come sostenuto dalla Funzione Pubblica (note circolari 46078/2010 e UPPA 13731/2010), dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti ( 59/2010), dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia (della Corte dei Conti (667/2011 e 80/2011) e dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte (42/2011); Richiamate: la deliberazione di G.C. n.199 del 05.10.2015 con la quale è stata, tra l'altro, rideterminata la dotazione organica; la deliberazione di G.C. n. 55 del 17.03.2016 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale con attestazione di assenza di esuberi (art. 33, comma 2, D.Lgs 165/2001); la deliberazione di G.C. n. 69 del 19.03.2015 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2015/2017; la deliberazione di G.C. n. 47 del 16.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle Performance 2016/2018; Verificato: che entrambe le amministrazioni, sono soggette a regime vincolistico delle assunzioni; trattasi di mobilità per compensazione (interscambio), e, pertanto, neutra ai fini del rispetto del vincolo del turn-over; che il Comune di Manfredonia non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015; l'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente prevista per l'anno 2015 risulta inferiore al 25%; la mobilità in riferimento è effettuata, nel rispetto dei vincoli di cui sopra; Rilevato che entrambi gli istanti sono dipendenti in servizio presso Comuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrati nela medesima categoria, profilo professionale e posizione economica, inoltre, gli stessi non sono stati dichiarati in eccedenza o soprannumero nei rispettivi Comuni, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2, commi 11,12 e 13 del D.L. n. 95/2012; Visto l'art.30 comma 2-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che: Salvo diversa previsione, a seguito di iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione ; Effettuati i dovuti conteggi da parte dell'ufficio Contabilità del personale; Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali); Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; Visti il contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente dei Comparti Regione ed Autonomie Locali; Visto il vigente Regolamento per l Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; Visto il decreto sindacale n.6 del 09.03.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alle attività del 2 Settore Gestione Risorse Umane ; DETERMINA Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 1. Di trasferire a domanda nei ruoli del Comune di Terlizzi il sig. POLIDORO Alfio Antonino, nato a Bari il 06.07.1978, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, inquadrato nel profilo professionale di Operatore di Polizia Locale - Cat. C Posizione Economica C1, con decorrenza 14.04.2016 (ultimo giorno lavorativo alle dipendenze del Comune dimanfredonia il13.04.2016); 2. Di immettere a domanda nel ruolo organico di questo Comune il sig. ACCETTULLI Valerio, nato a Foggia il 12.07.1981, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Terlizzi, inquadrato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale Cat. C Posizione economica C1, con decorrenza dal 14.04.2016, previa stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, il cui schema si allega al presente atto; 3. Di inquadrare il suddetto dipendente nella categoria C/Pos. Econ. C1 e nel profilo professionale di Operatore di Polizia Locale, con assegnazione presso il 4 Settore polizia Locale Servizio Corpo di Polizia Municipale e Gestione LSU ; 4. Di corrispondere allo stesso il trattamento economico previsto per la Cat.C/Pos. Econ.C1 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, secondo le previsioni di cui all'art.30 comma 2 quinquies del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., utilizzando l'impegno di spesa del dipendente Polidoro Alfio A. che viene trasferito al Comune di Terlizzi; 5. Di dare atto che la mobilità in rifermento non comporta alcuna maggiore spesa a carico del bilancio comunale; 6. Di dare atto, alttresì, che le ferie maturate e non godute dei dipendenti verranno usufruite presso il rispettivo Ente di destinazione; 7. Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati e al Comune di Terlizzi; 8. Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui agli artt.26 e seguenti del D.Lgs. m.33/2013. f.to IL DIRIGENTE dott. Maria Sipontina CIUFFREDA

C.I.L. n. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO Sig. ACCETTULLI VALERIO nato a Foggia il 12.07.1981

L anno duemilasedici addì del mese di, in Manfredonia nella Sede Comunale, Tra L ing. Simone LORUSSI, nato a Manfredonia il 02.01.1952, residente a Manfredonia, per la sua qualità di Dirigente facente funzioni del 4 Settore Polizia Locale del Comune di Manfredonia, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Manfredonia, che rappresenta ai sensi dell art. 107 del Testo Unico sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 Cod.Fis. 83000290714 (di seguito Comune) Il sig. ACCETTULLI Valerio, nato a Foggia il 12.07.1981, residente a Foggia alla via Salvo D Acquisto, 17 Cod.Fis. CCTVLR81L12D643S (di seguito dipendente); e premesso che sono pervenute contestualmente le seguenti istanze di trasferimento per mobilità compensativa (interscambio): del sig. ACCETTULLI Valerio, nato a Foggia il 12.07.1981, in servizio presso il Comune di Terlizzi, 4 Settore Servizi di Polizia Municipale, Igiene Urbana, Servizi al Cittadino e SUAP, con contratto a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria C posizione economica C1 e profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, che chiede il trasferimento in mobilità compensativa presso questo Comune, proponendo, contestualmente lo scambio con il sig. POLIDORO Alfio Antonino, nato a Bari il 06.06.1978, dipendente di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria C posizione economica C1 e con il profilo di Operatore di Polizia Locale ; del sig. POLIDORO Alfio Antonino, come sopra generalizzato, che ha parimenti inoltrato analoga istanza di trasferimento per mobilità compensativa, proponendo lo scambio con il suindicato sig. ACCETTULLI Valerio; con deliberazione di G.C. n. 36 del 24.02.2016 del Comune di Manfredonia è stato fornito atto di indirizzo in ordine alla gestione delle suddette istanze; con deliberazione di G.C. n. 42 del 16.03.23016 del Comune di Terlizzi è stato disposto il trasferimento nei ruoli di questo Comune del sig. ACCETTULLI Valerio ed il trasferimento del sig. POLIDORO Alfio Antonino nei ruoli del Comune di Terlizzi; con determinazione dirigenziale n. del, nel prendere atto del suddetto provvedimento, è stato disposto, tra l'altro, l'immissione nel ruolo organico di questo Comune del sig. ACCETTULLI Valerio, con inquadramento nella categoria C/Posiz. Econ. C1 e nel profilo professionale di Operatore di Polizia Locale, Si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 Decorrenza del trasferimento Con decorrenza dal 14.04.2016 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno del sig. ACCETTULLI Valerio, nato a Foggia il 12.07.1981, dipendente del Comune di Terlizzi, prosegue, senza soluzione, alle dipendenze del Comune di Manfredonia.

Art.2 Periodo di prova Il dipendente è esonerato dal periodo di prova avendolo già superato nella medesima qualifica e profilo professionale, giusta quanto disposto dall art.14 bis del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 06.07.1995. Art.3 Inquadramento Mansioni Sede di assegnazione Il Comune, col presente atto, inquadra il dipendente nella Cat.C/Posizione Economica C1 del C.C.N.L. per la revisione dell ordinamento professionale in data 31.03.1999 e col profilo professionale di Operatore di Polizia Locale. Esso è compreso nelle declaratorie di cui all allegato A del citato C.C.N.L. in data 31.03.1999 nonché nell elenco dei profili professionali specificatamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell art.3, comma 6, del C.C.N.L. per la revisione dell ordinamento professionale. Il dipendente viene assegnato al 4 Settore Polizia locale Servizio 1 Corpo di Polizia Municipale e Gestione LSU del Comune il cui responsabile gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, si sensi dell art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001. Ai sensi dell art.3, comma 2, del C.C.N.L. per la revisione dell ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserita, purchè professionalmente equivalente. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica e/o di organizzazione del lavoro comportanti l assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro potrà mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o servizio, da parte dell organo gestionale di competenza. Art.4 Trattamento economico La retribuzione individuale mensile è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni/Autonomie Locali, con riferimento alla categoria d inquadramento, come sotto indicata: Voci Importo mensile Retribuzione base 1621,18 Indennità di comparto 45,8 Indennità di vigilanza (art.37 comma 1, lett.b), secondo periodo CCNL 06.07.1995) 65,03 Totale 1732,01 oltre all assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità, all ulteriore quota dell indennità di vigilanza (esercizio delle funzioni di cui all art.5 della legge n.65/1986) e al

trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Art.5 Orario di lavoro L orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali ed è articolato come da disposizione del Dirigente Responsabile del Settore e nel rispetto delle norme vigenti nell Ente. Il rispetto dell orario è, per la dipendente, specifico obbligo contrattuale. Art.6 Ferie Spetta al dipendente un periodo di ferie per anno solare della durata di 32 giorni, qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su 6 giorni settimanali, o di 28 giorni, qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su 5 giorni settimanali, maturati proporzionalmente come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. Spettano al dipendente, inoltre, 4 giorni di riposo da fruire nell anno solare. I permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo le previsioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. Art.7 Obblighi del dipendente Il dipendente è tenuto a prestare l attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata copia del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., approvato con D.P.R. 16.04.2013, n.62. Art.8 Incompatibilità Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall art.53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, necessitino di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stata autorizzato preventivamente dal Comune. Le violazioni alle disposizioni sull incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. Art.9 Norme applicabili Rinvio Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all estinzione, sono

regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Dirigenti dell Ente. Art.10 Tutela dei dati personali Il Comune garantisce al dipendente, che ne acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune. Art. 11 Bollo e registrazione Esenzione Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Lo stesso, inoltre, viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 642/1972. Art.12 Sottoscrizione Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994. IL DIPENDENTE IL DIRIGENTE F.F. Allegato: - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia, approvato con deliberazione di G.C. n.399 del 27.12.2013.